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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1299 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BALDON SARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data
11/01/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VENEZIA riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 26/2023 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 2681/2020) in data
11/01/2023 e pubblicata in pari data e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in
narrativa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte
in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: - Le domande attoree sono parzialmente fondate e
per l'effetto Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1
pagare a (ora la somma di euro 118.047,34, oltre Parte_2 Parte_1
interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla
data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, e interessi anatocistici al tasso ex D.
Lgs. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., scaduti da almeno sei mesi, dalla
domanda al saldo;
2. Condanna il , in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, a pagare a (ora la somma di euro 80,00 Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002; 3. Condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a pagare a (ora
[...] Parte_2
Part
la metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 14.103,00 oltre al Parte_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Riformare parzialmente la sentenza impugnata
nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: “al contrario non può essere accolta la
domanda volta al pagamento degli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi” e,
2 conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da Parte_1
parte del , oltre che degli importi indicati sub (A), dei seguenti Controparte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_1
favore di -€ 7.120,42 dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora residui– Parte_1
ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati
a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale insoluta, aggiornati alla data odierna - € 1.551,82 per gli interessi anatocistici
prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, -l'importo pari ad euro
1.160,00, dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui
tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note CP_1
Debito. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte
in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: - Le domande attoree sono parzialmente fondate e
per l'effetto Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1
pagare a (ora la somma di euro 118.047,34, oltre Parte_2 Parte_1
interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla
data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, e interessi anatocistici al tasso ex D.
Lgs. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., scaduti da almeno sei mesi, dalla
domanda al saldo;
2. Condanna il , in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, a pagare a (ora la somma di euro 80,00 Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002; 3. Condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a pagare a (ora
[...] Parte_2
3 la metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 14.103,00 oltre al Parte_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Riformare parzialmente la Sentenza impugnata
nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: al contrario non può essere accolta la
domanda volta al pagamento degli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi”; e,
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da Parte_1
parte del , oltre che degli importi indicati sub (A), dei seguenti Controparte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_1
favore di -importo dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora residui– Parte_1
ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati
a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale insoluta, - gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
delle Note Debito, -l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna
delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1
oggetto delle Note Debito;
- oltre che degli importi indicati di ogni diversa, maggiore o minore,
somma che fosse ritenuta dovuta a IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e
produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte”.
Per parte appellata e appellante incidentale
“Nel merito, in via principale: per i motivi esposti in atti, rigettarsi il proposto appello e
4 dichiararsi che nulla deve l'appellato a titolo di ulteriori interessi di mora residui maturati a
causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insolute,
nulla per interessi anatocistici prodotti dai medesimi interessi di mora come da note di debito in
atti e nulla deve ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/02 e ss. In via incidentale: in parziale
riforma dell'impugnata sentenza n. 26/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data
11.02.2023 nel procedimento Rg.n. 2681/2020, accertarsi e dichiararsi che nulla deve il
[...]
nei confronti di in adempimento delle fatture n. Controparte_1 Parte_1
2900155220 del 30.03.2020 e n. 2900155248 del 01.04.2020, né ad altro titolo non essendo il
credito provato né nell'an né nel quantum. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite
di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, a CPA ed IVA ed ogni altra successiva occorrenda”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione regolarmente notificato (già Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo il
[...] Controparte_1
deducendo di essere creditrice, in qualità di cessionaria dei crediti di per la Controparte_2
somministrazione di energia elettrica nei confronti del convenuto in forza dei contratti CP_1
di cessione del 27 dicembre 2017 e del 11 febbraio 2020 regolarmente notificati, della somma di euro 118.047,34, oltre interessi moratori ed anatocistici per fatture non pagate e di un ulteriore somma di euro 8.251,27, oltre interessi moratori ed anatocistici a titolo di interessi già maturati a causa del ritardo nel pagamento di altre fatture. In ragione di ciò, chiedeva la condanna del al pagamento del debito e della somma di euro 1.240,00 a titolo di risarcimento dei CP_1
5 danni forfettariamente individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il non si costituiva in giudizio, venendo dunque dichiarato Controparte_3
contumace alla prima udienza del 9 giugno 2021.
3. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 11 gennaio 2023 l'attrice precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa.
4. Con la sentenza n. 26/2023 il Tribunale di Rovigo accoglieva parzialmente la domanda
Part formulata da (già , ritenendo provato il fatto che Pt_1 Parte_2
quest'ultima fosse cessionaria dei crediti di stante la produzione degli Controparte_2
accordi debitamente sottoscritti tra cedente cessionario e ritendo altresì che tali crediti, pur in assenza di deposito del contratto di somministrazione di energia concluso dalla cedente con il potessero ritenersi esistenti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, quali le CP_1
fatture n. 2900155220 e 2900155248, l'elenco dei punti di consegna dell'energia con indicazione di consumi reali e non stimati, da cui la prova dell'effettiva somministrazione al convenuto e l'assenza di contestazioni pregresse e di prove di fatti impeditivi, modificativi o estintivi da parte del non costituitosi in giudizio. In ragione di ciò, riconosceva il diritto dell'attrice al CP_1
pagamento del credito, oltre interessi moratori dalla data di scadenza della fattura sino al saldo,
interessi anatocistici al tasso di legge dalla domanda al saldo e la somma di euro 80,00 (euro
40,00 per ciascuna delle fatture ad oggi non pagate) a titolo di contributo forfettario ex art. 6
comma 2 del D.lgs. n. 231/2002.
Quanto alla domanda formulata dalla di pagamento degli interessi di mora e connessi Pt_2
interessi anatocistici, oltre quelli ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, derivanti dal tardivo pagamento di altre precedenti fatture, il Tribunale, non ritenendo provato il tardivo pagamento da
6 parte dell'Ente ed il calcolo degli interessi effettuato dall'attrice, ne pronunciava il rigetto,
motivando che le note di debito prodotte da in quanto atti di formazione unilaterale, Pt_1
non potevano costituire piena prova in giudizio in assenza di altri elementi probatori.
Compensava, quindi, per 1/2 le spese di lite e condannava, al pagamento del restante 1/2, il
. Controparte_1
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale sulla base del seguente motivo di impugnazione.
5.1 Con il predetto motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure ritenuto provato il credito della di euro 8.251,27 a titolo Pt_2
di interessi di mora per il ritardato pagamento di alcune fatture da parte del e CP_1
conseguenti crediti di interessi e risarcitori, nonostante l'allegazione delle fatture de quo, delle note di debito degli interessi e della mancanza di contestazioni da parte del contumace. CP_1
6. Si costituiva in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata. Proponeva, inoltre, appello incidentale formulando il seguente motivo di impugnazione.
6.1. Con il predetto motivo l'appellante incidentale si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure violato i principi in materia di onere della prova,
ritenendo il credito vantato da provato sulla base di indizi irrilevanti, nonostante Parte_1
l'evidente mancanza della prova del titolo posto a fondamento della pretesa, non essendo mai stato prodotto il contratto di fornitura di energia sottoscritto da con il Controparte_2
7 né l'estratto conto attestante i dati di consumo dell'energia prodotta né l'estratto CP_1
notarile delle scritture contabili dell'ente somministrante e della stessa. Pt_2
7. Con ordinanza del 6 novembre 2023, il Collegio, ritenuto provato il periculum in mora
per il data la condanna al pagamento di una cifra elevata, disponeva la sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Rovigo.
8. Depositate da entrambe le parti le note scritte contenenti le conclusioni, le conclusionali e le repliche ex art. 352 cpc, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione principale e incidentale.
10. Il motivo di appello principale è infondato. Posto che il creditore che agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio credito, in accordo al principio probatorio ex art. 2697 cc, ha l'onere di produrre la prova del titolo posto a fondamento del credito medesimo, si ritiene opportuno esaminare, nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante a sostegno della propria domanda di condanna del al pagamento della somma di euro 8.251,27 a CP_1
titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici e contributo di risarcimento ex art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il tardivo pagamento di crediti acquisiti dalla cessione sottoscritta con (cfr.
6.01 e 6.02, attestanti il contratto di cessione), ai fini di Controparte_2
verificare l'effettivo assolvimento del dovere di prova posto a suo carico.
Nel corso del giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda di condanna Pt_1
del al pagamento del predetto credito, allegava le ricevute di consegna delle fatture CP_1
8 elettroniche su cui riteneva dovuti gli interessi moratori (cfr. docc. da 14 a 44) e le note di debito degli interessi con l'indicazione della società emittente la fattura, l'importo dovuto, la data di emissione, di scadenza e quella di inizio decorrenza degli interessi di mora (cfr. docc. n. 05.01,
05.02, 05.03 e 05.04). Tale documentazione, tuttavia, non poteva essere ritenuta pienamente dimostrativa dell'esistenza del credito, dal momento che le ricevute non contenevano né la data di trasmissione della fattura al debitore, né quella di scadenza del pagamento (impedendo,
quindi, al Giudice di verificare l'eventuale tardività dell'adempimento dell'Ente) e le note di debito, essendo atti contabili di formazione unilaterale, non potevano da sole rappresentare un valido elemento di prova (cfr ex multis Cass. Civ. n. 299/2016).
Da tali risultanze e tenuto conto che la non forniva alcuna prova della tardività del Pt_2
pagamento da parte del e neppure dell'accordo di fornitura sottoscritto dall'appellato CP_1
con limitandosi a depositare solo un elenco di punti di somministrazione Controparte_2
dell'energia con un mero richiamo generale al contratto stipulato (cfr. docc. n. 12 e 13) senza permettere l'accertamento del contenuto dell'atto e dell'eventuale pattuizione di una clausola relativa alla maturazione di interessi per eventuali tardivi pagamenti dei crediti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'appellante.
Di conseguenza, corretto risulta anche il rigetto della domanda avanzata da nei Pt_1
confronti del con riferimento alla richiesta di condanna al Controparte_1
pagamento degli interessi anatocistici, che, in quanto interessi secondari, maturabili ex art. 1283
cc dalla data della domanda giudiziale su interessi scaduti dovuti per almeno sei mesi, risultano strettamente connessi all'esistenza di quelli moratori principali, la cui debenza non risulta provata sulla base del compendio probatorio in atti.
9 11. Il motivo di impugnazione incidentale è, invece, fondato. Invero, tenuto conto del principio probatorio ex art. 2697 cc, secondo cui chiunque agisca in giudizio per il riconoscimento di una pretesa ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, va osservato che, nel caso di specie, ha agito, in primo grado, per ottenere la condanna Pt_1
del al pagamento della somma di euro 118.047,34, oltre interessi moratori, anatocistici e CP_1
contributo risarcitorio ex art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/2002, a titolo di credito di Controparte_2
nei confronti dell'Ente, credito poi ceduto alla Banca, producendo, a sostegno della propria
[...]
domanda, l'accordo di cessione sottoscritto, le fatture in tesi non saldate n. 2900155220 del 30
marzo 2020 e n. 2900155248 del 1° aprile 2020, due elenchi contenenti i punti indicativi delle zone del Comune in cui risultava emessa l'energia il cui pagamento era oggetto del credito azionato ed un sollecito di pagamento del 25 maggio 2020 relativo ad una serie di fatture del periodo aprile 2015-maggio 2020, comprensive delle due azionate (cfr. docc. n. 6.01, 6.02, 7, 10,
11, 12 e 13). Tuttavia, va osservato che l'appellante non solo non ha prodotto il contratto di somministrazione dell'energia elettrica ma anche che le fatture depositate, così come il sollecito di pagamento, oltre ad essere dei documenti unilaterali e, di conseguenza, non dimostrativi dell'esistenza di un credito nel procedimento di merito in assenza di altri elementi probatori, non contenevano alcun richiamo al contratto sottoscritto da con l'Ente e che, in particolare, le CP_2
fatture non riportavano alcun riferimento esplicito alle modalità di calcolo dei dati di consumo,
riportando nella voce “consumi fatturati”, sia una parte di costi effettivi, che di costi stimati, non potendo quindi ritenersi neppure in via induttiva che la cifra richiesta fosse tutta relativa a conteggi di tipo effettivo (cfr. a titolo esemplificativo pag. 23 e 24 del doc. n. 11).
Inoltre, sempre ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, va rilevato che con la Pt_1
10 produzione dell'elenco dei punti di fornitura, pur fornendo prova indiziaria del fatto che l'emissione di energia da parte di fosse avvenuta in determinate zone del Comune, non CP_2
dava prova effettiva dell'esistenza dell'accordo e del contenuto dello stesso, del periodo di somministrazione dell'energia elettrica nei punti elencati e della corrispondenza di tali punti a quelli oggetto delle fatture azionate, né del quantum dell'energia fornita (cfr. i docc. n. 12 e 13,
ove risulta solo un mero richiamo generale al contratto de quo: “con questa lettera le
confermiamo l'accettazione della Proposta di Contratto da lei sottoscritta in data 24/06/2013,
per la fornitura presso i siti riportati in allegato alla presente”), non assolvendo, anche in questo caso, al proprio onere probatorio.
A ben vedere poi, va anche rilevato che gli importi contenuti nelle due fatture depositate risultano maggiori rispetto al credito azionato da e ciò senza alcuna dimostrazione di Pt_1
avvenuti pagamenti parziali da parte dell'appellante, non potendo ritenersi l'elenco dei crediti residui di cui al doc. n. 3, unilateralmente predisposto dalla stessa, una prova in tal senso.
Da ciò deriva che gli indizi forniti dalla non possano essere considerati gravi, precisi e Pt_2
concordanti ai sensi dell'art. 2729 cc, non trattandosi in concreto di dati riferiti a fatti noti determinati nella realtà storica e, quindi, probabilmente esistenti, né univocamente convergenti,
ma, al contrario, di elementi generici che necessitavano invece di specifica prova.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto dell'insufficiente compendio probatorio fornito dalla
Banca attrice in primo grado, ritenuto inapplicabile il principio di non contestazione essendo rimasto il contumace in primo grado e ritenuto non valorizzabile il fatto che non sia CP_1
stata fornita prova, da parte dell'Ente, di pregresse contestazioni o di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del pagamento, essendo l'attore tenuto a fornire rigorosa prova
11 dell'esistenza del titolo e del quantum della pretesa azionata nei confronti del convenuto contumace, va riformata la sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda di condanna del al pagamento, nei confronti di della somma di Controparte_1 Pt_1
118.047,34, oltre interessi moratori ed anatocistici e contributo risarcitorio ex art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2002, per mancanza di prova del credito, con conseguente venir meno della condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico del CP_1
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale, disponendo, in totale riforma della sentenza n. 36/2023 del Tribunale di Rovigo, il rigetto della domanda di condanna del al pagamento, nei confronti di (già Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 118.047,34, oltre interessi moratori ed Parte_2
anatocistici ed euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002.
13. Alla riforma della sentenza consegue una valutazione unitaria, in relazione all'esito del giudizio, sulla ripartizione delle spese di lite, esito che determina la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite in quanto soccombente. Tali spese sono solo quelle del giudizio di appello, stante la contumacia in primo grado del e vengono Controparte_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod., nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
a) Rigetta la domanda di condanna del al pagamento, nei Controparte_1
Part confronti di (già , della somma di euro Pt_1 Parte_2
118.047,34, oltre interessi moratori ed anatocistici ed euro 80,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, D. Lgs. n. 231/2002.
b) Nulla sulle spese di lite di primo grado stante la contumacia del convenuto. CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello a favore Parte_1
del che liquida in euro 9.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Pt_1
l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame principale.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1299 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BALDON SARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data
11/01/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VENEZIA riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 26/2023 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 2681/2020) in data
11/01/2023 e pubblicata in pari data e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in
narrativa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte
in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: - Le domande attoree sono parzialmente fondate e
per l'effetto Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1
pagare a (ora la somma di euro 118.047,34, oltre Parte_2 Parte_1
interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla
data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, e interessi anatocistici al tasso ex D.
Lgs. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., scaduti da almeno sei mesi, dalla
domanda al saldo;
2. Condanna il , in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, a pagare a (ora la somma di euro 80,00 Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002; 3. Condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a pagare a (ora
[...] Parte_2
Part
la metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 14.103,00 oltre al Parte_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Riformare parzialmente la sentenza impugnata
nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: “al contrario non può essere accolta la
domanda volta al pagamento degli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi” e,
2 conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da Parte_1
parte del , oltre che degli importi indicati sub (A), dei seguenti Controparte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_1
favore di -€ 7.120,42 dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora residui– Parte_1
ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati
a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale insoluta, aggiornati alla data odierna - € 1.551,82 per gli interessi anatocistici
prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, -l'importo pari ad euro
1.160,00, dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui
tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note CP_1
Debito. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte
in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: - Le domande attoree sono parzialmente fondate e
per l'effetto Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1
pagare a (ora la somma di euro 118.047,34, oltre Parte_2 Parte_1
interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla
data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, e interessi anatocistici al tasso ex D.
Lgs. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., scaduti da almeno sei mesi, dalla
domanda al saldo;
2. Condanna il , in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, a pagare a (ora la somma di euro 80,00 Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002; 3. Condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a pagare a (ora
[...] Parte_2
3 la metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 14.103,00 oltre al Parte_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Riformare parzialmente la Sentenza impugnata
nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: al contrario non può essere accolta la
domanda volta al pagamento degli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi”; e,
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da Parte_1
parte del , oltre che degli importi indicati sub (A), dei seguenti Controparte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_1
favore di -importo dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora residui– Parte_1
ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati
a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale insoluta, - gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
delle Note Debito, -l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna
delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1
oggetto delle Note Debito;
- oltre che degli importi indicati di ogni diversa, maggiore o minore,
somma che fosse ritenuta dovuta a IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e
produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte”.
Per parte appellata e appellante incidentale
“Nel merito, in via principale: per i motivi esposti in atti, rigettarsi il proposto appello e
4 dichiararsi che nulla deve l'appellato a titolo di ulteriori interessi di mora residui maturati a
causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insolute,
nulla per interessi anatocistici prodotti dai medesimi interessi di mora come da note di debito in
atti e nulla deve ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/02 e ss. In via incidentale: in parziale
riforma dell'impugnata sentenza n. 26/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data
11.02.2023 nel procedimento Rg.n. 2681/2020, accertarsi e dichiararsi che nulla deve il
[...]
nei confronti di in adempimento delle fatture n. Controparte_1 Parte_1
2900155220 del 30.03.2020 e n. 2900155248 del 01.04.2020, né ad altro titolo non essendo il
credito provato né nell'an né nel quantum. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite
di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, a CPA ed IVA ed ogni altra successiva occorrenda”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione regolarmente notificato (già Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo il
[...] Controparte_1
deducendo di essere creditrice, in qualità di cessionaria dei crediti di per la Controparte_2
somministrazione di energia elettrica nei confronti del convenuto in forza dei contratti CP_1
di cessione del 27 dicembre 2017 e del 11 febbraio 2020 regolarmente notificati, della somma di euro 118.047,34, oltre interessi moratori ed anatocistici per fatture non pagate e di un ulteriore somma di euro 8.251,27, oltre interessi moratori ed anatocistici a titolo di interessi già maturati a causa del ritardo nel pagamento di altre fatture. In ragione di ciò, chiedeva la condanna del al pagamento del debito e della somma di euro 1.240,00 a titolo di risarcimento dei CP_1
5 danni forfettariamente individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il non si costituiva in giudizio, venendo dunque dichiarato Controparte_3
contumace alla prima udienza del 9 giugno 2021.
3. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 11 gennaio 2023 l'attrice precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa.
4. Con la sentenza n. 26/2023 il Tribunale di Rovigo accoglieva parzialmente la domanda
Part formulata da (già , ritenendo provato il fatto che Pt_1 Parte_2
quest'ultima fosse cessionaria dei crediti di stante la produzione degli Controparte_2
accordi debitamente sottoscritti tra cedente cessionario e ritendo altresì che tali crediti, pur in assenza di deposito del contratto di somministrazione di energia concluso dalla cedente con il potessero ritenersi esistenti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, quali le CP_1
fatture n. 2900155220 e 2900155248, l'elenco dei punti di consegna dell'energia con indicazione di consumi reali e non stimati, da cui la prova dell'effettiva somministrazione al convenuto e l'assenza di contestazioni pregresse e di prove di fatti impeditivi, modificativi o estintivi da parte del non costituitosi in giudizio. In ragione di ciò, riconosceva il diritto dell'attrice al CP_1
pagamento del credito, oltre interessi moratori dalla data di scadenza della fattura sino al saldo,
interessi anatocistici al tasso di legge dalla domanda al saldo e la somma di euro 80,00 (euro
40,00 per ciascuna delle fatture ad oggi non pagate) a titolo di contributo forfettario ex art. 6
comma 2 del D.lgs. n. 231/2002.
Quanto alla domanda formulata dalla di pagamento degli interessi di mora e connessi Pt_2
interessi anatocistici, oltre quelli ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, derivanti dal tardivo pagamento di altre precedenti fatture, il Tribunale, non ritenendo provato il tardivo pagamento da
6 parte dell'Ente ed il calcolo degli interessi effettuato dall'attrice, ne pronunciava il rigetto,
motivando che le note di debito prodotte da in quanto atti di formazione unilaterale, Pt_1
non potevano costituire piena prova in giudizio in assenza di altri elementi probatori.
Compensava, quindi, per 1/2 le spese di lite e condannava, al pagamento del restante 1/2, il
. Controparte_1
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale sulla base del seguente motivo di impugnazione.
5.1 Con il predetto motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure ritenuto provato il credito della di euro 8.251,27 a titolo Pt_2
di interessi di mora per il ritardato pagamento di alcune fatture da parte del e CP_1
conseguenti crediti di interessi e risarcitori, nonostante l'allegazione delle fatture de quo, delle note di debito degli interessi e della mancanza di contestazioni da parte del contumace. CP_1
6. Si costituiva in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata. Proponeva, inoltre, appello incidentale formulando il seguente motivo di impugnazione.
6.1. Con il predetto motivo l'appellante incidentale si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure violato i principi in materia di onere della prova,
ritenendo il credito vantato da provato sulla base di indizi irrilevanti, nonostante Parte_1
l'evidente mancanza della prova del titolo posto a fondamento della pretesa, non essendo mai stato prodotto il contratto di fornitura di energia sottoscritto da con il Controparte_2
7 né l'estratto conto attestante i dati di consumo dell'energia prodotta né l'estratto CP_1
notarile delle scritture contabili dell'ente somministrante e della stessa. Pt_2
7. Con ordinanza del 6 novembre 2023, il Collegio, ritenuto provato il periculum in mora
per il data la condanna al pagamento di una cifra elevata, disponeva la sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Rovigo.
8. Depositate da entrambe le parti le note scritte contenenti le conclusioni, le conclusionali e le repliche ex art. 352 cpc, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione principale e incidentale.
10. Il motivo di appello principale è infondato. Posto che il creditore che agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio credito, in accordo al principio probatorio ex art. 2697 cc, ha l'onere di produrre la prova del titolo posto a fondamento del credito medesimo, si ritiene opportuno esaminare, nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante a sostegno della propria domanda di condanna del al pagamento della somma di euro 8.251,27 a CP_1
titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici e contributo di risarcimento ex art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il tardivo pagamento di crediti acquisiti dalla cessione sottoscritta con (cfr.
6.01 e 6.02, attestanti il contratto di cessione), ai fini di Controparte_2
verificare l'effettivo assolvimento del dovere di prova posto a suo carico.
Nel corso del giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda di condanna Pt_1
del al pagamento del predetto credito, allegava le ricevute di consegna delle fatture CP_1
8 elettroniche su cui riteneva dovuti gli interessi moratori (cfr. docc. da 14 a 44) e le note di debito degli interessi con l'indicazione della società emittente la fattura, l'importo dovuto, la data di emissione, di scadenza e quella di inizio decorrenza degli interessi di mora (cfr. docc. n. 05.01,
05.02, 05.03 e 05.04). Tale documentazione, tuttavia, non poteva essere ritenuta pienamente dimostrativa dell'esistenza del credito, dal momento che le ricevute non contenevano né la data di trasmissione della fattura al debitore, né quella di scadenza del pagamento (impedendo,
quindi, al Giudice di verificare l'eventuale tardività dell'adempimento dell'Ente) e le note di debito, essendo atti contabili di formazione unilaterale, non potevano da sole rappresentare un valido elemento di prova (cfr ex multis Cass. Civ. n. 299/2016).
Da tali risultanze e tenuto conto che la non forniva alcuna prova della tardività del Pt_2
pagamento da parte del e neppure dell'accordo di fornitura sottoscritto dall'appellato CP_1
con limitandosi a depositare solo un elenco di punti di somministrazione Controparte_2
dell'energia con un mero richiamo generale al contratto stipulato (cfr. docc. n. 12 e 13) senza permettere l'accertamento del contenuto dell'atto e dell'eventuale pattuizione di una clausola relativa alla maturazione di interessi per eventuali tardivi pagamenti dei crediti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'appellante.
Di conseguenza, corretto risulta anche il rigetto della domanda avanzata da nei Pt_1
confronti del con riferimento alla richiesta di condanna al Controparte_1
pagamento degli interessi anatocistici, che, in quanto interessi secondari, maturabili ex art. 1283
cc dalla data della domanda giudiziale su interessi scaduti dovuti per almeno sei mesi, risultano strettamente connessi all'esistenza di quelli moratori principali, la cui debenza non risulta provata sulla base del compendio probatorio in atti.
9 11. Il motivo di impugnazione incidentale è, invece, fondato. Invero, tenuto conto del principio probatorio ex art. 2697 cc, secondo cui chiunque agisca in giudizio per il riconoscimento di una pretesa ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, va osservato che, nel caso di specie, ha agito, in primo grado, per ottenere la condanna Pt_1
del al pagamento della somma di euro 118.047,34, oltre interessi moratori, anatocistici e CP_1
contributo risarcitorio ex art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/2002, a titolo di credito di Controparte_2
nei confronti dell'Ente, credito poi ceduto alla Banca, producendo, a sostegno della propria
[...]
domanda, l'accordo di cessione sottoscritto, le fatture in tesi non saldate n. 2900155220 del 30
marzo 2020 e n. 2900155248 del 1° aprile 2020, due elenchi contenenti i punti indicativi delle zone del Comune in cui risultava emessa l'energia il cui pagamento era oggetto del credito azionato ed un sollecito di pagamento del 25 maggio 2020 relativo ad una serie di fatture del periodo aprile 2015-maggio 2020, comprensive delle due azionate (cfr. docc. n. 6.01, 6.02, 7, 10,
11, 12 e 13). Tuttavia, va osservato che l'appellante non solo non ha prodotto il contratto di somministrazione dell'energia elettrica ma anche che le fatture depositate, così come il sollecito di pagamento, oltre ad essere dei documenti unilaterali e, di conseguenza, non dimostrativi dell'esistenza di un credito nel procedimento di merito in assenza di altri elementi probatori, non contenevano alcun richiamo al contratto sottoscritto da con l'Ente e che, in particolare, le CP_2
fatture non riportavano alcun riferimento esplicito alle modalità di calcolo dei dati di consumo,
riportando nella voce “consumi fatturati”, sia una parte di costi effettivi, che di costi stimati, non potendo quindi ritenersi neppure in via induttiva che la cifra richiesta fosse tutta relativa a conteggi di tipo effettivo (cfr. a titolo esemplificativo pag. 23 e 24 del doc. n. 11).
Inoltre, sempre ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, va rilevato che con la Pt_1
10 produzione dell'elenco dei punti di fornitura, pur fornendo prova indiziaria del fatto che l'emissione di energia da parte di fosse avvenuta in determinate zone del Comune, non CP_2
dava prova effettiva dell'esistenza dell'accordo e del contenuto dello stesso, del periodo di somministrazione dell'energia elettrica nei punti elencati e della corrispondenza di tali punti a quelli oggetto delle fatture azionate, né del quantum dell'energia fornita (cfr. i docc. n. 12 e 13,
ove risulta solo un mero richiamo generale al contratto de quo: “con questa lettera le
confermiamo l'accettazione della Proposta di Contratto da lei sottoscritta in data 24/06/2013,
per la fornitura presso i siti riportati in allegato alla presente”), non assolvendo, anche in questo caso, al proprio onere probatorio.
A ben vedere poi, va anche rilevato che gli importi contenuti nelle due fatture depositate risultano maggiori rispetto al credito azionato da e ciò senza alcuna dimostrazione di Pt_1
avvenuti pagamenti parziali da parte dell'appellante, non potendo ritenersi l'elenco dei crediti residui di cui al doc. n. 3, unilateralmente predisposto dalla stessa, una prova in tal senso.
Da ciò deriva che gli indizi forniti dalla non possano essere considerati gravi, precisi e Pt_2
concordanti ai sensi dell'art. 2729 cc, non trattandosi in concreto di dati riferiti a fatti noti determinati nella realtà storica e, quindi, probabilmente esistenti, né univocamente convergenti,
ma, al contrario, di elementi generici che necessitavano invece di specifica prova.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto dell'insufficiente compendio probatorio fornito dalla
Banca attrice in primo grado, ritenuto inapplicabile il principio di non contestazione essendo rimasto il contumace in primo grado e ritenuto non valorizzabile il fatto che non sia CP_1
stata fornita prova, da parte dell'Ente, di pregresse contestazioni o di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del pagamento, essendo l'attore tenuto a fornire rigorosa prova
11 dell'esistenza del titolo e del quantum della pretesa azionata nei confronti del convenuto contumace, va riformata la sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda di condanna del al pagamento, nei confronti di della somma di Controparte_1 Pt_1
118.047,34, oltre interessi moratori ed anatocistici e contributo risarcitorio ex art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2002, per mancanza di prova del credito, con conseguente venir meno della condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico del CP_1
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale, disponendo, in totale riforma della sentenza n. 36/2023 del Tribunale di Rovigo, il rigetto della domanda di condanna del al pagamento, nei confronti di (già Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 118.047,34, oltre interessi moratori ed Parte_2
anatocistici ed euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002.
13. Alla riforma della sentenza consegue una valutazione unitaria, in relazione all'esito del giudizio, sulla ripartizione delle spese di lite, esito che determina la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite in quanto soccombente. Tali spese sono solo quelle del giudizio di appello, stante la contumacia in primo grado del e vengono Controparte_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod., nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
a) Rigetta la domanda di condanna del al pagamento, nei Controparte_1
Part confronti di (già , della somma di euro Pt_1 Parte_2
118.047,34, oltre interessi moratori ed anatocistici ed euro 80,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, D. Lgs. n. 231/2002.
b) Nulla sulle spese di lite di primo grado stante la contumacia del convenuto. CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello a favore Parte_1
del che liquida in euro 9.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Pt_1
l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame principale.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
13