Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1949, n. 893
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1949
Art. 1.
In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1949