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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 13/2/25 data dell'originaria udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 19/2023 R.G.L. avverso la sentenza n.
1791/2022 pubblicata il 27/12/22 nel giudizio RG n. 871/2022 pronunciata dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Palmi e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pasaniti;
- APPELLANTE-
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio
In Roma rep. n. 37590 / 7131 del 23/01/2023 ed elettivamente domiciliati in Persona_1
Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123, presso il proprio Ufficio legale;
Controparte_2 --APPELLATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 10/1/23, il ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 1791/2022 pubblicata il 27/12/22 nel giudizio RG n. 871/2022 con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420229000392654000 in relazione agli avvisi di addebito n. 394 2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di CP_1
Reggio Calabria e n. 394 2015 0001894530 000 notificato il 29.10.2015 afferente contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
per intervenuta prescrizione dopo la notifica degli stessi. Con l'originario ricorso CP_2 aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito.
Si costituiva l' contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente, depositava copia CP_1
dell'avviso di addebito e della relativa cartolina di ricevimento;
eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento da parte di ed il consolidamento del credito per la CP_3 mancata opposizione del titolo entro il termine dei 40 giorni previsti dalla legge.
Si costituiva anche l' ed eccepiva l'interruzione dei termini Parte_1
di prescrizione nella fase della riscossione a mezzo il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09472016000000103000, solo con riferimento alla cartella n. 39420150001894530000, notificato in data 10/02/2016, ed il pignoramento presso terzi n. 09484201900001912001, con riferimento ad entrambi gli avvisi di addebito notificato in data 26/06/2019. Con la sentenza impugnata il ricorso veniva accolto ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito per la nullità degli atti interruttivi della prescrizione depositati dal Concessionario della riscossione. Si legge nella sentenza con riferimento alla notifica dell'atto presupposto all'intimazione che << L' che aveva interesse a dimostrare l'avvenuta Parte_1 interruzione dei termini di prescrizione, ha depositato in giudizio copia del preavviso di iscrizione ipotecaria e l'atto di pignoramento sopra indicati. Entrambi, però, non possono dirsi regolarmente notificati: il primo risulta consegnato a mani dell'addetto alla casa o all'ufficio, senza il seguito della raccomandata informativa. Il mancato invio della raccomandata informativa, come stabilito la Suprema
Corte di Cassazione, con decisione n. 27446/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, anche nel caso in cui la notifica avvenga ad opera dei messi speciali dell'ufficio, come nel caso di specie, non consente la conclusione del procedimento di notifica e la notifica non può intendersi perfezionata.
Il pignoramento presso terzi è stato inviato a mezzo pec senza indicazione del registro dal quale le stesse sono estratte >>.
Il Tribunale pertanto dopo avere accertato la regolare notifica degli avvisi di addebito – circostanza non contestata dal ricorrente- ha accertato la prescrizione maturata nel quinquennio successivo alla notifica degli stessi ritenendo non valida la notifica degli atti interruttivi ricevuta dal soggetto diverso dal destinatario senza l'inoltro della raccomandata informativa.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che non CP_3
ha tenuto conto sia della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria la raccomandata nelle ipotesi di notifica a mezzo posta diretta, sia della sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha richiamato il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del
D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).
Il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) che ha, poi, previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n.125/2020. Ed infine il “Decreto Sostegni” che ha previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30/04/2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8/03/2021 ed il 30/04/2021 ed il
“Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021 in sede di conversione la Legge
n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31 agosto 2021 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 01/09/2021. Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito non prescritto in forza sia della notifica egli atti interruttivi che della sospensione dei termini.
Il non si è costituito in giudizio restando contumace. CP_2
si è costituito per difendersi chiedendo l'accertamento della prescrizione dei crediti. CP_1
In corrispondenza al giorno 13/2 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con l' e l' , ha ritenuto CP_1 Parte_1 maturata la prescrizione del credito eccepita da avverso l'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420229000392654000 in relazione agli avvisi di addebito n. 394 2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo e n. 394 2015 0001894530 000 notificato il 29.10.2015 Il Tribunale ha accolto il ricorso ritendo matura la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito ritenendo nulla la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09472016000000103000, notificato in data 10/02/2016 e del pignoramento presso terzi n. 09484201900001912001, notificato in data 26/06/2019.
Va rilevato che il capo concernente l'accertamento della notifica dell' avviso di addebito n. 394
2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 e n. 394 2015 0001894530 000 notificato il 29.10.2015 non è stato oggetto di impugnazione. Ciò posto va esaminata solo la questione concernente la prescrizione ,maturata dopo dette notifiche.
Con riferimento all'avviso di addebito n. n. 394 2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 la cui prescrizione andava a scadere ante normativa Covid è necessario accertare se la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09472016000000103000, notificato in data 10/02/2016
( relata ricevuta all'indirizzo del destinatario dal soggetto addetto alla casa ) sia regolare.
La risposta è positiva.
Il tribunale ha erroneamente applicato le regole previste per le notifiche a mezzo messo notificatore, mentre nel caso in esame si tratta di una notifica diretta eseguita dal concessionario tramite le Poste. Vanno richiamati gli orientamenti della Suprema Corte sul tema < imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del
12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv.
653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del
2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del
1982").In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda"
(comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass.
n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della Parte c.d raccomandata informativa ). Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24
Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275;
Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica).
La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020;
Corte cost. n. 175 del 2018). Con riferimento poi alla sottoscrizione apposta alle relate, se è vero che «ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005)» (così in motivazione Cassazione sez. VI, 05/12/2017 n. 29019) nei casi ordinari – come quello in esame - di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art.7 comma 4 della legge n.890 citata. Questo implica che l'apocrifia della sottoscrizione apposta dal ricevente nel luogo di cui all'art.1335 c.c. non ha alcuna incidenza sulla regolarità della consegna/notifica e non è opponibile né all'Ente accertatore né al Concessionario>>.
Orbene sulla base della giurisprudenza richiamata la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09472016000000103000, notificato in data 10/02/2016, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150001894530000 ricevuto in data 17.02.2015 è certamente valida ed idonea ad interrompere la prescrizione.
Con riferimento al secondo avviso di addebito n. 394 2015 0001894530 000 notificato il
29.10.2015 va rilevato, come eccepito dal , che il quinquennio entro cui andava Parte_2
a scadere il termine di prescrizione (29/10/2020) è interessato dalla normativa Covid-19.
Ed invero, va considerata la sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n.
18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' . Parte_1
Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29
e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Recentemente la Cassazione ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione < Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Cass., n. 960/ del 15/1/2025.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la normativa emergenziale che ha inciso sul decorso della prescrizione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso CP_3
depositato in data 21 dicembre 2022 nei confronti di ( contumace) e Controparte_2 con riferimento alla sentenza n. 1791/2022 pubblicata il 27/12/22 dal Tribunale-GL di CP_1
Palmi ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso;
2) Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 14/2/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 13/2/25 data dell'originaria udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 19/2023 R.G.L. avverso la sentenza n.
1791/2022 pubblicata il 27/12/22 nel giudizio RG n. 871/2022 pronunciata dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Palmi e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pasaniti;
- APPELLANTE-
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio
In Roma rep. n. 37590 / 7131 del 23/01/2023 ed elettivamente domiciliati in Persona_1
Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123, presso il proprio Ufficio legale;
Controparte_2 --APPELLATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 10/1/23, il ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 1791/2022 pubblicata il 27/12/22 nel giudizio RG n. 871/2022 con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420229000392654000 in relazione agli avvisi di addebito n. 394 2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di CP_1
Reggio Calabria e n. 394 2015 0001894530 000 notificato il 29.10.2015 afferente contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
per intervenuta prescrizione dopo la notifica degli stessi. Con l'originario ricorso CP_2 aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito.
Si costituiva l' contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente, depositava copia CP_1
dell'avviso di addebito e della relativa cartolina di ricevimento;
eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento da parte di ed il consolidamento del credito per la CP_3 mancata opposizione del titolo entro il termine dei 40 giorni previsti dalla legge.
Si costituiva anche l' ed eccepiva l'interruzione dei termini Parte_1
di prescrizione nella fase della riscossione a mezzo il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09472016000000103000, solo con riferimento alla cartella n. 39420150001894530000, notificato in data 10/02/2016, ed il pignoramento presso terzi n. 09484201900001912001, con riferimento ad entrambi gli avvisi di addebito notificato in data 26/06/2019. Con la sentenza impugnata il ricorso veniva accolto ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito per la nullità degli atti interruttivi della prescrizione depositati dal Concessionario della riscossione. Si legge nella sentenza con riferimento alla notifica dell'atto presupposto all'intimazione che << L' che aveva interesse a dimostrare l'avvenuta Parte_1 interruzione dei termini di prescrizione, ha depositato in giudizio copia del preavviso di iscrizione ipotecaria e l'atto di pignoramento sopra indicati. Entrambi, però, non possono dirsi regolarmente notificati: il primo risulta consegnato a mani dell'addetto alla casa o all'ufficio, senza il seguito della raccomandata informativa. Il mancato invio della raccomandata informativa, come stabilito la Suprema
Corte di Cassazione, con decisione n. 27446/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, anche nel caso in cui la notifica avvenga ad opera dei messi speciali dell'ufficio, come nel caso di specie, non consente la conclusione del procedimento di notifica e la notifica non può intendersi perfezionata.
Il pignoramento presso terzi è stato inviato a mezzo pec senza indicazione del registro dal quale le stesse sono estratte >>.
Il Tribunale pertanto dopo avere accertato la regolare notifica degli avvisi di addebito – circostanza non contestata dal ricorrente- ha accertato la prescrizione maturata nel quinquennio successivo alla notifica degli stessi ritenendo non valida la notifica degli atti interruttivi ricevuta dal soggetto diverso dal destinatario senza l'inoltro della raccomandata informativa.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che non CP_3
ha tenuto conto sia della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria la raccomandata nelle ipotesi di notifica a mezzo posta diretta, sia della sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha richiamato il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del
D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).
Il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) che ha, poi, previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n.125/2020. Ed infine il “Decreto Sostegni” che ha previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30/04/2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8/03/2021 ed il 30/04/2021 ed il
“Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021 in sede di conversione la Legge
n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31 agosto 2021 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 01/09/2021. Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito non prescritto in forza sia della notifica egli atti interruttivi che della sospensione dei termini.
Il non si è costituito in giudizio restando contumace. CP_2
si è costituito per difendersi chiedendo l'accertamento della prescrizione dei crediti. CP_1
In corrispondenza al giorno 13/2 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con l' e l' , ha ritenuto CP_1 Parte_1 maturata la prescrizione del credito eccepita da avverso l'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420229000392654000 in relazione agli avvisi di addebito n. 394 2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo e n. 394 2015 0001894530 000 notificato il 29.10.2015 Il Tribunale ha accolto il ricorso ritendo matura la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito ritenendo nulla la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09472016000000103000, notificato in data 10/02/2016 e del pignoramento presso terzi n. 09484201900001912001, notificato in data 26/06/2019.
Va rilevato che il capo concernente l'accertamento della notifica dell' avviso di addebito n. 394
2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 e n. 394 2015 0001894530 000 notificato il 29.10.2015 non è stato oggetto di impugnazione. Ciò posto va esaminata solo la questione concernente la prescrizione ,maturata dopo dette notifiche.
Con riferimento all'avviso di addebito n. n. 394 2014 0005265801 000 notificato il 17.02.2015 la cui prescrizione andava a scadere ante normativa Covid è necessario accertare se la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09472016000000103000, notificato in data 10/02/2016
( relata ricevuta all'indirizzo del destinatario dal soggetto addetto alla casa ) sia regolare.
La risposta è positiva.
Il tribunale ha erroneamente applicato le regole previste per le notifiche a mezzo messo notificatore, mentre nel caso in esame si tratta di una notifica diretta eseguita dal concessionario tramite le Poste. Vanno richiamati gli orientamenti della Suprema Corte sul tema < imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del
12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv.
653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del
2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del
1982").In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda"
(comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass.
n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della Parte c.d raccomandata informativa ). Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24
Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275;
Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica).
La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020;
Corte cost. n. 175 del 2018). Con riferimento poi alla sottoscrizione apposta alle relate, se è vero che «ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005)» (così in motivazione Cassazione sez. VI, 05/12/2017 n. 29019) nei casi ordinari – come quello in esame - di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art.7 comma 4 della legge n.890 citata. Questo implica che l'apocrifia della sottoscrizione apposta dal ricevente nel luogo di cui all'art.1335 c.c. non ha alcuna incidenza sulla regolarità della consegna/notifica e non è opponibile né all'Ente accertatore né al Concessionario>>.
Orbene sulla base della giurisprudenza richiamata la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09472016000000103000, notificato in data 10/02/2016, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150001894530000 ricevuto in data 17.02.2015 è certamente valida ed idonea ad interrompere la prescrizione.
Con riferimento al secondo avviso di addebito n. 394 2015 0001894530 000 notificato il
29.10.2015 va rilevato, come eccepito dal , che il quinquennio entro cui andava Parte_2
a scadere il termine di prescrizione (29/10/2020) è interessato dalla normativa Covid-19.
Ed invero, va considerata la sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n.
18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' . Parte_1
Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29
e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Recentemente la Cassazione ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione < Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Cass., n. 960/ del 15/1/2025.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la normativa emergenziale che ha inciso sul decorso della prescrizione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso CP_3
depositato in data 21 dicembre 2022 nei confronti di ( contumace) e Controparte_2 con riferimento alla sentenza n. 1791/2022 pubblicata il 27/12/22 dal Tribunale-GL di CP_1
Palmi ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso;
2) Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 14/2/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti