Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/06/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 18 giugno 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1367/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 marzo 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 5 maggio 2022, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalido medio- grave 67-99%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto
Tribunale, iscritto al n. 7117/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, il ctu nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Rilevava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in relazione al deficit deambulatorio, tenuto conto della documentazione medica allegata e della circostanza che erano state riconosciute nei suoi confronti le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che non era in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e che, per l'effetto, venisse riconosciuta la provvidenza richiesta, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente
4.- L'udienza del 26 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 7117/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la ricorrente invalida nella misura pari al 100% a decorrere dal mese di maggio 2022 escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Malattia artrosica polidistrettuale a moderata incidenza funzionale. Artrite psoriasica. Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e non associato a complicanze micro e macroangiopatiche. Cardiopatia sclerotica-ipertensiva valutabile alla II^ classe funzionale
N.Y.H.A. Cheratocono bilaterale. Sindrome depressiva endoreattiva di entità moderata” ed ha concluso riconoscendo la ricorrente invalida nella misura del 100% a decorrere dal mese di maggio 2022, con esclusione delle condizioni utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio, ha osservato: “per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, l'esame clinico condotto nel corso dell'accertamento peritale espletato in data
31/10/2023 aveva permesso di rilevare: “esiti cicatriziali in regione pertrocanterica destra per pregresso intervento di artroprotesi. Accentuazione della cifosi dorsale e deviazione scoliotica del rachide dorso-lombare. La digitopressione sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali risveglia discreta dolorabilità. Dolenti e ridotti di oltre 1/3 i movimenti di flessioestensione e lateralità del tronco. Discreta contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali. Manovra di
Lasègue positiva bilateralmente ai gradi intermedi. I movimenti attivi e passivi delle grandi articolazioni sono riferiti dolenti, si accompagnano a rumore di scrosci articolari e risultano ridotti di 1/3”. E sempre in sede di accertamento peritale era stato anche evidenziato che le masse muscolari in relazione all'età erano tonico-trofiche e compatibili con la deambulazione,
e che invece all'esame neurologico era stato osservato: “non deficit neurologici centrali.
Iporiflessia osteotendinea. Fini tremori delle dita delle mani protese in avanti e delle palpebre socchiuse. Deambulazione autonoma. Stazione eretta mantenuta autonomamente. Variazioni posturali possibili con minimo appoggio al piano”. Fra la documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico del ricorso di merito vi è la copia fotostatica delle risultanze della visita ortopedica eseguita in data 04/03/2024 …Orbene, in merito all'apparato osteoarticolare, è del tutto evidente che l'obiettività clinica rilevata .. nel marzo 2024 è sostanzialmente sovrapponibile, a distanza di cinque mesi, da quanto evidenziato dallo scrivente ausiliario del
Giudice nel corso dell'accertamento peritale espletato nell'ottobre 2023.. Per quanto riguarda invece la supposta “deambulazione … notevolmente deficitaria”, questa non è stata rilevata dallo scrivente c.t.u. in sede di accertamento peritale. Infatti, per come già riportato all'esame obiettivo dell'elaborato peritale, pur in presenza di un quadro di osteoartropatia degenerativa generalizzata, la signora presentava, oltre ad un trofismo muscolare Parte_1
compatibile con l'età, una “Deambulazione autonoma. Stazione eretta mantenuta autonomamente. Variazioni posturali possibili con minimo appoggio al piano”. Nessuna rilevanza ai fini dell'odierno giudizio di merito riveste anche l'ulteriore documentazione sanitaria (visita cardiologica con e.c.gramma, referto esame eletromiografico e referto rxgrafico delle mani e dei polsi) prodotta dalla signora e depositata .. nel Parte_1
fascicolo telematico: infatti dalla attenta e critica disamina della stessa non emergono elementi obiettivi che comportino alterazioni funzionali da indurre una condizione di non autosufficienza. In merito alla precisazione dell'avv. Francesco Micali, che la ricorrente “… da una piana indagine anamnestica ed esame clinico della documentazione medica versata in atti … abbia una dipendenza nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana …”, non appare superfluo ricordare che fra la documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo vi è la copia fotostatica delle risultanze della visita geriatrica con valutazione funzionale globale eseguita,
a fine medico-legale, in data 26/01/2023 …. Orbene, per come attestato dallo specialista, emergeva che “La paziente risponde correttamente alle domande relative i propri dati anagrafici a dimostrazione di un orientamento personale integro … alla valutazione funzionale globale. MMSE … 24/30 come assenza di deterioramento mentale … ADL: valuta l'autonomia funzionale. Conserva 5 funzioni su 6. IADL: valuta l'autonomia strumentale. Conserva 7 funzioni su 8”.
Il ctu ha, dunque, concluso confermando le conclusioni rese in sede di atp, rilevando che “non emergono elementi obiettivi che comportino alterazioni funzionali da indurre una condizione di non autosufficienza”. Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- Le spese giudiziali del presente giudizio e del procedimento per atp seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate in dispositivo ex d.m.10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, con riduzione del venti per cento del compenso relativo al procedimento per atp nei confronti dell' , costituito a mezzo di propri funzionari, come previsto dall'art. 152 bis CP_1
c.p.c.; vengono, altresì, poste, in via definitiva, a carico della ricorrente le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese processuali del CP_1
procedimento per atp che liquida nella somma, già ridotta, di € 934,8 oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
c) condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese processuali del presente CP_1 procedimento che liquida nella somma di € 2695,5 oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico della ricorrente.
Messina, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga