Ordinanza presidenziale 3 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 27 gennaio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02682/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco La Fata e Giovanni Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Principe di Paternò, 67;
contro
Comune di Carini, non costituito in giudizio;
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - ZA Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2019, pratica n. -OMISSIS-, notificato il 24 settembre 2019 e avente a oggetto: “Diniego della domanda di condono edilizio registrata con protocollo n. -OMISSIS- del 30/05/1986, inerente l'immobile sito nel -OMISSIS- con ingresso dal civico n. -OMISSIS-, indicato in catasto al foglio n. -OMISSIS- part. n. -OMISSIS- sub -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30/5/2022:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2019, pratica n. -OMISSIS-, notificato il 24 settembre 2019 e avente a oggetto: “Diniego della domanda di condono edilizio registrata con protocollo n. -OMISSIS- del 30/05/1986, inerente l'immobile sito nel -OMISSIS- con ingresso dal civico n. -OMISSIS-, indicato in catasto al foglio n. -OMISSIS- part. n. -OMISSIS- sub -OMISSIS-”, alla luce del nulla osta di compatibilità paesaggistica, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e della ZA dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 23.11.2019 al Comune di Carini, all’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ed alla ZA dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il diniego, notificato il 24.9.2019, della domanda di condono n. -OMISSIS-, presentata nel lontano 1986 con riferimento all’immobile di sua proprietà sito in Carini, -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
2.- La stessa ha specificato:
- che l’immobile, sito ad una distanza inferiore a 150 mt dalla linea di battigia, si compone di un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra;
- che la prima elevazione è stata realizzata in epoca antecedente al 1961;
- che la seconda elevazione, invece, è stata realizzata alla metà degli anni settanta, ma comunque prima del 31.12.1976, come attestato da verbale di contravvenzione redatto dai Vigili Urbani del Comune di Carini del 30.6.1975, da verbale dell’Anas del 21.7.1975 e dalla scheda di registrazione catastale dell’11.10.1976;
- di avere presentato al Comune di Carini, in data 30.5.1986, domanda di sanatoria edilizia relativamente alla seconda elevazione fuori terra;
- che il 28.7.2011 l’Ente le ha notificato richiesta di integrazione in relazione a plurimi documenti mancanti;
- di avere, in data 25.1.2013, richiesto alla ZA di Palermo il rilascio del nulla osta di compatibilità paesaggistica;
- di avere trasmesso al Comune di Carini la documentazione richiesta e, in particolare, la comunicazione di avvenuta formazione del silenzio – assenso ex art. 17, comma 6, L.R. 4/2003, asseritamente formatosi sulla richiesta rivolta alla ZA;
- che il Comune di Carini ha notificato, il 24.9.2019, l’impugnato provvedimento di diniego della domanda di sanatoria, motivato sulla mancata integrazione della documentazione richiesta, tra cui il nulla osta Anas e quello della ZA.
3.- Il ricorso introduttivo si affida a sette ordini di censura:
i) “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 – 33, c. 10, legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 23 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 26 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, c. 6, legge regionale (sicilia) n. 4/2003 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, c. 1, lett. a), legge regionale (sicilia) n. 78/1976 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per falsità dei presupposti e per difetto di motivazione ”: l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto la non applicabilità dell’istituto del silenzio – assenso ex art. 17, comma 6, L.R. n. 4/2003 sull’assunto che l’immobile sarebbe sottoposto al vincolo paesaggistico di cui all’art. 15, comma 1, lettera “a”, L.R. 78/1976, essendo lo stesso stato realizzato prima dell’entrata in vigore della stessa. In ogni caso, quand’anche il vincolo fosse sussistente, troverebbe comunque applicazione l’istituto di semplificazione, non ponendo l’articolo 17 della L.R. 4/2003 alcuna limitazione in tale senso;
ii) “ violazione dell’art. 97 cost. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 – 33, c. 8, legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 23 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 18 d.lgs. n. 285/1992 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 d.p.r. n. 495/1992 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 septies legge n. 1150/1942 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 legge n. 765/1967 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 legge n. 729/1961 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. 2, legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 2, legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, c. 3, legge n. 241/1990 e dell’art. 21, c. 3, legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza assoluta dei presupposti, per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione – sviamento ”: parimenti l’Amministrazione avrebbe errato nell’avere ritenuto che l’immobile ricadesse nella fascia di rispetto autostradale, atteso che lo stesso risulterebbe inserito in un “centro abitato” e, come tale, assoggettato ad una fascia di rispetto di 30 mt. In proposito, come accertato dalla stessa Anas, l’edificio di cui trattasi dista ben 35 mt dall’autostrada lato mare, ragion per cui alcun nulla osta avrebbe dovuto essere richiesto né rilasciato; la pretese comunale in proposito, peraltro, appaleserebbe un difetto istruttorio, non avendo l’Amministrazione effettuato i controlli dai quali ben avrebbe potuto rilevare la corretta situazione di fatto;
iii) “ violazione dell’art. 14, c. 1, lett. f), r.d.lgs. n. 455/1946 (statuto speciale) – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, c. 4, legge n. 724/1994 (come modificato dall’art. 2, c. 37, lett. d), legge n. 662/1996 – violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 35 legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 26 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 9, c. 2, legge regionale (sicilia) n. 34/1996 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, c. 6, legge regionale (sicilia) n. 4/2003 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, c. 3, legge n. 241/1990 e dell’art. 21, c. 3, legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione del principio del carattere naturalmente ordinatorio dei termini legali – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per falsità dei presupposti, per difetto di motivazione e per inosservanza di circolare – sviamento ”: l’Amministrazione avrebbe errato nel richiamare tanto l’art. 39 L. 724/1994, quanto l’art. 2 L. 662/1996 e così ritenere la domanda improcedibile per mancata integrazione documentale, atteso che la L. 47/1985 è stata recepita in Sicilia con L.R. 37/1985, insensibile alle modifiche apportate successivamente alla legislazione statale, rientrando la materia urbanistica e paesaggio tra quelle di competenza regionale esclusiva in ragione dell’art. 14, comma 1, lettera f) dello Statuto Speciale. In ogni caso, risulterebbe violata la circolare 4/2014 dell’Assessorato regionale e l’art. 18, comma 3, Legge 241/1990, dovendo l’Amministrazione d’ufficio procedere all’acquisizione dei necessari nulla osta;
iv) “ violazione degli artt. 3 e 97 cost. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 35, c. 15, legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 26 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, c. 6, legge regionale (sicilia) n. 4/2003 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, c. 3, legge regionale (sicilia) n. 9/1993 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, c. 9, legge regionale (sicilia) n. 10/1999 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge regionale (sicilia) n. 10/1981 – violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per ingiustizia manifesta ”: il provvedimento impugnato lederebbe il legittimo affidamento della ricorrente, essendo intervenuto dopo oltre cinque anni dall’intervenuta integrazione documentale, dopo dieci anni dalla scadenza del termine legislativo per l’esame istruttorio e dopo oltre venticinque anni dall’istanza di sanatoria. Risulterebbe, poi, violato l’art. 35, comma 15, della L. 47/1985, come recepito dall’art 26 L.R. 37/1985, secondo cui si forma il silenzio assenso sull’istanza di condono dopo il decorso di ventiquattro mesi dal rilascio del nulla osta da parte delle autorità preposte alla tutela del vincolo relativo: essendo il nulla osta della ZA – formatosi per EN sull’istanza della ricorrente - stato trasmesso al Comune di Carini l’1.9.2014, di conseguenza alla data dell’1.9.2016 si era formato il silenzio assenso sull’istanza di condono, oltre tre anni prima dell’emissione del diniego qui impugnato, che risulterebbe privo di motivazione in ordine alla perduranza dell’interesse pubblico a base dell’esercizio del potere;
v) “ violazione degli artt. 3 e 97 cost. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 35, c. 15, legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 26 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, c. 6, legge regionale (sicilia) n. 4/2003 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, c. 3, legge regionale (sicilia) n. 9/1993 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, c. 9, legge regionale (sicilia) n. 10/1999 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge regionale (sicilia) n. 10/1981 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990 – violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per ingiustizia manifesta ”: la formazione del silenzio assenso ex art. 35, comma 15, L. 47/1985, come recepito dall’art 26 L.R. 37/1985 implicherebbe la qualificazione del provvedimento impugnato come esito dell’esercizio del potere di autotutela sulla concessione in sanatoria. Nel caso di specie l’Amministrazione non avrebbe enunciato le ragioni di pubblico interesse a fondamento della decisione, né proceduto ad un bilanciamento con i contrapposti interessi privatistici del destinatario e dei controinteressati, e, comunque, non sarebbe stato rispettato il termine dei diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento;
vi) “ violazione dell’art. 97 cost. – violazione degli artt. 9, 10 e 10 bis legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 11 bis legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione degli artt. 35 e 36 legge regionale (sicilia) n. 7/2019 –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per ingiustizia manifesta ”: il provvedimento impugnato ricalcherebbe il contenuto della comunicazione inoltrata nell’agosto 2014, senza tener conto di quanto dalla ricorrente rappresentato nella nota integrativa dell’1.9.2014, né del fatto che la relazione tecnico-illustrativa dell’arch. -OMISSIS- dava atto del fatto che l’immobile non fosse gravato da altro vincolo se non da quello paesaggistico;
vii) “ violazione degli artt. 3 e 97 cost. – violazione dell’art. 1, c. 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 1, legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione degli artt. 35 e 36 legge regionale (sicilia) n. 7/2019 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio di ragionevolezza – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per ingiustizia manifesta – sviamento ”: il provvedimento violerebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalità, determinando un eccessivo sacrificio degli interessi privati coinvolti.
4.- L’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la ZA Beni Culturali Ambientali di Palermo si sono costituiti con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di documenti.
5.1.- In data 2.5.2022 -OMISSIS- ha notificato alle parti già evocate in giudizio ricorso per motivi aggiunti, ribadendo l’illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione dell’intervenuto rilascio, in data 1.3.2022, da parte della ZA di Palermo, del nulla osta alla compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, a fronte della propria richiesta del 29.5.2013 e del successivo sollecito del 27.9.2019.
5.2.- Detto ricorso, nel ribadire le doglianze già veicolate nel ricorso introduttivo, denuncia altresì “ violazione degli artt. 3 e 97 cost., in riferimento agli artt. 9, 23 e 42 cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e imparzialità – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 legge n. 47/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 – 33, c. 10, legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 23 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, c. 4, legge n. 724/1994 (come modificato dall’art. 2, c. 37, lett. d), legge n. 662/1996 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 26 legge regionale (sicilia) n. 37/1985 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, c. 3, legge n. 241/1990 e dell’art. 21, c. 3, legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge regionale (sicilia) n. 10/1991 – violazione del principio del giusto procedimento – violazione del principio del carattere naturalmente ordinatorio dei termini legali – eccesso di potere per difetto di istruttoria; per falsità dei presupposti; per contraddittorietà e illogicità manifesta; per difetto di motivazione; per ingiustizia manifesta; per inosservanza di circolare ”: la ricorrente sostiene che l’avvenuto rilascio del nulla osta da parte della ZA attesterebbe l’illegittimità del diniego di condono fondato sulla sua mancanza e, comunque, ribadisce la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 39 Legge 724/1994 quanto alla mancata integrazione della documentazione richiesta dal Comune, anche perché sarebbe stato quest’ultimo a dover acquisire d’ufficio i nulla osta ritenuti necessari.
6.- Con ordinanza presidenziale n. 829 del 3.10.2023 le parti sono state sollecitate a riferire la sussistenza di sopravvenienze rilevanti ai fini del permanere dell’interesse, la sussistenza di ricorsi connessi o la necessità di espletare istruttoria, con richiesta di depositare nel termine di giorni sessanta eventuali provvedimenti sopravvenuti o brevi memorie illustrative.
7.- La ricorrente ha confermato la sussistenza di un interesse alla decisione nel merito.
8.- Con successiva ordinanza presidenziale n. 25 del 27.1.2025, “ riscontrata l’assenza, nel PAT, dei documenti (compreso il provvedimento impugnato) richiamati sia nell’atto introduttivo del giudizio che nei motivi aggiunti ”, è stato assegnato alla ricorrente termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento per depositare nel fascicolo telematico la documentazione richiamata nei propri ricorsi, cui la stessa ha tempestivamente ottemperato.
9.- Successivamente solo la ricorrente ha depositato documenti.
10.- All’udienza di cd. smaltimento dell’arretrato del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11.- Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono da rigettare, in quanto infondati, per le considerazioni che seguono.
12.- Anzitutto occorre mettere in evidenza i seguenti aspetti di fatto e diritto, al fine di meglio comprendere il portato della presente decisione:
- il diniego dell’istanza di sanatoria ex Lege 47/1985 si basa sulla mancata integrazione da parte della ricorrente – a fronte della richiesta comunale del 27.7.2011 – di tutta la documentazione richiesta, tra cui il nulla osta della ZA (avendo il Comune di Carini ritenuto l’impossibilità di sua formazione per EN ) ed il nulla osta dell’Anas;
- detto provvedimento va, quindi, ascritto alla categoria del provvedimento plurimotivato, ovverosia sorretto da motivi autonomi tra loro, con la conseguenza che la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo mentre l’eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l’illegittimità (cfr. ex multis , C.d.S., Sez. III, n. 6339 del 15.7.2024);
- l’immobile oggetto di istanza di condono (composto da due elevazioni fuori terra) è sito: a) ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla linea di battigia; b) ad una distanza di circa 35 metri dal confine autostradale (lato mare);
- per espressa affermazione della ricorrente “ La prima elevazione è stata realizzata in epoca antecedente al 1961. La seconda elevazione è stata realizzata alla metà degli anni settanta e comunque in data anteriore al 31 dicembre 1976 ”.
13.- Il I motivo del ricorso introduttivo, nonché il ricorso per motivi aggiunti, incentrati sulla non necessità del nulla osta della ZA in quanto il vincolo di cui all’art. 15, comma 1, lettera a) L.R. n. 78/1976 (“ Le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia ….”) sarebbe successivo alla costruzione e, comunque, sulla possibilità che sull’istanza di rilascio del nulla osta medesimo si sia formato il silenzio assenso, sono infondati.
L’immobile di cui trattasi è soggetto al vincolo paesaggistico di cui sopra, come – del resto – riconosciuto nella stessa istanza di condono presentata il 30.5.1986.
In proposito, l’art. 23, comma 11, della L.R. 37/1985, relativa al cd. I condono nel territorio siciliano, avente sostituito gli artt. 32 e 33 della L. 47/1985, stabilisce che “ restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell' art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 ”: da ciò se ne desume la possibilità di sanare gli abusi edilizi le cui strutture essenziali siano state portare a compimento entro il 31.12.1976, a differenza di quelle realizzate successivamente, ma non già – come vorrebbe la ricorrente – in automatico, bensì previo rilascio di nulla osta da parte della ZA.
La documentazione in atti (cfr. verbale dei Vigili Urbani e verbale Anas, rispettivamente del giugno e del luglio 1975) attesta la realizzazione delle strutture essenziali dell’immobile per cui è stata presentata istanza di condono entro la fine del 1976; ciò non toglie, tuttavia, che la sanatoria possa concretamente essere disposta solo a seguito del rilascio del nulla osta da parte della competente ZA.
Nulla osta che nel caso di specie è sopraggiunto solo in corso di giudizio, ovverosia in data 1.3.2022, e che non determina l’illegittimità del diniego emesso nel 2019 proprio perché, all’epoca, era mancante: la legittimità del provvedimento, infatti, viene valutata, rebus sic stantibus , al momento della sua emissione, non potendo rilevare il successivo rilascio del nulla osta, che assume natura di sopravvenienza, come tale irrilevante.
Pertanto, alla data dell’adozione del rigetto della sanatoria detto nulla osta non sussisteva: è, infatti, orientamento giurisprudenziale pacifico quello della non applicabilità dell’istituto del silenzio assenso ex art. 17, comma 6, della L.R. 4/2003 “ in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, visto il disposto di cui all'art. 35, c. 12, L. n. 47 del 1985, il quale, nel disciplinarne i presupposti di operatività, espressamente lo esclude nei "casi di cui all'articolo 33" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22/06/2022 n. 2031) ” (cfr. sentenza sez. I, n. 538 del 17.2.2023), atteso che “ a) il meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985 non si applica alle aree vincolate (quale è appunto quella di proprietà del ricorrente) ai sensi dell’art. 33 della medesima legge n. 47/1985; b) come correttamente affermato dal T.a.r., il meccanismo previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 16/2016 consente alla perizia giurata, presentata dal privato, di superare unicamente gli aspetti meramente edilizi di un’istanza di condono, non potendo il perito sostituirsi alle valutazioni proprie dell’ente pubblico preposto alla tutela di un vincolo, valutazioni pregiudizialmente rilevanti rispetto alla concessione del condono edilizio; c) in materia paesaggistica non si applica il meccanismo del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 241/1990. È pur vero che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23, commi 11 e 13 della legge regionale n. 37/1985, e 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, in caso di richiesta di sanatoria per abusi edilizi in zona vincolata, in passato era stato previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di centottantagiorni; tuttavia è anche vero che il predetto meccanismo del silenzio assenso, in materia paesaggistica, è oramai stato abrogato nell’ordinamento siciliano, a seguito dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, che ha disposto il rinvio dinamico all’articolo 20 della legge n. 241/1990 (cfr. CGA sentenza n.975 del 2021) […]; d) di conseguenza non si è mai formato alcun parere della ZA per EN; e) la mancanza del parere della ZA rende già di per sé valido il gravato provvedimento prot. n. 29/2018, di diniego del condono edilizio, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985 ” (cfr. CGARS n. 322 del 5.5.2023).
14.- Anche il II motivo di doglianza è privo di pregio.
Secondo la ricorrente l’immobile non ricadrebbe nella fascia di rispetto stradale perché inserito in zona “centro abitato” (ove è prescritta una distanza minima di 30 metri dalle autostrade) e sito a 35 metri di distanza dal confine autostradale: di conseguenza nessun nulla osta avrebbe dovuto essere rilasciato da Anas, con conseguente illegittimità del diniego gravato, che sulla sua mancanza pure si fonda.
Giova rammentare che il vincolo della fascia di rispetto della distanza dall’autostrada risulta apposto, giusta approvazione del progetto avvenuta in data 29.7.1960, con l’art. 9 della L. n. 729/1961; la distanza minima dalla proprietà autostradale, originariamente fissata in 25 metri dall'art. 9 comma 1 della L. 729/1961, è stata poi elevata a 60 metri per gli immobili siti al di fuori dei centri abitati ed a 30 metri per quelli ricadenti nel perimetro del centro abitato.
Come affermato dalla Sezione II di questo Tar, trattasi di una misura di carattere assoluto ed inderogabile, vincolante anche con riferimento ad opere realizzate su fabbricati preesistenti (cfr. sentenza n. 2030 del 22.6.2022).
In merito alla decorrenza del vincolo autostradale si è di recente espresso il Consiglio di CGARS, nella sentenza n. 773 del 29.2.2022, ritenendo che esso sia sorto a partire dal momento in cui l’autostrada fu prevista e programmata e, comunque, certamente dal 1960 e chiarendo che “ tale vincolo opera già prima del diverso e successivo vincolo introdotto dal D.M. 1 aprile 1968 (il cui art. 4 prevede un vincolo di inedificabilità di 60 m. dal ciglio della autostrada), sia per effetto diretto dell'entrata in vigore della L. n. 729 del 1961, sia per effetto dell'art. 41-septies della L. 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 19 L. n. 765 del 1967), in base al quale, in attesa del decreto ministeriale di definizione delle categorie di strade e delle distanze minime di rispetto a protezione del nastro stradale (il successivo D.M. 1 aprile 1968), "si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della L. 24 luglio 1961, n. 729” ”, così confermando che i vincoli stradali (e, in particolare, autostradali) determinano un obbligo di inedificabilità assoluta e che il vincolo sussiste in quanto “ la costruzione dell'autostrada era concretamente prevista e programmata ”: infatti “ Per attualizzare il vincolo non è richiesto che venga posta "la prima pietra" della futura autostrada essendo sufficiente, come prevede testualmente l'art. 9 della L. n. 729 del 1961 che l'opera pubblica sia prevista in progetti approvati . […] Già con deliberazione n. 425VT del 29 luglio 1960 fu approvato il progetto ad opera della Cassa del Mezzogiorno della strada di grande comunicazione Palermo - Punta Raisi, ossia il tratto autostradale lungo il quale si trova ubicata la costruzione in questione, con contestuale decorrenza dei vincoli sulle aree derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità. Il dato si ricava da un documento prodotto dall'A. per la prima volta in grado di appello, produzione non osteggiata da parte appellante. […] Comunque è pacifico che l'autostrada è stata costruita su finanziamento della CASMEZ, a cura della Regione siciliana, Assessorato lavori pubblici, ufficio aeroporti. Con D.M. del 7 luglio 1966 è stata disposta la classificazione in autostrada della strada di allacciamento alla città di Palermo, con l'aeroporto di Punta Raisi e confermati i vincoli della L. n. 729 del 1961 art. 9 ”.
Venendo al caso di specie, si rileva come l’immobile di cui trattasi non possa essere ritenuto sito all’interno di un centro abitato - come peraltro attesta il verbale di contravvenzione elevato da Anas il 21.7.1975, nel quale, per l’appunto, è contestata la violazione dell’art. 19 della Legge 765/1967, che così esordisce “ Fuori del perimetro dei centri abitati …” – in aderenza alle argomentazioni contenute nella sentenza n. 3015 del 4.11.2024 di questa stessa Sezione, cui si fa espresso richiamo.
Di conseguenza, il diniego della sanatoria emesso dal Comune di Carini per assenza del nulla osta Anas appare legittimo.
Il Collegio, peraltro, evidenzia delle perplessità sulla sanabilità dell’opera anche in presenza di un eventuale nulla osta, atteso che per stessa ammissione della ricorrente l’immobile de quo è stato realizzato, quanto alla prima elevazione, in epoca antecedente al 1961, e, quanto alla seconda elevazione, alla metà degli anni settanta e – come rilevato al punto che precede prima del 31.12.1976, ovverosia in epoca successiva all’introduzione del vincolo di rispetto stradale: per tale ragione (e anche solo per tale ragione), quindi, non sarebbe comunque possibile concedere il chiesto nulla osta ad Anas, dovendo applicarsi l'art. 33, comma 1, della L. 47/1985, disciplinante le “Opere non suscettibili di sanatoria” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2062/2013). Tale norma, infatti, prevede, per quanto qui di interesse, che “ Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:… d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree ” (cfr. in termini, Tar Palermo, Sez. II, n. 2695 del 4.9.2023).
15.- Neppure colgono nel segno le censure di cui ai motivi III e IV del ricorso introduttivo, ribadite anche nei motivi aggiunti, trattate congiuntamente attesa la comunanza delle questioni giuridiche sottese.
Ai sensi dell’art. 39, comma 4, ultimo capoverso, della L. 724/1994 “ La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ”. Inoltre, l’ultimo capoverso dell’art. 49, comma 7, della L. 449/1997 prevede che “ Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge ”.
Il legislatore statale, con l'intervento normativo di cui alla predetta L. 449/1997, ha ritenuto di estendere la disciplina in materia di integrazione documentale anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985 il cui riferimento, secondo una logica esegesi estensiva, deve essere inteso anche ricomprendendo le domande di condono presentate in Sicilia secondo la normativa regionale con la quale, nell'esercizio delle prerogative legislative regionali, si è provveduto a dare recepimento alla L. 47/1985 ( ex multis , Tar Palermo, Sez. V, n. 3172 del 19.11.2024).
Infatti “ In tema edilizio, la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e di conseguenza il diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ” (C.d.S., Sez. VI, n. 197 del 5.1.2023).
Né conduce a diverse conseguenze quanto argomentato dalla ricorrente in ordine al fatto nelle materie dell’urbanistica e del paesaggio la competenza legislativa della Regione Siciliana sarebbe di tipo “esclusivo” e, quindi, in tali ambiti le leggi statali non troverebbero applicazione: è sufficiente in proposito richiamare le affermazioni effettuate dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 252 del 19.12.2022, che ben si attagliano anche al caso di specie, atteso che la disciplina relativa alla procedibilità della domanda di sanatoria operata dalla legge statale 449/1997 rientra nell’ambito di una grande riforma economico-sociale e, come tale, costituisce un limite per le potestà legislative primarie delle regioni ad autonomia speciale.
E l’incompletezza documentale della pratica condonistica impedisce, peraltro, anche la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 26 della L.R. 37/1985, così come graniticamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ Ai fini della formazione del silenzio - assenso su domanda di condono edilizio, non è possibile la decorrenza del termine biennale qualora la domanda sia carente dei documenti necessari per l'identificazione delle opere oggetto della richiesta sanatoria, essendo necessario, proprio ai fini della decorrenza di tale termine, che tali carenze siano state eliminate ad opera della parte interessata ” (C.d.S., Sez. VI, n. 535 del 26.1.2022) e “ il termine biennale decorre dal momento in cui tali carenze siano state eliminate ad opera della parte interessata, ponendo l'Amministrazione in condizione di esaminare compiutamente la relativa domanda" (C.d.S., Sez. II, n. 7621 del 17.9.2024).
Facendo applicazione del summenzionato quadro normativo e giurisprudenziale al caso di specie, la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione, formulata dal Comune di Carini nel luglio 2011 – è riscontrata dalla ricorrente in maniera incompleta soltanto nel 2014, rende legittimo il diniego gravato.
16.- Palesemente infondato è, poi, il motivo sub V di cui al ricorso introduttivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990 sotto il profilo del mancato rispetto del termine per l’intervento in autotutela e dell’omessa comparazione dell’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi con quello privato alla conservazione del manufatto abusivo: tale doglianza si basa, infatti, sull’erroneo presupposto che il provvedimento impugnato possa essere considerato alla stregua di un provvedimento di secondo grado rispetto a precedenti manifestazioni tacite di assentimento dell’amministrazione conseguenti alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, che, come visto al punto che precede, non si è affatto formato.
17.- Altrettanto priva di fondamento è la doglianza di cui al motivo VI di ricorso, essendo la censura smentita per tabulas : lo stesso provvedimento impugnato, infatti, fa menzione della nota dell’1.9.2024 con cui la -OMISSIS- ha comunicato la formazione del silenzio assenso sull’istanza rivolta alla ZA, tuttavia ritenendola inapplicabile al caso di specie, stante la sussistenza del vincolo di inedificabilità ex art. 15, comma 1, lettera a) LR 78/1976.
18.- Da ultimo, neppure coglie nel segno la censura sub VII di cui al ricorso introduttivo: il provvedimento non viola né il principio di ragionevolezza, né quello di proporzionalità, avendo l’Amministrazione fatto diretta applicazione della normativa speciale in materia, esercitando un potere di carattere vincolato e non venendo in rilievo – come affermato in ricorso – meri vizi formali/procedimentali suscettibili di fare prevalere la sostanza sulla forma.
Da ciò ne discende che alcun affidamento meritevole di tutela sia ravvisabile in capo alla ricorrente, essendo sufficiente rammentare che nel caso di specie viene in rilievo l’edificazione di un immobile in assenza di un titolo abilitativo e che il mero decorso del tempo non è in grado di fare divenire una situazione radicalmente abusiva meritevole di tutela alcuna, al di fuori degli eccezionali casi strettamente disciplinati dalla legge.
19.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, quindi, tanto il ricorso introduttivo, quanto quello per motivi aggiunti (le cui censure riprendono quelle formulate nell’atto introduttivo del giudizio) vanno respinti.
20.- Le spese di lite tra le parti costituite possono essere compensate per la metà – attesa l’esiguità dell’attività difensionale concretamente svolta dall’Amministrazione, venendo l’ulteriore metà posta a carico della parte soccombente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa la metà delle spese di lite, condannando la ricorrente a rimborsare all’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - ZA Beni Culturali Ambientali di Palermo l’ulteriore metà, liquidata in euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO