Decreto presidenziale 23 maggio 2024
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Novelio Furin e Andrea Zuccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Andrea Zuccolo in Mestre - Venezia, via Giosuè Carducci n. 45;
contro
la Provincia di -OMISSIS-, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon dell’Avvocatura dell’Ente, con domicilio eletto presso la sede di quest’ultima in -OMISSIS-, Contra' Gazzolle n. 1;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Santa Maria di Sala (VE) via Gardan n. 1;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei e Francesco Zanlucchi dell’Avvocatura dell’Ente, con domicilio eletto presso la sede di quest’ultima in Venezia, Cannaregio n. 23;
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore ; il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di -OMISSIS-, in persona del Comandante pro tempore, non costituiti in giudizio ;
l’Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – I.S.P.R.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
del -OMISSIS- – -OMISSIS-, e delle sue consorziate -OMISSIS- s.p.a. (già -OMISSIS- s.p.a.), -OMISSIS- s.p.a., -OMISSIS- s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; del Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del rispettivo Ministro pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
della -OMISSIS- Holding s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della -OMISSIS- s.p.a. (già -OMISSIS- s.p.a.); della -OMISSIS- s.p.a. in fallimento, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, entrambe non costituite in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento della Provincia di -OMISSIS- assunto al prot. n. -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato individuato quale responsabile della potenziale contaminazione del sito industriale di -OMISSIS- (-OMISSIS-), località -OMISSIS- n. 91, e contestualmente diffidato, ex artt. 244 e 245 del D.Lgs. n. 152/2006, a proseguire la bonifica in caso venisse interrotta;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della società controinteressata -OMISSIS- Holding s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 novembre 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, dipendente prima della -OMISSIS- s.p.a. (dal 1979) e poi della -OMISSIS- s.p.a., dal 24.04.2012 è stato procuratore speciale della società da ultimo menzionata, che gestiva nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) uno stabilimento ove si producevano sostanze chimiche per l’industria (cc.dd. “intermedi”), fra le quali, in particolare, i composti organici perfluorurati altrimenti noti come “PFAS o PFC”, al centro dell’attenzione della comunità scientifica in quanto sospettati di gravi effetti dannosi sulla salute umana. Egli in particolare, nel periodo contestato dal provvedimento impugnato, aveva (tra gli altri) il compito di sovraintendere alle attività di gestione degli scarichi idrici dello stabilimento, curando che gli scarichi ed effluenti di ogni genere fossero tenuti sotto controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme vigenti contro l’inquinamento, e altresì di garantire lo svolgimento dell’attività di produzione, anche coordinando l’azione dei responsabili di reparto, nel rispetto dei principi e delle norme di sicurezza del lavoro e di protezione ambientale.
2. Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha contestato gli atti e provvedimenti in epigrafe che lo hanno individuato, tra altri soggetti (persone fisiche e giuridiche), come corresponsabile di un vasto inquinamento originato dal sito industriale di -OMISSIS-.
3. L’impugnativa, corredata da un’istanza risarcitoria, è affidata a cinque motivi così rubricati: “ I. Violazione e/o falsa applicazione del Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e dei relativi allegati (in particolare, ma non solo, degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, D. Lgs. 22/1997 e del DM 471/1999. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23, 97 e 117, Cost. Incompetenza. Carenza di potere e difetto di attribuzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza. Violazione dei principi di legalità amministrativa, di tipicità degli atti amministrativi, del contraddittorio e del giusto procedimento. Violazione del principio “chi inquina paga” (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006). Illegittimità derivata ; II. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245, 253 e 308 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2050, 2727, 2504-bis e 2560 del codice civile. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 del codice penale. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 97, Cost. Violazione dei principi della massima acquisizione, del contraddittorio, del giusto procedimento, del legittimo affidamento e “chi inquina paga” (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento e sviamento; III. Difetto di legittimazione passiva. Violazione e/o falsa applicazione del Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (in particolare, ma non solo, degli articoli 239, 240, 242, 244 e 245). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 302, D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 2, direttiva 2004/35/CE. Violazione del principio “chi inquina paga” (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006). Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 97, Cost. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza; IV. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006. Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione; V. Violazione del principio “chi inquina paga” (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 311 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 2055 del codice civile. Violazione e/o falsa applicazione del Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (in particolare, ma non solo, degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 253). Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 97, Cost. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza. Violazione dei principi di legalità amministrativa, di tipicità degli atti amministrativi, del contraddittorio e del giusto procedimento”.
In estrema sintesi il ricorrente ha posto in evidenza la natura “storica” dell’inquinamento del sito industriale di -OMISSIS- (-OMISSIS-), gestito fin dagli anni ’60 del secolo scorso prima dalla -OMISSIS- Chimica s.p.a. -succeduta alla -OMISSIS- s.p.a.- e poi dalla -OMISSIS- s.p.a., deducendo l’assenza di una sua responsabilità, men che meno a titolo di aggravamento della contaminazione pur effettivamente riscontata. Secondo la prospettazione del ricorrente la Provincia di -OMISSIS- gli rimprovererebbe il superamento, per sostanze inquinanti non normate, di concentrazioni soglia di contaminazione (c.d. c.s.c.) determinate in modo illegittimo. Per di più sarebbe stata omessa qualsivoglia istruttoria prodromica all’accertamento e, comunque, quella posta in essere presenterebbe profili di grave carenza rispetto a molti degli elementi rilevanti al fine di procedere ad una corretta individuazione del responsabile della situazione di inquinamento. Tanto anche in ragione dell’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’imputazione della responsabilità in materia ambientale. Si aggiunge l’ineseguibilità dell’ordine di facere impartito con il provvedimento in epigrafe, e vieppiù il suo carattere indeterminato. In ogni caso, trattandosi di ipotesi di corresponsabilità la Provincia avrebbe omesso di determinare e quantificare il contributo all’inquinamento (se e in quanto sussistente) di ciascun responsabile. Con finale istanza tesa alla condanna dell’Amministrazione sia a concludere il procedimento di identificazione di tutti i soggetti responsabili dell’inquinamento, e sia a risarcire i danni ingiusti cagionati all’odierno ricorrente in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
4. Si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Veneto, la Provincia di -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS-, le -OMISSIS- e i relativi soggetti consorziati -OMISSIS- s.p.a., -OMISSIS- s.p.a. e -OMISSIS- s.p.a., tutte replicando approfonditamente alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Si è costituita in giudizio anche la società -OMISSIS- Holding s.r.l. - -OMISSIS-, in qualità di controinteressata, sostenendo l’infondatezza del ricorso nella parte tesa ad individuare un suo coinvolgimento nella vicenda in esame a discarico della posizione del ricorrente.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento del 19.11.2024 le parti hanno depositato le memorie conclusive insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
6. Alla detta udienza pubblica il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
7. L’impugnativa va integralmente rigettata alla luce degli atti e documenti depositati nel presente giudizio, potendosi prescindere dal dar corso alle istanze istruttorie sollecitate nel ricorso introduttivo stante la completezza della documentazione già acquisita.
8. Con il primo mezzo il ricorrente ha contestato il decreto provinciale che lo individua come soggetto responsabile dell’inquinamento del sito industriale di -OMISSIS- (-OMISSIS-) deducendo, anzitutto, l’illegittimità dei presupposti pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.): nessuna norma di legge attribuirebbe all’I.S.S. la competenza a individuare le concentrazioni soglia di contaminazione (“c.s.c.”) degli inquinanti PFAS e BTF nelle matrici ambientali. E a differenza di quanto previsto per la matrice “suolo”, non si potrebbe applicare alle “acque sotterranee” il criterio dell’ “affinità tossicologica” con sostanze normate contenuto nella tabella 1 dell’allegato 5° al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente). Ne discenderebbe la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi. A questi vizi propri dei pareri dell’I.S.S. del 2015 e del 2018 si aggiungerebbero profili di illegittimità autonoma del decreto provinciale che:
-avrebbe recepito acriticamente i pareri dell’I.S.S.;
-violerebbe il principio di irretroattività, addossando al ricorrente delle gravi responsabilità sulla base di atti (i cennati pareri dell’I.S.S. del 23.06.2015, n. 18668 e del 7.2.2018, n. 3994) “postumi” rispetto alla condotta ipotizzata a carico del ricorrente (antecedente al 2013) e pure adottati in assenza di contraddittorio con il ricorrente.
Le doglianze non sono condivisibili.
8.1. Difatti il ricorrente non tiene conto dell’esistenza nell’ordinamento del principio di precauzione, che è di genesi comunitaria potendo essere invocabile ogni volta che, pur a fronte di un possibile ritardo del Legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia ragionevolmente ipotizzabile l’esistenza di un rischio non tollerabile.
Sul principio di precauzione e di azione preventiva questo Tribunale, in decisione della controversia promossa dalla -OMISSIS- Corporation avverso il medesimo provvedimento in discussione (cfr. T.A.R. Veneto, sent. n. -OMISSIS-, §§ 25 e 29b), ha già messo in evidenza la natura trasversale del principio di precauzione, chiarendo che:
-il detto principio esprime l’esigenza di fondo dei moderni ordinamenti giuridici di imporre alle Autorità competenti di adottare i provvedimenti più appropriati per prevenire taluni potenziali rischi per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, sul fondamentale assunto per cui l’assenza di prova del danno che potrebbe derivare da un qualche intervento non è prova di assenza del danno medesimo;
-la non inclusione di una sostanza all’interno dell’elenco di quelle contemplate dalle tabelle allegate al Codice dell’Ambiente non assume rilievo dirimente per escludere l’obbligo del responsabile dell’inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano da ritenersi pericolose per la salute umana e l’ambiente, in applicazione del principio di precauzione.
Sviluppando questi argomenti si può qui osservare che, invero, l’art. 174 del Trattato C.E. (oggi art. 191 del T.F.U.E.) ha indicato al comma 1° la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, e il principio di precauzione è stato introdotto al suo comma 2° il quale, allora e oggi, dispone che “ la politica della Comunità [ rectius dell’Unione] in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga ”.
L'obbligo giuridico di assicurare un “elevato livello di tutela ambientale”, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, è su tale fondamento normativo finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno, al fine sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione.
La rilevanza di quest’ultimo principio generale, che è, come tale, direttamente cogente per tutte le pubbliche Amministrazioni, ha trovato ampio riconoscimento, ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione alla politica ambientale, da parte degli organi comunitari soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone. In tal caso, infatti, le Istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I grado CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n. 504). Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che “ l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta … dai principi dell’ordinamento comunitario ”.
Ne consegue che, su tale scorta, sussiste l’obbligo da parte delle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori: infatti, essendo le Istituzioni comunitarie e nazionali responsabili -in tutti i loro ambiti d’azione- della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. -OMISSIS-, 5.12.2002, n. 6657; T.R.G.A. di Trento, n. 93/2010; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 41/2015; C.d.S., sez. I, n. 763/2019).
In forza di tanto, l’Amministrazione provinciale e l’Istituto superiore di Sanità avevano non solo il potere ma perfino un vero e proprio dovere, se non appunto un obbligo, di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi per la salute e per l’ambiente.
8.2. Non è convincente nemmeno la tesi dell’inapplicabilità del criterio della c.d. “affinità tossicologica” con sostanze normate, in quanto asseritamente contenuto nella sola tabella n. 1 dell’allegato 5° al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente) relativa ai “suoli” e non nella successiva tabella n. 2 relativa alle “acque sotterranee”.
In proposito il Collegio condivide l'orientamento sul carattere generale della previsione contenuta nella detta tabella n. 1, secondo cui “ per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine ” (vd. in proposito TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21.6.2006 n. 7922; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 280/2022 e n. 1630/2008).
La pronuncia da ultimo citata ha infatti correttamente osservato che non può essere condivisa l'obiezione basata sul criterio interpretativo della “ sedes materiae ”, che porterebbe ad escludere l'applicazione della nota in esame poiché collocata nell'ambito riguardante le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo. Viceversa, detta prescrizione deve essere applicata a tutte le fattispecie di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5° al titolo V del T.U.A., poiché conforme e sostanzialmente attuativa del già richiamato principio generale di precauzione di derivazione comunitaria.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel già citato precedente n. 763/2019 (che similmente riguardava la mancata inclusione del parametro MTBE nella tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. n. 152/2006, riguardante le acque sotterranee), ha condiviso la tesi secondo cui la disposizione contenuta nella tabella n. 1 attribuisce all'Amministrazione il potere di fissare, per le sostanze non rientranti nell'elenco di quelle contemplate nella tabella, il valore di concentrazione limite accettabile sulla base di un giudizio di equivalenza che richiede l'individuazione della sostanza tossicologicamente più affine (sul punto è stato richiamato quanto precisato dalla precedente sentenza del Cons. di Stato del 20 maggio 2014, n. 2526/2014, che conferma in appello la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli sez. I, n. 07922/2006 concernente un procedimento di bonifica di un’area).
E del resto, diversamente opinando, si produrrebbero conseguenze pratiche irragionevoli, poiché sarebbe impedito agli operatori di tener conto di sostanze che il Legislatore non ha ancora provveduto a recepire nella normativa di settore, ciò comportando conseguenze gravi per l’ambiente e la salute umana (in proposito si vedano anche le conclusioni cui è giunto il Tribunale nella già citate sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; n. -OMISSIS-).
Il criterio dell’“affinità tossicologica” era ed è dunque pienamente operativo anche per la matrice delle acque.
8.3. Sul contegno tenuto in concreto dalla Provincia va poi osservato che non è astrattamente censurabile il fatto che la motivazione del provvedimento di individuazione del responsabile rinvii per relationem al contenuto dei pareri dell’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo è certamente competente a pronunciarsi in merito alla pericolosità delle sostanze in questione e sui relativi rischi per l’ambiente e la salute, che nel caso di specie nemmeno vengono adeguatamente contestati, a livello tecnico-scientifico, dal ricorrente.
8.4. Infine vanno rigettate le critiche di una presunta violazione dei principi di irretroattività e del contraddittorio previo da instaurarsi con il ricorrente.
Principiando proprio da quest’ultima censura, il sig. -OMISSIS- è stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- rivolta all’individuazione dei responsabili della contaminazione. Alla quale, quindi, lo stesso era in grado di poter proporre osservazioni con soddisfazione dei canoni relativi al sottostante procedimento.
Mentre relativamente ai pareri dell’I.S.S. essi, ancorché siano stati emanati in occasione dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche provenienti dal sito della -OMISSIS- s.p.a., costituiscono espressione di un parere tecnico – scientifico relativo alla determinazione e all’applicazione degli standard di qualità ambientale previsti dal Titolo secondo della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, avendo portata generale ed essendo diretti al Ministero dell’Ambiente e agli Enti preposti a garantire la qualità delle acque.
Per quanto concerne invece l’asserita violazione del principio di irretroattività il Collegio non la ritiene sussistente atteso che, al tempo in cui il ricorrente ha operato quale procuratore speciale della -OMISSIS-, erano pienamente vigenti sia il principio di precauzione che il criterio della c.d. “affinità tossicologica” con sostanze normate (recato prima dalla nota dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999 e poi dalla già citata tabella 1 dell’allegato 5° al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). La pericolosità per l’ambiente e la salute umana delle sostanze prodotte dalla -OMISSIS- e/o di quelle ritrovate nel sito era anch’essa conosciuta (come si desume dalle relazioni ed analisi ambientali commissionate alla società -OMISSIS- nel 2004 e nel 2008/2009, nonché dai verbali degli incontri con le rappresentanze sindacali della -OMISSIS- intercorsi nel 2008, nei quali si fa esplicito riferimento al noto caso di inquinamento da PFOA di due fiumi causato dalla Dupont negli Stati Uniti d’America). I pareri dell’I.S.S. costituiscono dei dati di mero fatto frutto dell’esercizio dell’attività tecnica attuativa delle norme cui le società che hanno gestito il sito di -OMISSIS-, i loro amministratori e/o gli organi di vertice, avrebbero dovuto attenersi anche solo al fine di evitare l’aggravamento di una situazione già in essere, da scongiurarsi mediante un tempestivo intervento da parte delle Autorità pubbliche preposte, in nome del principio di precauzione.
Il primo motivo va dunque rigettato nell’infondatezza di tutte le sue censure.
9. Il secondo mezzo introduce la questione del grado di accuratezza dell’istruttoria svolta dalla Provincia a monte del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente sarebbe stato omesso qualsivoglia accertamento o, comunque, quello svolto, demandato a soggetti esterni alla pubblica Amministrazione, avrebbe trascurato di prendere in considerazione molti elementi rilevanti ai fini delle valutazioni che l’Ente era chiamato a compiere.
Le critiche non colgono nel segno.
9.1. La sussistenza di una (per vero assai) complessa istruttoria sul sito di -OMISSIS- della -OMISSIS- e in merito alla posizione (anche) del ricorrente è pienamente attestata dal provvedimento impugnato, che riporta dettagliatamente le attività compiute dalla Provincia citando le fonti utilizzate per l’individuazione dei responsabili della contaminazione e le risultanze dell’attività in questo senso eseguita.
9.2. Non è accoglibile la tesi per cui la Provincia avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente su atti istruttori compiuti da soggetti esterni a qualsivoglia plesso amministrativo ( id est il Nucleo Operativo Ecologico di -OMISSIS- del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; la società di consulenza esterna -OMISSIS-), in asserita violazione degli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.), che demanderebbero alla Provincia, in collaborazione con il Comune, le indagini e l’attività istruttoria del caso.
E invero, l’art. 242 del T.U.A., rubricato “ procedure operative ed amministrative ”, al comma 12° afferma che “ Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni” .
A propria volta l’art. 244 del T.U.A., che disciplina nello specifico le ordinanze irrogabili dalle pubbliche Amministrazioni in presenza di siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ai commi 1° e 2° stabilisce che “ 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.
Orbene, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che la Provincia ha condotto articolati approfondimenti istruttori avvalendosi in primis proprio della competenza dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV: lo ricorda lo stesso ricorrente nel contesto del secondo motivo di ricorso (pagg. 14, 15). L’Agenzia ha fornito ogni elemento tecnico utile al fine di individuare i responsabili della contaminazione, e a questo proposito rilevano (in particolare e tra le altre):
-la relazione tecnica del -OMISSIS-, dal titolo “ Stato dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle provincie di -OMISSIS-, -OMISSIS- ”;
-la relazione dell’agosto 2016, sulla “ Stima dei tempi di propagazione dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (pfas) nelle acque sotterranee in provincia di -OMISSIS-, -OMISSIS- ”;
-la relazione del maggio 2018 contenente le “ Valutazioni sull’evoluzione degli inquinamenti da PFAS e BTFS nelle falde acquifere dell’ovest vicentino” .
Sempre dal provvedimento impugnato emerge che la Provincia, nel corso del procedimento, ha anche interpellato, quale Ente territorialmente competente, il Comune di -OMISSIS-. E non si è trattato di consultazione puramente formale atteso che, come emerge dalla lettura dalle pronunce del Tribunale n. -OMISSIS-, occupatesi della posizione della -OMISSIS-, a partire dalla comunicazione che quest’ultima effettuò nel 2013 (ai sensi dell’art. 245 del T.U.A.) e fino al 2019, data del provvedimento impugnato in questa sede, sono state convocate numerose riunioni tra gli Enti pubblici e la società -OMISSIS- s.p.a. proprio su impulso del Comune, nell'ambito di varie conferenze di servizi svoltesi ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e con la partecipazione degli Enti preposti alla tutela ambientale (ivi si ricordano le conferenze dei servizi del 18.08.2017, del 27.10.2017, del 27.11.2017, del 22.12.2017 del 05.2.2018, del 16.4.2018, dell’8.5.2018).
Se ne ricava che la Provincia di -OMISSIS- si è avvalsa dell’apporto istruttorio fornito dalle Amministrazioni competenti.
E sulla documentazione del N.O.E. di -OMISSIS- il Tribunale ha già precisato che il Nucleo Operativo Ecologico di -OMISSIS- non è solo un organo di polizia giudiziaria, ma costituisce anche un’articolazione territoriale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, ossia una struttura prevista dalla L. n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, presso il quale è alle dipendenze funzionali, e i cui compiti sono principalmente di rilevanza amministrativa (cfr. la pronuncia n. -OMISSIS-, § 10 della parte in diritto). La pronuncia appena citata ben chiarisce la valenza amministrativa della nota resa dal N.O.E, contenente l’indicazione delle iniziative da intraprendere da parte di ciascuna Amministrazione, finanche specificando il doveroso utilizzo della stessa da parte della Provincia di -OMISSIS-. E a conferma di tale conclusione vale anche il fatto che la nota del N.O.E. di -OMISSIS- costituisce comunicazione di superamento di valori di c.s.c. ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs n. 152/2006, nonché di danno ambientale ai sensi dell’art. 301 del medesimo T.U..
Quanto, infine, agli approfondimenti societari dello studio “-OMISSIS-”, resisi necessari in ragione della complessità delle indagini dovuta ai numerosi mutamenti dell’assetto di controllo avvicendatosi nella gestione del sito di -OMISSIS-, essi, per lo più fondati su documenti ufficiali estratti dagli archivi della Camera di Commercio, sono stati pienamente condivisi dalla Provincia, che li ha fatti propri dopo averli vagliati e vi ha fatto riferimento per relationem nel provvedimento impugnato, anche sotto quest’aspetto rimasto immune dalle censure sollevate dal ricorrente.
9.3. Venendo quindi, più da vicino, all’esame dell’istruttoria condotta dalla Provincia di -OMISSIS-, in linea generale occorre osservare che la compiutezza degli accertamenti svolti con riferimento al sito industriale di -OMISSIS-, in titolarità della -OMISSIS- s.p.a. dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso e fino al suo fallimento nel 2018, è stata già attestata dal Tribunale con riferimento alle fonti di indagine poco sopra ricordate e citate nel medesimo provvedimento qui impugnato. È stato così appurato che il sito della -OMISSIS- risulta interessato dalla presenza di una gravissima situazione di contaminazione (la cui sussistenza e vis espansiva dal luogo di origine è in effetti sostanzialmente incontestata anche nel presente giudizio).
In particolare, nell’esaminare le impugnative promosse dalla -OMISSIS- s.p.a., dalla -OMISSIS- Corporation e dalle società del Gruppo -OMISSIS-, ossia gli Enti che, sin, hanno avuto il controllo societario di quest’ultima gestendo il sito industriale di -OMISSIS-, si è avuto modo di accertare (sinteticamente e salvo il rinvio alle pronunce del Tribunale n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) che:
-il sito produttivo di -OMISSIS- è stato avviato nel 1967 dalla -OMISSIS- s.p.a. (acronimo di “Ricerche -OMISSIS- s.p.a.”), in un’area di ricarica degli acquiferi, in adiacenza all’argine del torrente -OMISSIS- e sopra una falda acquifera che scorre lungo l’asse principale dello stabilimento ed ha una soggiacenza di pochi metri rispetto al piano del sito;
-la gestione della -OMISSIS- s.p.a., cui è poi subentrata la -OMISSIS- Chimica s.p.a., si è prolungata fino al 1988, anno in cui è nata la -OMISSIS- s.p.a. (acronimo diminutivo della denominazione sociale delle società -OMISSIS- ed -OMISSIS- che l’hanno fondata e la controllavano), le cui azioni sono state da ultimo cedute al gruppo -OMISSIS-;
-la -OMISSIS- e per questa le società che ne hanno avuto la direzione e il controllo, hanno continuato l’attività produttiva dello stabilimento (producendo numerosi e diversi intermedi per l’industria tra i quali pure i composti organici perfluorati cc.dd. “PFAS”, distinti in PFOA e PFOS), acquisendo e mantenendo il sito nella piena consapevolezza che si trattasse di un polo manifatturiero all’origine di una vasta ed eccezionale contaminazione, in ordine alla quale non era stata intrapresa alcuna attività di bonifica (si vedano le indagini ambientali delle società -OMISSIS- del 1990 e della -OMISSIS- Italia s.r.l. del 1996, le cui parti essenziali sono riportate nei § 4.1 e 4.2. della sentenza n. -OMISSIS-);
-la contaminazione, iniziata negli anni ’60 del secolo scorso, è perdurata ininterrotta (per quanto qui rileva in relazione alla posizione del ricorrente) anche nel periodo successivo all’aprile 2012 (in proposito cfr. le relazioni ambientali della -OMISSIS- del 2004, del 2008 e del 2009, sunteggiate nei §§ 4.3., 4.4. e 4.5. della pronuncia n. -OMISSIS-);
-di tale sostanziale continuità nella condotta inquinante c’era una diffusa consapevolezza tra gli operatori del settore interessati allo stabilimento nonché da parte dei vertici della -OMISSIS- s.p.a., che si era prestata all’opera di analisi del sito (come dimostrato, appunto, dalle varie relazioni e/o consulenze ambientali commissionate, nel corso del tempo, alle diverse società specializzate nell’effettuazione di indagini ambientali dianzi citate, dai verbali delle riunioni sindacali degli anni 2008-2009 tenutesi con i vertici della -OMISSIS- e dagli atti istruttori contenuti nell’annotazione conclusiva del N.O.E. di -OMISSIS- di cui al § 16.2.);
-lo stato di contaminazione del sito riscontrato nei rapporti ambientali non risulta tempestivamente comunicato alle Autorità competenti non appena conosciuto (si vedano in proposito i rilievi del § 6 della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-);
-e solo nel luglio del 2013, dopo la pubblicazione (il 25.3.2013) dello studio dell’Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR dal titolo “ Rischio associato alla presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di aree industriali nella Provincia di -OMISSIS- e aree limitrofe ”, la -OMISSIS-, dichiarandosi non responsabile della contaminazione, ha comunicato agli Enti pubblici, ai sensi dell’art. 245 del D.lgs. n. 152 del 2006, che, a seguito di campionamenti delle acque sotterranee eseguiti presso il proprio stabilimento produttivo nel Comune di -OMISSIS-, era stato riscontrato il superamento delle c.s.c. per i parametri di cui alla tabella 2, dell’allegato 5° della parte quarta del D.lgs 152/2006, oltre alla presenza di sostanze (nitroalogenoderivati e PFOA) non ricomprese nella predetta tabella.
La specifica posizione del ricorrente va dunque esaminata entro questo quadro ricostruttivo e in linea di continuità con i precedenti che l’hanno delineato.
9.4. A questo proposito, non può che ritenersi infondata la tesi del carattere indiziario, lacunoso e generico degli elementi raccolti dalla Provincia e posti a sostegno della individuazione del ricorrente quale corresponsabile della contaminazione.
9.4a. Il sig. -OMISSIS- la deduce, anzitutto, sollevando il vizio di difetto di istruttoria relativamente agli elementi addotti a supporto della sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva ipotizzata a suo carico e l’inquinamento.
In proposito, il Tribunale osserva che dal provvedimento impugnato, e più precisamente dal suo allegato, si evince che il sig. -OMISSIS-, dal 24.04.2012 sino al fallimento della -OMISSIS- s.p.a., è stato suo procuratore speciale responsabile del settore produzione con rilevanti compiti di natura ambientale. Come emergerà amplius dall’esame del terzo mezzo, la procura rilasciata al ricorrente gli conferiva importanti poteri non solo di rappresentanza della società nei rapporti con gli uffici pubblici, ma anche di natura propriamente ambientale. Tra gli altri egli aveva incarichi di: assicurare la continuità e regolarità dell’attività produttive nel rispetto delle norme di protezione ambientale; sovraintendere alle attività di gestione degli scarichi idrici dello stabilimento di -OMISSIS-, definendo le azioni correttive per qualsivoglia anomalia riscontrata, implementando e promuovendo senza indugio i necessari interventi; gestire gli aspetti legati alla tutela delle acque dall’inquinamento; curare che tutti gli scarichi ed effluenti di ogni genere siano tenuti sotto controllo affinché siano rigorosamente osservate tutte le norme vigenti contro l’inquinamento per la tutela della salute e dell’ambiente.
Ora, le sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, decidendo le impugnative del medesimo provvedimento in contestazione avanzate da soggetti con ruoli apicali in -OMISSIS-, hanno chiarito che la responsabilità in questione non è configurabile alla stregua di una responsabilità da posizione, come tale fatta discendere dal solo fatto di aver ricoperto i suddetti ruoli od incarichi. Viceversa, è necessario un suo accertamento in concreto secondo il paradigma dell’art. 2050 del cod. civ. (“Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”), per come declinato dalla giurisprudenza amministrativa secondo i capisaldi: a) della discrezionalità tecnica dell’Autorità amministrativa nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale; b) della nozione di “causa”, rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui “chi inquina paga”, in termini di aumento del rischio, o di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento; c) del criterio del “più probabile che non”, quanto all’accertamento del nesso eziologico; d) dell’inversione dell’onere della prova, per cui grava sull’operatore, individuato come responsabile della contaminazione, fornire la prova (liberatoria), di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento. Difatti, come più diffusamente messo in evidenza in altro precedente di questo Tribunale (vd. T.A.R. Veneto, n. -OMISSIS-) “ va innanzitutto ricordato che l’Autorità amministrativa, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale e dovendo quindi risolvere questioni tecniche di particolare complessità dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. IV, 31 ottobre 2023 n. 1531, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36). Sotto ulteriore e fondamentale profilo, la nozione di “causa” rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui “chi inquina paga” rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07). È poi unanimemente condiviso l’indirizzo secondo cui “l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del ‘più probabile che non’, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172). In materia ambientale, nell’accertamento del nesso di causalità non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”. Nel corso del procedimento di individuazione del soggetto responsabile - e in particolare nell’accertamento del nesso di causalità - il criterio del “più probabile che non” consente all’amministrazione di avvalersi delle presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 cod. civ. (di recente cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 14 giugno 2023, n. 522). Vale a dire che la prova della contaminazione può essere data anche in via indiretta. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d’applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione” (C.G.U.E., 4 marzo 2015, in causa C- 534/13) ”.
Conseguentemente, per quanto concerne le condotte atte ad escludere la responsabilità in materia ambientale, la pronuncia del Tribunale n. -OMISSIS- ha messo in evidenza che “ l’operatore, alla luce dell’inversione dell’onere della prova prevista dalla norma, può dimostrare, fornendone la prova rigorosa, che sussistono le circostanze ed i presupposti che elidono il nesso causale o le esimenti contemplate dall’art. 308, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 152 del 2006”, T.A.R. Veneto, n. 956 del 4 luglio 2023; vedi anche T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, n.776 del 2 agosto 2022 e n.963 del 18 ottobre 2022, resa in caso, analogo a quello di specie, di responsabilità ambientale derivante da attività industriale di natura chimica: “Il consapevole svolgimento di un’attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende il relativo autore responsabile della lesione”, Consiglio di Stato sez. IV, 14/06/2022, n.4826)” .
Alla luce di questi formanti giurisprudenziali, pienamente condivisi dal Collegio, si può concludere nel senso che, diversamente da quanto sostiene il sig. -OMISSIS-, l’accertamento del nesso di causalità materiale, quale elemento fondante la responsabilità dell’odierno ricorrente, può basarsi anche sulla sussistenza di semplici indizi e presunzioni semplici. E da questa prospettiva, lo specifico ruolo da egli rivestito, o meglio sarebbe a dire i poteri che lo investivano di una sostanziale posizione di garanzia, a fronte della situazione di inquinamento del sito già ricordata nel punto che precede -segnalata dalla stessa -OMISSIS- ai sensi dell’art. 245 del T.U.A. e parimenti riscontrata dall’Amministrazione negli atti istruttori a supporto del provvedimento in esame anche per il periodo in cui ha operato il ricorrente-, gli imponevano di fornire la prova (liberatoria) di aver fatto di tutto, o quantomeno ciò che aveva il potere-dovere di fare, per scongiurare la contaminazione e/o il suo aggravamento.
Non è infatti l’Amministrazione a dover individuare la condotta (commissiva od omissiva) concreta da cui potrebbe discendere la responsabilità del ricorrente ma, viceversa, è quest’ultimo a dover fornire gli elementi utili a dimostrare di avere adempiuto ai suoi doveri, per come richiesto nei termini sopra visti, dall’art. 2050 del cod. civ. .
Tale prova non è stata offerta in sede procedimentale e nel presente giudizio.
E se, come sostiene il ricorrente, la vicinitas dell’impianto all'inquinamento accertato unitamente alla corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati nell'esercizio delle attività industriali sono indizi idonei a fondare il nesso causale per gli “operatori” persone giuridiche, a maggior ragione le persone fisiche che, operando in seno a queste ultime, sono investite di specifici poteri di intervento in campo ambientale, devono offrire tutti gli elementi che valgano a provare di avere agito per scongiurare il danno ovvero per prevenire il suo aggravarsi, o comunque far emergere altrettanti elementi idonei dimostrare l’interruzione del nesso causale tra la loro condotta (omissiva) e l’evento.
Anche di tanto non vi è prova agli atti del giudizio.
9.4b. Non sono condivisibili nemmeno i rilievi secondo cui, nel caso di specie, si tratterebbe unicamente di un inquinamento “storico” addebitabile alle società del Gruppo -OMISSIS-, e che l’unica fonte dell’inquinamento presumibilmente attiva sarebbe stata individuata nel 2017 nei rifiuti interrati nell’argine del torrente -OMISSIS-.
Difatti il carattere asseritamente “storico” dell’inquinamento non disinnescava di certo il rischio ambientale e i doveri del ricorrente. Questi era tenuto, in forza della procura speciale conferitagli, ad attivarsi usando la prudenza e la diligenza specifiche richieste a chi dispone all’uopo di tutte le competenze previste per il suo ruolo apicale e di quelle conoscenze che gli venivano dalla sua stessa esperienza all’interno prima della -OMISSIS- (dal 1979) e poi della -OMISSIS-. E ciò, se non al fine di impedire l’inquinamento già in essere, di certo per prevenire ulteriori aggravamenti della situazione. Difatti la contaminazione interessava il sito della -OMISSIS- e sussisteva al tempo dell’investitura del ricorrente in seno alla detta compagine sociale.
Peraltro, sul carattere storico della contaminazione riscontrata dalla Provincia il Tribunale, a partire dalla pronuncia n. -OMISSIS-, resa in decisione delle controversie promosse dal gruppo -OMISSIS-, ha pure chiarito che l'applicazione delle norme in materia di bonifica a condotte che erano ammesse quando sono state poste in essere, come accade appunto nel caso delle contaminazioni storiche, non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti, e lecite, al momento della loro commissione, ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, che è da ritenersi illecita anche qualora posta in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta che, per prima, ha disciplinato gli obblighi di bonifica.
Ciò smentisce la censura di violazione del principio di irretroattività, implementando, anche sotto quest’aspetto, la necessità di un tempestivo intervento, certamente esigibile in capo a chi, come il ricorrente, possedeva tutte le competenze tecniche del caso.
9.4c. Quanto poi alle presumibili fonti dell’inquinamento, la situazione era comunque ben più complessa di quella descritta dal ricorrente.
Basti in proposito considerare quanto è emerso dalle indagini ambientali commissionate dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS- nel 2004 e nel 2008 (si vedano amplius i §§ 4.3 e 4.4 della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-). In estrema sintesi (e salvo il rinvio alla pronunciata appena citata):
-dall’indagine della -OMISSIS- dal titolo “ Assistenza alle procedure di bonifica e proposta di investigazione iniziale: Stabilimento -OMISSIS- di -OMISSIS- – 22 giugno 2004” è affiorato un quadro qualitativo di rischio interessante sia il sottosuolo che le acque sotterranee, con potenziali rischi per la salute e l'ambiente naturale generati dalla qualità delle acque presenti nel sottosuolo dello stabilimento della -OMISSIS-;
-anche dalla successiva analisi intitolata “ Indagine Ambientale del Sottosuolo e delle Acque di Falda: Stabilimento -OMISSIS- di -OMISSIS- - 12 ottobre 2004 ” emergevano superamenti sia quanto alla matrice ambientale del terreno e sia per le acque sotterrane in relazione a vari composti (alluminio; ferro; manganese; 1,2 dicloropropano; cloroformio; tetracloroetilene; tricloroetilene; esaclorobenzene) caratteristici dell’attività produttiva della -OMISSIS-. Tanto da ritenere necessaria la raccomandazione di “ provvedere al più presto alle attività preliminari all'avvio di un sistema di contenimento idraulico (progettazione di massima dei sistemi di depressione della falda) finalizzato ad impedire la migrazione di contaminanti disciolti a valle dello stabilimento” ;
-seguiva nel 2005 l’iniziativa di progettare e realizzare una barriera idraulica con l’utilizzo di nuovi pozzi in vece dei preesistenti, con la formale motivazione dell’esigenza di conservare la risorsa idrica di maggior valore a beneficio di quella a bassa qualità da emungersi nei nuovi pozzi in sostituzione di quelli preesistenti;
-a partire approssimativamente dal 2007 la -OMISSIS- acquistò pure un macchinario -denominato PL massa ( High NC QU HR )- che consentiva la determinazione di tracce dei PFOA nell’acqua;
-dalle ulteriori valutazioni ambientali sul suolo e le acque sotterranee dello stabilimento -OMISSIS- di -OMISSIS- redatte nel 2008 sempre dalla -OMISSIS- (dal titolo “-OMISSIS- Corporation. Soil and groundwater focused assessment: -OMISSIS-, -OMISSIS-, Italy. 14 March 2008” e “-OMISSIS-. Soil and groundwater investigation: -OMISSIS- facility – -OMISSIS- (-OMISSIS-). 12 November 2008” ), sono emerse concentrazioni significative di inquinanti sia nel suolo e sia, nuovamente, nelle acque sotterranee, e perciò la -OMISSIS- si premurava pure di specificare che la normativa italiana contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 prevedeva l’autodenuncia alle Autorità della condizione di contaminazione del sito nel caso di rilevamento di contaminazioni storiche che avrebbero potuto ancora generare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione (pag. 28). Rischi che l’-OMISSIS- correlava all’acqua di falda in caso di fuoriuscita all’esterno dei confini del sito, raccomandando infine di incrementare la rete di monitoraggio delle acque di falda avviata con la realizzazione della barriera idraulica installando ulteriori pozzi a valle del piezometro MW6 e del pozzo A, oltre a suggerire il monitoraggio dei pozzi vicini ai pozzi industriali e l’istallazione di un numero totale di 4 – 5 nuovi piezometri di monitoraggio;
-dal successivo studio ambientale dell’-OMISSIS- denominato “ -OMISSIS- S.p.A. Groundwater study: -OMISSIS- Facility - -OMISSIS-. 25 settembre 2009 ”, si evinceva in particolare che la barriera idraulica realizzata nel 2005 non consentiva di contenere gli inquinanti poiché basata su valori stimati non in grado di valutare correttamente le condizioni idrogeologiche locali. E dal documento denominato “ -OMISSIS- Groundwater Monitoring Report I 2009 ”, redatto sempre dalla -OMISSIS- e che aveva in allegato le analisi chimiche eseguite sulle acque di falda dal laboratorio Theolab riportate nel documento “ Comunicazione Preliminare dei Risultati ” (CPR), sono state rilevate nell’acqua di falda concentrazioni significative di composti caratteristici della -OMISSIS-;
-poi, come detto, solo il 24.7.2013 seguiva la comunicazione della -OMISSIS- relativa al superamento delle c.s.c., quando il ricorrente, già dipendente della -OMISSIS- e poi di -OMISSIS-, da più di un anno era stato investito dell’incarico di sovrintendere alle attività di sicurezza e salute dei lavoratori, igiene ambientale ed ecologia con specifico riferimento alle verifiche e ai controlli degli scarichi idrici.
Lo stato del sito industriale e in particolare la situazione dell’inquinamento e della contaminazione della falda e delle acque superficiali era certamente a conoscenza del sig. -OMISSIS-, che ripetesi è stato dipendente di lunga data delle società che si sono alternate nella gestione del sito e soprattutto dal 2012 aveva lo specifico compito di sovrintendente alle attività di gestione degli scarichi idrici dello stabilimento di -OMISSIS-. Come confermano alcune e-mail e le informazioni assunte dai tecnici dipendenti della -OMISSIS- (riportate nell’annotazione del NOE del -OMISSIS-, pag. 95), questa società, a partire approssimativamente dal 2007, acquistò un macchinario -denominato PL massa ( High NC QU HR )- che consentiva di rilevare le tracce dei PFOA nell’acqua. I risultati settimanali delle suddette analisi erano comunicati ai responsabili dei settori produzione e ambiente/sicurezza, e dunque almeno dall’aprile del 2012 in poi anche al ricorrente. In più la -OMISSIS- effettuava periodicamente, tramite il proprio laboratorio interno “controllo e qualità”, le analisi chimiche sugli scarichi recapitanti nella pubblica fognatura e sulle acque prelevate da alcuni pozzi di emungimento (contrassegnati con le lettere “A”, “B” e “C”) che erano parte integrante della barriera idraulica installata nel 2005 dopo l’indagine commissionata alla società -OMISSIS- ITALIA. Pure le analisi eseguite sulle acque dei pozzi di emungimento della barriera idraulica, che riguardavano anch’esse le sostanze della famiglia dei PFAS, e i relativi risultati venivano annotati in files salvati nel server della -OMISSIS- a cui aveva accesso anche il sig. -OMISSIS- quale responsabile dei tecnici di turno: circostanze che si desumono dall’annotazione conclusiva del NOE (pagg. 129, 133, 135, 136-137; pag. 200-2002, 204-206). E cionondimeno il ricorrente non ha dimostrato di avere interrotto il nesso di causalità materiale con azioni idonee in adempimento dei doveri imposti dalla sua specifica posizione di responsabilità all’interno dello stabilimento. Conseguentemente, la Provincia ha avuto elementi sufficienti per delineare, dal punto di vista oggettivo e secondo i criteri citati all’esordio del § 9.4a., il coinvolgimento dell’odierno ricorrente tra i soggetti corresponsabili della contaminazione.
9.4d. Va poi aggiunto che non ha pregio nemmeno la censura di mancata considerazione dell’apporto inquinante imputabile ad altri soggetti che si sono avvicendati nella proprietà della -OMISSIS- s.p.a., atteso che questa critica è stata superata dai successivi provvedimenti della stessa Provincia di -OMISSIS-, con cui sono stati ritenuti responsabili dell’inquinamento, ai sensi degli artt. 242, 244 e 245 del TUA, e individuati come coobbligati a presiedere alle operazioni di bonifica, anche i dirigenti della -OMISSIS- Corporation, oltre che la società -OMISSIS- s.p.a. e la Manifatture Lane -OMISSIS- -OMISSIS- e figlio s.p.a..
9.4e. Quanto invece alla mancata individuazione di altri operatori economici presenti nel territorio ed estranei alla -OMISSIS- s.p.a., i quali, con la loro attività, avrebbero potuto dar corso alla contaminazione delle matrici inquinate, si tratta di censure del tutto generiche e in quanto tali inammissibili. Il ricorrente non può limitarsi ad ipotizzare il dubbio di una possibile responsabilità di terzi, ma ha l’onere di documentare con analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento.
In ogni caso, in proposito, il Tribunale, esaminando analoghe deduzioni, ha comunque già messo in evidenza gli specifici elementi tecnici addotti (anche in questa sede) dal Consorzio -OMISSIS- - -OMISSIS- s.p.a. - -OMISSIS- – -OMISSIS- s.p.a, al fine di dimostrare che la massima parte dell’inquinamento che ha interessato la falda è da ascrivere alla condotta di -OMISSIS-.
Infatti, è stato osservato che la distribuzione isomerica, ossia il rapporto tra isomero lineare e ramificato di PFOA e PFOS dei prodotti commerciali per l’idro-oleorepellenza, dimostra che i PFAS riversati in falda sono stati originati da elettrofluorurazione, che è il processo proprio della -OMISSIS-, e che nel tempo si è verificato un accumulo dei ramificati nelle acque sotterranee, mentre i lineari si sono distribuiti anche su altre matrici ambientali e, segnatamente, nelle acque superficiali in cui scarica il collettore gestito dal Consorzio e nelle quali vengono convogliati i reflui depurati dagli impianti gestiti dalle società di depurazione delle acque (vedasi la memoria dep. in questo giudizio il 18.10.2024 e le sentenze n. -OMISSIS-, § 11, e n. -OMISSIS-, § 28f).
Anche sotto questo aspetto il provvedimento resiste dunque alle censure del ricorrente.
9.4f. Né la Provincia avrebbe dovuto accertare previamente il contributo causale offerto dal sig. -OMISSIS- dal punto di vista soggettivo. In proposito ritiene il Collegio di richiamare, facendole proprie, le statuizioni di questo Tribunale di cui alla sentenza n. 458/2024, laddove, nel ricostruire la tematica dell’elemento soggettivo nella materia degli obblighi di bonifica ambientale, ha escluso, per le attività pericolose [quale appunto l’attività industriale svolta presso il sito di -OMISSIS- della -OMISSIS-], la necessità dell’accertamento del dolo e/o della colpa, trattandosi di ipotesi -come s’è detto ammessa- di responsabilità oggettiva: “ La giurisprudenza è concorde nell’ammettere l’esistenza di […] forme di responsabilità oggettiva negli obblighi di bonifica (oltre alla menzionata pronuncia C.G.U.E. Grande Corte, 9 marzo 2010, resa in causa C-378/08, R.M.E. s.p.a., punto 65 della motivazione e terzo punto del dispositivo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. ord. 25 settembre -OMISSIS-, n. 21, punti 19, 20 e 25; Cass. Sez. Un. 1 febbraio 2023, n. 3077, punti 13 e 15 in diritto; per una chiara distinzione del diverso titolo di imputazione per le attività pericolose cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2-OMISSIS-, punto 4.5 in diritto; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11208, punto 2.4 in diritto; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2023, n. 1879, punto 11.6 in diritto). 6.5 Pertanto laddove gli articoli 242 e 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006, individuano il soggetto obbligato alla bonifica dei siti contaminati nel “responsabile” dell'inquinamento, devono essere integrati con i criteri di imputazione di derivazione comunitaria recepiti dalla parte sesta del D. Lgs. n. 152 del 2006 i quali implicano la necessaria distinzione tra attività pericolose ed attività non pericolose. Alla luce di tali premesse, ai fini della legittima adozione di un ordine di bonifica di un sito inquinato, si può affermare che: - in caso di attività pericolose è sufficiente che l'Amministrazione accerti in termini oggettivi la responsabilità di un operatore nella contaminazione di un sito, provando l'evento della contaminazione e, secondo il principio del "più probabile che non", l'esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell'operatore e l'inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa […] ” (vedasi sul punto anche le sentenze del Tribunale n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-).
Il secondo motivo è pertanto complessivamente infondato.
10. Venendo al terzo mezzo esso riguarda la specifica posizione del ricorrente.
10.1. Anzitutto il sig. -OMISSIS- contesta la possibilità stessa di individuare un titolo autonomo di responsabilità in capo alle persone fisiche che hanno operato come amministratori o come semplici dipendenti delle società che hanno svolto l’attività a cui è imputabile l’inquinamento: a dire del ricorrente solo a queste ultime società, in via esclusiva, andrebbe ascritta la responsabilità dell’inquinamento in ossequio al principio del “chi inquina paga”.
La tesi è stata già vagliata e disattesa dal Tribunale in decisione di precedenti impugnative riguardanti il medesimo provvedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione qui in discussione. Ragion per cui, in disparte le considerazioni che seguiranno sulla specifica posizione di garanzia rivestita dal ricorrente in seno alla società -OMISSIS-, il Tribunale, per dovere di sinteticità e ai sensi dell’art. 88, comma 1°, lett. d), del cod. proc. amm, può fare rinvio ai suoi precedenti n. -OMISSIS- (§ 1.2. della parte in diritto) e n. -OMISSIS- (§§ da 20.0 a 20.6. della parte in diritto), cui in questa sede si intende dare continuità e le cui conclusioni possono essere così compendiate:
-la responsabilità in materia ambientale è regolata dal principio di cui all’art. 191 del T.F.U.E. e della Dir. 2004/35/Ce, recepito nell’ordinamento interno dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 239 a 253, e sinteticamente espresso nella formula “chi inquina paga”;
-tale principio rinviene la sua ratio nella scelta di allocare i costi dei pregiudizi all’ambiente, notoriamente ingenti ed altrimenti ricadenti sulla collettività, in primis sui soggetti responsabili dell’inquinamento, ossia su coloro che lo abbiano causato, in tutto o in parte, con un comportamento, commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità;
-in questi termini il principio: i) è in tutto compatibile con la responsabilità concorrente di tutti coloro i quali abbiano contribuito, a vario titolo ed in diversa misura, alla causazione dell’inquinamento, siano essi persone fisiche e/o giuridiche; ii) non esclude, e per certi versi impone, per il caso di illecito ambientale commesso da Enti e, in particolare, da società di capitali, di estendere l’indagine anche a tutti coloro i quali tali Enti abbiano rappresentato, gestito e/o semplicemente partecipato, in questo modo peraltro avvantaggiandosi, seppur indirettamente, del danno cagionato (anche soltanto omettendo le spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti);
-restringendo la responsabilità ambientale alla sola persona giuridica cui è formalmente riconducibile la condotta all’origine dell’inquinamento il principio sconterebbe un’applicazione distorta: si potrebbero infatti avallare possibili pratiche elusive, favorendo l’utilizzo dello schermo societario in chiave funzionale alla sostanziale irresponsabilità delle persone fisiche, con l’evidente e concreto rischio di addossare alla collettività i costi di ripristino ambientale, e ciò, paradossalmente, proprio in violazione della ratio del detto principio;
-una siffatta esegesi del principio è del tutto coerente con i principi che governano il settore della responsabilità per l’illecito ambientale nell’esegesi datane dalla giurisprudenza amministrativa;
-lo stesso concetto di operatore introdotto dall’art. 302, comma 4°, del D.Lgs. n. 152/2006 [come qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività] non esclude, ed anzi ricomprende un ampio spettro di soggetti titolari di poteri “decisionali” sull’attività svolta dall’impresa e che, in funzione del ruolo rivestito, agiscono “per” e “attraverso” lo strumento societario;
-e anche il principio civilistico della responsabilità societaria recato dall’art. 2325, comma 1°, del cod. civ., perde di rilevanza non vertendosi in un’ipotesi di responsabilità per fatto della società ma nel diverso caso di responsabilità concorrente con quella della società.
Tanto basta a respingere la tesi del difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
10.2. In seconda battuta questi deduce che, in ogni caso, non avrebbe mai rivestito il ruolo di amministratore di alcuna delle società avvicendatesi nella gestione del sito industriale di -OMISSIS-, e oltretutto, anche ad ipotizzarsi una responsabilità del gruppo societario per aver cagionato o aggravato l’inquinamento, non si vedrebbe come una siffatta responsabilità delle società controllanti potrebbe essere ascritta a soggetti che, come il ricorrente, sono stati semplici dipendenti della società controllata.
La prospettazione non è convincente.
Non serve, necessariamente, essere amministratori per rientrare nel novero degli “operatori”, atteso che l’art. 302, comma 4°, del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce questa qualifica anche, più in generale, a chi comunque eserciti poteri decisionali sugli aspetti tecnici e finanziari dell’attività professionale avente rilevanza ambientale.
È proprio il caso del ricorrente che, come emerge dalla procura speciale rilasciatagli dalla -OMISSIS- e depositata in giudizio, aveva (tra gli altri) i seguenti poteri/doveri (vedasi amplius la procura stessa):
“ 1. garantire lo svolgimento delle attività di produzione, coordinando l'azione dei responsabili di reparto di competenza e massimizzando l'efficienza nell'utilizzo degli impianti.
2. assicurare la continuità e la regolarità delle attività produttive e il conseguimento degli obiettivi prefissati in termini di volumi e tempi di produzione, livello qualitativo, livello delle scorte degli intermedi e dei prodotti finiti, costi di produzione e risultato economico complessivo, nel rispetto dei principi e delle norme di sicurezza del lavoro e di protezione ambientale.
-omissis-
6. contribuire alla definizione dei programmi di manutenzione, proponendo gli interventi da inserire nel budget di manutenzione dell'area di competenza.
7. verificare le condizioni di efficienza ed affidabilità delle attrezzature e degli impianti in dotazione, attivando tempestivamente gli interventi di manutenzione ritenuti più urgenti.
8. concorrere - attraverso i responsabili di reparto - all'introduzione delle modifiche impiantistiche e dei nuovi metodi e processi produttivi, coordinando l'effettuazione degli opportuni test-run e la conduzione delle fasi di avviamento produttivo.
9. collaborare con la funzione ricerca e sviluppo nella valutazione e nella soluzione delle problematiche e nell'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche utili per la migliore gestione dei processi produttivi.
10. analizzare e proporre, con l'ausilio dei responsabili di reparto e della funzione manutenzione, le modifiche impiantistiche, gli incrementi di capacità e gli aggiornamenti tecnici più opportuni per il mantenimento e miglioramento della competitività e dell’affidabilità dei processi dell'area di competenza.
11. partecipare alla definizione degli obiettivi gestionali ed economici dell'area di competenza, concorrendo alla formulazione del budget dei costi di produzione e degli investimenti dello stabilimento.
-omissis-
15. rappresentare la società nei contratti con terzi, ditte e uffici pubblici per questioni inerenti la produzione nonché per curare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti - anche ecologici - l'assunzione nonché l'organizzazione del personale di produzione di fabbrica; gli viene inoltre delegato ogni più ampio potere a rappresentare la società con firma singola per sottoscrivere lettere inerenti la produzione.
16. sovrintendere alle attività di sicurezza e salute dei lavoratori, igiene ambientale ed ecologia. Nello specifico:
-assicurare la corretta applicazione delle norme interne di sicurezza sul lavoro, di igiene industriale e di tutela ambientale, verificandone il costante rispetto.
- promuovere la conoscenza e la diffusione di comportamenti in linea con le norme suddette.
- valutare, con l'ausilio dei responsabili di reparto e la funzione hse, gli impatti sulla sicurezza derivanti dalle attività produttive ed promuovere le operazioni, le attività e le manutenzioni associate agli aspetti ambientali.
- proporre gli interventi più idonei per lo sviluppo e l'aggiornamento professionale delle risorse umane assegnate, curando in particolare l'addestramento sulle norme di sicurezza e di protezione ambientale.
- sovrintendere alle attività di gestione degli scarichi idrici e delle immissioni nell'atmosfera dello stabilimento di -OMISSIS- (-OMISSIS-) nel rispetto di leggi, norme e autorizzazioni vigenti, definendo le azioni correttive per qualsivoglia anomalia riscontrata, implementando e promuovendo senza indugio i necessari interventi, in piena autonomia decisionale e di spesa, informando tempestivamente la società e i suoi organi amministrativi in relazione a qualsivoglia spesa al riguardo sostenuta; gestire gli aspetti relativi alla tutela delle acque dall'inquinamento; curare, gestire e aggiornare tutte le eventuali autorizzazioni richieste dalla legge per l'apertura ed effettuazione di eventuali scarichi ovvero per la prosecuzione degli scarichi già esistenti; gestire gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ivi compresi quelle relativi agli impianti termici.
-curare che tutti gli scarichi ed effluenti di ogni genere (solidi, liquidi e gassosi) siano tenuti sotto costante controllo affinché' siano rigorosamente osservate tutte le norme vigenti contro l'inquinamento per la tutela della salute e dell'ambiente.
- impartire al personale le istruzioni occorrenti per assicurare l'osservanza delle norme di legge emettendo - ove occorra - apposite istruzioni scritte, anche a mezzo di circolari interne”.
La lettura del documento conferma che l’odierno ricorrente aveva ricevuto, in forza di procura speciale dal 24.04.2012, significativi compiti nella gestione tecnica dello stabilimento di -OMISSIS-, con delicati poteri di verifica, controllo, gestione ed intervento in materia ambientale (proprio nell’ambito della tutela delle acque dall'inquinamento avuto riguardo all’attività di gestione degli scarichi idrici), nonché di coordinamento dell'azione dei responsabili di reparto, di gestione dell’attività di produzione al fine di condurla nel rispetto dei principi e delle norme di sicurezza del lavoro e di protezione ambientale, oltre alla rappresentanza della società nei rapporti con gli uffici pubblici (tra l’altro) per curare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti anche ecologici. Non si tratta di mansioni meramente operative ma di funzioni e ruoli di vertice nella direzione tecnica dello stabilimento, che configurano in capo al ricorrente veri e propri obblighi di intervento, sia a fini correttivi di qualsivoglia anomalia riscontrata in campo ambientale, in piena autonomia decisionale e di spesa, e sia preventivi di incidenti anche ecologici.
Ciò vale a costituire in capo al ricorrente una posizione di garanzia in ordine all’assunzione di azioni di controllo e di gestione dell’attività produttiva e gestionale (degli scarichi idrici in particolare) dello stabilimento nel rispetto della normativa vigente, nonché di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, che attualizzavano il suo dovere di intervento per impedire l’aggravamento della contaminazione ambientale, indiscutibilmente presente nel sito di -OMISSIS- e nota alla società -OMISSIS- all’esito delle indagini ambientali commissionate alle sue consulenti esterne, di cui si è già accennato nel precedente § 9, e delle analisi interne delle acque dello stabilimento (ivi comprese quelle in entrata e uscita dalla barriera idraulica).
10.3. Infine il sig. -OMISSIS- deduce che a nulla rileverebbero i descritti compiti in materia ambientale perché le medesime mansioni spettavano anche al presidente del Consiglio di amministrazione o all’Amministratore delegato della società: tanto rivelerebbe la non effettività delle deleghe del ricorrente.
Al contrario, il fatto che presso lo stabilimento operassero altre figure con specifici poteri di spesa non esonerava affatto chi possedeva delle deleghe ambientali dall’agire per far fronte alle problematiche nel medesimo contesto ambientale, e tanto anche in considerazione del principio di precauzione. E peraltro, più in generale, l’individuazione di un soggetto quale responsabile dell’inquinamento non esclude ma anzi si cumula alla responsabilità, concorrente, di tutti coloro i quali abbiano contribuito, a vario titolo ed in diversa misura, alla causazione del danno, come detto siano essi persone fisiche e/o giuridiche (cfr. TAR Veneto n. -OMISSIS-).
In ogni caso ad attestare l’effettività delle deleghe del ricorrente valgono i rilievi emersi dall’istruttoria procedimentale, come compendiati nella memoria della Provincia di -OMISSIS-, che ha messo in evidenza (sinteticamente e salvo il rimando alla relazione del N.O.E. dep. dalla Provincia da essa richiamata) che il direttore delle attività di produzione e coordinatore dei responsabili di reparto della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-:
-era pienamente a conoscenza dell’attivazione, dello stato di funzionamento e delle problematiche legate alla barriera idraulica collegata ai tre pozzi inizialmente previsti e correlata all’inquinamento della falda da sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS;
-riceveva i risultati delle analisi delle acque (di scarico che finivano nel depuratore consortile; di quelle prelevate dai vari pozzi presenti all’interno dello stabilimento anche afferenti alla barriera idraulica) effettuate dal laboratorio interno “controllo e qualità” alla -OMISSIS-;
-aveva libero accesso ai files che compendiavano gli esiti delle analisi sulle acque dei pozzi e della barriera idraulica eseguiti nel tempo;
-era il referente dei tecnici di turno della -OMISSIS-, i quali tra l’altro lo dovevano informare dell’eventualità che i parametri di controllo del sistema elettronico che gestiva la barriera idraulica fossero fuori dal normale range di funzionamento (cfr. la relazione del NOE alla pag. 184).
Il che comprova anche a livello pratico il ruolo di vertice tecnico ricoperto dal ricorrente, con i conseguenti poteri decisori e di direzione e coordinamento, con un ruolo indubbiamente apicale .
Il terzo mezzo è perciò infondato.
11. Il ricorrente ha poi contestato il tenore della diffida rivoltagli con il provvedimento che lo individua tra i corresponsabili dell’inquinamento del sito di -OMISSIS-. Essa sarebbe:
-priva di giustificazione dal momento che altri soggetti si sarebbero già attivati nel senso di provvedere a quanto richiesto dalla Provincia;
-ineseguibile, poiché i relativi interventi non sono stati, al momento, definiti nel loro contenuto da alcun provvedimento amministrativo.
La censura non merita seguito.
Il provvedimento impugnato, individuati i soggetti ritenuti responsabili dell’inquinamento, li ha diffidati a proseguire con le attività di bonifica del sito già intraprese, volontariamente, dalla società -OMISSIS- Holding s.r.l., prefigurando l’ipotesi che questa -cui parimenti è stato ordinato di garantire la continuità delle azioni poste in essere- comunque le interrompesse.
La diffida ha pertanto la specifica funzione di evitare, data la gravità della situazione di inquinamento riscontrata nel sito di -OMISSIS-, ogni e qualsivoglia soluzione di continuità nell’attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica sino ad oggi assicurata dal gruppo -OMISSIS- (con la partecipazione, da ultimo, della -OMISSIS-).
Essa rispetta pure il paradigma normativo di cui all’art. 244 del T.U.A., secondo cui “ 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo” . La norma concepisce l’intimazione ad eseguire le attività di bonifica come un comando generale, irrogato contestualmente all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, il cui contenuto prescrittivo trova corpo a livello normativo nelle previsioni degli artt. 242 e ss. del T.U.A. e, dal punto di vista della definizione della tipologia degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, nella progettazione di messa in sicurezza operativa e della bonifica che i responsabili della contaminazione dovranno redigere.
Le critiche del ricorrente non sono quindi fondate.
12. Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente ha lamentato l’assenza dell’individuazione di una percentuale (o “quota”) di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto individuato quale “inquinatore”. In ambito ambientale varrebbe infatti il principio della responsabilità parziaria in luogo di quello (previsto dall’art. 2050 del cod. civ.) della responsabilità “solidale”, con la conseguente necessità per l’Amministrazione di limitarsi ad ascrivere a ciascuno dei soggetti individuati soltanto la sua “quota” di responsabilità. Perciò non sarebbe condivisibile l'opposta tesi dell'Amministrazione che ritiene la responsabilità solidale più confacente alla tutela del pubblico interesse finalizzato a garantire un celere intervento di messa in sicurezza del bene.
Le doglianze del ricorrente non possono essere condivise alla luce di quanto già statuito dal Tribunale in decisione delle precedenti controversie relative allo stesso provvedimento qui in discussione, cui si intende dare continuità anche in questa sede.
In particolare la pronuncia di questo Tribunale n. -OMISSIS-, resa sul ricorso della -OMISSIS- Corporation, ha osservato che la normativa ambientale -ossia gli artt. 240, comma 1°, lett. ‘n’, ‘o’, ‘p’; 242; 244 e 245, comma 2°, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché, prima di essi, l’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997-, non vanno intesi nel senso di sancire un regime di responsabilità parziaria dei soggetti ritenuti responsabili dell’inquinamento, atteso che le misure di messa in sicurezza e/o bonifica dei siti contaminati costituiscono degli strumenti pubblicistici tesi non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentire la messa in sicurezza ed il recupero materiale del bene a cura e spese del responsabile della contaminazione.
E in precedenza la giurisprudenza amministrativa aveva anche precisato che “ la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità ” (C.d.S. n. 172/2021).
Va qui solo aggiunto, mutuando le conclusioni da un altro precedente del Consiglio di Stato reso sull’impugnativa di un decreto provinciale di individuazione di una serie di soggetti quali responsabili della potenziale contaminazione di un sito -sul quale una società svolgeva attività di stoccaggio e commercio di idrocarburi-, che:
-da un lato, come già chiarito, l’individuazione della responsabilità di più soggetti vede questi ultimi quali diversi debitori tutti obbligati, in base alla medesima responsabilità pubblica, all’adempimento della medesima prestazione;
-dall’altro lato, rimane salvo l’eventuale riparto interno tra i soggetti obbligati che tuttavia, essendo una questione privatistica, non riguarda la sede del giudizio promosso avverso il provvedimento di individuazione dei responsabili della potenziale contaminazione cui viene ordinato di provvedere alla bonifica del sito (cfr. C.d.S., n. 11208/2023).
Anche il quinto mezzo è pertanto infondato.
13. Quanto alle richieste, anche di carattere risarcitorio, del ricorrente, il Tribunale osserva quanto segue.
13.1. Anzitutto deve considerarsi sostanzialmente superata l’istanza di condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento di identificazione di tutti i soggetti responsabili dell’inquinamento.
Come emerge dalla nota prot. 41448/2020, depositata come doc. n. 26 dalla Provincia di -OMISSIS-, in ragione della complessità dell’istruttoria sono stati assunti dei successivi atti di identificazione di ulteriori responsabili dell’inquinamento all’indomani del decreto n. -OMISSIS-. Nell’ottobre 2020 e, da ultimo, nel novembre 2023, sono stati ritenuti responsabili dell’evento dannoso anche la -OMISSIS- s.p.a., la cui posizione è stata pure già vagliata e decisa con sentenza del Tribunale n. -OMISSIS-, i sigg.ri -OMISSIS-, e la Manifatture Lane -OMISSIS- -OMISSIS- e Figli s.p.a., così completando il quadro ricognitivo di tutti i possibili responsabili.
E il Tribunale si è del resto già pronunciato sull’improcedibilità di analoga richiesta con le sentenze n. -OMISSIS-.
Da qui la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
13.2. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990, il Collegio la ritiene palesemente infondata.
La previsione normativa appena citata consente di ottenere il risarcimento “ del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento” .
Nel caso di specie il sig. -OMISSIS- non ha chiarito quale pregiudizio gli sarebbe stato concretamente arrecato dal ritardo con il quale la Provincia ha provveduto ad individuarlo quale corresponsabile della contaminazione (nemmeno monetizzandone l’ammontare). E tale allegazione era indispensabile al fine di illuminare la causa petendi di una siffatta richiesta, atteso che non si discute di un provvedimento favorevole anelato dal ricorrente ovvero della mera inerzia dell’Amministrazione, ma di un atto che incide in pejus sulla sfera giuridica del ricorrente.
Ragion per cui quest’ultimo avrebbe dovuto specificare i danni effettivamente patiti per non essere stato tempestivamente individuato quale corresponsabile della contaminazione.
In difetto di tale prova la richiesta si palesa inammissibile per genericità di formulazione.
In ogni caso essa è infondata sotto almeno due diversi aspetti.
Il primo è che difetta l’ingiustizia del danno teorizzata dalla norma in considerazione quale presupposto dell’effetto risarcitorio.
Il risarcimento del danno da ritardo non può infatti essere avulso da una valutazione concernente l’effettiva spettanza del bene della vita anelato dal privato ( ex multis C.d.S., Ad. Plen. n. 7/2005; C.d.S., n. 4260/2018). E congetturando che questi, teoricamente, fosse titolare dell’interesse a non essere destinatario del provvedimento negativo infine assunto dalla Provincia, si dovrebbe ritenere ostativa alla richiesta risarcitoria la declaratoria di infondatezza di tutti i motivi dedotti avverso i provvedimenti in epigrafe. Mancherebbe dunque il presupposto di carattere oggettivo della fattispecie risarcitoria, rappresentato dall’ingiustizia del danno.
La seconda ragione di infondatezza si rinviene nel fatto che comunque, anche ad ipotizzarsi una qualche forma di pregiudizio e pure teorizzando l’ingiustizia dello stesso, difetterebbe la prova del carattere doloso o colposo del ritardo. E viceversa sussiste la dimostrazione del suo carattere ampiamente giustificato in ragione della particolare difficoltà delle indagini istruttorie dipesa: i) dalla ultra-decennale presenza dello stabilimento gestito, pur nell'ambito della procedura fallimentare, dalla società -OMISSIS- s.p.a.; ii) dalla variabilità delle produzioni in un siffatto, complesso, stabilimento chimico; iii) e dai numerosi mutamenti dell’assetto societario proprietario.
La richiesta risarcitoria, in questi termini, deve essere rigettata.
14. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.
15. Le spese, attesa la complessità delle questioni controverse, vanno interamente compensate nei rapporti tra tutte le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.