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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 603 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata nella FEDERAZIONE RUSSA in data Parte_1
15/12/1980 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MENGOZZI PAOLA;
matrimonio celebrato in GATTEO il 23/12/2017 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1)I signori e consapevoli della responsabilità e Controparte_1 Parte_2 dei doveri genitoriali si impegnano a mantenere fra loro rapporti improntati al reciproco rispetto e a non interferire in alcun modo nella vita privata dell'altro, avendo ampia libertà di condurre la propria vita secondo i propri intendimenti.
2) La casa coniugale sita a Gatteo, alla via Aldo Moro n. 28, distinta:
- al foglio 10, part. 674, sub. 6, cat. A/3, classe 4, consistenza vani 3,5, rendita Euro 316,33, P.T-1;
- al foglio 10, part. 674, sub. 17, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 22, rendita 63,63, P.T.;
- al foglio 10, part. 674, sub. 18, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 19, rendita 54,95;
- al foglio 10, part. 674, sub. 3, cat. CO (CORTE E RESEDE), di proprietà del signor resta assegnata alla RA la quale l'abiterà Controparte_1 Parte_2 unitamente al figlio minore Per_1
3) Il figlio resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato Per_1 stabilmente presso la madre, dove manterrà anche la residenza anagrafica.
4) I coniugi dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi dei figli verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile, che su la decisione dei genitori gravi sul piano della sua educazione, degli affetti Per_1
e della formazione.
5) I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
6) Entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del figlio, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari.
7) Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del figlio ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività del figlio.
comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 8) I comparenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i parenti materni nonché paterni e qualora fossero ammalato il genitore Per_1 presso il quale si trova permetterà all'altro di visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori.
9) Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, previo accordo con la Per_1 RA , e compatibilmente con gli impegni scolastici ed Parte_2 extrascolastici del figlio. In ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori, e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni di si stabilisce che il figlio Per_1 trascorrerà alternativamente un fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato (con facoltà di scegliere liberamente l'orario nel periodo estivo), sino alla domenica alle ore 21,00, con il padre ed una con la madre. Nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il week end con la madre, lo stesso starà con il padre il pomeriggio dalle ore 15.00 sino alle ore 21,00.
10) Il minore trascorrerà il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua, ad anni Per_1 alterni, una volta con il padre ed una con la madre;
inoltre trascorrerà con il Per_1 padre cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali.
11) Allo stesso modo durante le vacanze estive verrà osservato il calendario concordato, con facoltà per ciascun genitore di tenere con sé per 15 Per_1
(quindici) giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei bambini.
12) Il signor corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, una Controparte_1 somma pari ad Euro 300,00= (trecento) mensili a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il Per_1 medesimo. Per quanto concerne queste ultime, sono da intendersi quali “spese straordinarie” quelle individuate come tali dall'art. 15 del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Forlì e che si intende qui integralmente richiamato. A precisazione del contributo alle spese straordinarie, come decise dal Protocollo adottato dal Tribunale, le parti prevedono che il padre si impegna a coprire il 50% delle spese relative ad uno sport scelto dal figlio, ed a coprire le spese di cancelleria non solo di inizio anno, ma che saranno sostenute nel corso di tutto l'anno scolastico.
13) I coniugi a regolamentazione dei loro rapporti dare avere, considerati i crediti della RA la quale nel corso della relazione matrimoniale ed Parte_2 anche prima del matrimonio ha erogato al signor in più occasioni Controparte_1 somme di denaro a titolo di prestito per un importo superiore ad Euro 150.000,00, prevedono l'impegno del signor a compensazione del debito Controparte_1 maturato di trasferire entro e non oltre mesi sei dalla sentenza di omologa della separazione la piena proprietà della casa. Le parti dunque, dopo la pubblicazione
3 della sentenza, attraverso atto notarile procederanno al trasferimento dal signor alla RA la piena proprietà della casa Controparte_1 Parte_2 coniugale ad integrale compensazione dei prestiti dallo stesso ricevuti, immobile sito a Gatteo Via Aldo Moro n. 28, distinta:
- al foglio 10, part. 674, sub. 6, cat. A/3, classe 4, consistenza vani 3,5, rendita Euro 316,33, P.T-1;
- al foglio 10, part. 674, sub. 17, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 22, rendita 63,63, P.T.;
- al foglio 10, part. 674, sub. 18, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 19, rendita 54,95;
- al foglio 10, part. 674, sub. 3, cat. CO (CORTE E RESEDE). Tale trasferimento che si rende necessario, funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale sarà effettuato a regolamentazione dei rapporti e delle posizioni dare/avere fra coniugi ed al fine di definire tutti i loro rapporti di debito e credito ed in particolare il saldo del debito del signor con la RA Controparte_1
. Parte_2
17) L'assegno unico sarà incassato interamente dalla RA . Parte_2
18) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altra pendenza economica tra le stesse e di non avere reciprocamente, per l'intercorso rapporto di coniugio, nulla a pretendere anche per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GATTEO (atto 12 Parte 1 anno 2017).
Forlì, 22/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata nella FEDERAZIONE RUSSA in data Parte_1
15/12/1980 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MENGOZZI PAOLA;
matrimonio celebrato in GATTEO il 23/12/2017 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1)I signori e consapevoli della responsabilità e Controparte_1 Parte_2 dei doveri genitoriali si impegnano a mantenere fra loro rapporti improntati al reciproco rispetto e a non interferire in alcun modo nella vita privata dell'altro, avendo ampia libertà di condurre la propria vita secondo i propri intendimenti.
2) La casa coniugale sita a Gatteo, alla via Aldo Moro n. 28, distinta:
- al foglio 10, part. 674, sub. 6, cat. A/3, classe 4, consistenza vani 3,5, rendita Euro 316,33, P.T-1;
- al foglio 10, part. 674, sub. 17, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 22, rendita 63,63, P.T.;
- al foglio 10, part. 674, sub. 18, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 19, rendita 54,95;
- al foglio 10, part. 674, sub. 3, cat. CO (CORTE E RESEDE), di proprietà del signor resta assegnata alla RA la quale l'abiterà Controparte_1 Parte_2 unitamente al figlio minore Per_1
3) Il figlio resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato Per_1 stabilmente presso la madre, dove manterrà anche la residenza anagrafica.
4) I coniugi dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi dei figli verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile, che su la decisione dei genitori gravi sul piano della sua educazione, degli affetti Per_1
e della formazione.
5) I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
6) Entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del figlio, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari.
7) Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del figlio ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività del figlio.
comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 8) I comparenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i parenti materni nonché paterni e qualora fossero ammalato il genitore Per_1 presso il quale si trova permetterà all'altro di visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori.
9) Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, previo accordo con la Per_1 RA , e compatibilmente con gli impegni scolastici ed Parte_2 extrascolastici del figlio. In ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori, e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni di si stabilisce che il figlio Per_1 trascorrerà alternativamente un fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato (con facoltà di scegliere liberamente l'orario nel periodo estivo), sino alla domenica alle ore 21,00, con il padre ed una con la madre. Nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il week end con la madre, lo stesso starà con il padre il pomeriggio dalle ore 15.00 sino alle ore 21,00.
10) Il minore trascorrerà il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua, ad anni Per_1 alterni, una volta con il padre ed una con la madre;
inoltre trascorrerà con il Per_1 padre cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali.
11) Allo stesso modo durante le vacanze estive verrà osservato il calendario concordato, con facoltà per ciascun genitore di tenere con sé per 15 Per_1
(quindici) giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei bambini.
12) Il signor corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, una Controparte_1 somma pari ad Euro 300,00= (trecento) mensili a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il Per_1 medesimo. Per quanto concerne queste ultime, sono da intendersi quali “spese straordinarie” quelle individuate come tali dall'art. 15 del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Forlì e che si intende qui integralmente richiamato. A precisazione del contributo alle spese straordinarie, come decise dal Protocollo adottato dal Tribunale, le parti prevedono che il padre si impegna a coprire il 50% delle spese relative ad uno sport scelto dal figlio, ed a coprire le spese di cancelleria non solo di inizio anno, ma che saranno sostenute nel corso di tutto l'anno scolastico.
13) I coniugi a regolamentazione dei loro rapporti dare avere, considerati i crediti della RA la quale nel corso della relazione matrimoniale ed Parte_2 anche prima del matrimonio ha erogato al signor in più occasioni Controparte_1 somme di denaro a titolo di prestito per un importo superiore ad Euro 150.000,00, prevedono l'impegno del signor a compensazione del debito Controparte_1 maturato di trasferire entro e non oltre mesi sei dalla sentenza di omologa della separazione la piena proprietà della casa. Le parti dunque, dopo la pubblicazione
3 della sentenza, attraverso atto notarile procederanno al trasferimento dal signor alla RA la piena proprietà della casa Controparte_1 Parte_2 coniugale ad integrale compensazione dei prestiti dallo stesso ricevuti, immobile sito a Gatteo Via Aldo Moro n. 28, distinta:
- al foglio 10, part. 674, sub. 6, cat. A/3, classe 4, consistenza vani 3,5, rendita Euro 316,33, P.T-1;
- al foglio 10, part. 674, sub. 17, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 22, rendita 63,63, P.T.;
- al foglio 10, part. 674, sub. 18, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 19, rendita 54,95;
- al foglio 10, part. 674, sub. 3, cat. CO (CORTE E RESEDE). Tale trasferimento che si rende necessario, funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale sarà effettuato a regolamentazione dei rapporti e delle posizioni dare/avere fra coniugi ed al fine di definire tutti i loro rapporti di debito e credito ed in particolare il saldo del debito del signor con la RA Controparte_1
. Parte_2
17) L'assegno unico sarà incassato interamente dalla RA . Parte_2
18) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altra pendenza economica tra le stesse e di non avere reciprocamente, per l'intercorso rapporto di coniugio, nulla a pretendere anche per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GATTEO (atto 12 Parte 1 anno 2017).
Forlì, 22/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
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