2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione ((entro i venti giorni successivi al)) termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.