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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2842 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, promossa da
P.I.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Valerio Scelfo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
opponente CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano Controparte_1
e Georgia Campo, giusta procura in atti
opposto avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione in opposizione notificato l'1 luglio 2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485 del 20
[...] maggio 2024, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto in favore di la consegna della documentazione relativa al contratto di Controparte_1 polizza vita. , oltre spese e compensi della fase monitoria. P.IVA_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) che in Parte_1 data 16.11.2006 aveva contratto con polizza Persona_1 Parte_1 di assicurazione sulla vita nr. 50003765935; b) che, in data 07.02.2007, era intervenuta tra e cessione del contratto di Persona_1 Controparte_1 polizza;
c) che, tuttavia, il soggetto assicurato risultava essere sempre il
, essendosi concretizzata soltanto una modifica del contraente, sicchè Per_1 eventuali diritti sulla polizza assicurativa, tra cui quello di ottenere consegna della documentazione afferente alla polizza stessa, avrebbero dovuto ritenersi di spettanza del solo assicurato.
Parte opponente ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e di risposta si è costituito in giudizio il quale, contestando l'opposizione avversaria, ha Controparte_1 evidenziato che, per effetto della cessione del contratto di polizza avvenuto in data 7 febbraio 2007, avrebbe avuto diritto al riscatto delle somme oggetto di polizza, tanto da avere trasmesso, al fine di esercitare detto riscatto, la documentazione in originale a senza tuttavia ricevere Parte_1 riscontro alcuno. Esperita con esito negativo la mediazione, all'udienza dell'8 gennaio 2025 il G.I., ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 20 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 261 sexies c.p.c. alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. Ai fini della decisione occorre, preliminarmente, esaminare la documentazione prodotta e, in particolare, la polizza vita sottoscritta del 16 novembre 2004 e il contratto di cessione di 'contraenza' del 14 febbraio 2007.
Esaminando il contratto di polizza assicurativa del 16 novembre 2004 si evince, in particolare, come il contraente originario della suddetta polizza fosse , il quale era al tempo stesso il soggetto assicurato, Persona_1 mentre beneficiario della suddetta polizza era odierna Controparte_1 parte opposta.
Con il successivo atto di cessione della polizza del 14 febbraio 2007 (definito atecnicamente “cessione di contraenza”), il contratto assicurativo è stato trasferito, a decorrere dal 7 febbraio 2007, dal a Persona_1
, come peraltro emerge dalla nota del 22 febbraio 2007 con Controparte_2 cui ha preso atto della suddetta cessione. Parte_1
Con successivo atto del 30 giugno 2008 ha confermato la Parte_1 sopravvenuta modifica, specificando che per il “caso ” il designato fosse Pt_1
l'assicurato, mentre per il caso “morte” i beneficiari fossero Persona_2
e Persona_3
Alla luce della documentazione prodotta emerge, dunque, come la modifica soggettiva abbia riguardato la figura del contraente e non anche quella dell'assicurato. All'esito dell'operazione di cessione e di successiva modifica dei beneficiari si era dunque determinata la seguente condizione assicurativa: contraente della polizza era divenuto , il designato per il Controparte_2 caso “Vita” era l'assicurato (e cioè [mai mutato]), mentre Persona_1 beneficiari per il caso “Morte” erano e Persona_2 Persona_3
Per effetto della cessione del contratto, dunque, si è Controparte_2 assunto gli oneri relativi alla gestione della polizza assicurativa, ma sempre nell'interesse dell'assicurato, che è rimasto immutato, ed identificato nella persona di . Persona_1
Di regola, infatti, ove la figura del contraente coincida con quella del soggetto assicurato, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono esercitati dal soggetto assicurato che è, al contempo, contraente della polizza;
2 laddove, invece, la figura del contraente risulti essere diversa da quella dell'assicurato, nel cui unico interesse la polizza è stata stipulata, i diritti derivanti dalla polizza stessa possono essere fatti valere solo da tale ultimo soggetto.
La qualificazione giuridica della fattispecie concreta al paradigma normativo astratto induce a ritenere che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1891 c.c., rubricato “assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”, ai sensi del quale “Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Nel caso in esame, per effetto dell'atto di cessione della polizza del 14 febbraio 2007, si è realizzata la scissione tra contraente e assicurato: mentre, infatti, il soggetto contraente è , il soggetto assicurato è Controparte_2
realizzandosi dunque, secondo lo schema della assicurazione Persona_1 per conto altrui o per conto di chi spetta, una scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale in ordine all' esercizio dei diritti da esso derivanti. A tale riguardo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che, a norma dell'art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente non può farli valere senza il consenso dell'assicurato, il quale deve essere espresso, non potendo desumersi in via presuntiva o tacita (v. Cassazione civile, sez. I, 14/03/1996, n. 2120; più di recente Cass. civ. 9053/07).
In definitiva, i diritti derivanti dalla predetta polizza assicurativa, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 1891 c.c., possono essere fatti valere nei confronti della società assicuratrice soltanto dall'assicurato ovvero dal contraente, qualora però fosse stata manifestata una esplicita volontà in tal senso da parte del primo, volontà che nel caso di specie non è stata né allegata né provata. Ciò non toglie che il contraente subentrato in quanto titolare degli obblighi connessi ha diritto a ricevere la documentazione inerente la sua posizione contrattuale non trattandosi sotto questo profilo di esercizio del diritto che compete all'assicurato ma di cognizione della documentazione foriera degli obblighi del contraente ratione temporis.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e va Controparte_3 condannata alla consegna all'opposto della seguente documentazione come specificata nelle note di chiarimento depositate in sede monitoria ai punti n.1) e 2) : “1) originario contratto di polizza vita n. 50003765935; 2) specifica appendice fascicolo informativo rilasciato al contraente al momento della sottoscrizione del contratto di polizza”. E' invece corretto l'operato di
[...]
, in un'ottica di tutela del soggetto assicurato quale unico legittimato Parte_1
a riscuotere il premio assicurativo, nei limiti in cui ha riscontrato
3 negativamente nel resto la richiesta del volta ad ottenere la CP_2 documentazione successiva al mutamento soggettivo in carenza di alcuna consenso da parte dell'assicurato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Tenuto conto della soccombenza reciproca le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2024 e per l'effetto condanna alla consegna della Controparte_3 documentazione di cui ai punti n. 1) e 2) delle note del 7 febbraio 2024 depositate nel fascicolo del monitorio, come dettagliata in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 28 marzo 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2842 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, promossa da
P.I.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Valerio Scelfo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
opponente CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano Controparte_1
e Georgia Campo, giusta procura in atti
opposto avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione in opposizione notificato l'1 luglio 2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485 del 20
[...] maggio 2024, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto in favore di la consegna della documentazione relativa al contratto di Controparte_1 polizza vita. , oltre spese e compensi della fase monitoria. P.IVA_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) che in Parte_1 data 16.11.2006 aveva contratto con polizza Persona_1 Parte_1 di assicurazione sulla vita nr. 50003765935; b) che, in data 07.02.2007, era intervenuta tra e cessione del contratto di Persona_1 Controparte_1 polizza;
c) che, tuttavia, il soggetto assicurato risultava essere sempre il
, essendosi concretizzata soltanto una modifica del contraente, sicchè Per_1 eventuali diritti sulla polizza assicurativa, tra cui quello di ottenere consegna della documentazione afferente alla polizza stessa, avrebbero dovuto ritenersi di spettanza del solo assicurato.
Parte opponente ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e di risposta si è costituito in giudizio il quale, contestando l'opposizione avversaria, ha Controparte_1 evidenziato che, per effetto della cessione del contratto di polizza avvenuto in data 7 febbraio 2007, avrebbe avuto diritto al riscatto delle somme oggetto di polizza, tanto da avere trasmesso, al fine di esercitare detto riscatto, la documentazione in originale a senza tuttavia ricevere Parte_1 riscontro alcuno. Esperita con esito negativo la mediazione, all'udienza dell'8 gennaio 2025 il G.I., ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 20 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 261 sexies c.p.c. alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. Ai fini della decisione occorre, preliminarmente, esaminare la documentazione prodotta e, in particolare, la polizza vita sottoscritta del 16 novembre 2004 e il contratto di cessione di 'contraenza' del 14 febbraio 2007.
Esaminando il contratto di polizza assicurativa del 16 novembre 2004 si evince, in particolare, come il contraente originario della suddetta polizza fosse , il quale era al tempo stesso il soggetto assicurato, Persona_1 mentre beneficiario della suddetta polizza era odierna Controparte_1 parte opposta.
Con il successivo atto di cessione della polizza del 14 febbraio 2007 (definito atecnicamente “cessione di contraenza”), il contratto assicurativo è stato trasferito, a decorrere dal 7 febbraio 2007, dal a Persona_1
, come peraltro emerge dalla nota del 22 febbraio 2007 con Controparte_2 cui ha preso atto della suddetta cessione. Parte_1
Con successivo atto del 30 giugno 2008 ha confermato la Parte_1 sopravvenuta modifica, specificando che per il “caso ” il designato fosse Pt_1
l'assicurato, mentre per il caso “morte” i beneficiari fossero Persona_2
e Persona_3
Alla luce della documentazione prodotta emerge, dunque, come la modifica soggettiva abbia riguardato la figura del contraente e non anche quella dell'assicurato. All'esito dell'operazione di cessione e di successiva modifica dei beneficiari si era dunque determinata la seguente condizione assicurativa: contraente della polizza era divenuto , il designato per il Controparte_2 caso “Vita” era l'assicurato (e cioè [mai mutato]), mentre Persona_1 beneficiari per il caso “Morte” erano e Persona_2 Persona_3
Per effetto della cessione del contratto, dunque, si è Controparte_2 assunto gli oneri relativi alla gestione della polizza assicurativa, ma sempre nell'interesse dell'assicurato, che è rimasto immutato, ed identificato nella persona di . Persona_1
Di regola, infatti, ove la figura del contraente coincida con quella del soggetto assicurato, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono esercitati dal soggetto assicurato che è, al contempo, contraente della polizza;
2 laddove, invece, la figura del contraente risulti essere diversa da quella dell'assicurato, nel cui unico interesse la polizza è stata stipulata, i diritti derivanti dalla polizza stessa possono essere fatti valere solo da tale ultimo soggetto.
La qualificazione giuridica della fattispecie concreta al paradigma normativo astratto induce a ritenere che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1891 c.c., rubricato “assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”, ai sensi del quale “Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Nel caso in esame, per effetto dell'atto di cessione della polizza del 14 febbraio 2007, si è realizzata la scissione tra contraente e assicurato: mentre, infatti, il soggetto contraente è , il soggetto assicurato è Controparte_2
realizzandosi dunque, secondo lo schema della assicurazione Persona_1 per conto altrui o per conto di chi spetta, una scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale in ordine all' esercizio dei diritti da esso derivanti. A tale riguardo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che, a norma dell'art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente non può farli valere senza il consenso dell'assicurato, il quale deve essere espresso, non potendo desumersi in via presuntiva o tacita (v. Cassazione civile, sez. I, 14/03/1996, n. 2120; più di recente Cass. civ. 9053/07).
In definitiva, i diritti derivanti dalla predetta polizza assicurativa, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 1891 c.c., possono essere fatti valere nei confronti della società assicuratrice soltanto dall'assicurato ovvero dal contraente, qualora però fosse stata manifestata una esplicita volontà in tal senso da parte del primo, volontà che nel caso di specie non è stata né allegata né provata. Ciò non toglie che il contraente subentrato in quanto titolare degli obblighi connessi ha diritto a ricevere la documentazione inerente la sua posizione contrattuale non trattandosi sotto questo profilo di esercizio del diritto che compete all'assicurato ma di cognizione della documentazione foriera degli obblighi del contraente ratione temporis.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e va Controparte_3 condannata alla consegna all'opposto della seguente documentazione come specificata nelle note di chiarimento depositate in sede monitoria ai punti n.1) e 2) : “1) originario contratto di polizza vita n. 50003765935; 2) specifica appendice fascicolo informativo rilasciato al contraente al momento della sottoscrizione del contratto di polizza”. E' invece corretto l'operato di
[...]
, in un'ottica di tutela del soggetto assicurato quale unico legittimato Parte_1
a riscuotere il premio assicurativo, nei limiti in cui ha riscontrato
3 negativamente nel resto la richiesta del volta ad ottenere la CP_2 documentazione successiva al mutamento soggettivo in carenza di alcuna consenso da parte dell'assicurato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Tenuto conto della soccombenza reciproca le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2024 e per l'effetto condanna alla consegna della Controparte_3 documentazione di cui ai punti n. 1) e 2) delle note del 7 febbraio 2024 depositate nel fascicolo del monitorio, come dettagliata in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 28 marzo 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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