TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 388 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/02/2025 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione cat. VO n. 10073361.
Lamentava che l' , con nota del 02.12.24 le comunicava che “a seguito di verifiche è CP_1 emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.02.2017 al 31.07.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10073361 per un importo complessivo di €. 858,42 per i seguenti motivi – sono state riscosse rate di pensione non spettanti (indebito n. 19190408)”, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo, il quale veniva respinto dal Comitato provinciale con la laconica motivazione per la quale l'indebito era scaturito da contribuzione risultata inferiore rispetto alla prima liquidazione.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare CP_1 contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
L'unico documento in atti, a disposizione del giudicante (e del pensionato, ai fini di un pur doveroso controllo della legittimità della richiesta dell' ), consiste esclusivamente nella nota CP_1
del 2.12.24 con cui l' , laconicamente, comunica che “sono state riscosse rate di assegno CP_1 CP_1 non spettanti”.
Neppure la motivazione addotta dal Comitato provinciale, che ha respinto il ricorso amministrativo, consente di meglio comprendere le ragioni della pretesa restitutoria dell' , CP_1 laddove esse si limitano a richiamare un presunto calcolo di contribuzione in misura maggiore rispetto a quella reale, circostanza, peraltro, che appare smentita dalla produzione documentale di parte ricorrente.
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in CP_1 virtù di detto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 05/02/2025 , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 350,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 02/10/2025 . Il Giudice
Pietro Paolo Arena