Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale all'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra
(CF ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli Avv. Lorenzo Asara, Stefano Asara e Serena Pallitta, nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio in Olbia Via Garibaldi n. 37;
APPELLANTE
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 CP_8 C.F._9 Controparte_9
(C.F. ) e (C.F. ), tutti C.F._10 CP_10 C.F._11 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Sebastiano Pes, presso il cui studio in
Olbia, Via Caravaggio n. 10, sono altresì domiciliati;
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni appellati, con ricorso depositato in data 14/05/2014, esponevano: 1) di aver la proprietà nonché il possesso di un fondo ubicato “in Olbia, loc. Cugnana, identificato al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 40, 132 e 140”; 2) di aver avuto “il possesso esclusivo sul predetto tratto di
4) di aver subito, nel giugno 2013, durante una loro “momentanea assenza”, la spoliazione violenta/clandestina di una parte del proprio fondo per mano del , che aveva posizionato una recinzione, Parte_1 incorporando al proprio fondo anche una porzione del terreno contiguo all'argine del fiume di proprietà dei . Parte_2
Per tali motivi chiedevano di essere reintegrati “nel possesso del tratto di terreno per cui è causa”, con eliminazione della rete divisoria posta in essere da controparte e di qualsivoglia altra res da quest'ultima “illecitamente realizzata” in tale area. Gli odierni appellati, “in caso di mancato spontaneo adempimento del resistente”, chiedevano inoltre di essere autorizzati a compiere la predetta attività ripristinatoria “a proprie spese, salvo rimborso” e instavano affinché l'adito giudice ingiungesse a “di astenersi dal compiere qualsiasi molestia e/o Parte_1
turbativa, adottando, in difetto, ex officio, ogni conseguente provvedimento volto al ripristino della situazione preesistente alla contestata arbitraria manomissione.”
Il , il 24/06/2024, si costituiva regolarmente in giudizio eccependo in rito: 1) la Parte_1 violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per la genericità del petitum; 2) il superamento del termine annuale, previsto dall'art. 1168 c.c., per proporre l'azione di spoglio, dato che l'attività di recinzione era stata attuata tra il 12 e il 15 novembre 2012.
Nel merito, parte resistente rilevava che: a) l'indicata attività di delimitazione era stata oggetto di due autorizzazioni del Comune di Olbia rilasciate il 2/11/2012 e il 7/11/2012; b) la rete divisoria costruita “lungo il confine fra i due fondi” si trovava dentro il proprio terreno;
c) il torrente è ricompreso in entrambi i terreni confinanti, dato che inizialmente passa sul campo e Parte_2
poi nel proprio;
d) ciascuna parte non aveva mai esercitato alcun possesso sul terreno altrui;
e) egli non aveva mai concesso a controparte di effettuare alcunché nel terreno a lui appartenente, e ancor meno quest'ultima aveva “mai coltivato alcun orto o impiantato altro tipo di coltivazione nei pressi del confine dei due fondi”; f) non era oggettivamente possibile compiere attività di coltura agricola nell'area posta al confine tra i terreni.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 7/03/2015, rigettava l'azione di spoglio in quanto proposta oltre il termine decadenziale. Il collegio, investito in sede di reclamo, pur ritenendo tempestivo il ricorso per reintegra, lo rigettava nel merito in ragione della mancanza del requisito sostanziale del possesso sulla res.
Quindi i instauravano il giudizio di merito insistendo nelle proprie richieste di tutela Parte_2
del possesso. La causa, istruita con documenti, audizioni testimoniali ed interrogatorio formale delle parti, era decisa, in data 29/05/2024, con sentenza n. 417/2024, con la quale il tribunale di Tempio Pausania accoglieva l'azione di spoglio dei Beccu/Fancello e, pertanto, condannava il resistente a rimuovere la rete da lui fatta erigere nel novembre 2012 e al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, ritenuta tempestiva l'azione di reintegrazione de quo, rilevava nel merito che da alcune foto prodotte dai emergeva la presenza di un'ulteriore rete di confine Parte_2
preesistente a quella fatta realizzare nel novembre del 2012, la cui esistenza era stata però Tes_ nettamente negata dal resistente nonché dai testi e con dichiarazioni inattendibili. Al Tes_2
contrario, il primo giudice considerava attendibile quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente e i quali, oltre a confermare “la ricostruzione fattuale offerta” dai Pt_3 TE S_
, avevano “fornito anche alcuni particolari che permettono, nella fase che ci Parte_2 occupa, di sondarne l'attendibilità con esito positivo (spostamento di alcune ingombranti pietre a contenimento del corso d'acqua, utilizzo del fiume e della zona circostante come luogo di divertimento per i bambini, pulizia dell'alveo e delle zone circostanti, realizzazione di muretti a secco di contenimento e di scale in pietra, esistenza di una altalena per bambini).”
In ragione di quanto sopra esposto il giudice di primo grado riteneva che gli istanti avessero il possesso o perlomeno il compossesso della res de qua, cosicché accoglieva la loro domanda ex art. 1168 c.c..
, in data 28/06/2024, propone appello avverso la sentenza deducendo: Parte_1
1) la violazione degli artt. 1168 c.c., 115 116 e 132 comma 4, c.p.c. per non avere il tribunale indicato le ragioni che lo avevano portato a ritenere tempestiva l'azione possessoria nonostante l'attività preparatoria del fondo era avvenuta “nel mese di maggio- giugno 2012”
e l'effettiva apposizione della recinzione nel novembre 2012, cosi ché risultava inverosimile che qualcuno dei numerosi appellati non si fosse reso conto dell'esecuzione di tali opere, evidenziando al riguardo che i inizialmente avevano asserito di essere stati Parte_2 momentaneamente assenti per poi affermare di essere ritornati “sul luogo dopo una lunga assenza”.
2) violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.., errata valutazione delle risultanze di causa nella parte in cui il Tribunale, non avvedendosi della contraddittorietà delle tesi difensive degli appellati, aveva ingiustamente privilegiato le deposizioni dei testi di parte attrice rispetto a quanto dichiarato dai propri testimoni e da lui stesso in sede di interrogatorio formale, ritenendo fondata la domanda nonostante i non Parte_2 avessero mai posto in essere sul terreno in questione alcun atto ricollegabile all'esercizio del possesso, peraltro impedito dalle caratteristiche morfologiche del terreno, trattandosi dell'argine di un corso d'acqua. Aggiunge inoltre che “la valutazione del giudice, secondo la quale quantomeno il terreno era composseduto non è coerente con la decisone di accoglimento della domanda ed appare erronea, in riferimento agli artt. 832, 1168 e 1140 cpc.”
Hanno resistito all'appello i con comparsa in data 6/01/2025, concludendo per il Parte_2 rigetto dell'appello ed integrale conferma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 14/03/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
L'appello è interamente destituito di fondamento per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo il insiste nell'eccezione di tardività dell'azione di spoglio, a suo Parte_1 dire promossa dai oltre il termine di un anno previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c. Parte_4
La norma sancisce, infatti, che l'azione di reintegrazione deve essere compiuta entro un anno dal sofferto spoglio, o, in caso di spoglio clandestino, entro un anno “dal giorno della scoperta dello spoglio”.
Lo spoglio è clandestino quando il possessore/detentore non può rendersi conto dell'avvenuta perdita del proprio possesso pur utilizzando l'ordinaria diligenza. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “è clandestino lo spossessamento avvenuto mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione;
per cui ciò che è rilevante è non tanto che il possessore o il detentore abbia ignorato lo spoglio, ma soprattutto che egli, usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si e verificato ed è stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilita di averne conoscenza. L'accertamento della possibilità per lo spogliato di avere conoscenza del sofferto spoglio, usando dell'ordinaria diligenza, deve essere compiuto dal giudice del merito attraverso la valutazione delle circostanze in cui è stato commesso lo spoglio ed è stato mantenuto lo spossessamento, nonché delle particolari condizioni in cui si è trovato il possessore o il detentore.
Il relativo accertamento, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 8911/2017).
Ora, nel caso di specie i hanno riferito di essersi resi conto solo nel giugno del 2013 Parte_2
della presenza della recinzione, e di aver presentato in data 26/07/2013 accesso agli atti del
[...]
per individuarne l'autore, scoprendo solo all'esito di tale accesso che si trattava di attività CP_11
realizzata dal su autorizzazione del come documentato all'udienza del Parte_1 CP_11
21/01/2015 (cfr. verbale d'udienza). Dunque, solo da questo momento i hanno Parte_2 avuto completa conoscenza dell'atto di spoglio e soprattutto del suo autore, al quale indirizzare l'azione di reintegra, con conseguente tempestività della tutela azionata nel successivo mese di maggio 2014. Né può rimproverarsi agli spogliati di non essersi resi conto prima della presenza della recinzione e della conseguente incorporazione da parte del di una porzione del loro terreno Parte_1
sull'argine del fiume. Non è in contestazione, infatti, che quella dei sia una casa Parte_2 rurale (del tipo “stazzo” in Sardegna), vicina al mare, ubicata in una località a vocazione prevalentemente turistica, che gli appellati frequentano stabilmente soltanto nella stagione estiva, limitandosi nei restanti periodi dell'anno a qualche sporadico accesso. La circostanza è stata confermata persino dal teste di parte appellante , il quale ha affermato di non aver notato Tes_5
nessuno della famiglia durante le operazioni di picchettamento, da lui collocate tra CP_2 maggio-giugno 2012, e di aver notato “qualcuno nella casa solo il fine settimana”. Anche gli informatori di parte appellata, e hanno riferito che i frequentavano la TE S_ Parte_2
casa di Cugnana in maniera più assidua nei periodi estivi, mentre in inverno poteva capitare che ci andassero durante i fine settimana e nelle festività infrannuali (Pasqua/Natale). La teste ha TE
inoltre riferito che proprio tra novembre 2012 e giugno 2013 gli appellati si erano assentati dalla casa di Cugnana per un lungo periodo per motivi familiari.
In ogni caso, ordinaria diligenza non gli imponeva, in occasione di tali sporadici accessi durante la stagione invernale, di avventurarsi sino al greto del fiume, che costituiva da sempre il confine naturale con la frontistante proprietà , con il quale mai avevano avuto in precedenza Parte_1
dissapori sui confini da dover temere qualche sua iniziativa clandestina di immutazione dello stato dei luoghi.
A ciò si aggiunge che non vi è nemmeno prova che i lavori di recinzione siano stati effettivamente svolti nel novembre 2012, addirittura con una fase preparatoria nel precedente mese di maggio, come sostenuto dall'appellante. Ora, a parte la considerazione che interventi di occasionale pulizia del sito e di apposizione di qualche picchetto non integrano ancora spoglio, nella misura in cui non ostacolano o impediscono il normale uso del terreno sino al suo confine naturale, costituito dal fiume, dai provvedimenti di autorizzazione del Comune di Olbia del 2/11/2012 e del 7/11/2012 deve al contrario desumersi che i lavori siano iniziati soltanto dopo il loro rilascio. Osserva inoltre la Corte che, per quanto atto inter alios e pertanto non particolarmente significativo ai fini della privazione materiale del possesso, il non ha neppure prodotto in giudizio la Parte_1 comunicazione all'Ufficio Tecnico d'inizio lavori pur prescritta come necessaria dai provvedimenti autorizzatori.
Infine, l'unico testimone che ha collocato con precisione i lavori di apposizione della recinzione nel Tes_ novembre 2012 è il geom. la cui testimonianza, oltre alla limitata attendibilità per aver predisposto lui il progetto dell'opera e averla materialmente eseguita, per quanto su incarico del
, divenendo così partecipe della condotta materiale di spoglio, è rimasta in ogni caso Parte_1 isolata. Persino l'altro teste del , , nel corso dell'udienza del 16/07/2021, Parte_1 Testimone_6
dichiarava del tutto genericamente che la rete era stata posta circa 10 anni prima aggiungendo anche di non ricordare esattamente la data e di non saper nulla riguardo all'autorizzazione comunale.
Con tali argomentazioni, correttamente il Tribunale ha ritenuto tempestiva l'azione proposta nel maggio 2014, entro l'anno da giugno/luglio 2013, quando i proprietari avevano avuto contezza dello spoglio e del suo autore, con conseguente infondatezza del primo motivo d'appello.
Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale il censura nel merito la decisione Parte_1
del Tribunale per avere accolto la domanda di reintegra nonostante i pretesi spogliati non avessero dato la prova di un possesso tutelabile.
Il possesso, come è noto, è una situazione di fatto che si manifesta esteriormente con l'esercizio su un determinato bene dei poteri tipici del proprietario o del titolare di altro diritto reale minore.
Requisiti costitutivi del possesso, come è altrettanto noto, sono il corpus possessionis e l'animus possidendi.
Ora, è chiaro che il tipo di uso e godimento che il possessore fa di un terreno non può prescindere dalle sue caratteristiche oggettive, dalla morfologia e vocazione agricola. Dunque, nel caso di specie, trattandosi innegabilmente della porzione confinaria del fondo , prossima Parte_2 all'argine del fiume, che da sempre delimitava le due proprietà frontistanti (come riferito anche dal teste , caratterizzata dalla presenza di massi e vegetazione spontanea, rilevano le attività e Tes_2
gli usi compatibili con tali caratteristiche geografiche-oggettive. Allora sono certamente espressivi di un possesso tutelabile, prima di tutto, la mancanza di qualsiasi delimitazione materiale di tale porzione sull'argine del fiume dalla restante proprietà ; quindi, le operazioni di Parte_2
pulizia periodicamente svolte dai proprietari e loro incaricati (cfr. foto 6 e 7), i giochi dei bambini sul greto del fiume (foto n. 2, 3, 4 e 5), anche con l'utilizzo di dispositivi installati permanentemente
(vedi altalena nella foto 5). Inoltre, gli appellati hanno dimostrato di aver realizzato in alcuni punti muretti di contenimento del terreno sull'argine e passaggi naturali (cfr. foto allegate alla ctp a firma geom. mediante l'utilizzo di grossi massi prelevati dal ruscello per renderlo Persona_1
maggiormente fruibile e accessibile, così conformandolo ai propri usi.
Utilizzo compatibile con la particolare caratteristica dei luoghi, nonché univocamente confermato dagli informatori e testimoni di parte appellata, e viceversa non adeguatamente smentito da quelli di parte avversa. Anzi anche il teste di parte appellante, particolarmente attendibile in Testimone_6
quanto nativo del posto e pertanto conoscitore dei luoghi da vecchia data, ha affermato che il confine tra le rispettive proprietà era rappresentato da un ruscello (cfr. verbale udienza 16.7.2021). Il fatto che il fiume, da sempre, anche nella percezione dei terzi, costituisse il limite delle rispettive prerogative proprietarie e possessorie, per cui ciascuno utilizzava, manuteneva e godeva della propria sponda, trova ulteriore significativo conforto nei tratti della vecchia recinzione visibile sulla sponda opposta, all'interno della proprietà , nelle fotografie che raffigurano i bambini che Parte_1
giocano sulla sponda . Parte_2
Recinzione che ha quantomeno l'aspetto esteriore di una delimitazione del confine, mentre è rimasto del tutto indimostrato che si trattasse di una porzione di un vecchio canile, come allegato e non provato dal . Viceversa, sono maggiormente compatibili con una sua funzione di Parte_1
delimitazione della proprietà sia la posizione, visto che la rete corre parallela al fiume a delimitare il fondo dell'appellante, che la presenza alle sue spalle, all'interno della proprietà , di alberi Parte_1
ad alto fusto e fitta vegetazione spontanea, dunque di uno stato dei luoghi maggiormente compatibile con una zona di confine piuttosto che con una struttura di ricovero di animali.
In ogni caso, e per quel che interessa in questa sede, la recinzione, in quel preciso punto, ha costituito per il quantomeno un ostacolo materiale all'utilizzo e godimento addirittura Parte_1
del proprio argine del fiume, a maggior ragione della sponda opposta, posseduta e utilizzata liberamente dai , dai loro familiari e amici sino al recente spoglio perpetrato in loro Parte_2 danno dall'appellante.
In conclusione, così dimostrato il possesso e lo spoglio subito ad opera del , la tutela Parte_1
possessoria domandata era fondata, come ben valutato dal Tribunale con sentenza che si conferma integralmente anche in questa sede.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nei parametri medi del relativo scaglione (valore euro 5.201-26.000) e nei minimi per la fase trattazione/istruttoria, seguono la regola della soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante.
Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 417/2024 del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata il 29/05/2024;
- condanna l'appellante a rifondere in favore di parti appellate le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12. Così deciso in Sassari all'udienza del 14 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni