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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Marco Pinotti del Foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “• ordinare al resistente di esibire e depositare tutta la CP_1
documentazione relativa a parte ricorrente ed afferente l'infortunio lavorativo del
9.6.2000; • accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito l' infortunio lavorativo con le modalità descritte nel capitolo 10 del presente ricorso;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio del 9.6.2020 ha subito un'invalidità di grado percentuale del 4 – 5% o di una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; • ordinare il cumulo dei postumi invalidanti conseguiti ai due infortuni del 9.6.2020 e del 17.9.2021;
• per l'effetto, ove il cumulo evidenzi un danno biologico compreso tra i 6% e il 15% condannare l' a versare a favore del ricorrente una somma a titolo di CP_1
indennizzo secondo le tabelle di cui al D.L.38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”
Per l' : “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento di Parte_1 CP_1
una percentuale maggiore dell'invalidità di cui gode relativa all'infortunio sul lavoro subito in data 09/06/2020; nonché il cumulo dei postumi invalidanti con un secondo infortunio occorsogli in data 17/9/2021 e riconosciuto dall'ente nella misura del 3%
(docc.30- 31 ric.).
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento di una somma a titolo CP_1
di indennizzo, secondo le tabelle di cui al D.L.38/2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, qualora il cumulo mostri un danno biologico compreso tra i 6% e il 15%,
Il ricorrente ha esposto di aver subito il primo infortunio del 9/6/2020, allorquando si trovava a lavoro, con mansioni di scaffalista, presso il punto vendita “Eurospin” di
UA (RE); nell'occasione una latta di pomodori del peso di circa 2 kg cadeva da un'altezza di circa 1,60 metri colpendolo alla spalla ed al polso sinistri e causandogli una menomazione fisica riconosciuta dall' , a seguito di ricorso, nella misura CP_1
dell'1% (doc. 7 rico.)
richiamando l'esito di visite specialistiche, lamenta l'aggravamento Parte_1
delle proprie condizioni fisiche, chiedendo di accertare un danno permanente quantificato nella misura del 4/5%.
Pag. 2 di 4 Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che in CP_1
relazione all'infortunio del 9/6/2020, è stata riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta per 197 giorni complessivi e un danno biologico pari all'1%, con successiva unificazione ai postumi dell'infortunio del 17/9/2021 e valutazione complessiva pari al 4%. Nello specifico, l'evento del 2020 ha comportato al ricorrente un trauma contusivo-distorsivo del polso sinistro con conseguenze non gravi, come dimostrato dai referti della risonanza magnetica depositati. (docc. 14-15 ). Pertanto, la CP_1
valutazione permanente pari all'1%, è conforme ai criteri previsti dalla Tabella delle menomazioni ex D.M. 12.7.2000 ed è stata condivisa dal ricorrente all'esito del procedimento di opposizione, così come la valutazione del danno unificato pari al
4%. (docc. 5 -11 ). CP_1
Disposta la Ctu medico-legale, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa.
Il ricorso va respinto.
Il Ctu, a seguito di ampio accertamento, ha così concluso:
” -Nell'infortunio lavorativo del 9.6.2020 il sig. riportava una Parte_1
frattura lineare composta e incompleta del margine dosale-mediale dell'osso uncinato del polso di sinistra.
-A tale lesione sono residuati postumi permanenti di esigua entità, concretizzati in una modesta sintomatologia dolorosa locale ma in assenza di ripercussioni funzionali del comparto polso/mano sinistra, in paziente destrimane
-Si ritiene che tali postumi, rendano ragione di un danno biologico permanente complessivamente valutabile, secondo i barémes tabellari di cui al DLgs. 38/2000
[ex. voce tabellare 258 - “Esiti di frattura di altro osso carpale, apprezzabile strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale → fino a 3%”], nella misura dell'1% (uno per cento), come valutato in occasione di visita collegiale del 18.12.2023.
Pag. 3 di 4 -Tali postumi, unificati con gli esiti di nuovo infortunio lavorativo avvenuto del
17.9.2021, si ritengono quantificabili nella misura complessiva del 4%.”
Nessuna osservazione è stata formulata da parte ricorrente.
Il ricorso va quindi rigettato stante la percentuale dei postumi quantificata dal Ctu.
Le spese vanno compensate.
Le spese della Ctu sono definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 518/2024:
1)Respinge il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
2)Compensa le spese di causa. Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Marco Pinotti del Foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “• ordinare al resistente di esibire e depositare tutta la CP_1
documentazione relativa a parte ricorrente ed afferente l'infortunio lavorativo del
9.6.2000; • accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito l' infortunio lavorativo con le modalità descritte nel capitolo 10 del presente ricorso;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio del 9.6.2020 ha subito un'invalidità di grado percentuale del 4 – 5% o di una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; • ordinare il cumulo dei postumi invalidanti conseguiti ai due infortuni del 9.6.2020 e del 17.9.2021;
• per l'effetto, ove il cumulo evidenzi un danno biologico compreso tra i 6% e il 15% condannare l' a versare a favore del ricorrente una somma a titolo di CP_1
indennizzo secondo le tabelle di cui al D.L.38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”
Per l' : “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento di Parte_1 CP_1
una percentuale maggiore dell'invalidità di cui gode relativa all'infortunio sul lavoro subito in data 09/06/2020; nonché il cumulo dei postumi invalidanti con un secondo infortunio occorsogli in data 17/9/2021 e riconosciuto dall'ente nella misura del 3%
(docc.30- 31 ric.).
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento di una somma a titolo CP_1
di indennizzo, secondo le tabelle di cui al D.L.38/2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, qualora il cumulo mostri un danno biologico compreso tra i 6% e il 15%,
Il ricorrente ha esposto di aver subito il primo infortunio del 9/6/2020, allorquando si trovava a lavoro, con mansioni di scaffalista, presso il punto vendita “Eurospin” di
UA (RE); nell'occasione una latta di pomodori del peso di circa 2 kg cadeva da un'altezza di circa 1,60 metri colpendolo alla spalla ed al polso sinistri e causandogli una menomazione fisica riconosciuta dall' , a seguito di ricorso, nella misura CP_1
dell'1% (doc. 7 rico.)
richiamando l'esito di visite specialistiche, lamenta l'aggravamento Parte_1
delle proprie condizioni fisiche, chiedendo di accertare un danno permanente quantificato nella misura del 4/5%.
Pag. 2 di 4 Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che in CP_1
relazione all'infortunio del 9/6/2020, è stata riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta per 197 giorni complessivi e un danno biologico pari all'1%, con successiva unificazione ai postumi dell'infortunio del 17/9/2021 e valutazione complessiva pari al 4%. Nello specifico, l'evento del 2020 ha comportato al ricorrente un trauma contusivo-distorsivo del polso sinistro con conseguenze non gravi, come dimostrato dai referti della risonanza magnetica depositati. (docc. 14-15 ). Pertanto, la CP_1
valutazione permanente pari all'1%, è conforme ai criteri previsti dalla Tabella delle menomazioni ex D.M. 12.7.2000 ed è stata condivisa dal ricorrente all'esito del procedimento di opposizione, così come la valutazione del danno unificato pari al
4%. (docc. 5 -11 ). CP_1
Disposta la Ctu medico-legale, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa.
Il ricorso va respinto.
Il Ctu, a seguito di ampio accertamento, ha così concluso:
” -Nell'infortunio lavorativo del 9.6.2020 il sig. riportava una Parte_1
frattura lineare composta e incompleta del margine dosale-mediale dell'osso uncinato del polso di sinistra.
-A tale lesione sono residuati postumi permanenti di esigua entità, concretizzati in una modesta sintomatologia dolorosa locale ma in assenza di ripercussioni funzionali del comparto polso/mano sinistra, in paziente destrimane
-Si ritiene che tali postumi, rendano ragione di un danno biologico permanente complessivamente valutabile, secondo i barémes tabellari di cui al DLgs. 38/2000
[ex. voce tabellare 258 - “Esiti di frattura di altro osso carpale, apprezzabile strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale → fino a 3%”], nella misura dell'1% (uno per cento), come valutato in occasione di visita collegiale del 18.12.2023.
Pag. 3 di 4 -Tali postumi, unificati con gli esiti di nuovo infortunio lavorativo avvenuto del
17.9.2021, si ritengono quantificabili nella misura complessiva del 4%.”
Nessuna osservazione è stata formulata da parte ricorrente.
Il ricorso va quindi rigettato stante la percentuale dei postumi quantificata dal Ctu.
Le spese vanno compensate.
Le spese della Ctu sono definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 518/2024:
1)Respinge il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
2)Compensa le spese di causa. Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4