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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18105 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, poste in decisione all'udienza del 17.4.2025,
e vertente tra
, in persona del ministro pro-tempore, Parte_1
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- opponenti -
e
”, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Valadier n. 39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Abatecola che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- opposto -
pagina 1 di 5 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
e la proponevano
[...] Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1088/23 emesso dal Tribunale di
Roma in data 17.1.2023, con il quale era ingiunto il pagamento in favore del
” della somma di Controparte_1
euro 170.372,4,8 oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a prestazioni di servizi.
Gli opponenti eccepivano il difetto di competenza per territorio, la mancata prova del credito ingiunto, la infondatezza della pretesa ed il mancato rispetto della modalità di emissione delle fatture.
Si costituiva in giudizio parte opposta, evidenziando la competenza per territorio del Tribunale di Roma e la infondatezza dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 17.4.2025 gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto per il suo rigetto ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle pagina 2 di 5 obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come
è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n.
2440 del 18.11.1923 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria, cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 17/09/2015, n. 18287; (Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n.
11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
Ne consegue che, avendo il creditore sede a Roma, correttamente è stato adito il presente Tribunale.
Non osta a questa conclusione il foro convenzionale ex art. 28 c.p.c., in quanto non applicabile nei casi di competenza per territorio inderogabile, quale è il foro erariale ex art. 25 c.p.c. espressamente richiamato dal secondo comma dello stesso articolo 28 c.p.c.
Per quanto concerne la prova del credito, deve osservarsi che non risulta che le fatture e le prestazioni in esse contenute siano state mai contestate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e se è vero che le fatture, avendo riguardo pagina 3 di 5 alla loro formazione unilaterale, anche se annotate nei libri obbligatori, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., Sez.
III, 28/06/2010, n. 15383; App. Salerno, 11/04/2017; Trib. Milano, Sez. XI,
23/02/2017; Trib. Padova, Sez. II, 17/11/2016; App. Potenza, 07/06/2016), è anche vero che le stesse possono comunque contribuire a fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti da essa attestati unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.
Nella fattispecie, proprio a seguito dell'assenza di ogni precedente contestazione, le fatture sono state di fatto fino ad oggi accettate costituendo così valida prova della pretesa creditoria: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. civ. Sez. II Ord., 21/10/2019, n. 26801; Cass. civ. Sez. II Sent., 19/07/2011, n. 15832. Nello stesso senso anche Corte d'Appello
Napoli Sez. VII Sent., 13/05/2020).
Per altro profilo, la contestazione del credito, comunque documentata dal contratto e dalle fatture, è del tutto generica, né, a fronte di un credito comunque dimostrato, possono paralizzare la pretesa creditoria le modalità di pagamento delle fatture stesse.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) condanna il , in Parte_1
persona del ministro pro-tempore, Parte_2
pagina 4 di 5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 5.800,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 20.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18105 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, poste in decisione all'udienza del 17.4.2025,
e vertente tra
, in persona del ministro pro-tempore, Parte_1
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- opponenti -
e
”, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Valadier n. 39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Abatecola che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- opposto -
pagina 1 di 5 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
e la proponevano
[...] Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1088/23 emesso dal Tribunale di
Roma in data 17.1.2023, con il quale era ingiunto il pagamento in favore del
” della somma di Controparte_1
euro 170.372,4,8 oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a prestazioni di servizi.
Gli opponenti eccepivano il difetto di competenza per territorio, la mancata prova del credito ingiunto, la infondatezza della pretesa ed il mancato rispetto della modalità di emissione delle fatture.
Si costituiva in giudizio parte opposta, evidenziando la competenza per territorio del Tribunale di Roma e la infondatezza dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 17.4.2025 gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto per il suo rigetto ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle pagina 2 di 5 obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come
è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n.
2440 del 18.11.1923 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria, cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 17/09/2015, n. 18287; (Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n.
11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
Ne consegue che, avendo il creditore sede a Roma, correttamente è stato adito il presente Tribunale.
Non osta a questa conclusione il foro convenzionale ex art. 28 c.p.c., in quanto non applicabile nei casi di competenza per territorio inderogabile, quale è il foro erariale ex art. 25 c.p.c. espressamente richiamato dal secondo comma dello stesso articolo 28 c.p.c.
Per quanto concerne la prova del credito, deve osservarsi che non risulta che le fatture e le prestazioni in esse contenute siano state mai contestate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e se è vero che le fatture, avendo riguardo pagina 3 di 5 alla loro formazione unilaterale, anche se annotate nei libri obbligatori, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., Sez.
III, 28/06/2010, n. 15383; App. Salerno, 11/04/2017; Trib. Milano, Sez. XI,
23/02/2017; Trib. Padova, Sez. II, 17/11/2016; App. Potenza, 07/06/2016), è anche vero che le stesse possono comunque contribuire a fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti da essa attestati unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.
Nella fattispecie, proprio a seguito dell'assenza di ogni precedente contestazione, le fatture sono state di fatto fino ad oggi accettate costituendo così valida prova della pretesa creditoria: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. civ. Sez. II Ord., 21/10/2019, n. 26801; Cass. civ. Sez. II Sent., 19/07/2011, n. 15832. Nello stesso senso anche Corte d'Appello
Napoli Sez. VII Sent., 13/05/2020).
Per altro profilo, la contestazione del credito, comunque documentata dal contratto e dalle fatture, è del tutto generica, né, a fronte di un credito comunque dimostrato, possono paralizzare la pretesa creditoria le modalità di pagamento delle fatture stesse.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) condanna il , in Parte_1
persona del ministro pro-tempore, Parte_2
pagina 4 di 5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 5.800,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 20.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5