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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3363/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3363/2021, promossa da:
c.f. , difesa dall'avv. DAVÌ MARIO Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico ATTRICE opponente contro
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 17/05/1930 difeso dall'avv. MARTINELLI DANIELA con domicilio in VIA CIVIDALE DEL FRIULI, 4/A ROMA CONVENUTO opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 500/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice opponente: si oppone nuovamente all'ammissione ed all'acquisizione della documentazione allegata da parte opposta alle note ex art 183 III termine c.p.c., costituita dagli allegati nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, in quanto documentazione tardivamente prodotta (dunque inammissibile) per non costituire “PROVA CONTRARIA”. La precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di Pt_1 costituzione e comparsa di risposta e nelle note ex art 183 I termine c.p.c.: “- Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimatio ad causam di
– Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma accertata la inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del ricorso e del decreto ingiuntivo nella parte in cui è stata disposta l'ingiunzione nei confronti di – Filiale Parte_1 di Genzano in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe pagina 1 di 8 Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma Voglia revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri n. 500/2021 del 08.03.2021 nella parte in cui è stata disposta l'ingiunzione a carico di “b) – Filiale di Genzano in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma” Nel merito, accertata l'inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le eccezioni, e contestazioni dedotte nel presente atto tra le quali impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna della documentazione che determina a sua volta la revoca del decreto ingiuntivo come peraltro suffragato, Voglia revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri n. 500/2021 del 08.03.2021. Relativamente alle domande e richieste conclusive rassegnate dall'opposto nell'atto di costituzione e comparsa di risposta, la , in Pt_1 ragione delle deduzioni ed eccezioni rassegnate nel presente atto, conclude affinchè il Giudice adito Voglia: - accertata l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza e l'intervenuta prescrizione delle domande riconvenzionali esperite nell'atto di costituzione e comparsa di risposta da parte opposta, rigettare integralmente le stesse. - in ogni caso, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande esperite da parte opposta, per le eccezioni e le ragioni di fatto e di diritto rassegnate nel presente atto, rigettare le conclusioni rassegnate alle pagg. 18 e 19 della costituzione di parte opposta”. Parte convenuta opposta: -Ordinare ex art. 263 e ss. alla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, di presentare il conto sia in relazione al conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Aprilia con sede in Albano Laziale, Via di
San Pancrazio, 2, (oggi ) distinto con il n. 165/000001058586, sia in Parte_1 relazione al conto deposito titoli n. 165/08103169/000 depositando l'intera documentazione contabile in suo possesso concernente ogni aspetto dallo stesso curato (conto titoli, conto corrente) in relazione ai rapporti, alle attività ed alle operazioni menzionate in premessa, comprensivo di ogni documento consequenziale o prodromico acquisito, ricevuto o trasmesso in ossequio all'attività espletata a far data dal 04.06.2009, cosi' come meglio indicato nella lettera a firma del sottoscritto legale datata 13.08.2020 nei termini indicati dal Giudice;
-Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse provata da parte della l'effettivo smarrimento della documentazione Parte_1 richiesta, dichiarare e ritenere che detto smarrimento è contrario ai doveri di legge incombenti sulla ex art. 1374, 1375 e 119 TUB e per l'effetto emettere Parte_1
a carico della su menzionata in persona del l.r.p.t. ai sensi dell'art. Parte_1
278 cpc una condanna generica al risarcimento del danno in favore dell'arch.
[...]
, finalizzata a tenere indenne l'arch. di quanto dovesse CP_1 Controparte_1 successivamente versare al figlio , che attualmente si quantifica in € Parte_2
272.000,00, somma corrispondente a quanto richiesta dal figlio al padre, ovvero Pt_2 determinandola in quella misura maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al soddisfo;
-In via gradata ed esclusivamente nell'ipotesi in cui prima dell'emanazione della sentenza definitiva il figlio dell'opposto, , richieda un provvedimento ingiunzionale a carico Parte_2
pagina 2 di 8 dell'arch. ovvero introduca un giudizio ordinario per ottenere la Controparte_1 condanna dell'arch. alla refusione di somme asseritamente dovute dal Controparte_1 padre, condannare la in persona del l.r.p.t. a tenere indenne l'odierno Pt_1 convenuto di quanto il medesimo dovesse essere chiamato a pagare in favore del predetto figlio , stante lo smarrimento colpevole della documentazione Pt_2 giustificativa bancaria da parte della Banca opponente che ha pregiudicato i diritti dell'opposto; -In ogni caso liquidare anche in via equitativa una somma a titolo di indennizzo e/o risarcimento in favore dell'arch. per sanzionare il Controparte_1 comportamento illecito tenuto dalla nel corso del rapporto contrattuale Pt_1 indicato in narrativa che ha violato apertamente la normativa codicistica (artt. 1374 e 1375 c.c., 119 TUB), condannando per l'effetto la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore a versare all'arch. la somma di € Controparte_1
50.000,00 a titolo di risarcimento del danno dallo stesso sofferto, anche alla salute, ovvero liquidando in suo favore quella somma maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, determinandola anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al soddisfo. Con condanna della convenuta alla Pt_1 refusione di spese, diritti, onorari e spese forfettarie generali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali di Legge da distrarsi in favore del sottoscritto legale dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda monitoria, rivolta alla e alla sua Parte_1 filiale di Genzano di Roma, l'Arch. ha sostenuto di aver acceso in data Controparte_1
07.12.2004 presso la Banca Popolare di Aprilia con sede in Albano Laziale, Via di San Pancrazio, 2, il conto corrente n. 165/000001058586, nonché il conto deposito titoli n. 165/08103169/000, precisando che nel 2013 la Banca Popolare di Aprilia era stata incorporata dalla e che la sede di Albano Laziale nel mese di Parte_1
Settembre del 2020 era stata accorpata alla sede di Genzano, Via Giuseppe Garibaldi, 51. Ha anche premesso che nei predetti conti erano transitate somme rilevanti di oltre un milione di euro tra titoli e contanti e che aveva delegato ad operare sui predetti conti il figlio , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Tigli, 8, il quale nel tempo aveva svuotato i conti del padre, per poi chiuderli nel settembre 2011. Ha aggiunto di aver considerato tutti i prelievi effettuati dal figlio quali anticipi sulle quote ereditarie, tuttavia, in data 26.4.2019, quest'ultimo Pt_2 aveva iniziato ad accampare infondate pretese economiche nei confronti del padre a titolo di restituzione prestiti, per un totale di € 272,000,00. Era dunque sorta per l'opposto la necessità di ottenere copia della documentazione bancaria attestante che il figlio aveva effettuato i citati prelievi bancari sul suo conto, motivo per cui in Pt_2 data 04.06.2019 aveva chiesto alla Banca Popolare di Aprilia per il tramite di lettera Raccomandata AR distinta con il n. 05258973400-1 copia della documentazione ivi indicata, concernente gli estratti conto nonché “ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione in oggetto, in particolare delega conferita [al sig. ] per Parte_2
pagina 3 di 8 operare sul conto in sua vece”; in data 24.06.2019 la richiesta era stata riscontrata dall'istituto creditizio, che aveva offerto l'invio della documentazione via mail;
la richiesta era stata accettata dal ricorrente in data 05.10.2019. Tuttavia, la documentazione di fatto non gli era stata recapitata. Aveva dunque chiesto ed ottenuto l'ingiunzione alla consegna dell'intera documentazione contabile in possesso della banca “posta in essere negli ultimi dieci anni (a decorrere a ritroso dal 4.6.2019, data della prima richiesta), concernente ogni aspetto da esse curato relativo al ricorrente stesso (conto corrente n. 165/000001058586; conto deposito titoli n. 165/08103169/000), comprensivo di ogni documento consequenziale o prodromico acquisito, ricevuto o trasmesso in ossequio all'attività espletata” (vedi d.i. opposto).
La banca ha proposto opposizione, eccependo l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza del requisito di certezza e determinatezza della documentazione da consegnare. Ha inoltre eccepito l'impossibilità sopravvenuta di reperire ulteriore documentazione rispetto a quella già consegnata dalla banca, in quanto smarrita, come attestato dalla denuncia a tal fine sporta (cfr All n. 3). La ha poi Parte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimatio ad causam di
– Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma, in ragione del fatto che le filiali della banca non hanno una soggettività ed una personalità giuridica autonoma distinta rispetto alla Pt_1
*****
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'acquisizione della prova testimoniale;
il teste , in particolare, è stato escusso sui Testimone_1 seguenti capi, dando le risposte di seguito riportate:
1. “in data 27 Aprile 2021 ha provveduto a depositare la denuncia di smarrimento del che Le viene esibita, a seguito dello smarrimento della documentazione richiesta dall'TO fatta eccezione per la documentazione consegnata Controparte_1 all'TO , di cui all'attestazione di consegna del 17 dicembre 2019 Controparte_1
a firma del TO che Le viene esibito (cfr All. n.2 atto di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo).”
Risposta: è vero, sono a mia firma sia il documento 2 che il doc 3; preciso che ho fatto la denuncia di smarrimento su incarico del direttore;
preciso che al momento della denuncia la filiale di Albano era stata chiusa e il personale trasferito a quella di Genzano, quindi io non ero più direttore di filiale. Preciso che quando il signor
ha fatto la richiesta di documentazione, invece, io ero direttore della filiale di CP_1
Albano ed ho preso atto della richiesta girandola all'ufficio preposto ovvero all'archivio; preciso che l'archivio è un ufficio della centrale della banca. L'ufficio dell'archivio ha inviato parte della documentazione che è stata consegnata al signor
come da documento 2 che mi è stato esibito. CP_1
2. “che la documentazione richiesta dall'TO fatta Controparte_1
pagina 4 di 8 eccezione per la documentazione consegnata all'TO di cui Controparte_1 all'attestazione di consegna del 17 dicembre 2019, a firma del TO è CP_1 stata smarrita?”
Risposta: ho già risposto quello che so al riguardo.
*****
1. Va premesso che la filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE, non ha personalità giuridica, non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l'attività da essa svolta deve essere imputata all'istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica. Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l'institore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio (Cass., Ordinanza n. 30977 del 30/11/2018).
L'eccezione svolta da parte opponente sul punto è dunque fondata e comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti della Filiale;
non risulta infatti citato in giudizio l'institore, in qualità di rappresentante della stessa, né che la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio.
2. Va poi esaminata in rito l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in via subordinata in sede di comparsa di costituzione e risposta dall'opposto.
Si ritiene che la questione dell'ammissibilità o meno della domanda nuova avanzata dall'opposto meriti una risposta positiva.
Ed invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (Cass. n. 7592/2024) e ciò anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni (Cass. n. 32033/23).
Nella specie, il ricorrente ha chiesto in via monitoria l'esibizione della documentazione afferente ai rapporti intrattenuti con la banca relativi all'ultimo decennio calcolato a ritroso dalla raccomandata con la quale per la prima volta era stata inoltrata la richiesta, datata 4.6.2019, al fine di poter ricostruire le operazioni bancarie poste in essere dal figlio, quale delegato ad operare sul conto, e così fondare le proprie rivendicazioni nei rapporti con quest'ultimo; a fronte dell'eccepita impossibilità sopravvenuta ad adempiere al suddetto obbligo, rappresentata dallo smarrimento della documentazione richiesta, la parte ricorrente ha svolto una nuova domanda avente ad pagina 5 di 8 oggetto la condanna generica al ristoro del danno potenzialmente connesso allo smarrimento della documentazione richiesta, con particolare riferimento all'ipotesi di non poter fondare, in difetto della predetta documentazione, le proprie rivendicazioni nei confronti del figlio.
Si ritiene, dunque, che la domanda risarcitoria sia ammissibile in quanto, oltre a riferirsi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ad essere strettamente correlata e conseguenziale alle difese svolte dalla banca, non risulta ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, ponendosi rispetto ad essa in rapporto di incompatibilità.
3. Nel merito, va premesso che risulta che la banca abbia solo parzialmente adempiuto all'obbligo sancito dalla disposizione di cui all'art. 119 TU Bancario, di consegnare al cliente copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate.
Sul punto c'è da precisare che la missiva di giugno 2019 fa riferimento unicamente al rapporto di conto corrente e solo le successive richieste di novembre 2019 richiamano anche il rapporto deposito titoli.
Ad ogni modo, è incontestato che la banca abbia solo parzialmente evaso la richiesta, giustificando il parziale adempimento con il dedotto smarrimento della restante documentazione, attestato da apposita denuncia e confermato dall'ex direttore della filiale di Albano che ha materialmente presentato la denuncia: “… ho fatto la denuncia di smarrimento su incarico del direttore;
preciso che al momento della denuncia la filiale di Albano era stata chiusa e il personale trasferito a quella di Genzano, quindi io non ero più direttore di filiale. Preciso che quando il signor
ha fatto la richiesta di documentazione, invece, io ero direttore della filiale di CP_1
Albano ed ho preso atto della richiesta girandola all'ufficio preposto ovvero all'archivio; preciso che l'archivio è un ufficio della centrale della banca. L'ufficio dell'archivio ha inviato parte della documentazione che è stata consegnata al signor
come da documento 2 che mi è stato esibito”. CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato. La sopravvenuta impossibilità di adempiere all'obbligazione di consegna della documentazione estingue, infatti, tale specifico obbligo.
Il dedotto smarrimento della documentazione giustifica, per altro verso, anche nel merito, la richiesta di condanna al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento agli obblighi di conservazione della documentazione relativa ad operazioni bancarie effettuate dai propri clienti, secondo quanto prescritto dall'art. 119 T.U.B., il quale, com'è noto, riguarda tutta la documentazione negoziale, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, riferita alle operazioni degli ultimi dieci anni (operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti;
Cass. n. 35039 del 29/11/2022).
pagina 6 di 8 Ne consegue che lo smarrimento rileva, ai fini della domanda risarcitoria svolta, solo in relazione alla documentazione successiva al 4.6.2009, per il rapporto di conto corrente, e successiva al 9.11.2009, per il rapporto di deposito titoli.
Ovviamente, la mancata conservazione dei documenti (ex art. 119 TUB) non comporta responsabilità della ove manchi la prova del nesso causale tra detto Pt_1 inadempimento ed il danno lamentato (Cass. n. 25393/2018), tuttavia tale aspetto non può formare oggetto del presente esame, in quanto l'opposto ha chiesto la condanna generica al ristoro del danno e la corrispondente statuizione di accoglimento ha efficacia vincolante solo in ordine all'affermata responsabilità, restando impregiudicato l'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c. (Cass. n. 27055/2024).
In relazione alla eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, si osserva che la relativa decorrenza non può essere fatta risalire alla chiusura del conto corrente, come prospetta la banca opponente;
ciò in quanto l'inadempimento che si contesta in tale sede alla banca non riguarda la gestione del rapporto di conto corrente, ma la conservazione della relativa documentazione, la cui violazione è attestata dalla denuncia di smarrimento datata 27.4.21, risalente, dunque, ad epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. La difesa della banca, dunque, anche sul punto va respinta.
Giova aggiungere che la difesa del signor ha comunque Controparte_1 documentato diversi atti con efficacia interruttiva della prescrizione;
segnatamente, le lettera di diffida e messa in mora sia in data 13.08.2020 (doc. 10a e b) sia in data 27.11.2020 (doc. 11, 11b e 11 c), che nel sollecitare la richiesta di consegna già inoltrata via mail all'indirizzo del direttore e via pec alla in data 19.6.2020 (doc. 9, 9B e Pt_1
9C), avvertivano che, in difetto di regolare consegna, l'arch. avrebbe richiesto CP_1 giudizialmente il risarcimento dei danni sofferti eziologicamente collegati all'inerzia della Banca;
la domanda di risarcimento, inoltre, è contenuta anche nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, con riguardo alla richiesta di liquidazione, sin da ora, di una somma a titolo di ristoro del “danno dallo stesso [Sannibale] sofferto, anche alla salute”, si osserva, in tesi, che in caso di domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. (Cass. SU n. 29862/22). Nella specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti della disposizione richiamata, la quale richiede, ai fini della liquidazione di una provvisionale, che sia già raggiunta la prova del danno nei limiti della quantità oggetto della provvisionale stessa. Tuttavia, nella specie, il danno, oltre che non provato, con riguardo all'asserito pregiudizio alla salute patito dall'opposto, non risulta, per il resto, nemmeno adeguatamente allegato, essendo noto che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore pagina 7 di 8 mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. n. 691/2012).
Giova precisare, con riguardo all'asserito danno alla salute patito dall'opposto, che il doc 30, richiamato al fine di comprovarne la ricorrenza, sebbene depositato solo con le memorie n. 3 del sesto comma dell'art. 183 nel testo ante riforma Cartabia, ratione temporis applicabile, attesta che il signor , in data 23.8.21, dunque CP_1 dopo tre anni dalla prima richiesta scritta della documentazione bancaria, si è sottoposto a TC Encefalo a seguito di caduta accidentale in ambiente domestico, peraltro senza esiti post traumatici;
gli unici esiti, infatti, risalgono, secondo il documento in esame, ad un trauma pregresso e risalente al 2018. Nessuna evidenza, dunque, di un danno alla salute connesso alle vicende per cui è causa è possibile desumere da tale documento.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la banca va condannata solo in via generica al risarcimento del danno potenzialmente derivato all'opposto a causa dello smarrimento della documentazione oggetto di esibizione.
Il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità della domanda nuova proposta dall'opposto nella comparsa di costituzione e risposta, attestato dai precedenti richiamati da entrambe le parti, ed il parziale accoglimento della domanda subordinata svolta dal signor rappresentano circostanze idonee a giustificare la compensazione Controparte_1 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in via generica la banca opponente al ristoro dei danni subiti dal signor conseguenti allo smarrimento della documentazione afferente ai Controparte_1 rapporti di cui è causa limitatamente al periodo a decorrere da giugno 2009, per il rapporto di conto corrente, e da novembre 2009, per il rapporto di deposito titoli, impregiudicato l'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile;
- spese compensate.
Velletri, 03/01/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3363/2021, promossa da:
c.f. , difesa dall'avv. DAVÌ MARIO Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico ATTRICE opponente contro
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 17/05/1930 difeso dall'avv. MARTINELLI DANIELA con domicilio in VIA CIVIDALE DEL FRIULI, 4/A ROMA CONVENUTO opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 500/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice opponente: si oppone nuovamente all'ammissione ed all'acquisizione della documentazione allegata da parte opposta alle note ex art 183 III termine c.p.c., costituita dagli allegati nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, in quanto documentazione tardivamente prodotta (dunque inammissibile) per non costituire “PROVA CONTRARIA”. La precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di Pt_1 costituzione e comparsa di risposta e nelle note ex art 183 I termine c.p.c.: “- Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimatio ad causam di
– Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma accertata la inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del ricorso e del decreto ingiuntivo nella parte in cui è stata disposta l'ingiunzione nei confronti di – Filiale Parte_1 di Genzano in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe pagina 1 di 8 Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma Voglia revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri n. 500/2021 del 08.03.2021 nella parte in cui è stata disposta l'ingiunzione a carico di “b) – Filiale di Genzano in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma” Nel merito, accertata l'inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le eccezioni, e contestazioni dedotte nel presente atto tra le quali impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna della documentazione che determina a sua volta la revoca del decreto ingiuntivo come peraltro suffragato, Voglia revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri n. 500/2021 del 08.03.2021. Relativamente alle domande e richieste conclusive rassegnate dall'opposto nell'atto di costituzione e comparsa di risposta, la , in Pt_1 ragione delle deduzioni ed eccezioni rassegnate nel presente atto, conclude affinchè il Giudice adito Voglia: - accertata l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza e l'intervenuta prescrizione delle domande riconvenzionali esperite nell'atto di costituzione e comparsa di risposta da parte opposta, rigettare integralmente le stesse. - in ogni caso, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande esperite da parte opposta, per le eccezioni e le ragioni di fatto e di diritto rassegnate nel presente atto, rigettare le conclusioni rassegnate alle pagg. 18 e 19 della costituzione di parte opposta”. Parte convenuta opposta: -Ordinare ex art. 263 e ss. alla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, di presentare il conto sia in relazione al conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Aprilia con sede in Albano Laziale, Via di
San Pancrazio, 2, (oggi ) distinto con il n. 165/000001058586, sia in Parte_1 relazione al conto deposito titoli n. 165/08103169/000 depositando l'intera documentazione contabile in suo possesso concernente ogni aspetto dallo stesso curato (conto titoli, conto corrente) in relazione ai rapporti, alle attività ed alle operazioni menzionate in premessa, comprensivo di ogni documento consequenziale o prodromico acquisito, ricevuto o trasmesso in ossequio all'attività espletata a far data dal 04.06.2009, cosi' come meglio indicato nella lettera a firma del sottoscritto legale datata 13.08.2020 nei termini indicati dal Giudice;
-Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse provata da parte della l'effettivo smarrimento della documentazione Parte_1 richiesta, dichiarare e ritenere che detto smarrimento è contrario ai doveri di legge incombenti sulla ex art. 1374, 1375 e 119 TUB e per l'effetto emettere Parte_1
a carico della su menzionata in persona del l.r.p.t. ai sensi dell'art. Parte_1
278 cpc una condanna generica al risarcimento del danno in favore dell'arch.
[...]
, finalizzata a tenere indenne l'arch. di quanto dovesse CP_1 Controparte_1 successivamente versare al figlio , che attualmente si quantifica in € Parte_2
272.000,00, somma corrispondente a quanto richiesta dal figlio al padre, ovvero Pt_2 determinandola in quella misura maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al soddisfo;
-In via gradata ed esclusivamente nell'ipotesi in cui prima dell'emanazione della sentenza definitiva il figlio dell'opposto, , richieda un provvedimento ingiunzionale a carico Parte_2
pagina 2 di 8 dell'arch. ovvero introduca un giudizio ordinario per ottenere la Controparte_1 condanna dell'arch. alla refusione di somme asseritamente dovute dal Controparte_1 padre, condannare la in persona del l.r.p.t. a tenere indenne l'odierno Pt_1 convenuto di quanto il medesimo dovesse essere chiamato a pagare in favore del predetto figlio , stante lo smarrimento colpevole della documentazione Pt_2 giustificativa bancaria da parte della Banca opponente che ha pregiudicato i diritti dell'opposto; -In ogni caso liquidare anche in via equitativa una somma a titolo di indennizzo e/o risarcimento in favore dell'arch. per sanzionare il Controparte_1 comportamento illecito tenuto dalla nel corso del rapporto contrattuale Pt_1 indicato in narrativa che ha violato apertamente la normativa codicistica (artt. 1374 e 1375 c.c., 119 TUB), condannando per l'effetto la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore a versare all'arch. la somma di € Controparte_1
50.000,00 a titolo di risarcimento del danno dallo stesso sofferto, anche alla salute, ovvero liquidando in suo favore quella somma maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, determinandola anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al soddisfo. Con condanna della convenuta alla Pt_1 refusione di spese, diritti, onorari e spese forfettarie generali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali di Legge da distrarsi in favore del sottoscritto legale dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda monitoria, rivolta alla e alla sua Parte_1 filiale di Genzano di Roma, l'Arch. ha sostenuto di aver acceso in data Controparte_1
07.12.2004 presso la Banca Popolare di Aprilia con sede in Albano Laziale, Via di San Pancrazio, 2, il conto corrente n. 165/000001058586, nonché il conto deposito titoli n. 165/08103169/000, precisando che nel 2013 la Banca Popolare di Aprilia era stata incorporata dalla e che la sede di Albano Laziale nel mese di Parte_1
Settembre del 2020 era stata accorpata alla sede di Genzano, Via Giuseppe Garibaldi, 51. Ha anche premesso che nei predetti conti erano transitate somme rilevanti di oltre un milione di euro tra titoli e contanti e che aveva delegato ad operare sui predetti conti il figlio , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Tigli, 8, il quale nel tempo aveva svuotato i conti del padre, per poi chiuderli nel settembre 2011. Ha aggiunto di aver considerato tutti i prelievi effettuati dal figlio quali anticipi sulle quote ereditarie, tuttavia, in data 26.4.2019, quest'ultimo Pt_2 aveva iniziato ad accampare infondate pretese economiche nei confronti del padre a titolo di restituzione prestiti, per un totale di € 272,000,00. Era dunque sorta per l'opposto la necessità di ottenere copia della documentazione bancaria attestante che il figlio aveva effettuato i citati prelievi bancari sul suo conto, motivo per cui in Pt_2 data 04.06.2019 aveva chiesto alla Banca Popolare di Aprilia per il tramite di lettera Raccomandata AR distinta con il n. 05258973400-1 copia della documentazione ivi indicata, concernente gli estratti conto nonché “ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione in oggetto, in particolare delega conferita [al sig. ] per Parte_2
pagina 3 di 8 operare sul conto in sua vece”; in data 24.06.2019 la richiesta era stata riscontrata dall'istituto creditizio, che aveva offerto l'invio della documentazione via mail;
la richiesta era stata accettata dal ricorrente in data 05.10.2019. Tuttavia, la documentazione di fatto non gli era stata recapitata. Aveva dunque chiesto ed ottenuto l'ingiunzione alla consegna dell'intera documentazione contabile in possesso della banca “posta in essere negli ultimi dieci anni (a decorrere a ritroso dal 4.6.2019, data della prima richiesta), concernente ogni aspetto da esse curato relativo al ricorrente stesso (conto corrente n. 165/000001058586; conto deposito titoli n. 165/08103169/000), comprensivo di ogni documento consequenziale o prodromico acquisito, ricevuto o trasmesso in ossequio all'attività espletata” (vedi d.i. opposto).
La banca ha proposto opposizione, eccependo l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza del requisito di certezza e determinatezza della documentazione da consegnare. Ha inoltre eccepito l'impossibilità sopravvenuta di reperire ulteriore documentazione rispetto a quella già consegnata dalla banca, in quanto smarrita, come attestato dalla denuncia a tal fine sporta (cfr All n. 3). La ha poi Parte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimatio ad causam di
– Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma, in ragione del fatto che le filiali della banca non hanno una soggettività ed una personalità giuridica autonoma distinta rispetto alla Pt_1
*****
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'acquisizione della prova testimoniale;
il teste , in particolare, è stato escusso sui Testimone_1 seguenti capi, dando le risposte di seguito riportate:
1. “in data 27 Aprile 2021 ha provveduto a depositare la denuncia di smarrimento del che Le viene esibita, a seguito dello smarrimento della documentazione richiesta dall'TO fatta eccezione per la documentazione consegnata Controparte_1 all'TO , di cui all'attestazione di consegna del 17 dicembre 2019 Controparte_1
a firma del TO che Le viene esibito (cfr All. n.2 atto di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo).”
Risposta: è vero, sono a mia firma sia il documento 2 che il doc 3; preciso che ho fatto la denuncia di smarrimento su incarico del direttore;
preciso che al momento della denuncia la filiale di Albano era stata chiusa e il personale trasferito a quella di Genzano, quindi io non ero più direttore di filiale. Preciso che quando il signor
ha fatto la richiesta di documentazione, invece, io ero direttore della filiale di CP_1
Albano ed ho preso atto della richiesta girandola all'ufficio preposto ovvero all'archivio; preciso che l'archivio è un ufficio della centrale della banca. L'ufficio dell'archivio ha inviato parte della documentazione che è stata consegnata al signor
come da documento 2 che mi è stato esibito. CP_1
2. “che la documentazione richiesta dall'TO fatta Controparte_1
pagina 4 di 8 eccezione per la documentazione consegnata all'TO di cui Controparte_1 all'attestazione di consegna del 17 dicembre 2019, a firma del TO è CP_1 stata smarrita?”
Risposta: ho già risposto quello che so al riguardo.
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1. Va premesso che la filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE, non ha personalità giuridica, non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l'attività da essa svolta deve essere imputata all'istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica. Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l'institore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio (Cass., Ordinanza n. 30977 del 30/11/2018).
L'eccezione svolta da parte opponente sul punto è dunque fondata e comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti della Filiale;
non risulta infatti citato in giudizio l'institore, in qualità di rappresentante della stessa, né che la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio.
2. Va poi esaminata in rito l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in via subordinata in sede di comparsa di costituzione e risposta dall'opposto.
Si ritiene che la questione dell'ammissibilità o meno della domanda nuova avanzata dall'opposto meriti una risposta positiva.
Ed invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (Cass. n. 7592/2024) e ciò anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni (Cass. n. 32033/23).
Nella specie, il ricorrente ha chiesto in via monitoria l'esibizione della documentazione afferente ai rapporti intrattenuti con la banca relativi all'ultimo decennio calcolato a ritroso dalla raccomandata con la quale per la prima volta era stata inoltrata la richiesta, datata 4.6.2019, al fine di poter ricostruire le operazioni bancarie poste in essere dal figlio, quale delegato ad operare sul conto, e così fondare le proprie rivendicazioni nei rapporti con quest'ultimo; a fronte dell'eccepita impossibilità sopravvenuta ad adempiere al suddetto obbligo, rappresentata dallo smarrimento della documentazione richiesta, la parte ricorrente ha svolto una nuova domanda avente ad pagina 5 di 8 oggetto la condanna generica al ristoro del danno potenzialmente connesso allo smarrimento della documentazione richiesta, con particolare riferimento all'ipotesi di non poter fondare, in difetto della predetta documentazione, le proprie rivendicazioni nei confronti del figlio.
Si ritiene, dunque, che la domanda risarcitoria sia ammissibile in quanto, oltre a riferirsi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ad essere strettamente correlata e conseguenziale alle difese svolte dalla banca, non risulta ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, ponendosi rispetto ad essa in rapporto di incompatibilità.
3. Nel merito, va premesso che risulta che la banca abbia solo parzialmente adempiuto all'obbligo sancito dalla disposizione di cui all'art. 119 TU Bancario, di consegnare al cliente copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate.
Sul punto c'è da precisare che la missiva di giugno 2019 fa riferimento unicamente al rapporto di conto corrente e solo le successive richieste di novembre 2019 richiamano anche il rapporto deposito titoli.
Ad ogni modo, è incontestato che la banca abbia solo parzialmente evaso la richiesta, giustificando il parziale adempimento con il dedotto smarrimento della restante documentazione, attestato da apposita denuncia e confermato dall'ex direttore della filiale di Albano che ha materialmente presentato la denuncia: “… ho fatto la denuncia di smarrimento su incarico del direttore;
preciso che al momento della denuncia la filiale di Albano era stata chiusa e il personale trasferito a quella di Genzano, quindi io non ero più direttore di filiale. Preciso che quando il signor
ha fatto la richiesta di documentazione, invece, io ero direttore della filiale di CP_1
Albano ed ho preso atto della richiesta girandola all'ufficio preposto ovvero all'archivio; preciso che l'archivio è un ufficio della centrale della banca. L'ufficio dell'archivio ha inviato parte della documentazione che è stata consegnata al signor
come da documento 2 che mi è stato esibito”. CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato. La sopravvenuta impossibilità di adempiere all'obbligazione di consegna della documentazione estingue, infatti, tale specifico obbligo.
Il dedotto smarrimento della documentazione giustifica, per altro verso, anche nel merito, la richiesta di condanna al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento agli obblighi di conservazione della documentazione relativa ad operazioni bancarie effettuate dai propri clienti, secondo quanto prescritto dall'art. 119 T.U.B., il quale, com'è noto, riguarda tutta la documentazione negoziale, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, riferita alle operazioni degli ultimi dieci anni (operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti;
Cass. n. 35039 del 29/11/2022).
pagina 6 di 8 Ne consegue che lo smarrimento rileva, ai fini della domanda risarcitoria svolta, solo in relazione alla documentazione successiva al 4.6.2009, per il rapporto di conto corrente, e successiva al 9.11.2009, per il rapporto di deposito titoli.
Ovviamente, la mancata conservazione dei documenti (ex art. 119 TUB) non comporta responsabilità della ove manchi la prova del nesso causale tra detto Pt_1 inadempimento ed il danno lamentato (Cass. n. 25393/2018), tuttavia tale aspetto non può formare oggetto del presente esame, in quanto l'opposto ha chiesto la condanna generica al ristoro del danno e la corrispondente statuizione di accoglimento ha efficacia vincolante solo in ordine all'affermata responsabilità, restando impregiudicato l'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c. (Cass. n. 27055/2024).
In relazione alla eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, si osserva che la relativa decorrenza non può essere fatta risalire alla chiusura del conto corrente, come prospetta la banca opponente;
ciò in quanto l'inadempimento che si contesta in tale sede alla banca non riguarda la gestione del rapporto di conto corrente, ma la conservazione della relativa documentazione, la cui violazione è attestata dalla denuncia di smarrimento datata 27.4.21, risalente, dunque, ad epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. La difesa della banca, dunque, anche sul punto va respinta.
Giova aggiungere che la difesa del signor ha comunque Controparte_1 documentato diversi atti con efficacia interruttiva della prescrizione;
segnatamente, le lettera di diffida e messa in mora sia in data 13.08.2020 (doc. 10a e b) sia in data 27.11.2020 (doc. 11, 11b e 11 c), che nel sollecitare la richiesta di consegna già inoltrata via mail all'indirizzo del direttore e via pec alla in data 19.6.2020 (doc. 9, 9B e Pt_1
9C), avvertivano che, in difetto di regolare consegna, l'arch. avrebbe richiesto CP_1 giudizialmente il risarcimento dei danni sofferti eziologicamente collegati all'inerzia della Banca;
la domanda di risarcimento, inoltre, è contenuta anche nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, con riguardo alla richiesta di liquidazione, sin da ora, di una somma a titolo di ristoro del “danno dallo stesso [Sannibale] sofferto, anche alla salute”, si osserva, in tesi, che in caso di domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. (Cass. SU n. 29862/22). Nella specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti della disposizione richiamata, la quale richiede, ai fini della liquidazione di una provvisionale, che sia già raggiunta la prova del danno nei limiti della quantità oggetto della provvisionale stessa. Tuttavia, nella specie, il danno, oltre che non provato, con riguardo all'asserito pregiudizio alla salute patito dall'opposto, non risulta, per il resto, nemmeno adeguatamente allegato, essendo noto che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore pagina 7 di 8 mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. n. 691/2012).
Giova precisare, con riguardo all'asserito danno alla salute patito dall'opposto, che il doc 30, richiamato al fine di comprovarne la ricorrenza, sebbene depositato solo con le memorie n. 3 del sesto comma dell'art. 183 nel testo ante riforma Cartabia, ratione temporis applicabile, attesta che il signor , in data 23.8.21, dunque CP_1 dopo tre anni dalla prima richiesta scritta della documentazione bancaria, si è sottoposto a TC Encefalo a seguito di caduta accidentale in ambiente domestico, peraltro senza esiti post traumatici;
gli unici esiti, infatti, risalgono, secondo il documento in esame, ad un trauma pregresso e risalente al 2018. Nessuna evidenza, dunque, di un danno alla salute connesso alle vicende per cui è causa è possibile desumere da tale documento.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la banca va condannata solo in via generica al risarcimento del danno potenzialmente derivato all'opposto a causa dello smarrimento della documentazione oggetto di esibizione.
Il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità della domanda nuova proposta dall'opposto nella comparsa di costituzione e risposta, attestato dai precedenti richiamati da entrambe le parti, ed il parziale accoglimento della domanda subordinata svolta dal signor rappresentano circostanze idonee a giustificare la compensazione Controparte_1 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in via generica la banca opponente al ristoro dei danni subiti dal signor conseguenti allo smarrimento della documentazione afferente ai Controparte_1 rapporti di cui è causa limitatamente al periodo a decorrere da giugno 2009, per il rapporto di conto corrente, e da novembre 2009, per il rapporto di deposito titoli, impregiudicato l'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile;
- spese compensate.
Velletri, 03/01/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
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