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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 12.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1795/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO PRESTI FABIO ENZO
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO
ANTONINO ed elettivamente domiciliato presso l'Ambito territoriale per la provincia di
Trapani in via Castellammare, 14 Trapani
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2024, il ricorrente Parte_1 premettendo di avere inoltrato in data 26.09.2023 domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 del D.lgs. n. 503/1992, ha esposto che l' ha rigettato la stessa per CP_1 ravvisata insussistenza del requisito sanitario;
ha rappresentato di essere invalido nella misura non inferiore dell'80% in quanto affetto da “disfunzione renale, ipertensione arteriosa, obesità, vasculopatia distrettuale, intervento chirurgico di aneurismectomia e impianto di by pass AO ed altro”; ha evidenziato di essere in possesso dei requisiti di natura contributiva, anagrafica e occupazionali previsti dalla normativa di settore e ha, dunque, concluso chiedendo all'adito
Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata
(ex art. 2 L. 118/1971 e dell'art. 1 commi 8 e ss. del D. Lgs. 503/1992), giuridicamente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, e con decorrenza economica 01/10/2024, primo giorno del
1 mese ed anno successivo dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero subordinatamente ai sensi dell'art. 149 come per legge;
2. Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante o chi di ragione a corrispondere la predetta prestazione con decorrenza economica di cui al punto n. 1, ovvero subordinatamente ai sensi dell'art. 149 disp att cpc come per legge;
3. Condannare il CP_ convenuto al pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata nel presente giudizio oltre
15% per spese generali (D.M. 37/2018), iva e cpa;
4. In via istruttoria si chiede nomina C.T.U. a mezzo sanitario per accertare se alla data di presentazione della domanda amministrativa il ricorrente era invalido civile in misura non inferiore all'80%, in caso negativo, qualora a causa dell'insorgenza di nuove infermità o dell'aggravarsi delle preesistenti, accertare la data in cui le condizioni di cui sopra si siano concretizzate;”.
2. L' con memoria depositata in data 22.11.2024, ha contestato la sussistenza CP_1 del requisito sanitario di cui al D.lgs. n. 503/1992 e ha pertanto chiesto il rigetto delle domande azionate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. La causa, istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso va respinto.
5. Va preliminarmente osservato che colui che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale-previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il diritto invocato nel presente giudizio è la pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Ai fini dell'individuazione degli elementi costitutivi del citato diritto, va osservato che l'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992 prevede che in favore di detti invalidi non trovano applicazione l'elevazione dei limiti di età previsti dai commi precedenti per il pensionamento di vecchiaia;
tali soggetti, pertanto, possono accedere al beneficio di cui è causa al raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e cinquantacinquesimo per le donne;
va precisato che tali limiti anagrafici sono stati nel tempo incrementati in relazione alle aspettative di vita sicché, a decorrere dal primo gennaio 2019, il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è stato fissato in anni 61 per gli uomini e 56 per le donne (cfr. art. 22-ter, comma 2, del D.L. n. 78/2009; art. 12, comma 12 bis del D.L. n.
78/2010; decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6.12.2011, 16.12.2014 e 5.12.2017).
L'art. 2 del D.lgs. 503/1992 stabilisce poi che il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione, e risultino versati, o accreditati in favore dell'assicurato, almeno 20 anni di contribuzione.
2 Da ultimo, l'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo, prevede che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
In sintesi, i presupposti per accedere al beneficio della pensione di vecchiaia anticipata sono: a) il possesso di una determinata età anagrafica;
b) l'inabilità al lavoro in misura non inferiore all'80%; c) il decorso di almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione; d) il versamento o l'accredito in favore dell'assicurato di almeno 20 anni di contribuzione ovvero pari ad almeno 1040 settimane di contribuzione;
e) cessazione di ogni attività lavorativa.
Orbene, nel caso di specie, ricorrono senza dubbio i requisiti di cui alle superiori lettere
a), c), d) ed e) atteso che parte ricorrente, avente oltre 61 anni alla data di presentazione della domanda amministrativa, ha dimostrato di essere assicurato dal 1981 (cfr. doc. n. 5, produzione ricorrente) e di avere cessato ogni attività lavorativa (cfr. doc. n. 4, produzione ricorrente).
Ciò che risulta contestato dall' convenuto è solo la sussistenza di una inabilità al CP_1 lavoro in misura non inferiore all'80%.
Il Consulente tecnico nominato ha concluso l'elaborato peritale precisando che il ricorrente: “per le infermità di cui è portatore, presenta un grado di invalidità civile pari al 73%.
TRATTASI DI SOGGETTO INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE
DELLA CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA DEL 73% E QUINDI NON
RICORRONO LECONDIZIONI SANITARIE PER IL RICONOSCIMENTO DI
UN'INVALIDITÀ UGUALE O SUPERIORE ALL'80%”.
Le puntuali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e pertanto vanno integralmente confermate in questa sede.
Deve, pertanto, certamente concludersi per il rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata.
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 12/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
3 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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