Articolo 2325 del Codice civile
Articolo 2379Articolo 2325 bis
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2325.

(( (Responsabilita'). )) ((Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'articolo 2362.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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