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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/07/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
3/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 3/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.06.1978 e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Domenico
Maldarelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 16.01.2025 e , rappresentando Parte_1 Parte_2 una debitoria di € 172.048,00 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il
14.04.2025), che prevede il versamento della complessiva somma di € 63.132,27 in dodici anni da €
450,71 mensili. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% del credito prededucibile, 40% del creditore ipotecario ( ), 40% di Parte_3 tutti i creditori privilegiati, 20% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente dipendente presso Poste Italiane s.p.a. – fil. di Bisceglie, percepisce uno stipendio Pt_1 mensile, al netto della cessione del quinto, di circa € 1.600,00; la ricorrente , assunta dal Parte_2
13.9.2022, dalla società “Gibimed s.a.s.”, percepisce stipendio pari ad € 450,00 mensili (su cui grava pignoramento presso terzi del Condominio di Via Favale 29 – Terlizzi). A tali redditi si aggiunge l'assegno unico per i tre figli a carico pari ad € 695,00. La ricorrente è titolare della proprietà dell'immobile, sito nel Comune di Terlizzi alla Via Favale n. 29, in catasto al foglio 30, p.lla 1110, sub 37 (secondo perizia di stima il valore del bene è pari ad € 91.501,00), nonché di autovettura così
1 come indicata nella relazione dell'OCC. Il è titolare di conto BancoPosta n. 34522763, recante Pt_1 giacenza di € 28,88; La è titolare di poste pay Evolution, recante giacenza di € 9,23. Parte_2
L'OCC, avv. ha espresso parere favorevole circa la completezza ed Controparte_1 attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 28.02.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare nei confronti di e la revoca delle trattenute sullo stipendio di Parte_2 Parte_1
, nonché quelle operate in forza di cessioni del quinto e/o trattenute volontarie
[...] Parte_2 sui medesimi stipendi.
La creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi Parte_4 all'omologazione del piano, dichiarando di aver valutato il merito creditizio e contestando l'esigua percentuale di soddisfo riservata ai creditori privilegiati.
Il , creditore chirografario, ha fatto pervenire osservazioni, Controparte_2 precisando dapprima che la procedura esecutiva pendente alla data della domanda dei debitori sovraindebitati di accesso alla procedura è estinta per avvenuta assegnazione delle somme che attenevano debiti condominiali dall'anno 2018 al 2020 e, in seguito, la debitoria maturata dalla ricorrente a partire dal 2021. L'OCC precisa che l'ammontare dei debiti condominiali (da Parte_2 aprile-giugno 2021 ad aprile-giugno 2025) è pari ad € 2.086,35 e che sono stati inseriti nel piano con una percentuale di soddisfo nella misura del 20%., come tutti i creditori chirografari.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con
2 inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.
La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nella perdita di lavoro della , Parte_2 cui è seguita la nascita di altre due figlie. Tale modifica del menage familiare ha comportato un incremento delle spese necessarie al sostentamento del nucleo, cui non è seguito un aumento dei redditi disponibili, ma una loro diminuzione.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di dodici anni e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.
Con riferimento alle contestazioni del creditore ipotecario, deve osservarsi che, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
Come innanzi accennato, la residenza coniugale di proprietà della ricorrente, secondo perizia di stima, ha un valore di € 91.501,00. In caso di vendita coattiva, l'offerta minima al primo tentativo di vendita
è pari ad € 68.625,75.
Considerato che
, statisticamente l'immobile è aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 51.469,32, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è proposto il pagamento di circa € 44.403,00 al solo creditore ipotecario. Dunque, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio di rispetto alla dilazione temporale proposta. Parte_4
Con riferimento al compenso dovuto all' OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale delle procedure del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 14 luglio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
3/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 3/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.06.1978 e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Domenico
Maldarelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 16.01.2025 e , rappresentando Parte_1 Parte_2 una debitoria di € 172.048,00 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il
14.04.2025), che prevede il versamento della complessiva somma di € 63.132,27 in dodici anni da €
450,71 mensili. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% del credito prededucibile, 40% del creditore ipotecario ( ), 40% di Parte_3 tutti i creditori privilegiati, 20% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente dipendente presso Poste Italiane s.p.a. – fil. di Bisceglie, percepisce uno stipendio Pt_1 mensile, al netto della cessione del quinto, di circa € 1.600,00; la ricorrente , assunta dal Parte_2
13.9.2022, dalla società “Gibimed s.a.s.”, percepisce stipendio pari ad € 450,00 mensili (su cui grava pignoramento presso terzi del Condominio di Via Favale 29 – Terlizzi). A tali redditi si aggiunge l'assegno unico per i tre figli a carico pari ad € 695,00. La ricorrente è titolare della proprietà dell'immobile, sito nel Comune di Terlizzi alla Via Favale n. 29, in catasto al foglio 30, p.lla 1110, sub 37 (secondo perizia di stima il valore del bene è pari ad € 91.501,00), nonché di autovettura così
1 come indicata nella relazione dell'OCC. Il è titolare di conto BancoPosta n. 34522763, recante Pt_1 giacenza di € 28,88; La è titolare di poste pay Evolution, recante giacenza di € 9,23. Parte_2
L'OCC, avv. ha espresso parere favorevole circa la completezza ed Controparte_1 attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 28.02.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare nei confronti di e la revoca delle trattenute sullo stipendio di Parte_2 Parte_1
, nonché quelle operate in forza di cessioni del quinto e/o trattenute volontarie
[...] Parte_2 sui medesimi stipendi.
La creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi Parte_4 all'omologazione del piano, dichiarando di aver valutato il merito creditizio e contestando l'esigua percentuale di soddisfo riservata ai creditori privilegiati.
Il , creditore chirografario, ha fatto pervenire osservazioni, Controparte_2 precisando dapprima che la procedura esecutiva pendente alla data della domanda dei debitori sovraindebitati di accesso alla procedura è estinta per avvenuta assegnazione delle somme che attenevano debiti condominiali dall'anno 2018 al 2020 e, in seguito, la debitoria maturata dalla ricorrente a partire dal 2021. L'OCC precisa che l'ammontare dei debiti condominiali (da Parte_2 aprile-giugno 2021 ad aprile-giugno 2025) è pari ad € 2.086,35 e che sono stati inseriti nel piano con una percentuale di soddisfo nella misura del 20%., come tutti i creditori chirografari.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con
2 inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.
La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nella perdita di lavoro della , Parte_2 cui è seguita la nascita di altre due figlie. Tale modifica del menage familiare ha comportato un incremento delle spese necessarie al sostentamento del nucleo, cui non è seguito un aumento dei redditi disponibili, ma una loro diminuzione.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di dodici anni e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.
Con riferimento alle contestazioni del creditore ipotecario, deve osservarsi che, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
Come innanzi accennato, la residenza coniugale di proprietà della ricorrente, secondo perizia di stima, ha un valore di € 91.501,00. In caso di vendita coattiva, l'offerta minima al primo tentativo di vendita
è pari ad € 68.625,75.
Considerato che
, statisticamente l'immobile è aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 51.469,32, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è proposto il pagamento di circa € 44.403,00 al solo creditore ipotecario. Dunque, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio di rispetto alla dilazione temporale proposta. Parte_4
Con riferimento al compenso dovuto all' OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale delle procedure del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 14 luglio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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