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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3455/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 22/04/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell'Istituto alla erogazione dell'assegno ordinario
1 d'invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
L' ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA DO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha accertato la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza differita dalla data della visita peritale del
31/01/2025 (si vedano la valutazione medico-legale, le conclusioni e le repliche alle osservazioni del difensore di parte ricorrente esposte dal CTU nella sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«Il paziente risulta affetto dalle seguenti patologie:
• Disturbo ansioso-depressivo recidivante con insonnia, attacchi di panico, marcata deflessione del tono dell'umore. Il paziente è in trattamento psicofarmacologico. (certificato medico psichiatrico a firma del Dott. Centro Salute Persona_1
Mentale Barletta – Margherita del 20/12/2023)
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entità
(certificato otorinolaringoiatrico del 09/06/2022 U.O.C.
Otorinolaringoiatria Ospedale di Barletta a firma del Dott.
) Persona_2
• Cardiopatia ipertensiva in scarso controllo dei valori pressori. NYHA II. Terapia medica anti - ipertensiva con Olpress
10 mg. (1 cpr. ore 8.00) (referto cardiologico a firma del Dott.
del 21/09/2022) Persona_3
3 • Poliartrosi, cervico – lombalgia cronica con brachialgia e sciatica bilaterale ricorrente, in ernie discali multiple e rettilineizzazione della lordosi cervicale (referto fisiatrico del
Dott. del 15/12/2023). Il paziente necessita di Persona_4 fisiochinesiterapia a cicli, terapia medica, oltre ad indossare busto tipo Action V. Alla R.M.N. cervicale e lombo-sacrale eseguita in data 10/8/2022 a firma del Dott. si Persona_5 evidenziano ernie discali multiple sia a livello cervicale che lombare.
L'esame obiettivo mette in evidenza:
- Apparenti buone condizioni generali
- Cute rosea, normo-trofica, normo-elastica
- Torace normo-conformato, normo-espansibile
- Porta busto ortopedico
- Risponde a tono alle domande e presenta umore deflesso
- Orientato nel tempo e nello spazio, tranquillo e non aggressivo.
- Instabile nella stazione eretta per intensa lombalgia, ROT arti inferiori non evocabili
- Deambulazione autonoma, lenta, precauzionale con cambi posturali difficoltosi ma autonomi
- Lamenta dolore a livello del rachide lombare e cervicale con limitazione funzionale nei movimenti di flesso- estensione e rotazione ai primi gradi
- Muscolatura paravertebrale contratta e dolente alla presso- palpazione
- Lasegue positivo a 40° bilateralmente
- Irradiazione del dolore agli arti inferiori con parestesie e disestesie
Visto il quadro clinico, la documentazione medica e le patologie da cui risulta affetto il paziente e considerato l'attuale complesso patologico riscontrato e valutando soprattutto l'incidenza che tale quadro patologico ha sulle capacità funzionali e LAVORATIVE del Sig. ( si Parte_1 CP_2 ritiene che al ricorrente possa essere riconosciuta una invalidità superiore ai 2/3 dal giorno della visita peritale (31/1/2025).
4 (…)
In merito alle osservazioni formulate dall'Avv. Michele Pinto in data 25/2/2025 si precisa quanto segue: non è possibile concedere il beneficio richiesto dalla data della domanda amministrativa soltanto perché la documentazione medica è antecedente a tale data. Infatti specie per le patologie ortopediche è fondamentale l'esame clinico obiettivo in quanto per poter concedere il beneficio è necessario che vi sia corrispondenza fra esame clinico e documentazione medica. Se ci dovessimo soltanto basare sulla documentazione medica presente nel fascicolo telematico, si renderebbe sostanzialmente inutile la visita peritale (questo almeno per quanto riguarda le patologie da cui risulta affetto il paziente . Parte_1
Diverso è il discorso invece per altre patologie (es. neoplasie, pregressi interventi chirurgici demolitivi) che sono già stati effettuati al momento della visita peritale. Pertanto si ribadisce quanto già espresso nella relazione peritale (decorrenza del beneficio dalla data delle operazioni peritali), perché soltanto allora si è potuto rendersi conto delle reali condizioni cliniche del paziente (corrispondenza fra accertamenti medici ed esame clinico – obiettivo)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito dell'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale
è stato possibile riscontrare un peggioramento del quadro
5 patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della predetta CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla L. n.222/1984 può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal
CTU e specificata in dispositivo.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di condanna dell' alla erogazione della prestazione economica CP_1 richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito
ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
6 In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti [arg. ex
Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.5422 del 2025
( :IT:CASS:2025:5422CIV)]. CP_3
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla legge n.222/1984 con decorrenza differita dal giorno 31/01/2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
NI AR LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 22/04/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell'Istituto alla erogazione dell'assegno ordinario
1 d'invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
L' ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA DO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha accertato la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza differita dalla data della visita peritale del
31/01/2025 (si vedano la valutazione medico-legale, le conclusioni e le repliche alle osservazioni del difensore di parte ricorrente esposte dal CTU nella sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«Il paziente risulta affetto dalle seguenti patologie:
• Disturbo ansioso-depressivo recidivante con insonnia, attacchi di panico, marcata deflessione del tono dell'umore. Il paziente è in trattamento psicofarmacologico. (certificato medico psichiatrico a firma del Dott. Centro Salute Persona_1
Mentale Barletta – Margherita del 20/12/2023)
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entità
(certificato otorinolaringoiatrico del 09/06/2022 U.O.C.
Otorinolaringoiatria Ospedale di Barletta a firma del Dott.
) Persona_2
• Cardiopatia ipertensiva in scarso controllo dei valori pressori. NYHA II. Terapia medica anti - ipertensiva con Olpress
10 mg. (1 cpr. ore 8.00) (referto cardiologico a firma del Dott.
del 21/09/2022) Persona_3
3 • Poliartrosi, cervico – lombalgia cronica con brachialgia e sciatica bilaterale ricorrente, in ernie discali multiple e rettilineizzazione della lordosi cervicale (referto fisiatrico del
Dott. del 15/12/2023). Il paziente necessita di Persona_4 fisiochinesiterapia a cicli, terapia medica, oltre ad indossare busto tipo Action V. Alla R.M.N. cervicale e lombo-sacrale eseguita in data 10/8/2022 a firma del Dott. si Persona_5 evidenziano ernie discali multiple sia a livello cervicale che lombare.
L'esame obiettivo mette in evidenza:
- Apparenti buone condizioni generali
- Cute rosea, normo-trofica, normo-elastica
- Torace normo-conformato, normo-espansibile
- Porta busto ortopedico
- Risponde a tono alle domande e presenta umore deflesso
- Orientato nel tempo e nello spazio, tranquillo e non aggressivo.
- Instabile nella stazione eretta per intensa lombalgia, ROT arti inferiori non evocabili
- Deambulazione autonoma, lenta, precauzionale con cambi posturali difficoltosi ma autonomi
- Lamenta dolore a livello del rachide lombare e cervicale con limitazione funzionale nei movimenti di flesso- estensione e rotazione ai primi gradi
- Muscolatura paravertebrale contratta e dolente alla presso- palpazione
- Lasegue positivo a 40° bilateralmente
- Irradiazione del dolore agli arti inferiori con parestesie e disestesie
Visto il quadro clinico, la documentazione medica e le patologie da cui risulta affetto il paziente e considerato l'attuale complesso patologico riscontrato e valutando soprattutto l'incidenza che tale quadro patologico ha sulle capacità funzionali e LAVORATIVE del Sig. ( si Parte_1 CP_2 ritiene che al ricorrente possa essere riconosciuta una invalidità superiore ai 2/3 dal giorno della visita peritale (31/1/2025).
4 (…)
In merito alle osservazioni formulate dall'Avv. Michele Pinto in data 25/2/2025 si precisa quanto segue: non è possibile concedere il beneficio richiesto dalla data della domanda amministrativa soltanto perché la documentazione medica è antecedente a tale data. Infatti specie per le patologie ortopediche è fondamentale l'esame clinico obiettivo in quanto per poter concedere il beneficio è necessario che vi sia corrispondenza fra esame clinico e documentazione medica. Se ci dovessimo soltanto basare sulla documentazione medica presente nel fascicolo telematico, si renderebbe sostanzialmente inutile la visita peritale (questo almeno per quanto riguarda le patologie da cui risulta affetto il paziente . Parte_1
Diverso è il discorso invece per altre patologie (es. neoplasie, pregressi interventi chirurgici demolitivi) che sono già stati effettuati al momento della visita peritale. Pertanto si ribadisce quanto già espresso nella relazione peritale (decorrenza del beneficio dalla data delle operazioni peritali), perché soltanto allora si è potuto rendersi conto delle reali condizioni cliniche del paziente (corrispondenza fra accertamenti medici ed esame clinico – obiettivo)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito dell'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale
è stato possibile riscontrare un peggioramento del quadro
5 patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della predetta CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla L. n.222/1984 può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal
CTU e specificata in dispositivo.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di condanna dell' alla erogazione della prestazione economica CP_1 richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito
ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
6 In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti [arg. ex
Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.5422 del 2025
( :IT:CASS:2025:5422CIV)]. CP_3
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla legge n.222/1984 con decorrenza differita dal giorno 31/01/2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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