Decreto cautelare 27 febbraio 2024
Decreto cautelare 27 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2024 REG.RIC.
N. 00385/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Questura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Questura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 384 del 2024 :
- del decreto “Prot. nr. 0271/23.Imm.” della Questura di -OMISSIS- datato 12.12.2023, di rigetto dell'istanza presentata dalla signora -OMISSIS- in data 28.1.2023 finalizzata al rilascio, per se stessa, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
nonché per l’accertamento
dell’adempimento da parte di -OMISSIS- di ogni prescrizione di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente condanna dell'Amministrazione a rilasciare alla stessa il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
e per la condanna
della Questura della Provincia di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno a rifondere alla ricorrente spese processuali e compensi professionali, nonché, ex artt. 96 c.p.c. e 39 c.p.a., a pagarle una somma di euro 2.000 (duemila//00) equitativamente determinata;
B) quanto al ricorso n. 385 del 2024 :
del decreto “Prot. nr. 0272/23.Imm.” della Questura di -OMISSIS- datato 12.12.2023 di rigetto dell''istanza presentata dalla signora -OMISSIS- in data 28.1.2023 finalizzata al rilascio, per se stessa, del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
nonché per l’accertamento
dell’adempimento da parte della ricorrente di ogni prescrizione di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente condanna dell'Amministrazione a rilasciare alla stessa il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
e per la condanna
della Questura della Provincia di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno a rifondere alla ricorrente spese processuali e compensi professionali, nonché, ex artt. 96 c.p.c. e 39 c.p.a., a pagarle una somma di euro 2.000 (duemila//00) equitativamente determinata.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione delle cause sulla base degli scritti depositata dal difensore delle ricorrenti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa EN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, cittadine filippine, hanno separatamente presentato alla Questura di -OMISSIS-, ciascuna per se stessa, autonome istanze per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
2. Con note dell’8.03.2023, l’amministrazione ha chiesto la produzione di documentazione a completamento della pratica, tra cui, inter alia , anche il contratto d’affitto e il certificato di idoneità alloggiativa dell’immobile presso cui ciascuna delle ricorrenti ha stabilito la propria abitazione. Entrambe hanno riscontrato detta richiesta integrativa producendo parte della documentazione mancante, senza tuttavia trasmettere il contratto di locazione e il correlato certificato di idoneità alloggiativa sul presupposto che questi ultimi fossero necessari solo “ se nel nucleo familiare sono presenti familiari di cui all’art. 29 comma 3 lett.B ” e, dunque, non nel caso di specie, in cui ciascuna ha inoltrato la richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornante lungo periodo a titolo esclusivamente individuale.
3. All’esito del contraddittorio endoprocedimentale, rilevata la mancata integrazione di documentazione essenziale, la Questura di -OMISSIS- ha rigettato le istanze delle ricorrenti con i provvedimenti in epigrafe specificati – aventi analogo contenuto a fronte della sovrapponibilità delle posizioni esaminate – ritenendo che la dimostrazione di un effettivo radicamento socio-economico implicasse anche la “ piena disponibilità di un’abitazione idonea a ospitare la richiedente ed i suoi eventuali conviventi ”, fermo restando che, “ a prescindere dal titolo di soggiorno richiesto, è necessario che lo straniero occupi un alloggio idoneo ”.
4. Con separati ricorsi iscritti ai numeri di r.g. 384/2025 e 385/2025, le signore -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato i succitati provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo identiche censure di violazione di legge, in particolare dell’art. 9 commi 1 e 2 bis del D.Lgs. n. 286/1998, nonché errata valutazione della documentazione prodotta in sede di presentazione dell’istanza e con le osservazioni in data 30.3.2023. Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’accertamento dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, con conseguente condanna dell’amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche di una somma ai sensi degli artt. 96 c.p.c. 39 c.p.a., equitativamente determinata in euro 2.000.
5. Si è costituito in entrambi i giudizi il Ministero dell’Interno per resistere ai ricorsi, chiedendone il rigetto in quanto infondati.
6. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione delle istanze cautelari, con ordinanze gemelle di questo Tribunale nn. 294 e 295 del 27.03.2024 la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta per difetto di fumus boni iuris , essendo stato ritenuto che, “ in base all’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario che lo straniero dimostri all’amministrazione il possesso di un alloggio idoneo, tale dichiarato dalle autorità competenti, a prescindere dalla circostanza che l’istanza per il rilascio del titolo in questione sia riferita al solo istante o includa anche i familiari di quest’ultimo ”. La predetta disposizione richiede infatti il possesso di due requisiti, “ l’uno consistente nella dimostrazione di un reddito adeguato (avere “la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b”) e, l’altro, relativo alla disponibilità di un alloggio idoneo, che deve essere in ogni caso comprovato dal richiedente, non ravvisandosi, in ordine a tale profilo, alcuna differenza di disciplina correlata alla presentazione a titolo individuale dell’istanza per l’ottenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ”.
7. Le ricorrenti hanno depositato note difensive in vista della trattazione di merito dei ricorsi e, all’udienza del 18.12.2025, le cause sono passate entrambe in decisione.
8. Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. considerata la connessione soggettiva e oggettiva degli stessi.
9. Le censure articolate in entrambi i gravami, di identico tenore e da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione sostanziale, sono palesemente infondate e vanno respinte.
10. Sul piano normativo, l’art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 286/1998 prevede la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo per il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, “ che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio ”.
11. Come già evidenziato nell’ordinanza resa in esito alla fase cautelare, la disposizione in parola condiziona l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo alla sussistenza di due requisiti entrambi essenziali, ovvero la disponibilità di un reddito adeguato da fonte lecita e la dimostrata disponibilità di un “alloggio idoneo”, dei quali deve essere fornita puntuale dimostrazione all’amministrazione procedente. Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, difatti, ritiene il Collegio che non sia possibile dequotare la rilevanza di tale ultimo elemento ritenendolo necessario soltanto nel caso in cui il soggetto istante presenti la richiesta del titolo di soggiorno per sé e per i familiari conviventi, ma non anche laddove la domanda sia presentata a titolo esclusivamente individuale.
11.1 Sotto un primo profilo, tale insostenibile lettura origina dall’erronea interpretazione sul piano letterale del dato normativo di riferimento, poiché l’inciso “ nel caso di richiesta relativa ai familiari ” – contenuto all’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 286/1998 – è correlato solo alla titolarità di un reddito “ sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) ” e, dunque, adeguato nei termini indicati da quest’ultima disposizione a supportare il nucleo familiare nella sua specifica composizione, ma non anche alla disponibilità di un alloggio idoneo secondo i criteri indicati dalla norma medesima, che è invece requisito generale necessario anche nel caso di richiesta individuale del titolo di soggiorno.
11.2 Sotto un secondo profilo, ritenere che la dimostrazione della disponibilità di una situazione alloggiativa idonea sia richiesta soltanto nelle ipotesi in cui il richiedente presenti l’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per sé e per i propri familiari conviventi significherebbe prospettare un’interpretazione della norma intrinsecamente illogica, contraddittoria e discriminatoria, poiché l’esigenza di un’adeguata e stabile sistemazione abitativa non viene meno nel caso di richiesta individuale, atteggiandosi solo diversamente i requisiti dell’idoneità alloggiativa in relazione al numero di componenti del nucleo familiare. Peraltro, il provvedimento impugnato smentisce in fatto la prospettazione contenuta nella domanda di permesso di lungo periodo presentata da ciascuna delle ricorrenti, poiché dai rispettivi certificati di stato di famiglia risulta che le stesse coabitano tra loro e con altre persone, a prescindere dalla circostanza che il titolo di soggiorno sia stato chiesto individualmente.
11.3 Come correttamente evidenziato nei provvedimenti impugnati, la disponibilità di un alloggio costituisce dunque uno dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno – anche di lungo periodo –, che deve essere portato debitamente a conoscenza dell’amministrazione ai fini della compiuta valutazione del radicamento dell’istante sul territorio dello Stato, che non può ritenersi compatibile con condizioni abitative precarie o irregolari. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, difatti, “ l'assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio, di cui l’extracomunitario non ha offerto sufficiente e convincente prova, è un elemento che l’Amministrazione deve porre a fondamento della sua valutazione in ordine all’effettivo inserimento sociale del richiedente ” ai fini del rilascio o meno del permesso di soggiorno nel territorio nazionale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4084).
12. Il requisito della dimostrazione di una stabile e idonea sistemazione alloggiativa serve poi anche a consentire all'amministrazione “ di monitorare gli spostamenti del cittadino extracomunitario anche per esigenze di sicurezza ovvero di assicurare che la competente Autorità possa essere messa a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti e sia posta agevolmente in grado di notificare i propri provvedimenti (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2020, n. 2826; 4 giugno 2018, n. 3344; 10 luglio 2013, n. 3710) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 19.09.2022, n. 8074), oltre che per l’adempimento degli obblighi vigenti in materia di iscrizione anagrafica e comunicazione delle relative variazioni che gravano sul cittadino straniero ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 13.10.2025, n. 1376).
12.1 Ne consegue che, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il diniego del titolo di soggiorno di lungo periodo può “ legittimamente fondarsi anche sulla mancata dimostrazione della esistenza e della idoneità della sistemazione alloggiativa che deve essere formalmente comunicata, conosciuta e monitorata dall’Autorità di p.s., per evidenti ragioni di interesse pubblico generale e di p.s. ”, risultando dunque coerente con la normativa di riferimento il provvedimento reiettivo motivato principalmente in ragione della mancanza di tale requisito essenziale ( ex multis , Cons. di Stato, Sez. III, 7.10.2021, n. 6700; Id., 15.06.2020, n. 3810).
13. Alla luce di quanto precede, i provvedimenti impugnati nella presente sede sono correttamente motivati in considerazione del rifiuto delle ricorrenti di fornire dimostrazione della disponibilità di un’adeguata e stabile sistemazione alloggiativa, trattandosi di requisito essenziale previsto dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 286/1998 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
14. In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.
15. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
EN CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN CC | LE AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.