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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. GI LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1599 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
ES PO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Agrigento n.
7; appellante
CONTRO
nata a [...] [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in nella via dello Sbarco n. 60, presso lo studio dell'avv. Antonino Marra che Pt_1 la rappresenta e difende per procura in atti appellata
Conclusioni: per l'appellante: come da atto di appello
Per l'appellata: come da comparsa di risposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 143 del 27 febbraio 2023, il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione di delibera condominiale promosso da CP_1 nei confronti del , dichiarò il
[...] Controparte_2 difetto di legittimazione dell'attrice e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello il , con atto di citazione Parte_1 notificato il sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) errata compensazione delle spese del giudizio - Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; (ii) motivazione inesistente o apparente in ordine alla statuizione sulle spese - Violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 c.p.c.
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata il 3 gennaio 2024, l' ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di autorizzazione dell'assemblea; nel merito ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 12 settembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, occorre preliminarmente procedere alla disamina dell'eccezione di inammissibilità del gravame come conseguenza del postulato difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio, sollevato dall'appellata in comparsa di costituzione.
Quest'ultima deduce che l'impugnazione di una sentenza in punto di spese di lite non rientrerebbe tra le normali attribuzioni dell'amministratore di condominio ex art. 1130 n. 1 e 3
c.c. e necessiterebbe, pertanto, di una delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore a stare in giudizio.
L'eccezione è priva di pregio.
Si richiama in proposito l'ormai dominante orientamento nomofilattico in base a quale “In base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del è legittimato ad Parte_1 agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del senza necessità di una specifica Parte_1 autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del
(cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4900; Cass. 20 aprile 2005 n. 8286). A questa Parte_1 conclusione non è di ostacolo il principio, enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 6 agosto 2010
n. 18331), secondo cui l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 c.c. , commi 2 e
3, può bensì costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione. L'ambito applicativo del dictum delle Sezioni Unite - con la regola, da esse esplicitata, della necessità dell'autorizzazione assembleare, sia pure in sede di successiva ratifica - si riferisce, espressamente, a quei giudizi che esorbitano dai poteri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent.,
16/02/2017, n. 4183).
Applicando il principio appena enunciato al caso di specie, l'amministratore del Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata, non necessitava di specifica
[...] autorizzazione alla impugnazione della sentenza di primo grado.
Invero, a mente dell'art. 1130 c.c., tra i compiti essenziali dell'amministratore rientra la esecuzione delle delibere assembleari e, nell'ambito di tale attribuzione, lo stesso può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, secondo quanto disposto dall'art. 1131 c.c.
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene che l'amministratore avesse il potere di promuovere il presente giudizio, trattandosi di una controversia inerente l'esecuzione di una delibera condominiale, contestata da una condomina.
7. Passando al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte del Tribunale che, pur avendo ritenuto fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale in capo all' sollevata CP_1 dal convenuto, ha poi laconicamente disposto “la compensazione delle spese di Parte_1 giudizio, per la natura della controversia”.
Lamenta che tale statuizione, oltre ad apparire contraddittoria ed iniqua, violasse il principio della soccombenza, richiamando, a sostegno della propria tesi, l'orientamento giurisprudenziale ormai dominante, secondo il quale la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Aggiunge poi - con il secondo motivo - che la motivazione offerta dal Tribunale costituisca un caso scolastico di motivazione inesistente o apparente che, non raggiungendo il minimo costituzionale, deve considerarsi nulla.
Sostiene in proposito che il riferimento alla natura della controversia non sia sufficientemente idoneo a chiarire il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ex art. 132 c.p.c., come peraltro confermato da numerose pronunce della
Suprema Corte sul punto.
Le due doglianze – che vengono qui trattate unitariamente, afferendo entrambe al profilo delle spese di lite – non sono suscettibili di accoglimento. Mette conto infatti rilevare che all'esito del giudizio di primo grado si è verificata una situazione di reciproca soccombenza che giustificava la compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
Come è noto, la soccombenza reciproca, perché sia tale, postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti;
ciò che è avvenuto proprio nel caso di specie, dove risulta che il , allora convenuto, avesse chiesto, in via riconvenzionale, la Parte_1 condanna di parte attrice al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa e, comunque, di importo pari a quello richiesto nella delibera impugnata o comunque pari a quello ingiunto per il mancato pagamento di oneri condominiali.
Orbene, seguendo il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata, è evidente come il Tribunale abbia implicitamente ritenuto la totale infondatezza della domanda incidentalmente svolta dal . Parte_1
Di tale rigetto l'appellante non si è lamentato con il gravame con la conseguenza che si è formato il giudicato per acquiescenza parziale.
Per quanto sopra, il convenuto, se da un lato ha ottenuto l'accoglimento Parte_1 dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, deve, tuttavia, reputarsi sostanzialmente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta, malgrado l'assenza di una espressa statuizione in merito.
La compensazione delle spese operata dal Tribunale – correttane la motivazione nei termini indicati - risulta pertanto pienamente corretta.
9. Conclusivamente l'appello è infondato e va integralmente rigettato, con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: conferma la sentenza del Tribunale di Marsala n. 143 del 27 febbraio 2023, appellata dal
; Parte_1 Controparte_2 condanna il a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1 le spese di lite del grado, liquidate nella complessiva somma di euro 1984,00
[...] per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI GI LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. GI LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1599 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
ES PO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Agrigento n.
7; appellante
CONTRO
nata a [...] [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in nella via dello Sbarco n. 60, presso lo studio dell'avv. Antonino Marra che Pt_1 la rappresenta e difende per procura in atti appellata
Conclusioni: per l'appellante: come da atto di appello
Per l'appellata: come da comparsa di risposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 143 del 27 febbraio 2023, il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione di delibera condominiale promosso da CP_1 nei confronti del , dichiarò il
[...] Controparte_2 difetto di legittimazione dell'attrice e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello il , con atto di citazione Parte_1 notificato il sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) errata compensazione delle spese del giudizio - Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; (ii) motivazione inesistente o apparente in ordine alla statuizione sulle spese - Violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 c.p.c.
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata il 3 gennaio 2024, l' ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di autorizzazione dell'assemblea; nel merito ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 12 settembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, occorre preliminarmente procedere alla disamina dell'eccezione di inammissibilità del gravame come conseguenza del postulato difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio, sollevato dall'appellata in comparsa di costituzione.
Quest'ultima deduce che l'impugnazione di una sentenza in punto di spese di lite non rientrerebbe tra le normali attribuzioni dell'amministratore di condominio ex art. 1130 n. 1 e 3
c.c. e necessiterebbe, pertanto, di una delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore a stare in giudizio.
L'eccezione è priva di pregio.
Si richiama in proposito l'ormai dominante orientamento nomofilattico in base a quale “In base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del è legittimato ad Parte_1 agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del senza necessità di una specifica Parte_1 autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del
(cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4900; Cass. 20 aprile 2005 n. 8286). A questa Parte_1 conclusione non è di ostacolo il principio, enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 6 agosto 2010
n. 18331), secondo cui l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 c.c. , commi 2 e
3, può bensì costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione. L'ambito applicativo del dictum delle Sezioni Unite - con la regola, da esse esplicitata, della necessità dell'autorizzazione assembleare, sia pure in sede di successiva ratifica - si riferisce, espressamente, a quei giudizi che esorbitano dai poteri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent.,
16/02/2017, n. 4183).
Applicando il principio appena enunciato al caso di specie, l'amministratore del Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata, non necessitava di specifica
[...] autorizzazione alla impugnazione della sentenza di primo grado.
Invero, a mente dell'art. 1130 c.c., tra i compiti essenziali dell'amministratore rientra la esecuzione delle delibere assembleari e, nell'ambito di tale attribuzione, lo stesso può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, secondo quanto disposto dall'art. 1131 c.c.
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene che l'amministratore avesse il potere di promuovere il presente giudizio, trattandosi di una controversia inerente l'esecuzione di una delibera condominiale, contestata da una condomina.
7. Passando al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte del Tribunale che, pur avendo ritenuto fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale in capo all' sollevata CP_1 dal convenuto, ha poi laconicamente disposto “la compensazione delle spese di Parte_1 giudizio, per la natura della controversia”.
Lamenta che tale statuizione, oltre ad apparire contraddittoria ed iniqua, violasse il principio della soccombenza, richiamando, a sostegno della propria tesi, l'orientamento giurisprudenziale ormai dominante, secondo il quale la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Aggiunge poi - con il secondo motivo - che la motivazione offerta dal Tribunale costituisca un caso scolastico di motivazione inesistente o apparente che, non raggiungendo il minimo costituzionale, deve considerarsi nulla.
Sostiene in proposito che il riferimento alla natura della controversia non sia sufficientemente idoneo a chiarire il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ex art. 132 c.p.c., come peraltro confermato da numerose pronunce della
Suprema Corte sul punto.
Le due doglianze – che vengono qui trattate unitariamente, afferendo entrambe al profilo delle spese di lite – non sono suscettibili di accoglimento. Mette conto infatti rilevare che all'esito del giudizio di primo grado si è verificata una situazione di reciproca soccombenza che giustificava la compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
Come è noto, la soccombenza reciproca, perché sia tale, postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti;
ciò che è avvenuto proprio nel caso di specie, dove risulta che il , allora convenuto, avesse chiesto, in via riconvenzionale, la Parte_1 condanna di parte attrice al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa e, comunque, di importo pari a quello richiesto nella delibera impugnata o comunque pari a quello ingiunto per il mancato pagamento di oneri condominiali.
Orbene, seguendo il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata, è evidente come il Tribunale abbia implicitamente ritenuto la totale infondatezza della domanda incidentalmente svolta dal . Parte_1
Di tale rigetto l'appellante non si è lamentato con il gravame con la conseguenza che si è formato il giudicato per acquiescenza parziale.
Per quanto sopra, il convenuto, se da un lato ha ottenuto l'accoglimento Parte_1 dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, deve, tuttavia, reputarsi sostanzialmente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta, malgrado l'assenza di una espressa statuizione in merito.
La compensazione delle spese operata dal Tribunale – correttane la motivazione nei termini indicati - risulta pertanto pienamente corretta.
9. Conclusivamente l'appello è infondato e va integralmente rigettato, con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: conferma la sentenza del Tribunale di Marsala n. 143 del 27 febbraio 2023, appellata dal
; Parte_1 Controparte_2 condanna il a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1 le spese di lite del grado, liquidate nella complessiva somma di euro 1984,00
[...] per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI GI LU