Versione
1 settembre 1973
1 settembre 1973
Art. 19.
I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.
Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonche' quelle delle province di Trento e Bolzano.
Con apposito decreto delegato si provvedera' alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.
L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuera' in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.
I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.
Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonche' quelle delle province di Trento e Bolzano.
Con apposito decreto delegato si provvedera' alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.
L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuera' in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/03/1974, n. 91Provvedimento: […] Ancora, andrebbe tenuto presente il già richiamato art. 19 della legge n. 477 del 1973 che ha fatto salva la competenza delle regioni a statuto speciale ed in realtà ha voluto escludere che in qualsiasi modo si potesse incidere sulle competenze regionali: con la conseguenza che tutta la normazione contenuta nella legge risulta non applicabile alle regioni a statuto speciale.Leggi di più...
- istituti regionali d'arte e istituto tecnico femminile di catania·
- istruzione·
- competenza legislativa·
- personale insegnante·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- necessita' che questa sia integrata dal decreto legislativo. regione siciliana·
- legge regionale 21 dicembre 1973, art. 5·
- fattispecie.·
- competenza legislativa concorrente·
- sent. 91/74 c. regione siciliana·
- assunto contrasto con norme della legge statale di delegazione 30 luglio 1973, n. 477·
- nomina in ruolo e inclusione in graduatorie regionali·
- legge regionale 21 dicembre 1973, artt. 6 e 7·
- consiglio di disciplina·
- illegittimita' circoscritta a determinate disposizioni