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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
LAVORO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60/2024 promossa da:
CONFEDERAZIONE (C.F. ), col patrocinio NTroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERTOLASO LAURA e dell'avv. BUFI AMEDEO ( ) VICOLO C.F._1
VERONA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BERTOLASO NTroparte_2
LAURA
RICORRENTE OPPNENTE contro
(C.F. ), col patrocinio degli Avv.ti DAMOLI NTroparte_3 P.IVA_2
CLAUDIO, TOGNI ENRICO ( ) e CANTONE LORENZO C.F._2
( ) STRADA A. PROVOLO 26 37123 VERONA;
elettivamente domiciliato in C.F._3
STRADONE A. PROVOLO N. 26 VERONA, presso il difensore avv. DAMOLI CLAUDIO
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di decisione in materia di repressione di condotta antisindacale (art. 28 st. lav.).
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'opponente: “IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma del decreto opposto, previo accertamento della natura antisindacale delle condotte di di omessa consegna dei dati e delle NTroparte_3 informazioni richieste dal sindacato ricorrente (accordi integrali e dati scioperi), diniego del diritto di NT assemblea e di costituzione , del diniego di confronto sindacale e infine della precettazione dallo sciopero di alcuni dipendenti iscritti ai CP_1
A. Voglia ordinare alla società in persona del legale rappresentante NTroparte_3
p.t., sedente in 38068 Rovereto (TN), Via Manzoni, 24 - p.iva P.IVA_2 [...]
la cessazione degli indicati comportamenti illegittimi e la rimozione Email_1 degli effetti conseguenti, mediante affissione di copia dell'emanando provvedimento nei locali aziendali e precisamente
B. Voglia ordinare alla società convenuta: di riconoscere la legittimazione dei rappresentanti sindacali della ricorrente Confederazione Cobas Cobas del Lavoro privato stessa;
di fornire alla pagina 1 di 14 Confederazione Cobas ed ai rappresentanti della stessa tutte le informazioni ed i dati richiesti con lettera del 20.09.23 e in particolare gli accordi raggiunti con le altre organizzazioni sindacali diverse dai relativamente al passaggio dei lavoratori nel cambio d'appalto, nonché le informazioni CP_1 pure richieste sui dati degli scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali locali e nazionali presso la convenuta dalla data di aggiudicazione dell'appalto de quo da parte di NTroparte_3 ad oggi;
di consentire alla ricorrente Confederazione Cobas Cobas del Lavoro privato ed ai rappresentanti della stessa: - il più volte richiesto confronto sulle determinazioni datoriali contenenti modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro dei dipendenti passati alle dipendenze di
[...]
- il più volte richiesto confronto sulle determinazioni datoriali sulla questione ferie e sui CP_3 criteri di loro assegnazione - la richiesta convocazione di assemblee aventi ad oggetto la rivendicazione di una maggior tutela per i lavoratori operanti nel settore
C. Voglia condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale anche di NTroparte_3 immagine subito dal sindacato ricorrente per effetto delle condotte poste in essere dalla convenuta e che si quantifica prudenzialmente nella misura di € 30.0000 o nella diversa misura, anche maggiore, da liquidarsi anche in via equitativa ovvero a fronte dell'accertamento condotto da giudice
D. Voglia determinare ex art. 614 bis c.p.c. una somma non inferiore ad € 500,00 o di altro diverso anche maggiore ammontare ritenuto di giustizia che la società resistente dovrà versare alle OO.SS. ricorrenti, in caso di inadempimento dell'obbligazione cui viene condannata. E. Voglia ordinare la pubblicazione del decreto su almeno 7 quotidiani nazionali e 3 locali a spese della parte convenuta
F. Sentenza esecutiva come per legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi con spese generali, IVA e CPA. sia relativamente alla fase sommaria che alla presente fase di cognizione ordinaria.”.
Per l'opposta: “In via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza del requisito di attualità e per l'effetto dichiarare la inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande avversarie. Nel merito: previo accertamento della piena legittimità del comportamento aziendale e della non antisindacalità dello stesso, per le ragioni esposte nelle memorie difensive, respingersi integralmente le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della presente fase processuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa: individuazione dell'oggetto della decisione.
(di seguito con rituale ricorso depositato il 14.05.2024 Parte_1 CP_1 ha proposto opposizione al decreto dd. 24.04.2024 del Giudice del Lavoro di Rovereto (cfr. doc. A opponente) di rigetto del ricorso dd. 27.03.2024 (cfr. doc. B) col quale aveva denunziato varie condotte antisindacali di (di seguito , a norma dell'art. 28 stat. lav. CP_3 NTroparte_3 CP_3
Con rituale memoria depositata il 30.08.2024 ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo CP_3 preliminarmente l'inammissibilità di varie allegazioni fattuali poste a fondamento dell'opposizione perché non dedotte nel ricorso di primo grado.
Il presente giudizio di opposizione, pur svolgendosi all'interno del primo grado di giudizio, ha comunque contenuto di impugnazione rispetto al decreto pronunziato in via sommaria, elemento questo che ha condotto la giurisprudenza della Corte Costituzionale ad affermare l'incompatibilità del Giudice che ha pronunziato il decreto a svolgere il giudizio di opposizione (cfr. Corte Cost. 99/387 e 15/78). Ne consegue che “in mancanza di una disciplina specifica del giudizio di opposizione, per il quale l'art. 28 si limita ad un generale richiamo della disciplina di primo grado, occorre comunque
pagina 2 di 14 considerare i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni in generale (artt. 323 ss.) per integrare, nei limiti della compatibilità, la prima, conformandola alla sua particolare natura di giudizio di primo grado, introdotto però con atto di opposizione (…)”, e che “una volta che una parte abbia proposta l'atto di opposizione (…) altre eventuali opposizioni che le parti alle quali, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione (…), sia stato notificato vanno proposte nello stesso processo, come prescrive (…) l'art. 333 c.p.c.” (così, testualmente, Cass. civ. Sez. Un., 24.09.2010, n. 2016, rv. 614521, pg. 5 della motivazione). Dall'indicata premessa si può desumere l'applicabilità non solo dell'art. 333 c.p.c., in tema di impugnazione incidentali, ma anche dell'art. 345 c.p.c. che stabilisce l'inammissibilità di domande od eccezioni nuove, coi relativi principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che, in estrema sintesi, possono essere ricondotti alla piena ammissibilità della c.d. emendatio libelli, quale le riduzioni qualitative o quantitative del petitum, la sua mera precisazione quantitativa, la precisazione di un profilo del thema decidendum già introdotto ovvero, ancora, l'allegazione di fatti costitutivi sopravvenuti, in particolare nei casi in cui la denunziata attività antisindacale si sviluppi in modo continuato nel tempo. Pertanto se è sicuramente vero che i fatti allegati dal ricorrente e quelli dedotti o acquisiti nella fase interdittale, anche su iniziativa del giudice, determinano un limite alla cognizione nella fase eventuale di opposizione, la quale deve comunque riguardare la condotta del datore di lavoro lamentata inizialmente, è anche vero che é generalmente riconosciuto che il giudice della successiva opposizione può tenere conto anche di episodi non denunciati nel ricorso ma dedotti successivamente, purché costituiscano una continuazione o siano in stretto collegamento con quelli riportati in precedenza, esclusivamente al fine di confermare il comportamento antisindacale già individuato.
Ciò precisato in diritto, si deve rilevare in fatto che l'opposta ha eccepito l'inammissibilità delle circostanze dedotte nei capp. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 21, 22 e 63-B nonché la modifica della circostanza nr. 23 del ricorso in opposizione (cfr. pg. 23 ss.), le quali tuttavia, a ben vedere, sono o riproposizione delle circostanze dedotte già nel ricorso introduttivo ovvero mere specificazioni delle medesime trattandosi di semplici loro implicazioni logiche o meri approfondimenti del contesto relazionale. Così a titolo meramente esemplificativo non può ritenersi inammissibile modifica della circostanza 23, la mera precisazione che alla richiesta di incontro urgente di cui al doc. 7 fosse accompagnata l'informativa sul numero di lavoratori iscritti a trattandosi di circostanza di mero CP_1 contorno alla prima, peraltro, a ben vedere neppure contestata nel suo nucleo essenziale, perché l'opposta ammette che detta informazione sia stata fornita, sia pure a distanza di (soli) 8 gg. (cfr. doc.
7-bis ric.).
L'eccezione di inammissibilità proposta da va quindi respinta e la causa va decisa nel merito. CP_3
Dall'esame congiunto del ricorso originario e dell'opposizione proposta dal sindacato si deve concludere che le condotte denunziate come antisindacali siano:
1) il mancato riconoscimento da parte datoriale dei rappresentanti sindacali di CP_1
2) l'omessa consegna di dati ed informazioni richieste con lettera dd. 20.09.2023 riguardo agli accordi raggiunti con altri Sindacati relativamente al passaggio del personale in seguito al cambio del contratto di appalto relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti e alla partecipazione agli scioperi proclamati dopo l'aggiudicazione dell'appalto a CP_3
3) il diniego di un confronto sulle decisioni datoriali riguardo alle modifiche delle condizioni lavorative dei dipendenti passati alle dipendenze di e alla questione dei criteri di CP_3 assegnazione delle ferie;
4) l'aver precettato dipendenti tutti iscritti a in relazione ai due scioperi dd. 03 e CP_1
24.11.2023;
pagina 3 di 14 5) l'aver negato più volte il diritto di convocare assemblee di lavoratori per poter rivendicare una loro maggiore tutela.
Così precisato l'oggetto della presente decisione, l'opposizione va rigettata e, pertanto, il decreto opposto va integralmente confermato.
2. Il decreto opposto.
Il Giudice del lavoro di Rovereto col decreto opposto dd. 24.04.2024, dopo aver precisato che le lamentele di erano relative alle condotte datoriali poste in essere dopo che l'appalto del servizio CP_1 di raccolta e trasporto dei rifiuti e di gestione della discarica Lavini di Marco di Rovereto era stato affidato dalla Comunità di Vallagarina a (31.08.2023), con conseguente passaggio dei CP_3 lavoratori dalla precedente appaltatrice Snua S.r.l., perché il nuovo datore di lavoro iniziò a contestare la sua legittimazione sindacale, in precedenza sempre riconosciuta da parte datoriale anche perché all'interno della RSU era stato eletto un membro di aveva modificato la distribuzione CP_1 dell'orario di lavoro introducendo un sistema a due turni ed imposto condizioni di lavoro peggiorative, senza previa consultazione con tutti i sindacati ma raggiungendo un'intesa separata solo con
[...]
, ha rifiutato di consegnare tutti i documenti relativi al cambio di appalto e di riconoscere il CP_5 NT diritto di alla nomina di una e di convocare le assemblee, ha selezionato in occasione di CP_1 due scioperi del novembre 2023 i lavoratori esentati di astenersi dal lavoro in modo discriminatorio individuando solo lavoratori iscritti a ha in primo luogo osservato che molte delle condotte CP_1 indicate, in particolare quelle sui turni ed orari di lavoro, l'inquadramento a seguito del cambio dell'appalto e ai criteri di concessione delle ferie, non sono suscettibili di essere qualificate come antisindacali, perché non ledono la libertà o l'attività sindacale ovvero il diritto di sciopero, afferendo piuttosto al rapporto individuale di lavoro.
NT Con riferimento, poi, alla violazione del diritto di nominare e di convocare assemblee il Giudice della fase interdittale ha ritenuto la legittimità della condotta datoriale perché non ha sottoscritto CP_1 né partecipato alla negoziazione del contratto collettivo applicato in azienda (CCNL Utilitalia) e non può, pertanto, vantare le prerogative di cui all'art. 19 st. lav. mentre l'attività sindacale di è CP_1 garantita dalla possibilità di partecipare, come ogni altro Sindacato, all'elezione della RSU interna di e di acquisire, attraverso l'elezione di uno o più rappresentanti, i diritti sindacali previsti CP_3 dagli artt. 19 ss st. lav., primo fra tutti il potere di indire assemblee. D'altra parte, risulta CP_1 firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza ed ha quindi accettato il sistema RSU, come dimostrato dal fatto che un suo delegato risultava eletto nella RSU del precedente datore di lavoro e non può, quindi, pretendere di nominare RSA.
Riguardo alle ulteriori condotte contestate, relative alla mancata collaborazione e comunicazione di dati ed informazioni, è stata esclusa la qualificazione in termini antisindacali sul rilievo che si tratta di condotte che si inquadrano nella normale dialettica tra le parti sociali, che può raggiungere toni molto aspri e che non configura alcun obbligo di fornire ai sindacati particolari informazioni, peraltro nella specie in gran parte fornite (in particolare l'intesa con le altre organizzazione sindacali sui turni di lavoro). Si è poi precisato come abbia riconosciuto come interlocutore sindacale, CP_3 CP_1 incontrandone più volte i rappresentanti e riscontrandone le missive.
Con riferimento alla precettazione dei lavoratori in occasione dello sciopero, si è infine osservato che, da un lato, la contestazione è rimasta priva di prova e, dall'altro, pur considerando vere le allegazioni di parte ricorrente l'occasionalità della condotta denunziata rende plausibile, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di un intento discriminatorio, che si possa essere trattato di pura casualità.
pagina 4 di 14
3. I motivi di opposizione e le repliche dell'opposta.
articola i seguenti motivi di opposizione. CP_1
Anzitutto le condotte datoriali sulle condizioni di lavoro (turni, ferie, ecc…) erano state contestate non in quanto tali ma solo per illustrare il contesto della condotta ritenuta antisindacale posta in essere da parte datoriale, ossia il rifiuto di confronto con su questi temi, che sarebbe comprovata in via CP_1 documentale dalla corrispondenza intervenuta tra le parti.
In secondo luogo, la piena legittimazione di in particolare a promuovere ricorso avverso CP_1 condotte antisindacali, può essere desunta dalla storia del sindacato, sia a livello nazionale che locale, da numerosi precedenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, anche nel settore della raccolta dei rifiuti ed in ambito locale. D'altra parte, ai fini dell'art. 19 st. lav. a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale nr. 231 del 2013 non rileva più esclusivamente il dato formale della sottoscrizione dei contratti collettivi applicati in azienda, con conseguente pieno diritto di indire assemblee e a nominare
RSA. Con riferimento alla motivazione del decreto opposto incentrata sulla RSU ne contesta la rilevanza perché la RSU era decaduta per le dimissioni di 2 su 3 membri e non era quindi in grado di svolgere le minime attività sindacali e, pertanto, pienamente legittima era la pretesa di di CP_1 nominare una RSA, sino alle prossime elezioni programmate per fine 2024, mentre il rifiuto da parte datoriale come il rifiuto di acconsentire l'indizione di assemblee si configura come una tipica condotta antisindacale.
Ha poi confermato l'intento discriminatorio nella precettazione in occasione in particolare dello sciopero del 03.11.2023, come desumibile dal fatto che con l'ordine di servizio dd. 24.10.2023 sono stati selezionati 3 dipendenti, tutti iscritti a mentre l'azienda non ha ritenuto di dover rispondere CP_1 sulla richiesta di indicare i criteri di scelta adottati.
Infine, sul cambio dell'appalto e sugli accordi conclusi con le altre organizzazioni sindacali CP_3 ha consegnato solo parte della documentazione sottolineando che ciò faceva per puro titolo di cortesia all'evidente scopo di discriminare e screditare presso i lavoratori. CP_1
L'opposta, dal canto suo, ha sottolineato come non sia stato contestato ed è pacifico sia che non CP_1 ha sottoscritto i contratti collettivi applicati in azienda, né ha partecipato alla relativa negoziazione e che all'interno dell'azienda il sistema di rappresentanza sindacale sia quello della RSU e pertanto non possono essere nominate RSA, con la conseguenza che a non possono essere riconosciute le CP_1 prerogative di cui all'art. 19 st. lav. che potrà eventualmente acquisire solo a seguito delle elezioni delle nuove RSU, mentre non ha mai contestato la legittimazione a promuovere ricorso per condotte antisindacali che è cosa sostanzialmente diversa.
Ha poi affermato di aver sempre comunicato le informazioni richieste e di non aver mai rifiutato il confronto come è dimostrato dall'incontro tenuto in data 22.08.2023 proprio sul doppio turno mentre lo ha contestato solo 11.09.2023, dopo aver rifiutato di partecipare all'incontro del 04.09.2023. CP_1
Sulla precettazione dei lavoratori in occasione degli scioperi ha poi eccepito che è avvenuta mediante estrazione a sorte di due autisti ed un operatore di cui non si era neppure a conoscenza fossero iscritti a
CP_1
4. Le risultanze di causa.
Alla prima udienza dell'11.09.2024 legale rappresentante di ha ammesso che Persona_1 CP_1 effettivamente non ha né sottoscritto i contratti collettivi applicati in azienda né partecipato alle CP_1
pagina 5 di 14 trattative per la loro adozione, ma ha precisato di avervi successivamente aderito come da documentazione prodotta (cfr. dichiarazione di espressa accettazione di accordi dd. 18.07.2017 sub doc. 2-bis). Ha poi dichiarato che ha anche aderito al Testo Unico sulla Rappresentanza del CP_1
10.01.2024, con dichiarazione dd. 24.03.2014 (cfr. doc. 2), chiarendo tuttavia che la nomina della NT
, rifiutata dall'azienda, era fondata sul rilievo che a seguito del passaggio dell'appalto a CP_3 non vi era ancora una RSU eletta che potesse essere operativa e, pertanto, si è ritenuto di dover NT sopperire con la nomina di una .
Viceversa amministratore delegato di ha precisato che dopo aver ricevuto Testimone_1 CP_3 l'appalto ha concordato con le organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati (CGIL-CISL e UIL) il doppio turno che costituisce una modalità usuale all'interno dell'azienda per garantire una migliore qualità del servizio e che non vi è stata alcuna volontà di sottrarsi al confronto con CP_1 come dimostrato dagli incontri organizzati e dalle informazioni trasmesse. Ha tuttavia ribadito la posizione dell'azienda, già sopra illustrata, in merito all'insussistenza del diritto di alla nomina CP_1 NT di e di indire assemblee.
Dai numerosi documenti dimessi dalle parti risulta provato quanto segue.
ha aderito, su scala nazionale, al Testo Unico delle rappresentanze sindacali in data 10.02.2014 CP_1
(cfr. doc. 2), e ciò le ha consentito di partecipare alle elezioni indette il 25 e 26 ottobre 2017, quando il datore di lavoro era ancora Snua S.r.l. riportando 11 voti contro i 41 della e conquistando CP_5 pertanto un seggio su tre (cfr. doc. 4). A seguito dell'attribuzione a dell'appalto relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti CP_3 (cfr. doc. 6), in data 28.08.2023 richiedeva a un incontro urgente “relativamente alla CP_1 CP_3 problematica dell'orario di lavoro e specificatamente (…) del doppio turno…” (cfr. doc. 7). L'incontro si è effettivamente tenuto in data 11.09.2023 quando le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni (cfr. doc. 8).
Nei giorni immediatamente seguenti prendeva le seguenti iniziative: CP_1
• in data 14.09.2023 nominava una RSA in considerazione della presenza di un proprio rappresentate RSU in Snua e per il periodo compreso tra il 01.09.2023 e le nuove elezioni delle RSU in Dolimoti (cfr. doc. 11);
• in data 20.09.2023 richiedeva, a norma dell'art. 6 del CCNL, tutta la documentazione inerente all'avvicendamento di nell'appalto per la raccolta dei rifiuti in Vallagarina e, in CP_3 particolare, tutti gli accordi sottoscritti con altre OO.SS. e le comunicazioni inviate dalla Snua
(cfr. doc. 9);
• in data 25.09.2023 convocava una assemblea per il 06.10.2023 sui turni e carichi di lavoro (cfr. doc. 12);
• in data 02.10.2023 richiedeva l'attivazione di un tentativo preventivo di conciliazione presso il Commissariato del Governo sulla “questione dell'applicazione dei due turno ai lavoratori ex Snua” (cfr. doc. 14), incontro che veniva convocato per l'11.10.2024 (cfr. doc.ti 16-18);
• in data 17.10.2023 convocava un'assemblea per il 25.10.2023 ancora sulla questione dei turni (cfr. doc. 20);
• in data 23.10.2023 proclamava lo sciopero per il 03.11.2023 (cfr. doc. 23) ed in data 25.10.2023 altro sciopero per il 24.11.2023 (cfr. doc. 27);
• in data 18.11.2023 chiedeva all'azienda di comunicare i criteri coi quali erano stati individuati i lavoratori esentati dalla partecipazione allo sciopero del 03.11.2023 (cfr. doc. 24) ed in data 07.12.2023 chiedeva la comunicazione dei dati sulla partecipazione ad entrambi gli scioperi
(cfr. doc. 25). pagina 6 di 14 replicava in data 28.09.2023 contestando recisamente la nomina del RSA, anche alla luce CP_3 degli accordi collettivi richiamati e, in particolare, all'adesione di al sistema delle RSU e, CP_1 conseguentemente, respingendo, in quanto illegittima, la convocazione dell'assemblea (cfr. doc. 13) ed in data 29.09.2023, in risposta alla richiesta di dd. 20.09.2023, (cfr. doc. 10) precisava che la CP_1 documentazione proveniente da Snua è stata oggetto di informativa con le sole parti sindacali che erano legittimate a sedersi al tavolo delle trattative, mentre non ha alcun titolo di chiedere CP_1 analoghe informazioni. A puro titolo di cortesia veniva comunque inviata parte della documentazione e, in particolare, il verbale dd. 22.08.2023.
5. Diritto in astratto: l'illecito descritto dall'art. 28 st. lav.
L'art. 28 st. lav. è la norma che mette in relazione la dimensione sostanziale, regolata dai Titoli II e III dello Statuto, con gli strumenti processuali.
Come si evince dalla lettera della norma, essa tutela tre differenti beni collettivi di rilevanza costituzionale, riconducibili agli artt. artt. 39 e 40 Cost: la libertà sindacale (artt. 14-18 st. lav.), l'attività sindacale e il diritto di sciopero (artt. 19-27 st. lav.). La tutela fornita per mezzo del ricorso a norma dell'art. 28 st. lav. permette di far cessare in modo celere le condotte del datore di lavoro lesive di tali beni, ossia le condotte ritenute antisindacali.
Tuttavia, il legislatore del 1970 non ha descritto analiticamente gli elementi di cui si compone la fattispecie antisindacale ed ha finito col configurare una fattispecie strutturalmente aperta, secondo una tecnica normativa non dissimile dalla clausola generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. ma con la significativa differenza che i beni giuridici protetti, ossia i diritti ed interessi lesi dall'illecito sono già selezionati e tipizzati dal legislatore. Alla stregua della lettera della legge l'individuazione delle condotte illecite va compiuta secondo un'interpretazione teologica, ossia ricomprendendo nella condotta antisindacale tutti quei comportamenti diretti a limitare o impedire l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero.
Tuttavia, in questa delicata opera di interpretazione, occorre distinguere quelle condotte antisindacali meramente di fatto che non rilevano però ai fini dell'art. 28 st. lav., perché vi sono condotte del datore di lavoro che risultano contrarie agli interessi del sindacato ma che per ciò solo non potranno essere ricomprese nella fattispecie di illecito in parola, in quanto si inseriscono nella dialettica tipica tra le parti in gioco e nella posizione naturalmente antagonista del datore di lavoro rispetto al sindacato.
Infatti, secondo una celebre definizione dottrinale, legittima è la condotta del datore di lavoro che si muove nel conflitto, ma non quella che si oppone al conflitto con il sindacato e i lavoratori: così sarà illegittima la condotta del datore di lavoro che ostacola le modalità di organizzazione e riunione dei lavoratori e dei sindacati al fine di ottenere delle condizioni economiche favorevoli, ma non lo sarà la sola condotta di non riconoscere le condizioni migliori richieste ovvero tesa unicamente a ridurre il costo del lavoro e, pertanto, la retribuzione dovuta ai lavoratori. Insomma, non è tutelato l'interesse dei lavoratori ad una maggiore retribuzione o a migliori condizioni di lavoro, in quanto tale, ma l'interesse ad organizzarsi e ad agire collettivamente per perseguirlo e ciò al fine di riequilibrare la naturale differenza di potere contrattuale tra datore di lavoro e i singoli lavoratori.
Essenziale è, pertanto, l'analisi della casistica giurisprudenziale per poter individuare e tipizzare concretamente le condotte antisindacali ai sensi dell'art. 28 st. lav.
In merito agli elementi costitutivi della fattispecie della condotta illecita antisindacale, si segnalano due principali dubbi interpretativi risolti nel corso del tempo dalla giurisprudenza di legittimità: se vi pagina 7 di 14 rientrino l'elemento soggettivo che muove il datore di lavoro e, in particolare, il dolo nonché l'illegittimità della sua condotta, alla stregua del diritto del lavoro nel suo complesso.
Sul primo aspetto, a fronte di variegati opinioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi nei primi anni di applicazione della norma, sono intervenute le Sez. Unite della Cassazione che, con sentenza
12.06.1997, nr. 5295, rv. 505153 (in Giust. civ. 1997, 9, 2083 e in Riv. dir. lav., 1998, 1, 55), hanno affermato che per aversi una condotta antisindacale non è necessario, ma neppure sufficiente, l'intento antisindacale del datore di lavoro: non è necessario perché, se anche il datore di lavoro non si fosse reso conto delle conseguenze della sua condotta, non verrebbe meno l'esigenza di tutela della libertà sindacale;
non è sufficiente perché l'intenzionalità dell'imprenditore non può far considerare antisindacale un'attività che non è obiettivamente diretta a limitare la libertà sindacale. Ciò che conta è che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, sicché il giudice dovrà accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire.
Col concetto di “idoneità” specificato dalle Sezioni Unite del 1997, si introduce il secondo aspetto sopra segnalato, pure rilevante nel caso in esame. La Suprema Corte ha messo in luce come le condotte da ricondurre alla fattispecie in esame non siano solo quelle pacificamente antisindacali in quanto lesive di prerogative sindacali tipizzate ai sensi degli artt. 14 ss. st. lav. (diritto di assemblea, diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, diritto ai permessi sindacali, ecc…), ma anche quelle condotte non tipizzate che, pur risultando lecite in astratto, sono in concreto ed oggettivamente idonee a limitare i beni tutelati dall'art. 28 st. lav.
Molteplici sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità che, ponendosi in questa prospettiva, hanno ravvisato la condotta antisindacale pur in presenza di condotte formalmente lecite e legittime alla stregua del diritto del lavoro nel suo complesso e così, esemplificando: con riguardo al comportamento del datore di lavoro che in relazione alla richiesta sindacale di aprire una trattativa sulla sostituzione dei quadri assenti per malattia, ferie, congedi e altri motivi, rifiuti totalmente ogni trattativa, in violazione dell'impegno formalmente assunto di confrontarsi per la soluzione di problemi concernenti la distribuzione e l'utilizzazione del fattore lavoro, ha ritenuto ravvisabile un comportamento antisindacale (cfr. Cass. 17.01.197, n. 435, rv. 501808); con riferimento all'uso distorto della libertà contrattuale mediante esclusione di un sindacato, quando ne derivi apprezzabile lesione all'organizzazione sindacale esclusa (cfr. Cass. 3 marzo 1990, n. 1677, rv. 465647, in Riv. dir. lav., 1991, 315, principio che si è poi consolidato in una giurisprudenza uniforme, cfr. da ultimo Cass.,
01.01.2008, nr. 212, rv. 600970, in Riv. it. dir. lav., 2008, 2, 528; Cass., 29.07.2011, n. 16788, rv.
618697, in Giur. it. 2012, 4, 856, sia pure in un caso particolare di decadenza di una RSU); in una ipotesi di mancata comunicazione alle RSU di decisioni relative al lavoro straordinario e rifiuto di consentire l'accesso alla documentazione pertinente (cfr. Cass, 7 marzo 2001, n. 3298, rv. 544500, in
Riv. it. dir. lav., 2002, 1, 14).
Tra i vari casi di condotte formalmente ed astrattamente lecite ma che possono configurare, in relazione alle concrete modalità di attuazione e al contesto in cui si inseriscono, una condotta antisindacali, la giurisprudenza di legittimità ha individuato anche il caso del recesso dal contratto collettivo. Così Cass., 22.04.2004, n. 7706, rv. 572241 (in Riv. it. dir. lav., 2005, 1, 65), ha sostenuto che “non costituendo di per sé il diritto alla consultazione uno strumento di protezione dell'azione sindacale, la disdetta di un contratto collettivo senza preventiva consultazione non è sanzionabile ex art. 28 Statuto dei lavoratori, a meno che la consultazione non sia specificamente prevista dal contratto o dalla legge, ovvero sussistano circostanze tali da connotare la condotta del datore di
pagina 8 di 14 lavoro come causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con il ruolo di controparte contrattuale, fermo restando che tale ruolo, che si acquisisce attraverso le capacità di negoziazione e di azione sindacale, è oggetto di protezione giuridica nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo, ma non oltre lo stesso”. Con la decisione citata la Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, la necessità che il giudice di merito verifichi se sussistessero circostanze particolari del caso da cui desumere che la condotta datoriale abbia comportato l'oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con le iniziative volte a riaffermarvi il proprio ruolo di controparte contrattuale.
Dunque, è ben possibile ravvisare una condotta antisindacale, pur in mancanza di una prova del dolo datoriale e pur in mancanza di una condotta illegittima, alla stregua del diritto del lavoro nel suo complesso, qualora sia però dimostrato che la condotta astrattamente legittima, per le modalità di svolgimento ed il contesto in cui si inserisce, sia comunque idonea a compromettere i tre ben giuridici protetti, sopra individuati.
Vale anche il reciproco nel senso che l'illegittimità del comportamento datoriale, alla stregua del diritto del lavoro in generale ed anche l'intenzione di ledere i tre beni giuridici protetti, non sono di per sé sufficienti a far ravvisare la natura antisindacale della condotta posta in essere, se non si è in grado di dimostrare l'effettiva e concreta idoneità a ledere, sotto il profilo oggettivo, i tre beni giuridici protetti. E' evidente, infatti, che un inadempimento contrattuale del contratto di lavoro individuale e persino del ccnl non costituisce di per sé solo ed in via automatica condotta antisindacale, perché occorre verificare se detto inadempimento, in relazione al contesto complessivo di relazioni industriali nel quale si inserisce a alle concrete modalità di attuazione abbia, appunto, l'attitudine ad impedire o limitare le libertà sindacali. Analogamente, la sola sicura intenzione di ledere le libertà sindacali non è sufficiente se non si traduce in comportamenti concretamente idonei a tal fine, perché l'art. 28 st. non sanziona le mere intenzioni ma solo le concrete offese, sotto il profilo obiettivo.
Va, tuttavia, sin d'ora precisato che l'espunzione dagli elementi costitutivi dell'illecito, nella sua configurazione astratta, del dolo e della illegittimità della condotta, non significa affatto che si tratti di elementi processualmente irrilevanti, perché una sicura prova dell'illegittimità della condotta datoriale e del dolo, ossia del fine di compromettere i tre beni giuridici protetti, agevolando senz'altro la prova dell'antisindacalità della condotta, assumono generalmente notevole rilevanza processuale e probatoria. Insomma nel processo la prova dell'antisindacalità della condotta passa generalmente proprio dalla prova del dolo del datore di lavoro ovvero dall'illegittimità della condotta posta in essere, alla stregua del diritto del lavoro nel suo complesso, così come nel processo penale la prova del movente, elemento certamente non costitutivo del reato, è spesso fondamentale per la prova dell'attribuzione della penale responsabilità all'imputato e, in particolare, del dolo che è, invece, elemento costitutivo del reato.
Preme, infatti, sottolineare come il datore di lavoro sia tenuto a riconoscere, quale propria unica controparte della contrattazione collettiva, le sole organizzazioni sindacali che i lavoratori, con metodo democratico, scelgono come maggiormente adeguate a tutelare i loro interessi, mentre al datore di lavoro è preclusa la scelta dell'interlocutore più gradito, come l'espresso divieto di sindacati di comodo conferma testualmente (cfr. art. 17 st. lav.).
La pretesa del datore di lavoro di instaurare una trattativa su un qualsiasi elemento del rapporto di lavoro avente rilevanza collettiva in via diretta coi lavoratori, e non invece col sindacato rappresentativo, costituisce di per sé grave condotta antisindacale perché si tratta di condotta che si oppone al conflitto col sindacato e non di condotta, che invece sarebbe legittima, che si muove nel conflitto. Insomma, il datore di lavoro è pienamente libero di contrastare le pretese dei sindacati ed pagina 9 di 14 anche di perseguire la propria legittima aspettativa di ridurre il costo del lavoro, anche mediante la drastica riduzione delle retribuzioni, ma non può pretendere di evitare l'inevitabile conflitto col sindacato maggiormente rappresentativo e scelto dai lavoratori, cercando di attivare trattative parallele direttamente coi dipendenti.
6. Merito: legittimazione ad agire e prerogative di cui all'art. 19 stat. lav.
Delineata in termini generali la tutela accordata dall'art. 28 stat. lav. alle libertà sindacali si può ora passare all'esame del merito della causa. Conviene partire dal suo nucleo essenziale attinente al riconoscimento o meno in capo a delle CP_1 prerogative di cui all'art. 19 stat. lav., non potendosi dubitare che una risposta positiva imporrebbe certamente la qualificazione come antisindacali delle condotte di diniego da parte datoriale delle assemblee convocate o della RSA nominata.
Appare tuttavia opportuno sciogliere preliminarmente il nodo della legittimazione ad agire in considerazione di una certa confusione, negli scritti difensivi dell'opponente, rispetto al distinto tema dei requisiti di cui all'art. 19 stat. lav. E', infatti pacifico che la legittimazione ad agire deve essere apprezzata con esclusivo riferimento all'art. 28 stat. lav. che la riconosce “agli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse”, mentre i requisiti di cui all'art. 19 stat. lav., condizionando la possibile qualificazione delle condotte denunziate come antisindacali, nulla ha a che fare col tema della legittimazione ad agire ma è già merito a tutti gli effetti: mentre l'esclusione della legittimazione ad agire impone una decisione in rito che attesti la mancanza di una condizione dell'azione perché il soggetto che ha agito non ha titolo per chiedere la tutela invocata, anche se sussistesse la condotta antisindacale denunziata, l'esclusione in capo al Sindacato ricorrente delle prerogative di cui all'art. 19 stat. lav. condurrà ad una pronunzia di rigetto nel merito per impossibilità di qualificare le condotte datoriali denunziate come antisindacali.
Ebbene nessuno ha mai dubitato che abbia la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 28 stat. CP_1 lav., neppure LO o il Giudice della fase sommaria che, infatti, nel respingere il ricorso ha deciso nel merito.
Come correttamente argomentato dalla difesa di parte opponente è pacifica l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali” (cfr. Cass., 29.07.2011, n. 16687, rv. 618680, in Giur. it. 2012, 6, 1359; Cass., 09.02.2015, n. 2375, rv. 634533; Cass., 21.10.2015, n. 21430, rv. 637499; Cass., 20.07.2017, n. 17915, rv. 644999). Per tutto quanto argomentato nell'opposizione, che qui è sufficiente richiamare trattandosi di circostanza non contestata, si deve ritenere che abbia queste caratteristiche. CP_1
Come, tuttavia, precisato da quella stessa giurisprudenza “sono, viceversa, diversi i requisiti previsti per la legittimazione a costituire le rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo della legge citata, posto che l'art. 19, a questo specifico scopo, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda” (cfr. Cass. n. 17915 del 2017 cit.; cfr. anche Cass. n. 21430 del 2015 cit.). E' poi ben noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 19 lett. b) st. lav., nella parte in cui “non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituta anche nell'ambito di associazione sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati
pagina 10 di 14 nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentati dei lavoratori dell'azienda” (Corte Cost. n. 231 del 2013). In motivazione la Consulta ha osservato che l'esclusione delle associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi, ma dotate di effettivo consenso da parte dei lavoratori, viola gli artt., 2, 3 e 39 Cost., perché i sindacati
“sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì al rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di aver prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.
Insomma, è stato ritenuto illegittimo proprio la facoltà, concessa dalla lettera della legge, al datore di lavoro di escludere un sindacato sgradito solo evitando di firmare con lui un contratto collettivo e, pertanto, la rappresentatività del sindacato non può derivare da un riconoscimento del datore di lavoro in forma pattizia, bensì dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, condivisibilmente precisato che “non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato con altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto” (cfr. Cass., n. 21430 del 2015 cit. a pg. 8 della motivazione, che ha ripreso un'interpretazione già imperante sotto il testo previgente dell'art. 19 stat. lav. cfr. Cass., 05.08.2010, n. 18260, rv. 61573).
Poiché, come si è visto, non è firmatario del contratto collettivo applicato in azienda e non ha CP_1 neppure partecipato alle relative trattative, essendosi limitato solo a prestarvi successiva adesione, non possedeva le prerogative di cui all'art. 19 stat. lav. e, pertanto, non aveva alcun titolo né di nominare NT
né di indire assemblee, con la conseguenza che le condotte datoriali che hanno contestato queste illegittime iniziative sindacali non possono in alcun modo essere considerate antisindacali, come correttamente ritenuto nel decreto opposto.
Ma, come correttamente argomentato dalla difesa dell'opposta, sussiste un'ulteriore ragione di NT illegittimità dell'iniziativa sindacale, in particolare, con riferimento alla nomina di una . E' infatti pacifico che abbia aderito al Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria – CGIL, CISL e CP_1 Uil del 10.01.2014 (cfr. doc. 2) il cui art. 8 dispone che “le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie (…) del presente Accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essa contenuta partecipando alla procedura di elezioni della r.s.u. rinunziano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge 20 magio 1970, n. 300”. I due sistemi di rappresentanza sindacale sono pertanto rigorosamente alternativi e non possono essere cumulati e, in particolare, si deve escludere che un'organizzazione sindacale aderente all'Accordo, per di più non rispondente, come nel caso di specie, alla previsione dell'art. 19 stat. lav. possa autonomamente nominare una propria RSA, anche solo per sopperire al periodo di vacatio conseguente alla decadenza della precedente RSU, perché in tal modo si finirebbe col consentire il proliferare in maniera incontrollata di organismi di rappresentanza sindacale all'interno dei luoghi di lavori che la clausola di salvaguardia mira proprio a scongiurare (sul passaggio del sistema della RSA al quello delle RSU, in particolare con riferimento alla legittimazione ad indire assemblee, riconosciuta anche ai singoli membri della RSU e non solo alle RSU come organismo collegiale cfr. Cass. Sez. Un.,
06.06.2017, n. 13978, rv. 644559). Ciò non toglie, ovviamente, che potrà conseguire le prerogative di cui all'art. 19 stat. lav. nel CP_1 caso in cui riesca a fare eleggere propri iscritti nelle RSU, a seguito delle elezioni che saranno svolte a breve.
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7. Merito: le altre questioni.
Venendo alle ulteriori questioni controverse come si è visto, lamenta, anzitutto, la mancata CP_1 comunicazione di tutta la documentazione inerente al passaggio di personale a seguito del cambio del contratto di appalto, in violazione dell'art. 6 CCNL (Utitalia). Ora, a prescindere del fatto che almeno parte della documentazione è stata trasmessa, si deve rilevare che il cit. art. 6, per il caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, prevede degli obblighi di informazione da parte dell'impresa “cessante” (comma 4) ed anche dell'impresa “subentrante”, ma esclusivamente ai Sindacati “individuati dall'art. 1 del presente CCNL” ossia le RSU e le “strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL”, come è ovvio che sia trattandosi di agevolare la firma di nuovi contratti di lavoro col medesimo personale. Non solo, ma tale obbligo di informativa nei confronti di questi Sindacati non ha come oggetto tutta la documentazione relativa al cambio di appalto, richiesta nella specie da ma CP_1 unicamente la “formale comunicazione scritta (…) dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento”, che nella specie è stata comunicata, anche se non dovuto e, dunque, a titolo di cortesia come correttamente evidenziato dall' Pt_2
Si deve dunque concludere che la condotta datoriale che ha trasmesso a quale Sindacato non CP_1 firmatario di alcun contratto collettivo applicato in azienda, di solo parte della documentazione richiesta ed abbia intavolato le necessarie trattative coi soli sindacati firmatari del contratto collettivo anche con riferimento alla dibattuta questione del doppio turno di lavoro, sia pienamente legittima e conforme alle previsione del contratto collettivo applicato in azienda e al quale ha pure prestato CP_1 adesione.
D'altra parte, merita di essere evidenziato, pur nella non perfetta comunanza della questione giuridica controversa, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato come gli obblighi di informativa previsti dall'art. 47 legge nr. 428 del 1990 in caso di trasferimento dell'azienda, con conseguente passaggio dei lavoratori a norma dell'art. 2122 c.c., sussistano esclusivamente nei confronti dei Sindacati di cui all'art. 19 stat. lav., non di altri pur presenti in azienda (cfr. Cass. n. 21430 del 2015 cit.). Non solo ma anche in questo caso non si tratta di un obbligo di informativa a 360 gradi, come pretende ma limitato alla “data del trasferimento, alle conseguenze per i lavoratori e alle CP_1 eventuali misure nei confronti degli stessi” (cfr. Cass., 13.02.2013, n. 3537. Rv. 625243), con espressa esclusione delle “ragioni giustificative della decisione”, dal momento che detta comunicazione svolge la funzione di consentire ai Sindacati di scegliere o meno l'esame congiunto e, in caso positivo, di parteciparvi in modo informato.
Non assume valenza antisindacale neppure la contestata mancata comunicazione dei dati sulla partecipazione ai due scioperi indetti da a novembre 2023, trattandosi di condotta che non limita CP_1 in alcun modo l'azione e le libertà sindacali.
Quanto al rifiuto al confronto sulla questione del doppio turno, alla luce della documentazione dimessa dalla stessa opponente, è circostanza semplicemente non vera perché è dimostrato come CP_3 abbia riscontrato le doglianze sindacali partecipando all'incontro del 11.09.2023, mentre come già si è visto non può pretendere il Sindacato di qualificare la condotta datoriale di rifiuto delle proprie rivendicazioni come antisindacali perché il datore di lavoro non ha alcun obbligo di aderirvi. In particolare, deve essere affermato come l'organizzazione del lavoro, in turno unico o con doppio turno, sia prerogativa datoriale, sebbene sia certo auspicabile costituisca il frutto di una scelta condivisa. Nel caso di specie, come si è visto, l'accordo è stato raggiunto con le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda, mentre il disaccordo di rientra nella fisiologica dialettica dei CP_1 rapporti industriali, senza in alcun modo comportare questioni di condotte antisindacali. Molto
pagina 12 di 14 semplicemente se resta in disaccordo può articolare, tutte le misure che ritiene opportune a CP_1 tutela dei lavoratori, ivi comprese forme di lotta sindacale quale lo sciopero, come in concreto ha fatto.
Infine, residua la questione della precettazione del personale in occasione degli scioperi proclamati da per le giornate del 3 e del 24.11.2023. CP_1
Al riguardo merita anzitutto di essere evidenziato come la contestazione che siano stati precettati 3 dipendenti tutti iscritti a con ordine di servizio dd. 24.10.2023 (cfr. doc. 21) sia relativa al solo CP_1 primo sciopero, non anche al secondo. In astratto è questa l'unica condotta, tra quelle contestate, che potrebbe essere qualificabile come antisindacale perché la deliberata scelta di precettare dipendenti tutti appartenenti all'unico Sindacato che ha proclamato lo sciopero ben si potrebbe configurare come condotta discriminatoria verso quello stesso Sindacato ritenuto sgradito. Al riguardo, tuttavia, appare ineccepibile la motivazione di rigetto adottata dal decreto opposto fondata sulla mancata prova della circostanza e sul fatto che, anche fosse fornita, l'assoluta occasionalità della stessa, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, ben potrebbe essere imputabile a mera causalità anziché ad una discriminazione contro il Sindacato. Motivazione questa ancora più solida se rapportata ad uno solo e non a due scioperi, alla luce della corretta interpretazione delle allegazioni di parte ricorrente. Come si è visto l'azienda ha sostenuto di aver scelto i lavorati a sorte e di non essere neppure a conoscenza che i tre scelti fossero iscritti a chiedendo prove testimoniali al riguardo. La prova è CP_1 stata disattesa, analogamente alla prova richiesta dall'opponente tesa a dimostrare unicamente che la scelta è caduta su 3 propri iscritti, in quanto irrilevante ai fini del decidere alla luce delle argomentazioni sopra svolta.
D'altra parte, merita di essere evidenziata la sussistenza di una ulteriore ragione alternativa di rigetto, in grado di confermare la decisione anche se non si volesse aderire alle sopra esposte argomentazioni. Come correttamente argomentato dalla difesa dell'opposta difetterebbe, infatti, il necessario requisito dell'attualità, trattandosi di una condotta compiuta in data 24.10.2024 mentre il ricorso (per la fase sommaria) è stato depositato solo il 27.03.2024 per lo più per tutt'altri motivi, tutti radicalmente infondati. Alla luce del contesto di piena legittimità della condotta datoriale nel quale, in tesi, questa condotta sospetta è stata posta in essere, e della circostanza che questa pretesa condotta antisindacale non ha avuto alcuno ulteriore sviluppo temporale, neppure allegato, andrebbe esclusa, al caso di specie, quel condivisibile e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'esaurirsi di singole azioni antisindacali del datore di lavoro non preclude al giudice di vietargli, ai sensi dell'art.
28 della legge n. 300 del 1970, la (ulteriore) continuazione di dette azioni, ove le stesse siano espressione di una condotta non meramente episodica ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo, con conseguenti durevoli ripercussioni negative per la libertà o l'attività sindacale, cui, in mancanza della pronuncia di un divieto siffatto, non sarebbe apprestata effettiva tutela.
L'accertamento della sussistenza in concreto delle condizioni che legittimano un ordine dell'indicato contenuto - che non si risolve in un precetto (penalmente sanzionato) rivolto a vietare ipotetici e generici comportamenti futuri -implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici” (così già Cass. Sez. L, Sentenza n. 3894 del 03.07.1984, Rv. 435841 - 01).
Insomma si dovrebbe concludere trattarsi di una condotta in tutto esaurita e priva di alcuna durevole ripercussione.
L'opposizione proposta va quindi integralmente rigettata ed il decreto opposto confermato.
pagina 13 di 14 Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali della presente fase di opposizione, liquidate come da dispositivo applicando una liquidazione appena superiore ai valori tariffari minimi dello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, considerando che la causa non ha reso necessaria alcuna istruttoria orale, mentre nulla si deve disporre in questa sede in ordine alle spese processuali della fase sommaria avendo il decreto opposto già giudicato in merito, con statuizione non oggetto di censura alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, confermando il decreto sommario dd.
24.04.2024.
2. Condanna altresì parte ricorrente a rimborsare alla Parte_3 parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € NTroparte_3
6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3. Fissa il termine in giorni 60 da oggi per il deposito dei motivi.
Rovereto, 13.11.2024.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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