Articolo 21 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 gennaio 1991
Art. 21. (Disposizioni transitorie) 1. Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 , e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 , per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto. 2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 , e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 .
Note all' art. 21:
- La legge 29 maggio 1982, n. 308 "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate da combustibili diversi dagli idrocarburi" prevede l'erogazione: all'art. 6, di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia; all'art. 8 di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale, all'art. 10 di incentivi per la produzione combinata di energia e calore, all'art. 11 di contributi per il finanziamento di progetti dimostrativi, all'art. 12 di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo; all'art. 13, di contributi alle municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista; all'art. 14 di contributi per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
- Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1987) reca: "Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all' art. 11, della legge 28 novembre 1980, n. 784 ".
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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