Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1044/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F. 1 rappresentato e difeso Parte 1
dall'Avv.to MORESE ANGELO DAVIDE GABRIELE
ricorrente contro CP 1 P.IVA 1 ),
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1 al fine di ottenere la condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte in relazione ai mesi di maggio e giugno
2024 ratei di fine rapporto,TFR.
In particolare il ricorrente ha esposto:
Di aver lavorato in favore della convenuta CP 1 da 9 gennaio 2024 al
Di aver lavorato per l'intera durata del rapporto con un orario a tempo pieno di 40 ore settimanali, rispettando il seguente orario: da martedì dalle 18,00 alle 24,00
mercoledì dalle 18,00 alle 24,00
giovedì dalle 18,00 alle 24,00
venerdì dalle 18,00 alle 24,00
sabato dalle 18,00 alle 2,00
domenica dalle 18,00 alle 2,00.
- Di aver ricevuto solamente una busta paga, quella di gennaio 2024 (doc. 4).
- Che dalla lettura della busta si desume che la convenuta versasse 13esima e 14esima
mensilmente.
Che non è gli è stata corrisposta la retribuzione dei mesi di maggio e giugno 2024, nonché non è stato pagato il TFR e i ratei di fine rapporto, di cui non ha neanche le buste paga.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'accertamento dell'orario di lavoro tempo pieno è aperto tanto limitato la propria domanda a quanto dovuto in forza della busta paga in atti con riferimento alle ulteriori di maggio giugno 2024.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalla buste paga prodotta e dalla lettera di assunzione (docc.2-4).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale
07/05/2025 Il Giudice onere
Francesca Maria Claudia Capelli
probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base della busta paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 3554,65 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della predetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 3.554,65 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi
ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali CPA e IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno 2024, presso il ristorante Shinto, sito in Corso Sempione, 30 a Milano.
- Che il rapporto sorgeva in forza di un contratto a termine con scadenza al 9 aprile 2024, per svolgere le mansioni di lavapiatti e con inquadramento nel livello 6° del CCNL pubblici esercizi, con orario di lavoro part-time a 30 ore a settimana (doc. 2).
-che il rapporto veniva prorogato sino al 9 luglio 2024, come da scheda professionale (doc. 3).
· Di aver di fatto lavorato presso il ristorante Shinto a Milano senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2024 con le mansioni di lavapiatti e addetto alle pulizie.