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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 932/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 932/2024
All'udienza del 10/04/2025 ore 11.32 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MARCHESE LUCA . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presenti ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Marchese per la ricorrente rinuncia alla domanda per gli as 2021/22 e Parte_1
2022/23 e chiede estendersi la domanda per l'anno in corso 2024/25; la d.ssa Marino presta il consenso e accetta in contraddittorio l'estensione della domanda.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.30 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2024 promossa da:
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_7
MARCHESE Luca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Barga, frazione
Fornaci di Barga, via Alcide de Gasperi s.c..
ricorrenti contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e CP_3 domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2
resistente
Oggetto: bonus docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) I ricorrenti, insegnanti attualmente in servizio, hanno adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo state escluse dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docenti a tempo determinato.
Esse lamentano come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiamano i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato.
In particolare, i ricorrenti deducono di aver prestato servizio presso il come Controparte_1 docenti in forza di contratti a tempo determinato per i seguenti anni scolastici:
1 - AA.SS. 2020/2021 e 2022/2023 Parte_2
- AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
- AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 Parte_4
- AA.SS. 2019/2020 Parte_5
- AA.SS. 2019/2020 e 2022/2023 Parte_6
- AA.SS. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_7
- : AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_7
C) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_2
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il ha preliminarmente eccepito: “l'inammissibilità ed infondatezza della domanda azionata dalla ricorrente CP_1
in quanto la stessa, sulla stessa materia per cui è causa, ha già proposto precedente Ricorso RG. 844/2023, Parte_7 poi riunito al giudizio RG. 842/2023 (cfr. all.1), conclusosi con sentenza n. 844/2024 che ha riconosciuto, in favore della docente la carta docenti proprio per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, gli stessi del presente giudizio (cfr. all.2). Parte_1
Di tale circostanza si chiede che l'adito giudice ne tenga conto anche ai fini della condanna alle spese di parte ricorrente, anche i sensi dell'art. 96 cpc.”
Il , in particolare, dopo aver affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. CP_1
107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023, confermata anche dall'ordinanza della stessa Corte n.7254 del 19.03.24, ha richiesto di limitare l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, agli anni scolastici in cui ha stipulato contratti sino al 30 giugno o sino al 31 agosto (con eccezione dell'a.s. 2022/2023 per le supplenze al 31.8.2023) e con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell'orario pieno.
D) La ricorrente in seguito all'eccezione sollevata dal , rinuncia, come da Parte_7 CP_1 note depositate in data 07.04.2025, alla domanda relativa al bonus carta docente per gli AA.SS. 2021/2022
e 2022/2023 in quanto “Vero è che per quanto riguarda la ricorrente numero 6 c'è stata una erronea Parte_7 richiesta in quanto la stessa è stata duplicata, come detto per mero errore nella compilazione del ricorso. La infatti ha Parte_1 già ottenuto una sentenza positiva per gli anni richiesti nel corpo introduttivo del presente ricorso. Con la sentenza n°
444/2024 resa nel procedimento n° 844/2023 riunito al procedimento n° 842/2023 è stata riconosciuta alla il Parte_1 bonus carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. 6)”.
tuttavia, sempre con note depositate in data 07.04.25, richiede il bonus carta docenti Parte_7 per l'A.S. 2024/2025: “si evidenzia come la sia tutt'ora precaria e che nelle more del presente procedimento ha Parte_1 stipulato un nuovo contratto per l'anno scolastico 2024/2025 con scadenza al 30/06/2025 (cfr. doc. 13). Si chiede pertanto, dato che il diritto al bonus matura alla data di stipula del contratto, che alla docente sia allora Parte_7 riconosciuto il bonus carta docenti per il valore di € 500,00 ed inerente all'anno scolastico 2024/2025.”
2 E) La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza di discussione è stata decisa come da sentenza contestuale.
Si dà atto che all'odierna udienza il acconsentiva all'estensione della domanda per all'as CP_1 Parte_1
2024/25.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro
3 colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto
4 il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio dei ricorrenti, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alle parti Controparte_1 ricorrenti il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento circa le docenti.
- per l'A.S. 2020/2021 in quanto, dalla documentazione fornita, pur avendo un Parte_2 contratto fino al 30/06/21 ha prestato servizio solo per 1hh settimanale non raggiungendo, quindi, almeno il 50% dell'orario completo;
- per l'A.S. 2020/2021 in quanto non ha fornito prova della sussistenza del diritto Parte_4 fatto valere.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate pronunce, e a fronte del parziale accoglimento del ricorso, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo a carico del per il principio di CP_1 soccombenza, con aumento atteso il numero di parti ricorrenti e diminuzione per l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n.
107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, rispettivamente:
- per gli AA.SS. 2022/2023 Parte_2
- per gli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
- per gli AA.SS. 2019/2020 Parte_4
- per gli AA.SS. 2019/2020 Parte_5
- per gli AA.SS. 2019/2020 e 2022/2023 Parte_6
- per l'A.S. 2024/2025 Parte_7
- per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_7
2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a ricevere la carta docenti e in accredito sulla stessa le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento della CP_1 residua metà che liquida in euro 1000,00 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 932/2024
All'udienza del 10/04/2025 ore 11.32 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MARCHESE LUCA . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presenti ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Marchese per la ricorrente rinuncia alla domanda per gli as 2021/22 e Parte_1
2022/23 e chiede estendersi la domanda per l'anno in corso 2024/25; la d.ssa Marino presta il consenso e accetta in contraddittorio l'estensione della domanda.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.30 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2024 promossa da:
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_7
MARCHESE Luca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Barga, frazione
Fornaci di Barga, via Alcide de Gasperi s.c..
ricorrenti contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e CP_3 domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2
resistente
Oggetto: bonus docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) I ricorrenti, insegnanti attualmente in servizio, hanno adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo state escluse dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docenti a tempo determinato.
Esse lamentano come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiamano i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato.
In particolare, i ricorrenti deducono di aver prestato servizio presso il come Controparte_1 docenti in forza di contratti a tempo determinato per i seguenti anni scolastici:
1 - AA.SS. 2020/2021 e 2022/2023 Parte_2
- AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
- AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 Parte_4
- AA.SS. 2019/2020 Parte_5
- AA.SS. 2019/2020 e 2022/2023 Parte_6
- AA.SS. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_7
- : AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_7
C) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_2
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il ha preliminarmente eccepito: “l'inammissibilità ed infondatezza della domanda azionata dalla ricorrente CP_1
in quanto la stessa, sulla stessa materia per cui è causa, ha già proposto precedente Ricorso RG. 844/2023, Parte_7 poi riunito al giudizio RG. 842/2023 (cfr. all.1), conclusosi con sentenza n. 844/2024 che ha riconosciuto, in favore della docente la carta docenti proprio per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, gli stessi del presente giudizio (cfr. all.2). Parte_1
Di tale circostanza si chiede che l'adito giudice ne tenga conto anche ai fini della condanna alle spese di parte ricorrente, anche i sensi dell'art. 96 cpc.”
Il , in particolare, dopo aver affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. CP_1
107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023, confermata anche dall'ordinanza della stessa Corte n.7254 del 19.03.24, ha richiesto di limitare l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, agli anni scolastici in cui ha stipulato contratti sino al 30 giugno o sino al 31 agosto (con eccezione dell'a.s. 2022/2023 per le supplenze al 31.8.2023) e con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell'orario pieno.
D) La ricorrente in seguito all'eccezione sollevata dal , rinuncia, come da Parte_7 CP_1 note depositate in data 07.04.2025, alla domanda relativa al bonus carta docente per gli AA.SS. 2021/2022
e 2022/2023 in quanto “Vero è che per quanto riguarda la ricorrente numero 6 c'è stata una erronea Parte_7 richiesta in quanto la stessa è stata duplicata, come detto per mero errore nella compilazione del ricorso. La infatti ha Parte_1 già ottenuto una sentenza positiva per gli anni richiesti nel corpo introduttivo del presente ricorso. Con la sentenza n°
444/2024 resa nel procedimento n° 844/2023 riunito al procedimento n° 842/2023 è stata riconosciuta alla il Parte_1 bonus carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. 6)”.
tuttavia, sempre con note depositate in data 07.04.25, richiede il bonus carta docenti Parte_7 per l'A.S. 2024/2025: “si evidenzia come la sia tutt'ora precaria e che nelle more del presente procedimento ha Parte_1 stipulato un nuovo contratto per l'anno scolastico 2024/2025 con scadenza al 30/06/2025 (cfr. doc. 13). Si chiede pertanto, dato che il diritto al bonus matura alla data di stipula del contratto, che alla docente sia allora Parte_7 riconosciuto il bonus carta docenti per il valore di € 500,00 ed inerente all'anno scolastico 2024/2025.”
2 E) La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza di discussione è stata decisa come da sentenza contestuale.
Si dà atto che all'odierna udienza il acconsentiva all'estensione della domanda per all'as CP_1 Parte_1
2024/25.
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Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro
3 colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto
4 il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio dei ricorrenti, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
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all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alle parti Controparte_1 ricorrenti il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento circa le docenti.
- per l'A.S. 2020/2021 in quanto, dalla documentazione fornita, pur avendo un Parte_2 contratto fino al 30/06/21 ha prestato servizio solo per 1hh settimanale non raggiungendo, quindi, almeno il 50% dell'orario completo;
- per l'A.S. 2020/2021 in quanto non ha fornito prova della sussistenza del diritto Parte_4 fatto valere.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate pronunce, e a fronte del parziale accoglimento del ricorso, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo a carico del per il principio di CP_1 soccombenza, con aumento atteso il numero di parti ricorrenti e diminuzione per l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n.
107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, rispettivamente:
- per gli AA.SS. 2022/2023 Parte_2
- per gli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
- per gli AA.SS. 2019/2020 Parte_4
- per gli AA.SS. 2019/2020 Parte_5
- per gli AA.SS. 2019/2020 e 2022/2023 Parte_6
- per l'A.S. 2024/2025 Parte_7
- per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_7
2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a ricevere la carta docenti e in accredito sulla stessa le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento della CP_1 residua metà che liquida in euro 1000,00 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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