TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 1
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Decreto cautelare 27 febbraio 2024
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Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge

    Il Collegio ritiene che la dimostrazione di un alloggio idoneo sia un requisito generale necessario anche per le istanze individuali, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998. La mancata produzione di tale documentazione è sufficiente a motivare il diniego.

  • Rigettato
    Mancata dimostrazione di un alloggio idoneo

    La disponibilità di un alloggio idoneo è un requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anche quando l'istanza è presentata a titolo individuale. La mancata prova di tale requisito legittima il diniego.

  • Altro
    Compensazione spese

    Le spese sono state compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.

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    Violazione di legge

    Il Collegio ritiene che la dimostrazione di un alloggio idoneo sia un requisito generale necessario anche per le istanze individuali, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998. La mancata produzione di tale documentazione è sufficiente a motivare il diniego.

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    Mancata dimostrazione di un alloggio idoneo

    La disponibilità di un alloggio idoneo è un requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anche quando l'istanza è presentata a titolo individuale. La mancata prova di tale requisito legittima il diniego.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, pubblicata il 5 gennaio 2026. Le ricorrenti, cittadine filippine, hanno impugnato i decreti di rigetto delle loro istanze di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle relative alla dimostrazione di un alloggio idoneo. Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti e il riconoscimento del loro diritto al permesso di soggiorno, oltre al risarcimento delle spese legali.

Il giudice ha respinto i ricorsi, argomentando che la normativa richiede la dimostrazione di due requisiti essenziali: un reddito adeguato e un alloggio idoneo. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio non è limitato ai casi in cui la richiesta sia presentata per sé e per i familiari, ma è un requisito generale per tutti i richiedenti. La mancanza di prova di un'adeguata sistemazione abitativa è stata considerata un elemento sufficiente per giustificare il diniego del permesso di soggiorno, in quanto essenziale per valutare il radicamento sociale dell'istante. Pertanto, la sentenza ha confermato la legittimità dei provvedimenti impugnati, compensando le spese di giudizio.

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Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 1
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 1
Data del deposito : 5 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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