Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 18 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1972, rappresentato e difeso dell'avv. ARNOLDI ELENA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 18.03.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 18.03.2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
Montello il 01.08.1997 da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto della domanda di revisione Controparte_1 formulata dall'attore e proponeva domanda riconvenzionale.
All'udienza di comparizione del 18 marzo 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Versamento diretto a dell'assegno per il suo mantenimento, nel medesimo importo stabilito nella Per_1 sentenza del Tribunale di Bergamo n. 910/2018, pubblicata il 19/04/2018, RG n. 4317/2017, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025;
- Versamento diretto a del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, con decorrenza dalla mensilità Per_1 di aprile 2025, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti
2 da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- la parti stabiliscono che, in luogo dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza del Tribunale di Bergamo n.
910/2018, pubblicata il 19/04/2018, RG n. 4317/2017, il signor verserà alla signora l'importo Parte_1 CP_1 di euro 10.600,00 quale assegno divorzile una tantum;
il signor effettuerà il pagamento del predetto Parte_1 importo di euro 10.600,00, a titolo di assegno divorzile una tantum, mediante bonifico bancario intestato alla signora alle coordinate bancarie della signora già note, entro il 31 marzo 2025; CP_1
- le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, alla data odierna, non risultano pendenti ulteriori spese straordinarie per TT;
- il signor autorizza la signora a percepire per intero l'Assegno Unico per;
il signor Parte_1 CP_1 Per_1 autorizza altresì la signora a percepire per intero anche per gli arretrati dell'Assegno Unico Parte_1 CP_1 per entrambi i figli (arretrati che il sig. non ha mai percepito); Parte_1
- le parti rinunciano alle altre domande formulate nel presente giudizio;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Per quanto riguarda l'assegno divorzile una tantum, ritiene il Collegio che l'importo stabilito dalle
3 parti sia congruo e proporzionato, tenuto conto delle posizioni economiche e reddituale delle parti per come emerse dagli atti di causa.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Versamento diretto a dell'assegno per il suo mantenimento, nel medesimo importo stabilito nella Per_1 sentenza del Tribunale di Bergamo n. 910/2018, pubblicata il 19/04/2018, RG n. 4317/2017, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025;
- Versamento diretto a del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, con decorrenza dalla mensilità Per_1 di aprile 2025, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite
4 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- la parti stabiliscono che, in luogo dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza del Tribunale di Bergamo n.
910/2018, pubblicata il 19/04/2018, RG n. 4317/2017, il signor verserà alla signora l'importo Parte_1 CP_1 di euro 10.600,00 quale assegno divorzile una tantum;
il signor effettuerà il pagamento del predetto Parte_1 importo di euro 10.600,00, a titolo di assegno divorzile una tantum, mediante bonifico bancario intestato alla signora alle coordinate bancarie della signora già note, entro il 31 marzo 2025; CP_1
- le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, alla data odierna, non risultano pendenti ulteriori spese straordinarie per TT;
- il signor autorizza la signora a percepire per intero l'Assegno Unico per;
il signor Parte_1 CP_1 Per_1 autorizza altresì la signora a percepire per intero anche per gli arretrati dell'Assegno Unico Parte_1 CP_1 per entrambi i figli (arretrati che il sig. non ha mai percepito); Parte_1
- le parti rinunciano alle altre domande formulate nel presente giudizio;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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