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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13269/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13269 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attore opponente, con gli avvocati Alessandro Ronga e Mario Vincenzo Caterino
e oggi incorporata in COroparte_1 COroparte_2
convenuta opposta, con l'avvocata Giovanna Bigi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28 novembre 2024 e perciò, per la parte opponente come da note di p.c. depositate telematicamente, per la parte opposta come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3779/2021 (R.G.N. 11025/2021) emesso il 6 ottobre 2021 e notificato il 19 ottobre 2021, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a il pagamento in favore della ricorrente (oggi e a Parte_1 COroparte_1 COroparte_2
CO seguire per semplicità o ) della complessiva somma di € 31.668,68 oltre interessi CP_2
pagina 1 di 6 convenzionali di mora, spese di procedura, spese generali, cassa e iva, a titolo di penale contrattuale a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione finanziaria già corrente tra le parti.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2021) , contestando sotto alcuni profili la pretesa azionata in via Parte_1
CO monitoria da
L'ingiunto allegava in particolare: i) di non avere mai ricevuto i beni oggetto del contratto di leasing, essendo apocrifa la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto e sul verbale di consegna;
ii) che
CO la richiesta di on era conforme alla previsione dell'art. 1, comma 138, della L. n. 124/2017, che prevede necessariamente la ricollocazione sul mercato dei beni oggetto del contratto di leasing, e la compensazione di quanto dovuto dall'utilizzatore con il ricavato della ricollocazione medesima;
iii) che il credito azionato era illiquido, stante la mancata certezza di quanto ricavabile dalla ricollocazione dei beni, e che di conseguenza era inapplicabile il procedimento monitorio;
iv) che era illegittimo il quantum della pretesa azionata in via monitoria, che cumulava i canoni maturati prima della risoluzione con la clausola penale;
v) che era necessario procedere alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto, CO rigettasse le domande proposte da condannando la convenuta in riconvenzionale alla restituzione delle somme versate dal in esecuzione del contratto ineseguito dalla concedente, e al Pt_1 risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima iscrizione dell'opponente presso la Centrale Rischi;
con vittoria delle spese di lite.
CO si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la fondatezza dei motivi di opposizione, della quale chiedeva l'integrale rigetto;
con salvezza delle spese processuali.
Il Giudice con ordinanza 28 aprile 2022 emetteva provvedimento di sospensione della immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante il disconoscimento della firma apposta sul verbale di consegna dei beni e sui documenti di trasporto degli stessi, e disponeva c.t.u. grafologica per verificare la riferibilità all'attore delle sottoscrizioni sui predetti documenti.
All'esito di tale incombente la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
pagina 2 di 6 2. La ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale.
Osserva il giudice come la prospettazione dei fatti offerta dalla parte opponente sia manifestamente contraddittoria, e rappresenti una situazione smentita documentalmente prima ancora che inverosimile.
Ed invero, secondo la prospettazione dell'attore:
- egli aveva versato un consistente anticipo (€ 12.786,00) sul prezzo convenuto in data 23
gennaio 2018, dopo la sottoscrizione del contratto ma prima di avere ricevuto i beni, al fine di confermare la serietà del proprio interesse al completamento delle procedure per la successiva fornitura;
- successivamente egli aveva effettuato altri tre bonifici, dell'importo di € 1.030,70 ciascuno, rispettivamente alle date dell'1 marzo 2018, del 29 maggio 2018 e del 16 giugno 2018;
- che “solo nel mese di Maggio 2018, persistendo la mancata consegna dei beni, dopo una infinita serie di contatti telefonici, l'opponente veniva a conoscenza, della puntuale conclusione del contratto, dell'avvenuta consegna dei beni e delle fatture emesse dalla UBI di tre rate mensili, non onorate;
nella circostanza, fu chiesta copia del verbale di consegna dei beni
(ricevuto in data 08/05/2018); ebbene con grande disappunto, l'attore ebbe modo di constatare che tale copia recava la data di consegna dei beni al 5 febbraio 2018 e risultava sottoscritta con firma apocrifa”;
- che, “allibito dinanzi a ciò … cessò i pagamenti”;
- che, nei mesi successivi, l'attore fu vittima presso il proprio studio professionale, di un furto;
nella denuncia di tale furto non fu fatta menzione dei beni oggetto di leasing perché mai consegnati.
Orbene osserva il giudice come non si vede come un professionista, il quale ha già anticipato una somma considerevole (€ 12.756,00) prima di ricevere i beni, possa attendere oltre tre mesi senza richiedere l'adempimento del contratto, per giunta anticipando un'ulteriore rata prima di ricevere i beni
(secondo la sua stessa ammissione egli aveva versato ulteriori € 1.030,70 in data 1 marzo 2018).
Ancora più stupefacente il fatto che, avendo egli ricevuto l'8 maggio 2018, come da sua stessa ammissione, la copia del verbale di consegna dal cui esame egli avrebbe appreso a suo dire di essere rimasto vittima di una truffa, egli non solo non aveva cessato i pagamenti, come dalla sua prospettazione difensiva, ma aveva pagato altre due rate;
che infine la denuncia di furto la cui copia egli aveva consegnato ai soggetti incaricati dalla concedente del recupero del credito portava la data del
21 marzo 2018 (e quindi l'asserito furto non era avvenuto nei mesi successivi al maggio 2018, come pagina 3 di 6 allegato dalla sua difesa, bensì due mesi prima del ricevimento della copia del verbale di consegna); che non risulta che il abbia mai comunicato alla concedente di non avere mai ricevuto i beni Pt_1
oggetto del contratto di leasing prima del 26 novembre 2018, quando dichiarava di recedere dal contratto (cfr. doc. 3 di parte opponente), vale a dire dopo essere stato contattato dai soggetti incaricati dalla concedente del recupero del credito (cfr. doc.11 di parte opposta).
Tutto quanto sopra illustrato induce a ritenere che la condotta del sia connotata da una Pt_1
evidente opacità; ed invero il comportamento da lui tenuto fino al 18 giugno 2018 fa ritenere che egli aveva tacitamente riconosciuto l'avvenuta esecuzione, da parte della concedente, dell'obbligo di consegnare i beni oggetto del contratto (con conseguente irrilevanza del disconoscimento del verbale che di tale esecuzione costituiva la prova documentale – cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III;
sent. n.
10849 del 28 giugno 2012); che la sua tardiva protesta di non avere ricevuto i beni ben potrebbe derivare dalla consapevolezza che essi erano stati oggetto del furto denunciato il 21 marzo 2018 (del quale egli avrebbe dovuto subire le conseguenze, essendo gli stessi nella sua custodia) – se addirittura non si volesse ipotizzare che egli fosse l'autore della truffa in danno della concedente, come alcune circostanze (il luogo di consegna della merce – che comunque coincide con la sua residenza – e la apparente difformità delle sottoscrizioni, che ben potrebbe dipendere dal fatto che egli abbia volontariamente alterato la propria grafia, come la ctp del dott. lascerebbe intendere, Persona_1
ovvero che la sottoscrizione sia stata apposta da altro soggetto da lui incaricato) indurrebbero a sospettare.
Quel che è certo è che, anche nella ipotesi in cui la condotta del fosse dipesa da sola Pt_1 inescusabile negligenza nella vigilanza sull'esecuzione del contratto (nell'ipotesi cioè che egli fosse vittima della truffa ordita dai fornitori della merce in concorso con ignoti soggetti), essa dovrebbe configurarsi come una violazione del dovere di buona fede, in quanto, ingenerando nella concedente
(mediante la protratta omessa informazione circa la mancata consegna dei beni) un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto, affidamento peraltro confermato dalla ricezione fin dal 9 febbraio 2018 del verbale di consegna recante la sottoscrizione del (cfr. doc. 4 di parte Pt_1
convenuta opposta) e dall'avvenuto pagamento della rata scadente l'1 marzo 2018, le aveva impedito di sospendere il pagamento dell'intero prezzo al venditore – cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1934 del 28 gennaio 2020.
pagina 4 di 6 Da tutto quanto sopra esposto discende che il ha inescusabilmente inadempiuto all'obbligo di Pt_1
versare i canoni contrattualmente stabiliti, e che perciò la odierna convenuta opposta ha legittimamente esercitato la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Da ciò consegue anche il rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dall'opponente in riconvenzionale.
3. La definizione dei rapporti finanziari tra le parti a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria.
Assume l'opponente che la pretesa azionata dalla concedente in monitorio sarebbe illegittima in quanto contraria alla disciplina di cui all'art. 1, comma 138, L. n. 124/2017, che prevede che dalle ragioni di credito vantate dalla concedente deve decontarsi il ricavato della ricollocazione sul mercato dei beni oggetto del contratto di leasing.
Tale assunto è privo di fondamento.
E infatti la disciplina invocata dalla parte opponente presuppone che i beni siano stati riconsegnati alla concedente – ciò che non è avvenuto e non potrà avvenire, dal momento che dei beni si è persa ogni traccia, dovendosi gli stessi ritenere periti, e dovendosi tale perimento imputare alla parte utilizzatrice.
Ed invero, sia nell'ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di furto, successivo alla consegna (e il abbia deliberatamente omesso di menzionare tali beni nella denuncia di furto presentata il 21 Pt_1
marzo 2018 – ciò che, sia detto per inciso, ha impedito alla concedente di richiedere il relativo indennizzo assicurativo), sia nel caso in cui i beni siano distratti in favore di ignoti soggetti (e il abbia colpevolmente omesso di avvertire tempestivamente la concedente, impedendole di Pt_1
sospendere il pagamento al fornitore), di tale perdita dovrà rispondere l'utilizzatore.
Quanto all'entità della richiesta, basti osservare che la stessa appare conforme a quanto previsto all'art. 15, comma secondo, delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta); che la pretesa fatta valere dalla concedente, avente ad oggetto i canoni scaduti, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo di riscatto, pure attualizzato, consente alla concedente di conseguire un risultato equivalente a quello che avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione del contratto di leasing;
che pertanto la penale contrattualmente prevista sub art. 15 delle condizioni generali di contratto deve ritenersi equa, e quindi insuscettibile di riduzione equitativa (cfr. da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
26518 dell'11 ottobre 2024).
pagina 5 di 6 4. Conclusioni.
In conclusione, ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati dal , l'opposizione Pt_1
proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente va quindi condannato, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dovranno invece le spese di ctu essere poste a carico solidale delle parti, e a carico di parte convenuta opposta nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale emesso Parte_1
il 6 ottobre 2021 al n. 3779/2021 (R.G.N. 11025/2021), che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € COroparte_2
7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone le spese di ctu a carico solidale delle parti, e a carico di parte convenuta opposta nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 24 febbraio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13269 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attore opponente, con gli avvocati Alessandro Ronga e Mario Vincenzo Caterino
e oggi incorporata in COroparte_1 COroparte_2
convenuta opposta, con l'avvocata Giovanna Bigi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28 novembre 2024 e perciò, per la parte opponente come da note di p.c. depositate telematicamente, per la parte opposta come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3779/2021 (R.G.N. 11025/2021) emesso il 6 ottobre 2021 e notificato il 19 ottobre 2021, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a il pagamento in favore della ricorrente (oggi e a Parte_1 COroparte_1 COroparte_2
CO seguire per semplicità o ) della complessiva somma di € 31.668,68 oltre interessi CP_2
pagina 1 di 6 convenzionali di mora, spese di procedura, spese generali, cassa e iva, a titolo di penale contrattuale a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione finanziaria già corrente tra le parti.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2021) , contestando sotto alcuni profili la pretesa azionata in via Parte_1
CO monitoria da
L'ingiunto allegava in particolare: i) di non avere mai ricevuto i beni oggetto del contratto di leasing, essendo apocrifa la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto e sul verbale di consegna;
ii) che
CO la richiesta di on era conforme alla previsione dell'art. 1, comma 138, della L. n. 124/2017, che prevede necessariamente la ricollocazione sul mercato dei beni oggetto del contratto di leasing, e la compensazione di quanto dovuto dall'utilizzatore con il ricavato della ricollocazione medesima;
iii) che il credito azionato era illiquido, stante la mancata certezza di quanto ricavabile dalla ricollocazione dei beni, e che di conseguenza era inapplicabile il procedimento monitorio;
iv) che era illegittimo il quantum della pretesa azionata in via monitoria, che cumulava i canoni maturati prima della risoluzione con la clausola penale;
v) che era necessario procedere alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto, CO rigettasse le domande proposte da condannando la convenuta in riconvenzionale alla restituzione delle somme versate dal in esecuzione del contratto ineseguito dalla concedente, e al Pt_1 risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima iscrizione dell'opponente presso la Centrale Rischi;
con vittoria delle spese di lite.
CO si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la fondatezza dei motivi di opposizione, della quale chiedeva l'integrale rigetto;
con salvezza delle spese processuali.
Il Giudice con ordinanza 28 aprile 2022 emetteva provvedimento di sospensione della immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante il disconoscimento della firma apposta sul verbale di consegna dei beni e sui documenti di trasporto degli stessi, e disponeva c.t.u. grafologica per verificare la riferibilità all'attore delle sottoscrizioni sui predetti documenti.
All'esito di tale incombente la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
pagina 2 di 6 2. La ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale.
Osserva il giudice come la prospettazione dei fatti offerta dalla parte opponente sia manifestamente contraddittoria, e rappresenti una situazione smentita documentalmente prima ancora che inverosimile.
Ed invero, secondo la prospettazione dell'attore:
- egli aveva versato un consistente anticipo (€ 12.786,00) sul prezzo convenuto in data 23
gennaio 2018, dopo la sottoscrizione del contratto ma prima di avere ricevuto i beni, al fine di confermare la serietà del proprio interesse al completamento delle procedure per la successiva fornitura;
- successivamente egli aveva effettuato altri tre bonifici, dell'importo di € 1.030,70 ciascuno, rispettivamente alle date dell'1 marzo 2018, del 29 maggio 2018 e del 16 giugno 2018;
- che “solo nel mese di Maggio 2018, persistendo la mancata consegna dei beni, dopo una infinita serie di contatti telefonici, l'opponente veniva a conoscenza, della puntuale conclusione del contratto, dell'avvenuta consegna dei beni e delle fatture emesse dalla UBI di tre rate mensili, non onorate;
nella circostanza, fu chiesta copia del verbale di consegna dei beni
(ricevuto in data 08/05/2018); ebbene con grande disappunto, l'attore ebbe modo di constatare che tale copia recava la data di consegna dei beni al 5 febbraio 2018 e risultava sottoscritta con firma apocrifa”;
- che, “allibito dinanzi a ciò … cessò i pagamenti”;
- che, nei mesi successivi, l'attore fu vittima presso il proprio studio professionale, di un furto;
nella denuncia di tale furto non fu fatta menzione dei beni oggetto di leasing perché mai consegnati.
Orbene osserva il giudice come non si vede come un professionista, il quale ha già anticipato una somma considerevole (€ 12.756,00) prima di ricevere i beni, possa attendere oltre tre mesi senza richiedere l'adempimento del contratto, per giunta anticipando un'ulteriore rata prima di ricevere i beni
(secondo la sua stessa ammissione egli aveva versato ulteriori € 1.030,70 in data 1 marzo 2018).
Ancora più stupefacente il fatto che, avendo egli ricevuto l'8 maggio 2018, come da sua stessa ammissione, la copia del verbale di consegna dal cui esame egli avrebbe appreso a suo dire di essere rimasto vittima di una truffa, egli non solo non aveva cessato i pagamenti, come dalla sua prospettazione difensiva, ma aveva pagato altre due rate;
che infine la denuncia di furto la cui copia egli aveva consegnato ai soggetti incaricati dalla concedente del recupero del credito portava la data del
21 marzo 2018 (e quindi l'asserito furto non era avvenuto nei mesi successivi al maggio 2018, come pagina 3 di 6 allegato dalla sua difesa, bensì due mesi prima del ricevimento della copia del verbale di consegna); che non risulta che il abbia mai comunicato alla concedente di non avere mai ricevuto i beni Pt_1
oggetto del contratto di leasing prima del 26 novembre 2018, quando dichiarava di recedere dal contratto (cfr. doc. 3 di parte opponente), vale a dire dopo essere stato contattato dai soggetti incaricati dalla concedente del recupero del credito (cfr. doc.11 di parte opposta).
Tutto quanto sopra illustrato induce a ritenere che la condotta del sia connotata da una Pt_1
evidente opacità; ed invero il comportamento da lui tenuto fino al 18 giugno 2018 fa ritenere che egli aveva tacitamente riconosciuto l'avvenuta esecuzione, da parte della concedente, dell'obbligo di consegnare i beni oggetto del contratto (con conseguente irrilevanza del disconoscimento del verbale che di tale esecuzione costituiva la prova documentale – cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III;
sent. n.
10849 del 28 giugno 2012); che la sua tardiva protesta di non avere ricevuto i beni ben potrebbe derivare dalla consapevolezza che essi erano stati oggetto del furto denunciato il 21 marzo 2018 (del quale egli avrebbe dovuto subire le conseguenze, essendo gli stessi nella sua custodia) – se addirittura non si volesse ipotizzare che egli fosse l'autore della truffa in danno della concedente, come alcune circostanze (il luogo di consegna della merce – che comunque coincide con la sua residenza – e la apparente difformità delle sottoscrizioni, che ben potrebbe dipendere dal fatto che egli abbia volontariamente alterato la propria grafia, come la ctp del dott. lascerebbe intendere, Persona_1
ovvero che la sottoscrizione sia stata apposta da altro soggetto da lui incaricato) indurrebbero a sospettare.
Quel che è certo è che, anche nella ipotesi in cui la condotta del fosse dipesa da sola Pt_1 inescusabile negligenza nella vigilanza sull'esecuzione del contratto (nell'ipotesi cioè che egli fosse vittima della truffa ordita dai fornitori della merce in concorso con ignoti soggetti), essa dovrebbe configurarsi come una violazione del dovere di buona fede, in quanto, ingenerando nella concedente
(mediante la protratta omessa informazione circa la mancata consegna dei beni) un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto, affidamento peraltro confermato dalla ricezione fin dal 9 febbraio 2018 del verbale di consegna recante la sottoscrizione del (cfr. doc. 4 di parte Pt_1
convenuta opposta) e dall'avvenuto pagamento della rata scadente l'1 marzo 2018, le aveva impedito di sospendere il pagamento dell'intero prezzo al venditore – cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1934 del 28 gennaio 2020.
pagina 4 di 6 Da tutto quanto sopra esposto discende che il ha inescusabilmente inadempiuto all'obbligo di Pt_1
versare i canoni contrattualmente stabiliti, e che perciò la odierna convenuta opposta ha legittimamente esercitato la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Da ciò consegue anche il rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dall'opponente in riconvenzionale.
3. La definizione dei rapporti finanziari tra le parti a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria.
Assume l'opponente che la pretesa azionata dalla concedente in monitorio sarebbe illegittima in quanto contraria alla disciplina di cui all'art. 1, comma 138, L. n. 124/2017, che prevede che dalle ragioni di credito vantate dalla concedente deve decontarsi il ricavato della ricollocazione sul mercato dei beni oggetto del contratto di leasing.
Tale assunto è privo di fondamento.
E infatti la disciplina invocata dalla parte opponente presuppone che i beni siano stati riconsegnati alla concedente – ciò che non è avvenuto e non potrà avvenire, dal momento che dei beni si è persa ogni traccia, dovendosi gli stessi ritenere periti, e dovendosi tale perimento imputare alla parte utilizzatrice.
Ed invero, sia nell'ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di furto, successivo alla consegna (e il abbia deliberatamente omesso di menzionare tali beni nella denuncia di furto presentata il 21 Pt_1
marzo 2018 – ciò che, sia detto per inciso, ha impedito alla concedente di richiedere il relativo indennizzo assicurativo), sia nel caso in cui i beni siano distratti in favore di ignoti soggetti (e il abbia colpevolmente omesso di avvertire tempestivamente la concedente, impedendole di Pt_1
sospendere il pagamento al fornitore), di tale perdita dovrà rispondere l'utilizzatore.
Quanto all'entità della richiesta, basti osservare che la stessa appare conforme a quanto previsto all'art. 15, comma secondo, delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta); che la pretesa fatta valere dalla concedente, avente ad oggetto i canoni scaduti, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo di riscatto, pure attualizzato, consente alla concedente di conseguire un risultato equivalente a quello che avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione del contratto di leasing;
che pertanto la penale contrattualmente prevista sub art. 15 delle condizioni generali di contratto deve ritenersi equa, e quindi insuscettibile di riduzione equitativa (cfr. da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
26518 dell'11 ottobre 2024).
pagina 5 di 6 4. Conclusioni.
In conclusione, ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati dal , l'opposizione Pt_1
proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente va quindi condannato, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dovranno invece le spese di ctu essere poste a carico solidale delle parti, e a carico di parte convenuta opposta nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale emesso Parte_1
il 6 ottobre 2021 al n. 3779/2021 (R.G.N. 11025/2021), che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € COroparte_2
7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone le spese di ctu a carico solidale delle parti, e a carico di parte convenuta opposta nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 24 febbraio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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