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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619 2024 promossa da:
CF: ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Massimo CC
Ricorrente
DI Controparte_1
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
dott.ssa Giuseppina NATALI
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24/07/2024 presso la Cancelleria lavoro (NRG 593/2024),
dell'intestato Tribunale e notificato allo scrivente in data 26/07/2024, , in Parte_2
proprio e qualità di legale rappresentante della società così come sopra Parte_1
rappresentata e difesa, evocava in giudizio l'esponente , proponendo opposizione CP_3
avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 224/2023, prot. 9630 del 26/06/2024, notificata all'obbligato in solido, , in data 01/07/2024 (all. 4), mediante la Controparte_4
quale veniva ingiunto al trasgressore, o in via alternativa, all'obbligato solidale, di pagare pagina 1 di 9 la somma pari ad € 26.143,24 (di cui Euro 22,34 per spese di notifica) emessa a titolo di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro.
Deduceva il ricorrente l'inapplicabilità dell'art. 18 comma 5 bis D. Lgs. 276/2003 non prevedendo duna sanzione amministrativa, ma di ammenda la cui imposizione dovrebbe essere comminata dal Giudice penale all'esito del processo penale.
Evidenziava il ricorrente, altresì, che l'atto impugnato non soddisferebbe l'esigenza di autosufficienza e non consentirebbe all'onerato di conoscere le ragioni o gli “elementi”
sui quali la pretesa si fonda, ovvero, sulla base di quali elementi di fatto la condotta della società e del legale rappresentante sarebbe stata ritenuta illecita.
Proseguiva il ricorrente denunciando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 30,
comma 1 D. Lgs. 276/2003 in quanto la ricorrente è associata ad una rete di imprese nell'ambito della quale sarebbero avvenute le assunzioni dei lavoratori.
Il ricorrente concludeva per la declaratoria di annullabilità dell'atto impugnato anche per la partecipazione della ricorrente alla Rete Plus con conseguente declaratoria di regolarità
del distacco dei lavoratori.
- Si costituiva in giudizio l' così concludendo: In via preliminare e CP_1
pregiudiziale – confermare, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, per le ragioni anzidette, né
il fumus boni iuris né il periculum in mora per la sospensione della stessa;
Nel merito – rigettare senz'altro l'opposizione per cui è causa, perché assolutamente infondata, in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di giudizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs.
149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_1
pagina 2 di 9 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti
per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
In via subordinata – Nella denegata ipotesi di soccombenza si chiede comunque volersi applicare la compensazione integrale delle spese, tenuto conto dell'ineluttabilità dei provvedimenti emessi a fronte dei riscontri probatori emersi in fase ispettiva e della complessità della materia.
- Il Giudice originariamente assegnatario riteneva l'incompetenza funzionale del Giudice
del Lavoro e rimetteva il fascicolo al Presidente per l'assegnazione del fascicolo al ruolo ordinario.
- Nel corso del processo non veniva ammessa attività istruttoria e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Innanzitutto, va rilevato come parte ricorrente non contesti i fatti storici oggetto dell'accertamento ispettivo che ha determinato l'irrogazione della sanzione oggi impugnata e gli importi oggetto della stessa.
b) Parte ricorrente si duole, gradatamente, del fatto che sia stato applicato erroneamente nel caso di specie l'art. 18 del dlgs n. 276703 comma 5, essendo prevista nel caso di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 e 30 I comma l'applicazione di una ammenda in conseguenza, quindi, di reato contravvenzionale.
Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore erano puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di pagina 3 di 9 occupazione. Qualora vi fosse stato sfruttamento di minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha provveduto a depenalizzare l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, ma non anche l'ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori,
in quanto non costituiscono reato, secondo l'art. 1 del D.Lgs. del 2016, e pertanto sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda.
Sul punto, essendo il fatto contestato avvenuto nel settembre 2022, quindi in presenza di avvenuta depenalizzazione, la censura di parte ricorrente va respinta, dovendosi applicare nel caso di specie la sanzione amministrativa.
c) Il ricorrente si duole, ancora, in merito alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato che non consente di conoscere gli elementi su cui la pretesa amministrativa si fonda.
Secondo principio giurisprudenziale costante, uniforme e recente, “non può esigersi
(tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti)
una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” (Cass. 21924/21, Cass. 35025/23).
In considerazione dei presupposti di cui al predetto principio giurisprudenziale, nel caso di specie l'atto impugnato appare avere motivazione sufficiente per la conservazione dell'atto stesso.
pagina 4 di 9 Difatti, oltre al fatto che nell'atto impugnato venne richiamato il verbale di accertamento in questione - la cui notifica al trasgressore non è stata contestata - anche degli accertamenti eseguiti successivamente alla notifica del verbale e dalle richieste inoltrate dall'ispettorato resistente alla parte ricorrente con cui si chiedeva documentazione riguardo l'accertamento eseguito tutte le ragioni inerenti alla sanzione irrogata potevano ben essere desunte dall'opponente.
Non appare, nel caso di specie, che l'atto impugnato possa essere ritenuto privo di adeguata e sufficiente motivazione.
Come è noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
A ben vedere, richiamando il principio giurisprudenziale sopra evidenziato, nell'atto oggi impugnato viene richiamato il contenuto mutuati dagli ulteriori atti del procedimento,
consentendo, facendo sì in tal modo, che il soggetto ingiunto possa svolgere autonoma valutazione e verificare appieno il percorso logico-giuridico seguito dall'ente che ha emesso il provvedimento.
Per le suddette ragioni, anche questa censura va disattesa.
d) Parte ricorrente lamenta, altresì, la mancava valutazione da parte dell'ente convenuto della propria posizione all'interno di una rete di imprese, fatto che escluderebbe la sussistenza del comportamento contestato.
L'art. 30 comma 1 del d.lgs. 276/03 prevede che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
pagina 5 di 9 Il successivo comma 4 ter prevede che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Sostanzialmente, pertanto, la normativa di cui al comma 4 ter prevede una presunzione di correttezza dell'operato dell'impresa che procede al distacco dei lavoratori qualora la stessa partecipi ad una rete di imprese come disciplinata dal già sopra trascritto articolo normativo.
Da quanto risulta agli atti del presente processo, e segnatamente dai documenti inerenti alle iscrizioni rilevanti ai fini della appartenenza alla rete di imprese indicata da parte ricorrente, è indubbio che la partecipazione alla rete di impresa allegata da parte ricorrente sia successiva all'accertamento eseguito in sede ispettiva, almeno formalmente.
Di tale circostanza, d'altronde, ne dà atto anche la parte ricorrente nei propri scritti difensivi.
Sotto questo specifico aspetto, per l'acquisto della soggettività giuridica è richiesto,
infatti, l'adempimento dello specifico onere pubblicitario, diverso da quello richiesto in via generale per tutti i contratti di rete, individuato nell'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete stessa.
pagina 6 di 9 È dubbio se l'efficacia del contratto sia subordinata all'iscrizione solo per quanto riguarda il profilo amministrativo (in contratto di rete non pubblicizzato nel registro delle imprese non potrebbe fruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge), o se il contratto sarebbe comunque idoneo a produrre effetti obbligatori tra le imprese che l'hanno sottoscritto a prescindere dall'iscrizione.
Per tali motivi si deve desumere che, anche secondo quanto previsto dalla circolare n.
35713 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, è sufficiente l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
Occorre verificare in concreto, quindi, se tra le parti sia intercorso un rapporto obbligatorio con contratto scritto, opponibile a terzi.
Nel caso di specie, nel presente processo non è emersa prova certa che tra le imprese in questione sia stato sottoscritto un contratto o, comunque, sia stato incardinato un rapporto obbligatorio con data certa rispetto all'accertamento oggetto della presente controversia.
In atti risulta prodotto un contratto privo di data e non sono stati articolati da parte ricorrente mezzi istruttori in tal senso.
Deve concludersi, pertanto, che al momento dell'accertamento non sussisteva contratto di rete coinvolgente la parte ricorrente ai sensi dell'art. 30 comma 4 ter del Dlgs 276/03,
con conseguente legittimità sul punto dell'azione intrapresa dalla parte convenuta con la notifica dell'ordinanza impugnata.
e) Per quanto attiene l'ulteriore censura mossa dal ricorrente sulla nullità dell'atto impugnato in considerazione del fatto che sussiste parallelo giudizio penale inerente agli stessi fatti oggetto della sanzione oggi impugnata, anche essa va respinta.
pagina 7 di 9 E' la stessa parte ricorrente che evidenzia nei propri atti difensivi che i fatti storici ed i comportamenti rilevanti oggetto della odierna sanzione e quelli del giudizio penale siano gli stessi, circostanza che si evince chiaramente dal decreto di citazione a giudizio depositato in atti.
Sul punto, la Suprema Corte ha emesso principio giurisprudenziale scrutinando l'orientamento giurisprudenziale di diritto comunitario e aderendo allo stesso, secondo cui sussiste legittimità di un doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, a condizione che i due procedimenti siano legati da una sufficiente connessione materiale e temporale, costituendo una risposta unitaria e proporzionata all'illecito (Cass.
28898/25).
Nessun dubbio sussiste, nel caso di specie, che i procedimenti - penale ed amministrativo
– siano legati da una connessione sia materiale, riguardando gli stessi fatti, sia temporale,
essendo stati stimolati dalle rispettive autorità contestualmente.
f) Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite che vengono determinate,
tenuto conto dell'effettiva attività svolta dalle parti per le singole fasi processuali e delle riduzioni di legge, nella misura di euro 2.047,00.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite alla parte resistente nella misura di euro 2.047,00
pagina 8 di 9 Così è deciso in Ascoli Piceno,07/11/2025
Il Giudice
RT CC
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