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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1909 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Talete n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo studio dell'Avv. Luigi PATERI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
corrente in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio
legale della società in Cagliari, v.le A. Diaz. n. 77/79, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ALLIERI e dall'Avv. Nicoletta PINNA, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“rappresenta che le parti hanno raggiunto un'intesa in sede sindacale, in data
successiva alla proposizione del ricorso (25.07.2024), senza regolare le spese del
giudizio, accordo che prevede il riconoscimento del livello rivendicato e chiede,
pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese di
lite, rilevando che il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 17.06.2024”.
Nell'interesse della resistente:
“si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti della al fine di domandare le differenze retributive Parte_2
maturate in ragione del superiore inquadramento richiesto.
2. La si è costituita in giudizio, domandando il rigetto Parte_2
dell'avversa pretesa.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la
pagina 2 necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata certamente quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, le parti hanno prodotto un atto di transazione stragiudiziale da esse sottoscritto, per cui, nell'udienza odierna, le parti si sono dichiarate reciprocamente soddisfatte, non manifestando interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Dunque, le parti costituite in giudizio hanno convenuto sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere e hanno formulato conclusioni conformi,
ad eccezione per il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, con la conseguenza che la regolamentazione di queste deve seguire il criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, secondo il criterio della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che la domanda, al momento del deposito del ricorso, era certamente fondata e sarebbe stata accolta almeno nei termini riconosciuti nell'ambito della transazione
pagina 3 stragiudiziale, che ha riconosciuto, all'odierno ricorrente, una somma complessiva di euro 18.000,00.
In ragione del criterio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in definitiva, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
deve essere condannata a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, in misura prossima ai medi tariffari dello scaglione definito sul valore della transazione, con l'aumento previsto per la transazione della controversia (art. 4, comma 6°, D.M. 55/2014).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, a rifondere delle spese del presente giudizio, che Parte_1
liquida in complessivi euro 5.000,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.
Luigi PATERI, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 25.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 4