Art. 1.
In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.