Articolo 19 della Legge 30 luglio 1973, n. 477
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 settembre 1973
Art. 19.

I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.
Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonche' quelle delle province di Trento e Bolzano.
Con apposito decreto delegato si provvedera' alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.
L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuera' in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973
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