Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7178/2024 RG
TRA
, C. F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Cristian Paride Parte_1 C.F._1
Pellegrino;
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
resistente contumace
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Ciro Luigi Di Fiore;
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento 02820249005506322000 notificata in data 23.5.2024, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dai seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito n. 32820160002036250000, notificato in data 10/05/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
Avviso di addebito n. 32820160006116627000, notificato in data 24/11/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione
Deduceva che, anche qualora gli anzidetti avvisi di addebito fossero stati ritualmente notificati, era ormai maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dai menzionati avvisi di addebito.
Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della nella CP_2 presente controversia, in quanto i crediti contributivi ceduti, in base a quanto disposto dall'art. 13 legge n. 448 del 1998, sono quelli “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”.
1
La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico,
l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione per l'adempimento del preteso obbligo. Non vi è dubbio che il pagamento dei contributi dovuti costituisce una obbligazione giuridica;
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr.
Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
La decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito.
L'art. 30, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff.,
31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, prevede per quello che qui interessa: “…4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.”
Nella fattispecie concreta in esame gli avvisi di addebito opposti sono stati ritualmente notificati nelle date sopra indicate (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Pertanto, ai sensi delle disposizioni menzionate, anche per contestare gli avvisi di addebito, così come il ruolo, era necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più
2 contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008;
2835/2009; 8931/2011).
Nella fattispecie in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione CP_1 degli avvisi di addebito, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 per quanto attiene all'azione diretta all'accertamento della prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito.
La prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito.
Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del
2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016).
Nella fattispecie in esame deve accertarsi che l' ha prodotto documentazione idonea a CP_1 provare la rituale notificazione degli avvisi di addebito e l'agente della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento 02820189004590681000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed essendosi la notifica perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, effettuata in data 24.12.2018 (cfr. doc. prodotta dall'agente della riscossione).
Inoltre l'agente della riscossione ha nuovamente interrotto la prescrizione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento
02820249005506322000, impugnata nel presente procedimento e notificata in data 23.5.2024
(cfr. doc. prodotta dall'agente della riscossione).
Deve precisarsi che non costituisce valida contestazione della conformità all'originale delle copie prodotte in atti la generica contestazione effettuata dal ricorrente che ha disconosciuto le relate prodotte, deducendo che le stesse sarebbero prive di valore probatorio.
La Corte di Legittimità afferma testualmente che “il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi
3 della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Sez. 3,
Sentenza n. 10326 del 2014 che richiama Cass. n. 28096/09, nonchè Cass. n. 14416/13).
La Corte di legittimità afferma, inoltre, che “La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014).
Ne consegue che nel caso che ci occupa la notifica degli avvisi di addebito portanti i crediti contributivi e la notifica delle suddette intimazioni di pagamento è stata ritualmente effettuata.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso di addebito opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica.
Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
Pertanto i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito opposti non sono prescritti.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 - dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in CP_1
€1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_3 di lite liquidate in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso il 07.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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