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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 27631/2022 promossa ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADORI Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 16 20135 MILANO presso il difensore avv.
AMADORI ELEONORA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARLETTA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CIRC.NE TRIONFALE, 145 00195 ROMA presso il difensore avv. BARLETTA CLAUDIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato e discusso la causa all'udienza del 23 giugno 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha impugnato la sentenza n.8664 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 13 gennaio Parte_1
è stata confermata la validità dei due verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità
-nonostante la soccombenza della ricorrente, il Giudice di Pace – il quale ha applicato le sanzioni nel minimo edittale -- ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali in ragione delle questioni giuridiche esaminate
-l'appellante si duole dell'inadeguatezza della cartellonistica di segnalazione della rilevazione della velocità tramite tutor con riferimento all'omessa indicazione sia della tipologia del rilevamento (velocità media e non istantanea) sia della presenza del secondo rilevatore e, cioè, dell'indicazione della fine del tratto stradale oggetto di rilevamento
-le superiori doglianze non sono condivisibili
-la tipologia del rilevamento della velocità (media, come nel caso di specie, o istantanea) è irrilevante ai fini dell'eventuale esonero di responsabilità del trasgressore
-va innanzitutto ribadito, secondo quanto analiticamente affermato dal Giudice di Pace, che il tratto stradale in esame (SP ex SS 412 Val Tidone direzione Landriano) è caratterizzato da idonea segnalazione iniziale e finale sia del limite di velocità (70 km/h) sia della presenza dei rilevatori di velocità in entrata e in uscita, come si evince dalla documentazione fotografica e dalla planimetria sub doc.10 app.to)
-gli utenti della strada sono pertanto adeguatamente e tempestivamente resi edotti della presenza del sistema tutor nel tratto stradale oggetto di rilevamento (della lunghezza di circa un chilometro) e sono pertanto in grado di conformare la velocità dei veicoli al limite massimo prescritto
-la tipologia del rilevamento è circostanza ininfluente ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni dell'art.142, ottavo comma, c.s.
-infatti, la condotta di guida esigibile dai conducenti è quella del rispetto del limite di velocità, a prescindere dalla circostanza che l'eventuale superamento sia istantaneo o, come nella specie, sia stato accertato secondo valori medi sul tratto stradale in esame
-comunicare agli utenti della strada la tipologia del rilevamento favorirebbe infatti condotte di guida elusive della prescrizione, poiché i conducenti potrebbero modulare la velocità in maniera tale aggirare il limite
-in definitiva, la sentenza di primo grado merita integrale conferma
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.8664 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 13 gennaio 2022, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
pagina 2 di 3 2) condanna alla rifusione, in favore della di Milano, delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali relative al presente grado di giudizio e che si liquidano in complessivi € 250,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 27631/2022 promossa ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADORI Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 16 20135 MILANO presso il difensore avv.
AMADORI ELEONORA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARLETTA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CIRC.NE TRIONFALE, 145 00195 ROMA presso il difensore avv. BARLETTA CLAUDIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato e discusso la causa all'udienza del 23 giugno 2025
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha impugnato la sentenza n.8664 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 13 gennaio Parte_1
è stata confermata la validità dei due verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità
-nonostante la soccombenza della ricorrente, il Giudice di Pace – il quale ha applicato le sanzioni nel minimo edittale -- ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali in ragione delle questioni giuridiche esaminate
-l'appellante si duole dell'inadeguatezza della cartellonistica di segnalazione della rilevazione della velocità tramite tutor con riferimento all'omessa indicazione sia della tipologia del rilevamento (velocità media e non istantanea) sia della presenza del secondo rilevatore e, cioè, dell'indicazione della fine del tratto stradale oggetto di rilevamento
-le superiori doglianze non sono condivisibili
-la tipologia del rilevamento della velocità (media, come nel caso di specie, o istantanea) è irrilevante ai fini dell'eventuale esonero di responsabilità del trasgressore
-va innanzitutto ribadito, secondo quanto analiticamente affermato dal Giudice di Pace, che il tratto stradale in esame (SP ex SS 412 Val Tidone direzione Landriano) è caratterizzato da idonea segnalazione iniziale e finale sia del limite di velocità (70 km/h) sia della presenza dei rilevatori di velocità in entrata e in uscita, come si evince dalla documentazione fotografica e dalla planimetria sub doc.10 app.to)
-gli utenti della strada sono pertanto adeguatamente e tempestivamente resi edotti della presenza del sistema tutor nel tratto stradale oggetto di rilevamento (della lunghezza di circa un chilometro) e sono pertanto in grado di conformare la velocità dei veicoli al limite massimo prescritto
-la tipologia del rilevamento è circostanza ininfluente ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni dell'art.142, ottavo comma, c.s.
-infatti, la condotta di guida esigibile dai conducenti è quella del rispetto del limite di velocità, a prescindere dalla circostanza che l'eventuale superamento sia istantaneo o, come nella specie, sia stato accertato secondo valori medi sul tratto stradale in esame
-comunicare agli utenti della strada la tipologia del rilevamento favorirebbe infatti condotte di guida elusive della prescrizione, poiché i conducenti potrebbero modulare la velocità in maniera tale aggirare il limite
-in definitiva, la sentenza di primo grado merita integrale conferma
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.8664 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 13 gennaio 2022, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
pagina 2 di 3 2) condanna alla rifusione, in favore della di Milano, delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali relative al presente grado di giudizio e che si liquidano in complessivi € 250,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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