Sentenza 31 maggio 2006
Massime • 1
In tema di rappresentanza, benché il rappresentato ed il rappresentante costituiscano un unico centro di imputazione dell'attività processuale (art. 77 cod. proc. civ.), l'appello della sentenza resa nei confronti del rappresentato va proposto nei confronti del rappresentante in detta qualità, non già in proprio, e qualora ciò non avvenga va dichiarato il difetto di "legitimatio ad causam", quindi l'invalidità dell'impugnazione ex artt. 342 e 263 n. 2 cod. proc. civ., salvo che l'omessa indicazione della qualità non abbia determinato alcuna incertezza nell'individuazione della parte nei cui confronti è stato proposto il gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2006, n. 12899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12899 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IA - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avv. de Eccher Stefano del foro di Trento e dall'avv. Ettore Paparazzo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio, n. 6;
- ricorrente -
contro
UM IA SA - quale procuratrice speciale di UM PA - rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. Schininà Giambattista del foro di Ragusa ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Carso, n. 34, presso l'avv. Salvatore Bartoli;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 785 del 17 ottobre 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2006 dal Consigliere, Dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Fabio Foci per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marinelli Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, pronunciando il 7 dicembre 2000 sulla domanda proposta con atto notificato il 30 aprile 1998 da UM IA SA - nella qualità di procuratrice speciale di UM PA - nei confronti di IA CO, condannò la CO "ad abbattere, nella sua casa sita nella via Pozzallo, n. 19, di Marina di Ragusa, il muro costruito in aderenza a quello della casa avente ingresso dalla via Ispica n. 37 di proprietà di UM IA SA e il tetto di copertura della casa stessa, ripristinando le luci di cui si tratta e la loro funzionalità", nonché a rifondere le spese del giudizio. La decisione venne impugnata dalla CO e la Corte di Appello di Catania il 17 ottobre 2002 dichiarò inammissibile il gravame, perché non proposto nei confronti di UM IA SA nella qualità di procuratrice speciale di UM PA. La CO è ricorsa con due motivi per la cassazione della sentenza, la UM, nella qualità, ha notificato controricorso il 15 aprile 2003 ed entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione agli artt. 163, 77 e 156 c.p.c., e l'erronea e contraddittoria motivazione, premesso che il rappresentante processuale della parte, nei cui confronti sia stata emessa la pronuncia, è il solo legittimato attivo e passivo nel grado di impugnazione, lamenta che sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello da lei proposto avverso la sentenza di primo grado per il difetto di legittimazione di UM IA SA, in quanto evocata senza l'indicazione della sua qualità di procuratrice speciale di UM PA, benché dal contesto dell'impugnazione e dal riferimento agli atti del procedente giudizio fosse agevole verificare l'esistenza di un errore ed identificare con certezza la sua volontà di convenire nel giudizio la parte effettiva.
Il motivo è infondato.
Pur costituendo il rappresentato ed il rappresentante ex art. 77 c.p.c., un unico centro d'imputazione dell'attività processuale,
deve escludersi che con l'atto di impugnazione possa essere evocato in giudizio il rappresentante in proprio, anziché nella sua qualità di procuratore della parte, e, ove ciò avvenga, deve negarsi la sua legittimano ad causarti e, conseguentemente, la validità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e art. 163 c.p.c., n. 2, salvo che, in ragione del disposto dell'art. 164 c.p.c., l'omessa indicazione della qualità non comporti alcuna assoluta incertezza sull'individuabilità dell'appellato nella persona del rappresentato. Nel caso di specie, il giudice di appello è pervenuto all'affermazione dell'invalidità del gravame e della sua inammissibilità, perché proposto nei confronti del rappresentante in proprio, senza alcuna indagine in ordine all'assunto dell'appellante di avere inteso, in realtà, proporre impugnazione nei confronti del soggetto rappresentato e, conseguentemente, senza valutare se dal contesto dell'impugnazione e dagli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio potesse desumersi la volontà di appellare la sentenza nei confronti della parte che aveva agito in giudizio ed una mera omissione dell'indicazione della qualità del rappresentante. Tali indagini e valutazione, consentiti in sede di legittimità dalla natura processuale del vizio denunciato, danno conto, tuttavia, della sostanziale correttezza della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso.
Nell'atto di appello, IA CO, aveva premesso che "con atto di citazione ... la signora IA SA UM conveniva in giudizio ... la signora IA CO, esponendo che la convenuta, proprietaria di un fabbricato ... aveva di recente realizzato un primo piano e trasformato il tetto della relativa copertura ..." e che "tali opere avevano comportato la chiusura di finestre poste nel contiguo fabbricato dell'attrice".
Aveva aggiunto che la signora UM IA SA chiedeva pertanto che fosse ordinata "l'immediata rimessione in pristino dei luoghi con la demolizione della suddetta opera e la immediata riapertura delle ... finestre di luce" e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alle spese di lite e che, infine il Tribunale di Ragusa, accogliendo parzialmente la domanda dell'attrice, aveva condannato la convenuta "ad abbattere, nella sua casa ... il muro costruito in aderenza a quello della casa ... di proprietà di UM IA SA e il tetto di copertura della casa stessa, ripristinando le luci si cui si tratta e la loro funzionalità".
Aveva, infine, citato UM IA SA e chiesto alla Corte di appello di riformare la sentenza di primo grado e di "rigettare le domande tutte proposte da UM IA SA nei confronti di CO IA, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio". In base alle premesse dell'atto, allo svolgimento del processo ed alle conclusioni formulate con l'impugnazione appare evidente che la ricorrente aveva convenuto in appello UM IA SA, senza menzionarne la qualità, in quanto aveva travisato le vicende del giudizio e, confortata in ciò dalla sua condanna ad un facere apparentemente pronunciata in favore di quest'ultima, aveva supposto che la UM fosse la titolare del diritto leso ed avesse agito in proprio per farlo valere.
La circostanza vale ad escludere la sussistenza nella compilazione dell'atto di appello di un errore materiale o di un errore ostativo, dovendosi ritenere, invece, la citazione del rappresentante, senza l'indicazione della sua qualità, non frutto di un vizio incidente sulla manifestazione della volontà della parte, ma sulla formazione della stessa, che, avendo portato la soccombente ad individuare l'appellato nella persona del rappresentante in proprio, nessun rilievo può assumere sulla certezza, del soggetto nei confronti del quale era stata proposta l'impugnazione.
All'infondatezza del primo motivo seguono l'assorbimento del secondo motivo, con il quale vengono denunciati vizi attinenti al merito della sentenza di primo grado, ed il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006