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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SC Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2696/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. TAORMINA LIDIA;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. D'AMICO ILENIA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Monreale (PA), il 28/02/2004 con CP_1
, unione coniugale dalla quale sono nati tre figli - ha chiesto a
[...] questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizoni ivi indicate.
2. , costituitosi in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 12.05.2025, ha evidenziato che le parti avevano raggiunto un accordo.
3. Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.06.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio secondo le condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
14.12.2023;
• la separazione dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 18/2024, del 28.12.2023, pubblicata il 3.01.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'“ACCORDO PER LA
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, depositato il
12.05.2025, che di seguito integralmente si riportano:
1) “Affido condiviso della minore nata il [...] a [...]
Partinico, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna;
2) Regime di frequentazione libero tra il genitore non collocatario e;
Per_1
Previo accordo tra i genitori stessi;
3) Cambiamento di residenza della figlia minore da Balestrate Per_1
(PA) a Campofelice di Roccella (PA) per inìzio di attività lavorativa della sig.ra
; In ragione di tale cambiamento, atteso che il sig. Parte_1 CP_1 esercita l'attività lavorativa di autista che lo vede lontano anche per tre settimane al mese, le parti convengono che previo accordo e con un margine di anticipo che consenta ad entrambi di organizzarsi, quando il sig. si CP_1 troverà in loco per poter tenere con sé la figlia minore, i genitori concorderanno di volta in volta a turno di prelevare e riconsegnare a Balestrate oppure Per_1
a Campofelice per agevolare a turno i due genitori;
4) Assegnazione della casa coniugale sita a Balestrate in c/da Giardini snc a
che ne è la legittima proprietario;
Parte_1
5) Contributo al mantenimento per i tre figli, a carico di CP_1
da versarsi a entro il gg. 5 di ogni mese pari a
[...] Parte_1 complessivi € 400,00 (€ 250,00 per la figlia , € 100,00 per il figlio Per_1
e € 50,00 per il figlio SC il quale ha iniziato a mantenersi Per_2 autonomamente lavorando e per il quale il padre interviene a sostenerlo economicamente con aiuti economici direttamente quando il figlio ne ravvisi necessità) somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
6) Assegno unico al 50% come per legge;
7) Spese straordinarie per i figli, come da Protocollo adottato presso questo
Tribunale al 50% ( ivi comprese le spese assicurative dello scooter di un figlio e della finanziaria per l'acquisto della macchina dell'altro figlio;
considerato che
la macchina è intestata al sig. ed anche la moto, qualora il sig. CP_1
dovesse entrare in possesso dei suddetti mezzi anche alienandoli e CP_1 dunque non sarebbero più in uso ai figli, la sig.ra non sarà più tenuta Pt_1
a pagare le spese della finanziaria e dell 'assicurazione come concordato;
finche tali spese saranno pagate al 50%, anche le utenze della casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti)”.
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monreale (PA), in data
28.02.2004, da , nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato a [...], il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5 – Parte II, Serie A, anno
2004 alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SC Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2696/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. TAORMINA LIDIA;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. D'AMICO ILENIA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Monreale (PA), il 28/02/2004 con CP_1
, unione coniugale dalla quale sono nati tre figli - ha chiesto a
[...] questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizoni ivi indicate.
2. , costituitosi in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 12.05.2025, ha evidenziato che le parti avevano raggiunto un accordo.
3. Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.06.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio secondo le condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
14.12.2023;
• la separazione dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 18/2024, del 28.12.2023, pubblicata il 3.01.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'“ACCORDO PER LA
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, depositato il
12.05.2025, che di seguito integralmente si riportano:
1) “Affido condiviso della minore nata il [...] a [...]
Partinico, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna;
2) Regime di frequentazione libero tra il genitore non collocatario e;
Per_1
Previo accordo tra i genitori stessi;
3) Cambiamento di residenza della figlia minore da Balestrate Per_1
(PA) a Campofelice di Roccella (PA) per inìzio di attività lavorativa della sig.ra
; In ragione di tale cambiamento, atteso che il sig. Parte_1 CP_1 esercita l'attività lavorativa di autista che lo vede lontano anche per tre settimane al mese, le parti convengono che previo accordo e con un margine di anticipo che consenta ad entrambi di organizzarsi, quando il sig. si CP_1 troverà in loco per poter tenere con sé la figlia minore, i genitori concorderanno di volta in volta a turno di prelevare e riconsegnare a Balestrate oppure Per_1
a Campofelice per agevolare a turno i due genitori;
4) Assegnazione della casa coniugale sita a Balestrate in c/da Giardini snc a
che ne è la legittima proprietario;
Parte_1
5) Contributo al mantenimento per i tre figli, a carico di CP_1
da versarsi a entro il gg. 5 di ogni mese pari a
[...] Parte_1 complessivi € 400,00 (€ 250,00 per la figlia , € 100,00 per il figlio Per_1
e € 50,00 per il figlio SC il quale ha iniziato a mantenersi Per_2 autonomamente lavorando e per il quale il padre interviene a sostenerlo economicamente con aiuti economici direttamente quando il figlio ne ravvisi necessità) somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
6) Assegno unico al 50% come per legge;
7) Spese straordinarie per i figli, come da Protocollo adottato presso questo
Tribunale al 50% ( ivi comprese le spese assicurative dello scooter di un figlio e della finanziaria per l'acquisto della macchina dell'altro figlio;
considerato che
la macchina è intestata al sig. ed anche la moto, qualora il sig. CP_1
dovesse entrare in possesso dei suddetti mezzi anche alienandoli e CP_1 dunque non sarebbero più in uso ai figli, la sig.ra non sarà più tenuta Pt_1
a pagare le spese della finanziaria e dell 'assicurazione come concordato;
finche tali spese saranno pagate al 50%, anche le utenze della casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti)”.
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monreale (PA), in data
28.02.2004, da , nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato a [...], il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5 – Parte II, Serie A, anno
2004 alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.