TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE Parte_1 C.F._1
BENEDITTIS ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via
Mazzini 40/b, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
e
(C.F. , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Controparte_1 P.IVA_1 loro, dagli avvocati ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN
ROMEO, LUCIANA CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER E Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mauro Luciani in Larino, Via Iovine n.
11, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “1) ACCERTARE E DICHIARE la nullità della capitalizzazione degli interessi commissioni e spese applicata dalla banca convenuta al conto corrente per cui è causa perché contraria all'art 1283 cc e quindi illegittima e delle commissioni e spese illegittime e per gli effetti
2) CONDANNARE la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 17.181,85 , pagina 1 di 18 come da CTU espletata, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. 3) In via subordinata,
CONDANNARE la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 14.832,86 , come da CTU espletata, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.”;
per parte convenuta: “in via pregiudiziale, accerti e dichiari l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Larino in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Roma, con contestuale condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. In via gradata, l'odierna convenuta insiste, invece, affinché le risultanze alle quali è pervenuta il dott. vengano integralmente disattese (poiché visibilmente CP_3 suppletive dell'onus probandi gravante su parte attrice e, in ogni caso, inattendibili alla luce delle argomentazioni precedentemente richiamate), con contestuale rigetto delle domande formulate da controparte. In via ulteriormente gradata, l'odierna convenuta chiede che il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa venga rideterminato in un importo compreso tra Euro 5.017,00 ed Euro 6.264,00, in conformità alle ipotesi di ricalcolo n. 1 e n. 2 predisposte dall'esperto sulla scorta delle originali annotazioni contabili della Banca”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di essere stato titolare del conto corrente n. 756382, già n. Parte_1
7009358, intrattenuto presso la filiale di Larino, chiuso nel mese di Controparte_4 dicembre 2016, ed esposto altresì di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 166/2020, con cui ha ingiunto vanamente alla la consegna del contratto di apertura del Controparte_1 conto corrente in questione, ha convenuto in giudizio l'Istituto di credito eccependo: a) nullità del rapporto per mancanza del contratto di apertura di conto corrente e non debenza degli interessi delle competenze e spese ai sensi dell'art 117 t.u.b.; b) nullità della clausola anatocistica del contratto di apertura di credito che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
c) illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata nonché delle valute.
Tanto posto, ha così concluso: “In via principale: 1) Accertare e Dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n. 756382,già n. 7009358 per cui è causa, per assenza del contratto di apertura di conto corrente e,per gli effetti, 2) Condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme corrispostele dall'attrice a titolo di interessi, commissioni e spese in funzione del rapporto di conto corrente per cui è causa, a partire dal 30/09/2003 fino alla chiusura, che si quantificano in € 27.046,27,ovvero la maggiore o minore somma accertata a seguito di espletanda C.T.U. contabile. In ogni caso, in via subordinata 3) Accertare e
Dichiarare nulla la clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente che prevede la capitalizzazione degli interessi perché contraria all'art 1283 c.c. 4) DICHIARARE non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto della Sentenza SS.UU pagina 2 di 18 n.24418/2010 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
5) DICHIARARE non dovute le Commissioni di
Massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite o al massimo dovute una sola volta per anno;
6) DICHIARARE che la valuta va applicata dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
7) DICHIARARE spettante all'istituto bancario CP_4 convenuto il solo tasso legale sostitutivo ex rt 1284 c.c. e ,per gli effetti, 8) CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore degli interessi non dovuti alla banca ,accertati a seguito di espletanda C.T.U. contabile applicando il tasso legale ex art 1284 c.c. con ripetizione della somma di €
23.386,65 in favore dell'attore. 9) CONDANNARE l'istituto bancario alla corresponsione degli interessi legali sulle somme illegittimamente percepite, dalla data di costituzione in mora, ovvero almeno dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
10) CONDANNARE l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario del 15 % art.14 nuova T.P., IVA e C.a.p., come per legge”.
2. Si è costituita la eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per Controparte_4 territorio del Tribunale adito, invocando l'art. 11 del contratto di affidamento sottoscritto in data 3 giugno 2010, regolato sul rapporto di conto corrente oggetto di causa, secondo cui “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la in occasione o in dipendenza del presente rapporto, CP_4 il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della e, CP_4 cioè, Roma”. Inoltre, eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, nel merito la convenuta, sollevata eccezione di prescrizione delle avverse pretese, ha comunque contesto ogni singola eccezione, chiedendo il rigetto della domanda.
3. Espletata la mediazione obbligatoria tra le parti, la causa è proseguita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, di Roma, come sostenuto dalla convenuta.
Invero, deve rilevarsi che la domanda proposta dall'attore- che non è consumatore (così genericamente e sinteticamente allegato ma non dimostrato dall'attore a pag. 1 della memoria n. 1), tenuto conto del richiamo, nella scheda di sintesi al contratto di affidamento contenente la clausola in esame, di fido per imprese o professionisti- ha ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di clausole asseritamente nulle e contenute in più pagina 3 di 18 contratti, e, segnatamente, nel contratto di conto corrente- di cui l'attore ha eccepito, invero, la radicale nullità per difetti di forma-, nonché sui contratti, sul primo regolati, di aperture di credito e, segnatamente, affidamento del 31.5.2005, del 10.10.2007 e, da ultimo, del 3.6.2010.
Orbene, solo in quest'ultimo contratto è presente la clausola concernente il foro convenzionale esclusivo, invocata dalla convenuta, mentre negli altri contratti non sono previste clausole simili: nel contratto del 31.5.2005, la clausola sul foro competente in caso di controversie non è stata completata dalle parti mediante indicazione dello specifico foro applicabile, mentre nel contratto del 10.10.2007 è specificatamente prevista la competenza del foro di Larino, ancorché non esclusiva. In definitiva, i contratti posti a fondamento della domanda attorea disciplinano in modo diverso la competenza territoriale del Tribunale da adire in caso di controversia, essendo previsto il foro esclusivo solo nell'ultimo contratto di affidamento concluso tra le parti (contrariamente al caso affrontato nell'ordinanza del
Tribunale di Venezia, prodotta dalla convenuta quale precedente e “giurisprudenza prevalente”, poiché, diversamente dal caso qui in esame, nell'ordinanza depositata tutti i contratti di affidamento prevedevano la stessa clausola concernente la previsione del medesimo foro convenzionale esclusivo, pur in assenza del contratto di conto corrente). Ne consegue che, anche valorizzando lo stretto collegamento sussistente tra il contratto di conto corrente (non agli atti di causa) e i contratti di affidamento via via conclusi, tutti regolati sul primo, la previsione di clausole in ordine alla competenza di tenore diverso – si rammenti, peraltro, che il foro convenzionale esclusivo non dà luogo ad un'ipotesi di competenza inderogabile: Cass. civ., Sez. III, 18/04/2000, n. 5030- non consente di ritenere univoca la volontà di attribuire carattere esclusivo al foro previsto in uno solo di tali contratti. Al riguardo, allora, può trovare applicazione il principio espresso più volte dalla Suprema Corte, secondo cui “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa...inequivoca che non lascia adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro;
al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori”
(Cass. n. 21352/2020). Pertanto, non essendo stati contestati tutti gli altri fori applicabili,
l'eccezione deve essere respinta. pagina 4 di 18 5. Passando al merito, giova premettere, in punto di riparto dell'onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass., Sez. Vi-I,
13/12/2019, n. 33009), dato che le pattuizioni di che trattasi non sono affette da una nullità intrinseca, ma in quanto la loro previsione non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità (così in motivazione Cass., Sez. I, 19/01/2022, n. 1550), senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del 9/3/2021).
Detto principio, tuttavia, gode solo di una “apparente ineluttabilità” (così, da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 14/05/2025, n. 12953): difatti, nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente, la Suprema Corte, con sentenza n. 6480 del 9/3/2021 costantemente seguita, dopo aver ribadito il consolidato principio di diritto sopra riportato e dopo aver affermato che la pratica anatocistica per il periodo anteriore alla Delibera CICR 9/2/2000 deve comunque essere esclusa anche nell'ipotesi di mancata produzione del contratto,- quanto agli interessi e alla CMS ha affermato che il criterio generale di distribuzione dell'onere probatorio “si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
5.1. Nel caso di specie, avendo l'attore affermato sin dall'atto introduttivo l'inesistenza di pagina 5 di 18 un contratto scritto e avendo la contrastato detto assunto, era onere di quest'ultima CP_4 produrre in giudizio l'originario contratto di conto corrente, onere nella specie non assolto.
Diversamente, entrambe le parti hanno depositato i tre contratti di apertura di credito regolati sul c/c, le cui pattuizioni andranno verificate alla luce delle contestazioni mosse dall'attore.
Difatti, non si ritiene sostenibile quanto voluto dall'attore in ordine ad una invalidità
“caducante” della nullità del contratto di conto corrente per assenza di forma scritta sui successivi contratti di affidamento, questi ultimi tutti redatti in forma scritta: invero, le deduzioni dell'attore sottendono il diverso problema della qualificazione dell'operazione negoziale svolta dalle parti, se come unico contratto complesso o come contratti autonomi ancorché collegati. Sul punto, è ormai prevalente da anni la tesi dei rapporti autonomi, seppur collegati ed interferenti tra loro;
sul punto, deve allora rammentarsi che “Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicché, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica”. In particolare, con la sentenza n. 20726 dell'1 ottobre 2014, la
Cassazione ha ritenuto che la mancanza forma scritta del contratto di conto corrente, e la conseguente nullità di tale rapporto, non si estenda anche al contratto di apertura di credito stipulato in forma scritta, fermo restando, tuttavia, che la forma scritta dell'apertura di credito non ha effetto sanante nei confronti del conto corrente privo della forma prevista ex lege.
Diversa è invece la questione trattata dalle sentenze richiamate dall'attore e, tra tutte, la più nota, in tema di requisito della forma dei contratti bancari collegati e da tutte le successive richiamate, la sentenza n. 7763 del 27 marzo 2017. Premesso che tale sentenza – e così le altre- si sono occupate della forma del contratto di apertura di credito su conto corrente, il principio di cui si fa applicazione in siffatti casi e affermato dalla sentenza citata afferma che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente pagina 6 di 18 stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”. La
Corte aggiunge, infatti, che “Ciò comporta non solo una stretta connessione operativa e funzionale del contratto accessorio ma anche una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile dal contratto redatto obbligatoriamente per iscritto”. In altri termini, è necessario verificare caso per caso le pattuizioni contrattuali, per verificare nel caso concreto come sono disciplinate le interferenze tra i vari rapporti negoziali e se, ad esempio, nell'ambito del contratto di apertura di conto corrente sono già contenute le pattuizioni relative ad altri rapporti collegati ed accessori. Tale essendo il contenuto delle sentenze citate e del significato dei passi di esse estrapolati dall'attore, ma non inquadrati nel loro contesto, è evidente l'infondatezza della relativa difesa.
5.2. Quanto invece alle contestazioni della parte convenuta in ordine alla non completa produzione degli estratti conto (il ctu ha evidenziato che “non risultano depositati gli estratti conto per il periodo antecedente il primo ottobre 2003 e gli estratti conto relativi al periodo dal primo gennaio 2006 e fino al 31 marzo 2008. Inoltre, mancano i dettagli di liquidazione delle competenze, oltre che del trimestre 3°-
2003 (addebitate nel 4° trim. 2003) e del trimestre 1°-2008 (addebitate nel 2° trim. 2008), anche dei seguenti trimestri: 1° e 2° trim. 2012; 1°, 2°, 3° e 4° trim. 2013 e 1° trim. 2016”), deve richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui se ad agire è il correntista, per ottenere la restituzione dell'indebito previo ricalcolo delle poste attive e passive, facendo valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo e gli interessi “uso piazza”, ovvero l'applicazione di spese e commissioni non pattuite, grava su di lui l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario, dal momento che “la ricostruzione integrale non può che essere ricondotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi”(cfr. Cass. Civ. n. 20688/2013; Cass. Civ. n.
21597/2013; Cass. Civ. n. 20693/2016). Tuttavia, come precisato in più occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi i quali consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (v. Cass. civ. sez. II, 28/10/2019 n. 27476; Cass. civ. Sez. I, ord., 09/10/2019, n. 25373; Cass. civ. Sez. I Sent., 02/05/2019, n. 11543; Cass. civ. Sez. I pagina 7 di 18 Ord., 03/12/2018, n. 31187, la quale ha confermato la decisione basata su una ctu ricostruttiva dell'andamento del rapporto sulla base di "scritture contabili di raccordo", considerato che, agli atti, mancavano numerosi estratti;
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 01/06/2018, n. 14074, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito di svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio).
Nel caso di specie, non può sostenersi che la mancanza di continuità degli estratti conto non abbia reso possibile l'analitica ricostruzione del rapporto di conto corrente, dovendosi rilevare che, nonostante la carenza più vistosa (estratti dal primo gennaio 2006 al 31 marzo
2008), il ctu ha raccordato i due periodi -tra l'ultimo saldo disponibile e il primo saldo iniziale disponibile- in modo concretamente affidabile, determinando peraltro una situazione maggiormente favorevole per la e un risultato certamente meno favorevole per l'attore, CP_4 giacché non venendo espunti gli addebiti illegittimi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto. D'altronde, nell'ipotesi in cui si controverta su rapporti privi di una parte degli estratti conto, la Suprema Corte continua affermando che “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre
2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, lo stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; Cass.
3 dicembre 2018, n. 31187).
6. Anatocismo
Con riguardo all'anatocismo trimestrale bancario, giova premettere che, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, modificando un orientamento consolidato che inquadrava le norme bancarie uniformi, predisposte dall'ABI e richiamate dalle clausole inserite nei contratti, nell'ambito degli usi normativi, ha chiarito che tali norme sono usi negoziali e, in quanto tali, insuscettibili di derogare a una norma imperativa quale quella di cui al 1283 c.c. (Cass. n.
12507/1999; Cass., n. 2374/1999; Cass., n. 3096/1999; Cass., Sez. Un., n. 21095/2004). Ciò ha comportato come conseguenza l'inesorabile nullità della predetta clausola perché stipulata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e l'applicabilità della disciplina della nullità parziale determinata dall'art. 1418 c.c. in combinato disposto con l'art. 1419 c.c. Deve pagina 8 di 18 invece escludersi la possibilità della inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità poiché, nell'insussistenza delle condizioni di legge che consentano di applicare l'anatocismo ovvero di una valida pattuizione tra le parti in tal senso, nessuna capitalizzazione può essere applicata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
Questa impostazione trova piena applicazione in riferimento ai contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000 (ovverosia in data antecedente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.02.2000), ove l'anatocismo potrà ritenersi valido a far data dal 1 luglio 2000
(termine previsto dalla delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) laddove sia stato effettuato l'adeguamento delle disposizioni al principio di reciprocità tra interessi debitori e creditori. In particolare, l'art. 7 della citata delibera CICR dispone che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il
30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nel caso in esame, l'assenza di un contratto scritto non ha rilievo, poiché in caso di rapporto tra le parti già in essere alla data della delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere comunque eliminata (così Cass. n. 6480/2021). Correttamente, quindi, il ctu ha provveduto ad espungerla.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo (a far data dal primo luglio 2000), sostiene la banca convenuta di aver correttamente adeguato le condizioni contrattuali applicate al rapporto secondo le disposizioni recate dalla delibera CIRC, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 22.6.2000 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta di parte convenuta), di talché il ctu avrebbe ingiustamente ed immotivatamente provveduto ad espungere gli interessi anatocistici applicati dalla Banca tra il 1° ottobre 2003 e il 31 maggio 2005. Dal 2005 in poi, invece, la ha sostenuto la correttezza dell'ipotesi formulata dal ctu, il quale, accanto a CP_4 quella di espunzione della capitalizzazione per tutto il rapporto, ha prospettato l'ipotesi di applicazione della capitalizzazione secondo la clausola sottoscritta nel contratto di apertura di pagina 9 di 18 credito del 2005, evidenziando che “La clausola in esame risulta approvata specificatamente per iscritto dal correntista. Tuttavia, nei due contratti risultano indicati i soli tassi di interesse debitori e creditori annui nominali, mentre non risultano indicati i tassi annui effettivi”.
Orbene, partendo dal periodo 2003-2005, reputa il Tribunale che non sia sufficiente, ai fini della dimostrazione della pari periodicità della contabilizzazione degli interessi a debito e a credito la prova da parte della della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera, CP_4 essendo necessaria la dimostrazione della specifica approvazione della suddetta clausola da parte del singolo cliente. Tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione presso la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 9140 del 19/05/2020 della Corte di
Cassazione, con la quale si è affrontata ex professo l'annosa problematica relativa alle modalità con cui le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti anteriori al 2000. Ripercorsi i termini del dibattito e in particolare l'orientamento giurisprudenziale che già prima concludeva nel senso della indispensabilità dell'accettazione del cliente per iscritto della clausola di pari periodicità della capitalizzazione (Cass. civ. Sez. I Ord.,
21/10/2019, n. 26769; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779), la Suprema Corte, pur giungendo alla medesima conclusione, ha tuttavia chiarito come l'art. 7, comma 2 delibera CICR, il cui presupposto di applicazione è che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, non possa applicarsi, dal momento che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000, l'operazione di raffronto imposta dalla Delibera si dimostra inattuabile: “poiché, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset. L'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione … la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente. […]. L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola pagina 10 di 18 anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR.”. In conclusione, quindi, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.”.
A tali coordinate, del tutto condivisibili e più volte ribadite (da ultimo si veda Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n. 28215 e Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7377), questo
Giudice intende adeguarsi, con la conseguenza che, nel caso di specie, non avendo la Banca dato prova della pattuizione o dell'approvazione espressa da parte della correntista della clausola di capitalizzazione reciproca, deve essere dichiarata illegittima la capitalizzazione degli interessi e commissioni effettuata dalla convenuta sino ad allora, con azzeramento di qualsivoglia capitalizzazione.
Del pari, non può dirsi validamente pattuita la capitalizzazione a mente della clausola riportata all'art. 4 nel contratto del 2005 (e così anche del 2007), privi dell'indicazione del tasso effettivo annuo, come ben evidenziato dal ctu.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato di fissare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” nelle operazioni bancarie, subordinando l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione civile , nella sentenza n.
18664 del 03/07/2023, citata anche dall'attore, ha affermato che “[…]la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è pagina 11 di 18 subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Ne consegue che la capitalizzazione non è stata validamente pattuita.
Si tenga poi conto che a decorrere dall'1.1.2014 il vecchio testo dell'art. 120, comma 2,
TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto
Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Di fatto, quindi, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, alcuni Tribunali (si vedano le pronunce del Tribunale di Roma e Milano) hanno ritenuto condivisibilmente che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione pagina 12 di 18 periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, essa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (e dunque anche nel caso di specie), avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti, ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, è stato nuovamente modificato l'art. 120 TUB nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
In buona sostanza, si torna a prevedere la possibilità di derogare al divieto di anatocismo, purché vi sia l'autorizzazione preventiva del cliente, che diviene revocabile liberamente, e pagina 13 di 18 sempre con la clausola di pari periodicità. La norma non esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata anche al momento della costituzione del rapporto.
Secondo la tesi prevalente, nei contratti stipulati prima del 2014 le clausole anatocistiche conformi alla normativa all'epoca vigente sono divenute invalide a partire dal 1.1.2014. Il DM
n. 343/16 conferma tale impostazione, poiché prevede la possibilità di adeguamento di tutti i contratti in corso (e quindi anche di quelli stipulati prima del 2014), considerando questo adeguamento come una modifica peggiorativa.
In conclusione, per tutti i contratti stipulati prima del 2016 (sia prima che dopo il 2014) la capitalizzazione può essere reintrodotta solo con uno specifico adeguamento del contratto rispondente al testo del novellato art. 120 TUB.
Ed allora, nel caso in esame, posto quanto già detto, va confermato il calcolo del CTU di espunzione della capitalizzazione, tenuto conto che, quanto all'autorizzazione del correntista di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, la stessa, come evidenziato dal ctu, è irrilevante, in quanto il rapporto risulta estinto in data 23.12.2016, vale a dire nel primo trimestre di applicazione della nuova normativa di cui alla citata delibera CICR.
7. CMS
Passando poi alla verifica della CMS, il ctu, in risposta ai quesiti formulati da questo
Giudice (“1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o mancanza di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”), ha correttamente tenuto conto del contenuto dei contratti di affidamento prodotti, osservando che, fino alla data del
30/05/2005 la commissione di massimo scoperto non risulta pattuita. Invece, nel contratto di apertura di credito del 31/05/2005 e nel successivo contratto del 10/10/2007 risulta indicata la commissione di massimo scoperto nella misura dell'1%, calcolata una sola volta sul massimo saldo debitore raggiunto nel trimestre. Dal terzo trimestre 2009 la banca ha addebitato la commissione disponibilità immediata fondi (DIF) fino al 31/12/2012. Inoltre, a partire dal primo trimestre 2010 risulta addebitata anche la commissione utilizzi oltre disponibilità f.di e a pagina 14 di 18 partire dal quarto trimestre 2012 risultano addebiti della commissione istruttoria veloce. Il ctu, tanto rilevato, ha quindi evidenziato che “Nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 non risulta documentato in atti che la banca abbia adeguato le clausole sulla commissione di massimo scoperto alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, secondo quanto previsto per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Tuttavia, nel contratto di apertura di credito del 3 giugno 2010 risulta indicata una commissione per la messa a disposizione di fondi nella misura dello 0,50% sull'importo del fido che trova riscontro nelle successive liquidazioni trimestrali. Infine, per periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644) non risulta documentato in atti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali per i contratti già in corso secondo quanto previsto dal suddetto decreto CICR. Per quanto sopra, la commissione di massimo scoperto, addebitata fino al 30/06/2009, verrà espunta nei ricalcoli del conto corrente, in quanto non pattuita fino al 30/05/2005 ed essendo stata prevista ed applicata sull'utilizzato fino al 30/06/2009. La successiva commissione disponibilità immediata fondi
(DIF), addebitata fino al 31/12/2012, verrà espunta dal 3° trimestre 2009 e fino al 1° trimestre
2010. A seguito del contratto di apertura di credito del 03/06/2010, non sarà eliminata dal 2° trimestre 2010 e fino al 30/06/2012, mentre sarà espunta nei due trimestri restanti del 2012 successivi al 1° luglio 2012. La commissione utilizzi oltre disponibilità f.di, addebitata dal 1° trimestre 2010 e fino al quarto trimestre 2011 e poi nel 3° trimestre 2012, risulta indicata nel contratto del 3 giugno 2010 per l'importo di € 2,00 al giorno fino a un massimo di 350 euro per trimestre, da applicare agli utilizzi giornalieri oltre i limiti del fido di mille euro o frazione e solo nel caso di sconfinamenti superiori alle 50 euro registrati anche per data valuta. Pertanto, detta commissione dovrebbe essere eliminata nel primo trimestre del 2010 e nell'ultimo trimestre di applicazione successivo al 1° luglio 2012 (3° trim. 2012). Tuttavia, nelle elaborazioni che si andranno ad effettuare verrà eliminata per l'intero periodo in quanto nei saldi ricalcolati del rapporto non si evidenziano saldi extra fido ad eccezione dell'Ipotesi 2 di ricalcolo del conto corrente (All. H) nella quale si è rilevato l'extra fido nel 4° trimestre 2010, provvedendo così al relativo conteggio ed addebito della commissione in esame. La commissione istruttoria veloce addebitata dopo il 1° luglio 2012 è stata eliminata” (v. pag. 10 della perizia).
Ne consegue che, risultando corretto e immune da apparenti vizi logici l'iter per il ricalcolo ha inteso seguire il ctu, vanno condivise le relative risultanze e calcoli a cui è giunto l'ausiliario. pagina 15 di 18 8. Valute
Va invece rigettata la doglianza attorea relativa alla pretesa illegittimità delle valute applicate dalla banca.
La contestazione sul punto da parte dell'attore si è palesata manifestamente generica, in quanto dedotta sulla scorta di mere pronunce giurisprudenziali e prescindendo del tutto sia dalle disposizioni negoziali, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del primo luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che non impone la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
9. Prescrizione
In merito alla prescrizione, devono disattendersi le doglianze della convenuta in ordine al ricalcolo effettuato sul cd. saldo rettificato, anziché sul cd. saldo banca.
Sul punto, da ultimo la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. I, 08/04/2025, n. 9203), ha evidenziato come si sia ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn.
2749 e 5577 del 2025). Al riguardo, infatti, la Corte ha rammentato che la questione di quale saldo contabile (il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non
è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, pagina 16 di 18 inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, - si è sostenuto
- non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
L'impostazione che precede è stata successivamente seguita (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del
2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749 e 5577 del 2025) e, da ultimo, ancora una volta ribadita nella sentenza sopra citata, con cui si sono ribadite le argomentazioni già espresse e le conclusioni della pronuncia citata. Sicché deve ribadirsi che, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto” (cfr. Cass. n. 9756 del 2024 e Cass. n. 5577 del 2025). pagina 17 di 18 Ne consegue allora che, alla luce dei ricalcoli effettuati dal ctu in ragione di quanto sopra riportato, l'ipotesi da considerarsi è quella n. 3 formulata dall'ausiliario sul saldo rettificato, tale per cui, alla data del 23/12/2016, risulta un saldo finale a credito del correntista di € 17.181,85.
10. In definitiva, la domanda va accolta nei limiti che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il dm
55/2014, nei valori medi per tutte le fasi, in base al criterio del cd. decisum.
Le spese di ctu, liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara la nullità del rapporto di conto corrente n. 756382, già n. 7009358, per difetto di forma scritta nonché la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della correntista e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto nei termini di cui sopra e, per l'effetto, tenuto conto dell'eccepita prescrizione, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 17.181,85, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in CP_1 favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio De Benedittis dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
− pone definitivamente a carico di le spese della CTU, giusta decreto in CP_1 atti.
Larino, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE Parte_1 C.F._1
BENEDITTIS ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via
Mazzini 40/b, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
e
(C.F. , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Controparte_1 P.IVA_1 loro, dagli avvocati ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN
ROMEO, LUCIANA CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER E Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mauro Luciani in Larino, Via Iovine n.
11, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “1) ACCERTARE E DICHIARE la nullità della capitalizzazione degli interessi commissioni e spese applicata dalla banca convenuta al conto corrente per cui è causa perché contraria all'art 1283 cc e quindi illegittima e delle commissioni e spese illegittime e per gli effetti
2) CONDANNARE la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 17.181,85 , pagina 1 di 18 come da CTU espletata, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. 3) In via subordinata,
CONDANNARE la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 14.832,86 , come da CTU espletata, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.”;
per parte convenuta: “in via pregiudiziale, accerti e dichiari l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Larino in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Roma, con contestuale condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. In via gradata, l'odierna convenuta insiste, invece, affinché le risultanze alle quali è pervenuta il dott. vengano integralmente disattese (poiché visibilmente CP_3 suppletive dell'onus probandi gravante su parte attrice e, in ogni caso, inattendibili alla luce delle argomentazioni precedentemente richiamate), con contestuale rigetto delle domande formulate da controparte. In via ulteriormente gradata, l'odierna convenuta chiede che il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa venga rideterminato in un importo compreso tra Euro 5.017,00 ed Euro 6.264,00, in conformità alle ipotesi di ricalcolo n. 1 e n. 2 predisposte dall'esperto sulla scorta delle originali annotazioni contabili della Banca”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di essere stato titolare del conto corrente n. 756382, già n. Parte_1
7009358, intrattenuto presso la filiale di Larino, chiuso nel mese di Controparte_4 dicembre 2016, ed esposto altresì di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 166/2020, con cui ha ingiunto vanamente alla la consegna del contratto di apertura del Controparte_1 conto corrente in questione, ha convenuto in giudizio l'Istituto di credito eccependo: a) nullità del rapporto per mancanza del contratto di apertura di conto corrente e non debenza degli interessi delle competenze e spese ai sensi dell'art 117 t.u.b.; b) nullità della clausola anatocistica del contratto di apertura di credito che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
c) illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata nonché delle valute.
Tanto posto, ha così concluso: “In via principale: 1) Accertare e Dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n. 756382,già n. 7009358 per cui è causa, per assenza del contratto di apertura di conto corrente e,per gli effetti, 2) Condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme corrispostele dall'attrice a titolo di interessi, commissioni e spese in funzione del rapporto di conto corrente per cui è causa, a partire dal 30/09/2003 fino alla chiusura, che si quantificano in € 27.046,27,ovvero la maggiore o minore somma accertata a seguito di espletanda C.T.U. contabile. In ogni caso, in via subordinata 3) Accertare e
Dichiarare nulla la clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente che prevede la capitalizzazione degli interessi perché contraria all'art 1283 c.c. 4) DICHIARARE non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto della Sentenza SS.UU pagina 2 di 18 n.24418/2010 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
5) DICHIARARE non dovute le Commissioni di
Massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite o al massimo dovute una sola volta per anno;
6) DICHIARARE che la valuta va applicata dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
7) DICHIARARE spettante all'istituto bancario CP_4 convenuto il solo tasso legale sostitutivo ex rt 1284 c.c. e ,per gli effetti, 8) CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore degli interessi non dovuti alla banca ,accertati a seguito di espletanda C.T.U. contabile applicando il tasso legale ex art 1284 c.c. con ripetizione della somma di €
23.386,65 in favore dell'attore. 9) CONDANNARE l'istituto bancario alla corresponsione degli interessi legali sulle somme illegittimamente percepite, dalla data di costituzione in mora, ovvero almeno dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
10) CONDANNARE l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario del 15 % art.14 nuova T.P., IVA e C.a.p., come per legge”.
2. Si è costituita la eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per Controparte_4 territorio del Tribunale adito, invocando l'art. 11 del contratto di affidamento sottoscritto in data 3 giugno 2010, regolato sul rapporto di conto corrente oggetto di causa, secondo cui “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la in occasione o in dipendenza del presente rapporto, CP_4 il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della e, CP_4 cioè, Roma”. Inoltre, eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, nel merito la convenuta, sollevata eccezione di prescrizione delle avverse pretese, ha comunque contesto ogni singola eccezione, chiedendo il rigetto della domanda.
3. Espletata la mediazione obbligatoria tra le parti, la causa è proseguita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, di Roma, come sostenuto dalla convenuta.
Invero, deve rilevarsi che la domanda proposta dall'attore- che non è consumatore (così genericamente e sinteticamente allegato ma non dimostrato dall'attore a pag. 1 della memoria n. 1), tenuto conto del richiamo, nella scheda di sintesi al contratto di affidamento contenente la clausola in esame, di fido per imprese o professionisti- ha ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di clausole asseritamente nulle e contenute in più pagina 3 di 18 contratti, e, segnatamente, nel contratto di conto corrente- di cui l'attore ha eccepito, invero, la radicale nullità per difetti di forma-, nonché sui contratti, sul primo regolati, di aperture di credito e, segnatamente, affidamento del 31.5.2005, del 10.10.2007 e, da ultimo, del 3.6.2010.
Orbene, solo in quest'ultimo contratto è presente la clausola concernente il foro convenzionale esclusivo, invocata dalla convenuta, mentre negli altri contratti non sono previste clausole simili: nel contratto del 31.5.2005, la clausola sul foro competente in caso di controversie non è stata completata dalle parti mediante indicazione dello specifico foro applicabile, mentre nel contratto del 10.10.2007 è specificatamente prevista la competenza del foro di Larino, ancorché non esclusiva. In definitiva, i contratti posti a fondamento della domanda attorea disciplinano in modo diverso la competenza territoriale del Tribunale da adire in caso di controversia, essendo previsto il foro esclusivo solo nell'ultimo contratto di affidamento concluso tra le parti (contrariamente al caso affrontato nell'ordinanza del
Tribunale di Venezia, prodotta dalla convenuta quale precedente e “giurisprudenza prevalente”, poiché, diversamente dal caso qui in esame, nell'ordinanza depositata tutti i contratti di affidamento prevedevano la stessa clausola concernente la previsione del medesimo foro convenzionale esclusivo, pur in assenza del contratto di conto corrente). Ne consegue che, anche valorizzando lo stretto collegamento sussistente tra il contratto di conto corrente (non agli atti di causa) e i contratti di affidamento via via conclusi, tutti regolati sul primo, la previsione di clausole in ordine alla competenza di tenore diverso – si rammenti, peraltro, che il foro convenzionale esclusivo non dà luogo ad un'ipotesi di competenza inderogabile: Cass. civ., Sez. III, 18/04/2000, n. 5030- non consente di ritenere univoca la volontà di attribuire carattere esclusivo al foro previsto in uno solo di tali contratti. Al riguardo, allora, può trovare applicazione il principio espresso più volte dalla Suprema Corte, secondo cui “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa...inequivoca che non lascia adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro;
al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori”
(Cass. n. 21352/2020). Pertanto, non essendo stati contestati tutti gli altri fori applicabili,
l'eccezione deve essere respinta. pagina 4 di 18 5. Passando al merito, giova premettere, in punto di riparto dell'onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass., Sez. Vi-I,
13/12/2019, n. 33009), dato che le pattuizioni di che trattasi non sono affette da una nullità intrinseca, ma in quanto la loro previsione non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità (così in motivazione Cass., Sez. I, 19/01/2022, n. 1550), senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del 9/3/2021).
Detto principio, tuttavia, gode solo di una “apparente ineluttabilità” (così, da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 14/05/2025, n. 12953): difatti, nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente, la Suprema Corte, con sentenza n. 6480 del 9/3/2021 costantemente seguita, dopo aver ribadito il consolidato principio di diritto sopra riportato e dopo aver affermato che la pratica anatocistica per il periodo anteriore alla Delibera CICR 9/2/2000 deve comunque essere esclusa anche nell'ipotesi di mancata produzione del contratto,- quanto agli interessi e alla CMS ha affermato che il criterio generale di distribuzione dell'onere probatorio “si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
5.1. Nel caso di specie, avendo l'attore affermato sin dall'atto introduttivo l'inesistenza di pagina 5 di 18 un contratto scritto e avendo la contrastato detto assunto, era onere di quest'ultima CP_4 produrre in giudizio l'originario contratto di conto corrente, onere nella specie non assolto.
Diversamente, entrambe le parti hanno depositato i tre contratti di apertura di credito regolati sul c/c, le cui pattuizioni andranno verificate alla luce delle contestazioni mosse dall'attore.
Difatti, non si ritiene sostenibile quanto voluto dall'attore in ordine ad una invalidità
“caducante” della nullità del contratto di conto corrente per assenza di forma scritta sui successivi contratti di affidamento, questi ultimi tutti redatti in forma scritta: invero, le deduzioni dell'attore sottendono il diverso problema della qualificazione dell'operazione negoziale svolta dalle parti, se come unico contratto complesso o come contratti autonomi ancorché collegati. Sul punto, è ormai prevalente da anni la tesi dei rapporti autonomi, seppur collegati ed interferenti tra loro;
sul punto, deve allora rammentarsi che “Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicché, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica”. In particolare, con la sentenza n. 20726 dell'1 ottobre 2014, la
Cassazione ha ritenuto che la mancanza forma scritta del contratto di conto corrente, e la conseguente nullità di tale rapporto, non si estenda anche al contratto di apertura di credito stipulato in forma scritta, fermo restando, tuttavia, che la forma scritta dell'apertura di credito non ha effetto sanante nei confronti del conto corrente privo della forma prevista ex lege.
Diversa è invece la questione trattata dalle sentenze richiamate dall'attore e, tra tutte, la più nota, in tema di requisito della forma dei contratti bancari collegati e da tutte le successive richiamate, la sentenza n. 7763 del 27 marzo 2017. Premesso che tale sentenza – e così le altre- si sono occupate della forma del contratto di apertura di credito su conto corrente, il principio di cui si fa applicazione in siffatti casi e affermato dalla sentenza citata afferma che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente pagina 6 di 18 stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”. La
Corte aggiunge, infatti, che “Ciò comporta non solo una stretta connessione operativa e funzionale del contratto accessorio ma anche una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile dal contratto redatto obbligatoriamente per iscritto”. In altri termini, è necessario verificare caso per caso le pattuizioni contrattuali, per verificare nel caso concreto come sono disciplinate le interferenze tra i vari rapporti negoziali e se, ad esempio, nell'ambito del contratto di apertura di conto corrente sono già contenute le pattuizioni relative ad altri rapporti collegati ed accessori. Tale essendo il contenuto delle sentenze citate e del significato dei passi di esse estrapolati dall'attore, ma non inquadrati nel loro contesto, è evidente l'infondatezza della relativa difesa.
5.2. Quanto invece alle contestazioni della parte convenuta in ordine alla non completa produzione degli estratti conto (il ctu ha evidenziato che “non risultano depositati gli estratti conto per il periodo antecedente il primo ottobre 2003 e gli estratti conto relativi al periodo dal primo gennaio 2006 e fino al 31 marzo 2008. Inoltre, mancano i dettagli di liquidazione delle competenze, oltre che del trimestre 3°-
2003 (addebitate nel 4° trim. 2003) e del trimestre 1°-2008 (addebitate nel 2° trim. 2008), anche dei seguenti trimestri: 1° e 2° trim. 2012; 1°, 2°, 3° e 4° trim. 2013 e 1° trim. 2016”), deve richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui se ad agire è il correntista, per ottenere la restituzione dell'indebito previo ricalcolo delle poste attive e passive, facendo valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo e gli interessi “uso piazza”, ovvero l'applicazione di spese e commissioni non pattuite, grava su di lui l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario, dal momento che “la ricostruzione integrale non può che essere ricondotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi”(cfr. Cass. Civ. n. 20688/2013; Cass. Civ. n.
21597/2013; Cass. Civ. n. 20693/2016). Tuttavia, come precisato in più occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi i quali consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (v. Cass. civ. sez. II, 28/10/2019 n. 27476; Cass. civ. Sez. I, ord., 09/10/2019, n. 25373; Cass. civ. Sez. I Sent., 02/05/2019, n. 11543; Cass. civ. Sez. I pagina 7 di 18 Ord., 03/12/2018, n. 31187, la quale ha confermato la decisione basata su una ctu ricostruttiva dell'andamento del rapporto sulla base di "scritture contabili di raccordo", considerato che, agli atti, mancavano numerosi estratti;
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 01/06/2018, n. 14074, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito di svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio).
Nel caso di specie, non può sostenersi che la mancanza di continuità degli estratti conto non abbia reso possibile l'analitica ricostruzione del rapporto di conto corrente, dovendosi rilevare che, nonostante la carenza più vistosa (estratti dal primo gennaio 2006 al 31 marzo
2008), il ctu ha raccordato i due periodi -tra l'ultimo saldo disponibile e il primo saldo iniziale disponibile- in modo concretamente affidabile, determinando peraltro una situazione maggiormente favorevole per la e un risultato certamente meno favorevole per l'attore, CP_4 giacché non venendo espunti gli addebiti illegittimi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto. D'altronde, nell'ipotesi in cui si controverta su rapporti privi di una parte degli estratti conto, la Suprema Corte continua affermando che “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre
2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, lo stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; Cass.
3 dicembre 2018, n. 31187).
6. Anatocismo
Con riguardo all'anatocismo trimestrale bancario, giova premettere che, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, modificando un orientamento consolidato che inquadrava le norme bancarie uniformi, predisposte dall'ABI e richiamate dalle clausole inserite nei contratti, nell'ambito degli usi normativi, ha chiarito che tali norme sono usi negoziali e, in quanto tali, insuscettibili di derogare a una norma imperativa quale quella di cui al 1283 c.c. (Cass. n.
12507/1999; Cass., n. 2374/1999; Cass., n. 3096/1999; Cass., Sez. Un., n. 21095/2004). Ciò ha comportato come conseguenza l'inesorabile nullità della predetta clausola perché stipulata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e l'applicabilità della disciplina della nullità parziale determinata dall'art. 1418 c.c. in combinato disposto con l'art. 1419 c.c. Deve pagina 8 di 18 invece escludersi la possibilità della inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità poiché, nell'insussistenza delle condizioni di legge che consentano di applicare l'anatocismo ovvero di una valida pattuizione tra le parti in tal senso, nessuna capitalizzazione può essere applicata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
Questa impostazione trova piena applicazione in riferimento ai contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000 (ovverosia in data antecedente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.02.2000), ove l'anatocismo potrà ritenersi valido a far data dal 1 luglio 2000
(termine previsto dalla delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) laddove sia stato effettuato l'adeguamento delle disposizioni al principio di reciprocità tra interessi debitori e creditori. In particolare, l'art. 7 della citata delibera CICR dispone che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il
30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nel caso in esame, l'assenza di un contratto scritto non ha rilievo, poiché in caso di rapporto tra le parti già in essere alla data della delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere comunque eliminata (così Cass. n. 6480/2021). Correttamente, quindi, il ctu ha provveduto ad espungerla.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo (a far data dal primo luglio 2000), sostiene la banca convenuta di aver correttamente adeguato le condizioni contrattuali applicate al rapporto secondo le disposizioni recate dalla delibera CIRC, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 22.6.2000 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta di parte convenuta), di talché il ctu avrebbe ingiustamente ed immotivatamente provveduto ad espungere gli interessi anatocistici applicati dalla Banca tra il 1° ottobre 2003 e il 31 maggio 2005. Dal 2005 in poi, invece, la ha sostenuto la correttezza dell'ipotesi formulata dal ctu, il quale, accanto a CP_4 quella di espunzione della capitalizzazione per tutto il rapporto, ha prospettato l'ipotesi di applicazione della capitalizzazione secondo la clausola sottoscritta nel contratto di apertura di pagina 9 di 18 credito del 2005, evidenziando che “La clausola in esame risulta approvata specificatamente per iscritto dal correntista. Tuttavia, nei due contratti risultano indicati i soli tassi di interesse debitori e creditori annui nominali, mentre non risultano indicati i tassi annui effettivi”.
Orbene, partendo dal periodo 2003-2005, reputa il Tribunale che non sia sufficiente, ai fini della dimostrazione della pari periodicità della contabilizzazione degli interessi a debito e a credito la prova da parte della della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera, CP_4 essendo necessaria la dimostrazione della specifica approvazione della suddetta clausola da parte del singolo cliente. Tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione presso la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 9140 del 19/05/2020 della Corte di
Cassazione, con la quale si è affrontata ex professo l'annosa problematica relativa alle modalità con cui le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti anteriori al 2000. Ripercorsi i termini del dibattito e in particolare l'orientamento giurisprudenziale che già prima concludeva nel senso della indispensabilità dell'accettazione del cliente per iscritto della clausola di pari periodicità della capitalizzazione (Cass. civ. Sez. I Ord.,
21/10/2019, n. 26769; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779), la Suprema Corte, pur giungendo alla medesima conclusione, ha tuttavia chiarito come l'art. 7, comma 2 delibera CICR, il cui presupposto di applicazione è che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, non possa applicarsi, dal momento che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000, l'operazione di raffronto imposta dalla Delibera si dimostra inattuabile: “poiché, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset. L'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione … la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente. […]. L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola pagina 10 di 18 anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR.”. In conclusione, quindi, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.”.
A tali coordinate, del tutto condivisibili e più volte ribadite (da ultimo si veda Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n. 28215 e Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7377), questo
Giudice intende adeguarsi, con la conseguenza che, nel caso di specie, non avendo la Banca dato prova della pattuizione o dell'approvazione espressa da parte della correntista della clausola di capitalizzazione reciproca, deve essere dichiarata illegittima la capitalizzazione degli interessi e commissioni effettuata dalla convenuta sino ad allora, con azzeramento di qualsivoglia capitalizzazione.
Del pari, non può dirsi validamente pattuita la capitalizzazione a mente della clausola riportata all'art. 4 nel contratto del 2005 (e così anche del 2007), privi dell'indicazione del tasso effettivo annuo, come ben evidenziato dal ctu.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato di fissare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” nelle operazioni bancarie, subordinando l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione civile , nella sentenza n.
18664 del 03/07/2023, citata anche dall'attore, ha affermato che “[…]la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è pagina 11 di 18 subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Ne consegue che la capitalizzazione non è stata validamente pattuita.
Si tenga poi conto che a decorrere dall'1.1.2014 il vecchio testo dell'art. 120, comma 2,
TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto
Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Di fatto, quindi, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, alcuni Tribunali (si vedano le pronunce del Tribunale di Roma e Milano) hanno ritenuto condivisibilmente che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione pagina 12 di 18 periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, essa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (e dunque anche nel caso di specie), avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti, ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, è stato nuovamente modificato l'art. 120 TUB nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
In buona sostanza, si torna a prevedere la possibilità di derogare al divieto di anatocismo, purché vi sia l'autorizzazione preventiva del cliente, che diviene revocabile liberamente, e pagina 13 di 18 sempre con la clausola di pari periodicità. La norma non esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata anche al momento della costituzione del rapporto.
Secondo la tesi prevalente, nei contratti stipulati prima del 2014 le clausole anatocistiche conformi alla normativa all'epoca vigente sono divenute invalide a partire dal 1.1.2014. Il DM
n. 343/16 conferma tale impostazione, poiché prevede la possibilità di adeguamento di tutti i contratti in corso (e quindi anche di quelli stipulati prima del 2014), considerando questo adeguamento come una modifica peggiorativa.
In conclusione, per tutti i contratti stipulati prima del 2016 (sia prima che dopo il 2014) la capitalizzazione può essere reintrodotta solo con uno specifico adeguamento del contratto rispondente al testo del novellato art. 120 TUB.
Ed allora, nel caso in esame, posto quanto già detto, va confermato il calcolo del CTU di espunzione della capitalizzazione, tenuto conto che, quanto all'autorizzazione del correntista di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, la stessa, come evidenziato dal ctu, è irrilevante, in quanto il rapporto risulta estinto in data 23.12.2016, vale a dire nel primo trimestre di applicazione della nuova normativa di cui alla citata delibera CICR.
7. CMS
Passando poi alla verifica della CMS, il ctu, in risposta ai quesiti formulati da questo
Giudice (“1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o mancanza di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”), ha correttamente tenuto conto del contenuto dei contratti di affidamento prodotti, osservando che, fino alla data del
30/05/2005 la commissione di massimo scoperto non risulta pattuita. Invece, nel contratto di apertura di credito del 31/05/2005 e nel successivo contratto del 10/10/2007 risulta indicata la commissione di massimo scoperto nella misura dell'1%, calcolata una sola volta sul massimo saldo debitore raggiunto nel trimestre. Dal terzo trimestre 2009 la banca ha addebitato la commissione disponibilità immediata fondi (DIF) fino al 31/12/2012. Inoltre, a partire dal primo trimestre 2010 risulta addebitata anche la commissione utilizzi oltre disponibilità f.di e a pagina 14 di 18 partire dal quarto trimestre 2012 risultano addebiti della commissione istruttoria veloce. Il ctu, tanto rilevato, ha quindi evidenziato che “Nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 non risulta documentato in atti che la banca abbia adeguato le clausole sulla commissione di massimo scoperto alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, secondo quanto previsto per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Tuttavia, nel contratto di apertura di credito del 3 giugno 2010 risulta indicata una commissione per la messa a disposizione di fondi nella misura dello 0,50% sull'importo del fido che trova riscontro nelle successive liquidazioni trimestrali. Infine, per periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644) non risulta documentato in atti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali per i contratti già in corso secondo quanto previsto dal suddetto decreto CICR. Per quanto sopra, la commissione di massimo scoperto, addebitata fino al 30/06/2009, verrà espunta nei ricalcoli del conto corrente, in quanto non pattuita fino al 30/05/2005 ed essendo stata prevista ed applicata sull'utilizzato fino al 30/06/2009. La successiva commissione disponibilità immediata fondi
(DIF), addebitata fino al 31/12/2012, verrà espunta dal 3° trimestre 2009 e fino al 1° trimestre
2010. A seguito del contratto di apertura di credito del 03/06/2010, non sarà eliminata dal 2° trimestre 2010 e fino al 30/06/2012, mentre sarà espunta nei due trimestri restanti del 2012 successivi al 1° luglio 2012. La commissione utilizzi oltre disponibilità f.di, addebitata dal 1° trimestre 2010 e fino al quarto trimestre 2011 e poi nel 3° trimestre 2012, risulta indicata nel contratto del 3 giugno 2010 per l'importo di € 2,00 al giorno fino a un massimo di 350 euro per trimestre, da applicare agli utilizzi giornalieri oltre i limiti del fido di mille euro o frazione e solo nel caso di sconfinamenti superiori alle 50 euro registrati anche per data valuta. Pertanto, detta commissione dovrebbe essere eliminata nel primo trimestre del 2010 e nell'ultimo trimestre di applicazione successivo al 1° luglio 2012 (3° trim. 2012). Tuttavia, nelle elaborazioni che si andranno ad effettuare verrà eliminata per l'intero periodo in quanto nei saldi ricalcolati del rapporto non si evidenziano saldi extra fido ad eccezione dell'Ipotesi 2 di ricalcolo del conto corrente (All. H) nella quale si è rilevato l'extra fido nel 4° trimestre 2010, provvedendo così al relativo conteggio ed addebito della commissione in esame. La commissione istruttoria veloce addebitata dopo il 1° luglio 2012 è stata eliminata” (v. pag. 10 della perizia).
Ne consegue che, risultando corretto e immune da apparenti vizi logici l'iter per il ricalcolo ha inteso seguire il ctu, vanno condivise le relative risultanze e calcoli a cui è giunto l'ausiliario. pagina 15 di 18 8. Valute
Va invece rigettata la doglianza attorea relativa alla pretesa illegittimità delle valute applicate dalla banca.
La contestazione sul punto da parte dell'attore si è palesata manifestamente generica, in quanto dedotta sulla scorta di mere pronunce giurisprudenziali e prescindendo del tutto sia dalle disposizioni negoziali, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del primo luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che non impone la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
9. Prescrizione
In merito alla prescrizione, devono disattendersi le doglianze della convenuta in ordine al ricalcolo effettuato sul cd. saldo rettificato, anziché sul cd. saldo banca.
Sul punto, da ultimo la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. I, 08/04/2025, n. 9203), ha evidenziato come si sia ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn.
2749 e 5577 del 2025). Al riguardo, infatti, la Corte ha rammentato che la questione di quale saldo contabile (il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non
è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, pagina 16 di 18 inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, - si è sostenuto
- non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
L'impostazione che precede è stata successivamente seguita (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del
2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749 e 5577 del 2025) e, da ultimo, ancora una volta ribadita nella sentenza sopra citata, con cui si sono ribadite le argomentazioni già espresse e le conclusioni della pronuncia citata. Sicché deve ribadirsi che, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto” (cfr. Cass. n. 9756 del 2024 e Cass. n. 5577 del 2025). pagina 17 di 18 Ne consegue allora che, alla luce dei ricalcoli effettuati dal ctu in ragione di quanto sopra riportato, l'ipotesi da considerarsi è quella n. 3 formulata dall'ausiliario sul saldo rettificato, tale per cui, alla data del 23/12/2016, risulta un saldo finale a credito del correntista di € 17.181,85.
10. In definitiva, la domanda va accolta nei limiti che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il dm
55/2014, nei valori medi per tutte le fasi, in base al criterio del cd. decisum.
Le spese di ctu, liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara la nullità del rapporto di conto corrente n. 756382, già n. 7009358, per difetto di forma scritta nonché la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della correntista e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto nei termini di cui sopra e, per l'effetto, tenuto conto dell'eccepita prescrizione, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 17.181,85, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in CP_1 favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio De Benedittis dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
− pone definitivamente a carico di le spese della CTU, giusta decreto in CP_1 atti.
Larino, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 18 di 18