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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6466 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 35846/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Bagnato (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, viale Regina Margherita n. 35 (PEC: ; Email_1
- appellante – contro
(c.f./p.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giuseppe Nocco (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliata in C.F._3
Santeramo in Colle, via Carmine n. 21 (PEC: ; Email_2
- appellata - con atto di citazione in appello notificato il giorno 11.10.2023;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2431/2023 del Giudice di Pace di Milano, in data
13.9.2022/3.4.2023 (nel procedimento RG 24271/2020), di rigetto dell'opposizione parziale
(limitata ai crediti di cui ai ruoli n. 2015/17143 e n. 2018/8603, concernenti contravvenzioni al Codice della Strada degli anni 2013 e 2014) all'intimazione di pagamento n.
06820199041845933/000, notificata in data 23.1.2020, adottata da Controparte_1
;
[...]
conclusioni di parte appellante:
<
Nel merito: in accoglimento della domanda azionata, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità / nullità / inesistenza dei Ruoli esattoriali indicati nell'epigrafe dell'atto di appello, nonché l'inesistenza del diritto di pretendere il pagamento degli importi ivi iscritti, per tutte le ragioni illustrate negli atti difensivi.
Accertare e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto dall'attrice appellante, a nessun titolo, accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione degli asseriti crediti (domanda di accertamento negativo del credito).
Con vittoria di spese e compenso di causa, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.>>
conclusioni di : Controparte_3
< in via subordinata, ma preliminare 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito 3) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente che se ne dichiara distrattario.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 2431/2023 Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, in data 13.9.2022/3.4.2023, nel procedimento RG
24271/2020.
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione (parziale) proposta dalla stessa Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 06820199041845933/000, notificatale da
[...]
il 23.1.2020, facente riferimento a numerose cartelle indicate Controparte_4 come precedentemente notificate a . Parte_1
Questa aveva proposto opposizione avverso la predetta intimazione di pagamento limitatamente alle parti in cui essa concerne i crediti di cui ai ruoli n. 2015/17143 e n.
2018/8603, contenuti nelle cartelle n. 06820150113881383000 e n. 06820180035499518000 richiamate nell'intimazione ed entrambi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada, commesse negli anni 2013 e 2014.
Sostiene l'appellante che il Gdp abbia errato nel non ritenere estinti per prescrizione quinquennale i crediti suddetti (art. 209 CdS) e che non abbia dato motivazione idonea della reiezione delle argomentazioni introdotte dall'opponente con memoria in corso di causa.
Osserva questo giudice d'appello che, come dedotto da parte appellata, le cartelle n.
06820150113881383000 e n. 06820180035499518000, comprendenti i crediti di cui ai ruoli n. 2015/17143 e n. 2018/8603, sono state rispettivamente notificate il 7.3.2016 e il
27.11.2018.
Ancorché l'appellata non abbia indicato quali dei documenti prodotti contengono tali prove, né abbia redatto un elenco dei plurimi documenti versati in atti, neppure numerati, questo giudice ha reperito prova di dette notifiche alle pagine 135, 137 (per quanto riguarda la cartella n. 06820150113881383000), 141 e 149 (per quanto riguarda la cartella n.
3 06820180035499518000) dell'unico file denominato “fascicolo di parte di primo grado
, depositato da all'atto della sua costituzione in appello. Pt_1 CP_5
Dunque i cinque anni di cui all'art. 209 CdS (e all'art. 28 L. 689/1981) non sono trascorsi né tra le commesse violazioni e le notifiche delle cartelle, né tra queste e la notifica dell'intimazione (parzialmente) opposta da Pt_1
Deve, pertanto, escludersi tanto che sia maturata l'eccepita prescrizione, quanto che l'opponente/appellante sia ancora in termini per proporre motivi di opposizione in merito agli atti presupposti.
Quanto alla mancanza di procura alle liti di parte denunciata da con memoria CP_5 Pt_1 depositata nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che la procura conferita da al difensore costituitosi in giudizio risulta regolarmente Controparte_3 allegata sia alla comparsa di costituzione e risposta avanti al GdP, sia alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado di appello.
L'appello proposto da è dunque totalmente infondato e perciò deve essere Parte_1 respinto.
Considerato che l'appellata (diversamente dall'appellante) ha ritenuto di non prendere alcuna posizione in ordine alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. di questo giudice, e ha allestito il proprio fascicolo di parte in modo sostanzialmente irrispettoso dell'art. 87 disp. att. c.p.c., sussistono giusti motivi (Corte Cost. n. 77/2018) per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2431/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano, in data 13.9.2022/3.4.2023 (nel procedimento RG 24271/2020);
compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia in relazione all'appello proposto da . Parte_1
Milano, 7.8.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 35846/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Bagnato (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, viale Regina Margherita n. 35 (PEC: ; Email_1
- appellante – contro
(c.f./p.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giuseppe Nocco (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliata in C.F._3
Santeramo in Colle, via Carmine n. 21 (PEC: ; Email_2
- appellata - con atto di citazione in appello notificato il giorno 11.10.2023;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2431/2023 del Giudice di Pace di Milano, in data
13.9.2022/3.4.2023 (nel procedimento RG 24271/2020), di rigetto dell'opposizione parziale
(limitata ai crediti di cui ai ruoli n. 2015/17143 e n. 2018/8603, concernenti contravvenzioni al Codice della Strada degli anni 2013 e 2014) all'intimazione di pagamento n.
06820199041845933/000, notificata in data 23.1.2020, adottata da Controparte_1
;
[...]
conclusioni di parte appellante:
<
Nel merito: in accoglimento della domanda azionata, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità / nullità / inesistenza dei Ruoli esattoriali indicati nell'epigrafe dell'atto di appello, nonché l'inesistenza del diritto di pretendere il pagamento degli importi ivi iscritti, per tutte le ragioni illustrate negli atti difensivi.
Accertare e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto dall'attrice appellante, a nessun titolo, accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione degli asseriti crediti (domanda di accertamento negativo del credito).
Con vittoria di spese e compenso di causa, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.>>
conclusioni di : Controparte_3
< in via subordinata, ma preliminare 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito 3) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente che se ne dichiara distrattario.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 2431/2023 Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, in data 13.9.2022/3.4.2023, nel procedimento RG
24271/2020.
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione (parziale) proposta dalla stessa Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 06820199041845933/000, notificatale da
[...]
il 23.1.2020, facente riferimento a numerose cartelle indicate Controparte_4 come precedentemente notificate a . Parte_1
Questa aveva proposto opposizione avverso la predetta intimazione di pagamento limitatamente alle parti in cui essa concerne i crediti di cui ai ruoli n. 2015/17143 e n.
2018/8603, contenuti nelle cartelle n. 06820150113881383000 e n. 06820180035499518000 richiamate nell'intimazione ed entrambi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada, commesse negli anni 2013 e 2014.
Sostiene l'appellante che il Gdp abbia errato nel non ritenere estinti per prescrizione quinquennale i crediti suddetti (art. 209 CdS) e che non abbia dato motivazione idonea della reiezione delle argomentazioni introdotte dall'opponente con memoria in corso di causa.
Osserva questo giudice d'appello che, come dedotto da parte appellata, le cartelle n.
06820150113881383000 e n. 06820180035499518000, comprendenti i crediti di cui ai ruoli n. 2015/17143 e n. 2018/8603, sono state rispettivamente notificate il 7.3.2016 e il
27.11.2018.
Ancorché l'appellata non abbia indicato quali dei documenti prodotti contengono tali prove, né abbia redatto un elenco dei plurimi documenti versati in atti, neppure numerati, questo giudice ha reperito prova di dette notifiche alle pagine 135, 137 (per quanto riguarda la cartella n. 06820150113881383000), 141 e 149 (per quanto riguarda la cartella n.
3 06820180035499518000) dell'unico file denominato “fascicolo di parte di primo grado
, depositato da all'atto della sua costituzione in appello. Pt_1 CP_5
Dunque i cinque anni di cui all'art. 209 CdS (e all'art. 28 L. 689/1981) non sono trascorsi né tra le commesse violazioni e le notifiche delle cartelle, né tra queste e la notifica dell'intimazione (parzialmente) opposta da Pt_1
Deve, pertanto, escludersi tanto che sia maturata l'eccepita prescrizione, quanto che l'opponente/appellante sia ancora in termini per proporre motivi di opposizione in merito agli atti presupposti.
Quanto alla mancanza di procura alle liti di parte denunciata da con memoria CP_5 Pt_1 depositata nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che la procura conferita da al difensore costituitosi in giudizio risulta regolarmente Controparte_3 allegata sia alla comparsa di costituzione e risposta avanti al GdP, sia alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado di appello.
L'appello proposto da è dunque totalmente infondato e perciò deve essere Parte_1 respinto.
Considerato che l'appellata (diversamente dall'appellante) ha ritenuto di non prendere alcuna posizione in ordine alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. di questo giudice, e ha allestito il proprio fascicolo di parte in modo sostanzialmente irrispettoso dell'art. 87 disp. att. c.p.c., sussistono giusti motivi (Corte Cost. n. 77/2018) per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2431/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano, in data 13.9.2022/3.4.2023 (nel procedimento RG 24271/2020);
compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia in relazione all'appello proposto da . Parte_1
Milano, 7.8.2025.
Il giudice
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