Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/06/2025, n. 12479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12479 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09345/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9345 del 2020, proposto da
DR AS, LU SU, RA ER, AN La IA, IL RC, CA La AR, MM LA, NG DI, GI DO, NN NN, NA RR, AR ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale DIa, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chieti, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Uff II Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale Calabria – Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza - Se, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI - Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Ufficio II Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ufficio Scolastico Regionale DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico Regionale Marche - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ufficio Scolastico Regionale Marche - Ufficio IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Ufficio Scolastico Regionale Marche - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ufficio Scolastico Regionale Marche - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro Urbino, Ufficio Scolastico Regionale Molise - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale Molise -, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
IS AM, CI PO, LI NA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Del Decreto Ministeriale n. 91 pubblicato il 08/08/2020, a firma del Ministro dell’Istruzione, ed avente ad oggetto “ Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 ”, nella parte in cui non permette l’immissione in ruolo dei ricorrenti, che ambiscono all’inserimento nelle graduatorie di merito regionali, mediante la loro partecipazione al Concorso Semplificato;
- nonché, ove occorra, degli atti di formazione del provvedimento impugnato, ivi comprese eventuali note ed allegati, integralmente trascritti ed impugnati nei limiti dell’interesse ed in parte qua;
- del Decreto Ministeriale n. 688/2019, a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t, avente data 31 luglio 2019, ed avente ad oggetto l’autorizzazione al reclutamento del personale docente per la scuola di ogni ordine e grado, nella parte in cui non permette la partecipazione dei ricorrenti, che ambiscono all’inserimento nelle graduatorie di merito regionali, mediante la loro partecipazione al Concorso Semplificato. Nonché nella parte in cui tale provvedimento non tiene conto di come, nelle more della definizione del giudizio di merito, i docenti esclusi dal Concorso, nonostante la nota Ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato emessa attorno all’atto generale, non vengano reclutati a tempo indeterminato neppure con riserva;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ove occorra dei pedissequi allegati e note aventi la medesima data di pubblicazione del predetto provvedimento, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell’epigrafe del contestato provvedimento;
- ove occorra, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso: - del D.M. n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “ Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione ” - del D.D.G. n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Nella parte in cui entrambi gli impugnati provvedimenti non permettono ai ricorrenti, in possesso del dottorato di ricerca, la partecipazione al “ Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti non consentono agli istanti l’accesso al sistema istanze online, al quale possono avere ingresso soltanto coloro che, secondo il MIUR, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 22 marzo 2018 ore 23.59 (con successiva proroga al 26 marzo ore 14.00), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai ricorrenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso. Nonché nella parte in cui limitano la partecipazione al concorso ai soli docenti abilitati, peraltro entro il 31 maggio 2017, con esclusione degli istanti. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento escludono i ricorrenti e legittimano, ingiustamente, gli USR ad escludere gli istanti in quanto per assurdo ritenuti privi dei requisiti di accesso. Nonché nella parte in cui non considerano il dottorato di ricerca titolo abilitante ai fini dell’insegnamento. Nonché ove occorra nei limiti dell’interesse la nota del 15 marzo 2018 n. 14192 circa la selezione dei commissari per la selezione dei candidati al concorso nel cui alveo non compaiono i ricorrenti in quanto dottori di ricerca;
- nei limiti dell’interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell’interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante « Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado » e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, « Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi » e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa » e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell’interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante « Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante « Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione »; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante « Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2 »; il decreto del Ministro dell'istruzione, della Università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante « Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento » e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante « Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità »; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “ norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008 ”; nonché laddove nell’escludere i ricorrenti dalla possibilità di conseguire l’abilitazione in occasione dei recenti corsi di abilitazione, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tuti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell’organico dell’autonomia a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante « Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 »; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; il DPR 19/2016 e il D.M. 259/2017 e le successive ed eventuali modifiche, riguardanti il riordino delle classi di concorso, ove occorra nella parte in cui non contemplano tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; nonché ove occorra nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell' opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui « i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi »;
- di tutti i decreti – ove occorra e nei limiti dell’interesse e qualora si dovessero ritenere escludenti gli istanti dal concorso – a firma del MIUR, con cui il MIUR ha sino ad oggi indetto ed istituti i corsi di abilitazione, senza ritenere abilitante il dottorato di ricerca, compresi dunque i cicli TFA primo e secondo ciclo, pas e comunque i cicli di abilitazione e specializzazione sino ad oggi tenutisi, nella parte in cui il MIUR non ha indetto regolarmente i predetti corsi abilitanti impedimento ai ricorrenti di conseguire l’abilitazione. Pertanto, del Decreto n. 31 del 2012 per il primo ciclo del TFA, definizione dei posti disponibili in relazione alle classi di concorso, comprese le relative note e tabelle, tra cui non compaiono in maniera regolare le cdc dei laureati impossibilitati a frequentare effettivamente i corsi post lauream; il decreto 22 ottobre 2004, n.270 “ Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei” , approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 il Regolamento concernente " Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244 " di cui al decreto 10 settembre 2010, n. 249 e, in particolare gli articoli 3, comma 2 , lettera b) e 5, commi 1 e 2 nonché art 15 co 4; il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione al Dm n. 249/2010; la nota in data 5 agosto 2011 n. 81 della Direzione generale, riguardante lo studente e il diritto allo studio, con cui sono state fornire indicazioni alle Università in ordine alle modalità e termini per formulare le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA relativi a ciascuna classe di abilitazione, rispettivamente per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, previa acquisizione del parere favorevole del rispettivo Comitato regionale di coordinamento integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; decreto direttoriale n 74 del 23 aprile 2012 (compresi gli allegati); DM 21 settembre 2012 n. 80 avente oggetto prove di esame relativi ai programmi per il posto nella scuola secondaria di primo e secondo grado infanzia e primaria; del provvedimento della Direzione generale, riguardante lo studente e il diritto allo studio, del 12 settembre 2011 n. 241 con cui gli Atenei sono stati invitati ad indicare per ciascuna classe di abilitazione la propria offerta formativa in rapporto alle capacità ricettive in termini di disponibilità di studenti iscrivibili ai corsi di TFA; ove occorra il D.M. 39/98 se interpretato in senso escludente gli istanti dal concorso; l'offerta formativa proposta da ciascun Ateneo rispettivamente pari a complessivi 7.239 posti per il TFA per la scuola secondaria di I grado e 19.125 posti il TFA per la scuola secondaria di II grado; considerato che relativamente al TFA per la scuola secondaria di primo e secondo grado la predetta offerta risulta complessivamente superiore al citato fabbisogno e concertata su alcune cdc e carente per alter; considerato che occorre tenere conto della dimensione e articolazione classi adeguate alla organizzazione ed alla fruibilità dei corsi TFA; laddove il MIUR ha deciso di correlare le proposte di TFA per la scuola secondaria di I e di II grado presentate dagli Atenei con il fabbisogno del sistema istruzione ai sensi di quanto sopra riportato; TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado sono pari a complessivi 4.275 posti, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto; laddove il MIUR ha ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università; i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10; i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del D.M. n. 249/10. Dm 31/2012; D.M. 8 novembre 2011 reclutamento tutor; Decreto dipartimentale n. 22 maggio 2014 n. 263; Decreto dipartimentale 05 giugno 2014 n. 306; Decreto dipartimentale 24 giugno 2014 n. 425; Decreto direttoriale 1 ottobre 2014 n. 698 avente ad oggetto istruzioni in merito alla procedura del tfa secondo ciclo; Nota MIUR 1ottobre 2014 n. 11020, selezioni TFA; nota MIUR 1° ottobre 2014 n. 10992 avente ad oggetto procedura TFA offerta formativa AFAM; l’ Avviso MIUR TFA secondo ciclo prorogati i termini di presentazione delle domande; Decreto Pubblica istruzione n. 357/1998 recante programmi e prove di esame per e classi di concorso a cattedre e a sposti di insegnanti tecnico pratico e arte applicata e di istituti di istruzione secondaria ed artistica;
- ove occorra, del D.M. n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota;
- del D.M. n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “ modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509 ” e successive modificazioni. Decreto 9 luglio 2009 MIUR di concerto con il Ministro per la PA ed innovazione circa il riordino delle lauree. Il DM n. 22/2005 MIUR avente ad oggetto l’integrazione delle classi di concorso in relazione ai corsi di laurea magistrale e specialistica. Il DM del 26 luglio 2007 allegato 2 con cui è stata definitiva la corrispondenza tra classi di laurea e titolo ai sensi del dm 270/2004 e dm 3 novembre 1999 n. 509;
- ove occorra, sempre se intesi in maniera lesiva per gli istanti, ossia se intesi come impeditivi alla partecipazione dei ricorrenti al concorso ad oggetto: del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014. Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l’attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015. Dm 612/2014, nota 30 dicembre 2014 n. 20175, laddove il MIUR ha ritenuto di poter consentire, al fine di riconoscere un’opportunità anche agli istanti e ai fini di una più ampia partecipazione, anche a coloro che conseguono i titoli di ammissione prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014, l’iscrizione con riserva al test preliminare del percorso di tirocinio formativo attivo, come previsto anche per le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che proprio a tali fini prevedevano l’espletamento delle prove di accesso nel mese di settembre; di poter ammettere con riserva al solo test preliminare la suddetta categoria di soggetti e di poter sciogliere la riserva solo all’esito del conseguimento dei necessari titoli di ammissione entro e non oltre la data del 31 agosto 2014; ritenuto di dover consentire la medesima ammissione con riserva al test preliminare per i percorsi di specializzazione sul sostegno anche a coloro che conseguono il titolo di abilitazione, necessario per l’accesso ai suddetti percorsi, prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014; di tutti decreti del MIUR con cui sono stati ammessi in soprannumero ai cicli del TFA e TFA sostegno i docenti risultati idonei. DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249. DM 11 novembre 2011tra cui l’allegato A; Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1349 del 9 aprile 2014, con il quale le Università sono state autorizzate ad attivare i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione. Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante “ obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 ; del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “ Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ” e successive modificazioni; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante “ Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ”; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “ Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica ” e successive modificazioni, DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l’indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA;
- di tutti i decreti ministeriali con cui sono stati indetti i cicli di abilitazione TFA, primo e secondo ciclo, PAS e TFA sostegno, compresi gli atti di formazione di tali decreti, emanati dal MIUR e i bandi, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti ai cui corsi non hanno potuto partecipare il dm 141/2017, Dm 948/2016, Dm 226/2017 e di tutti i decreti con cui sono è stato indetto anche il terzo ciclo TFA sostegno;
- nonché nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, ai fini della partecipazione al recente concorso, ove occorra, di tutti i decreti e-o provvedimenti emessi dal MIUR per l’aggiornamento, integrazione e modificazione delle graduatorie di istituto, anche seconda fascia dalla loro istituzione sino al più recente decreto se intesi in senso escludente i ricorrenti dal bando, laddove tali decreti si dovessero intendere connessi ai provvedimenti impugnati in via principale e determinanti l’esclusione dei ricorrenti dal recente bando di concorso. Dunque, del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; dell’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326;Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92;Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 81/2013;1 febbraio 2015 - Del DDG n. 680 del 6 luglio 2015; 1 agosto 2015 - Del DDG n. 680 del 6 luglio 2015; 1 febbraio 2016 - Del DDG n. 89 del 16 febbraio 2016; 1 agosto 2016 - Del DDG n. 643 dell’11 luglio 2016; 1 febbraio 2017- Del DDG n. 3 dell’11 gennaio 2017; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 94/2016; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 95/2016; ove occorra Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 39/1998 regolamento cdc; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 201/2000; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 248/2015; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 353/2014 e 375/2014 circa l’aggiornamento delle graduatorie 2014-2017, Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 308/2014; Del DDG n. 3/2017; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 460/1998; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 82/2004; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 27/2007; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 137/2007; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 44/2011; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 47/2011; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 62/2011; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 30 settembre 2011; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 81/2012; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 572/2013; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 325/2015; Del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 53/2017; Del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, dm 374/2017 aggiornamento triennale graduatorie di istituto triennio 2017-2020, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,n. 89; se interpretato in senso lesivo ed escludente il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale DIa e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Territoriale Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza - Se e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia GI - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia GI - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia GI - Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia GI - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Udine e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff II Ambito Territoriale per la Provincia di Genova e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Savona e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Como e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg DIa - Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro Urbino e di Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso e di Uff Scolastico Reg Molise - e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IX Ambito Territoriale per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Territoriale per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano;
Vista la nota del 12 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, tutti in possesso del titolo di dottore di ricerca, hanno impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il Decreto Ministeriale n. 91 pubblicato in data 8 agosto 2020, a firma del Ministro dell’Istruzione, avente ad oggetto “ Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 ”, nella parte in cui non permette l’immissione in ruolo degli odierni ricorrenti, che ambiscono all’inserimento nelle graduatorie di merito regionali, mediante la loro partecipazione al Concorso Semplificato.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ Violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio del legittimo affidamento. - violazione del giusto procedimento – violazione del giudicato cautelare – eccesso di potere per sviamento dei fatti e dei presupposti ”,
- “ Violazione e/o elusione del giudicato – violazione art. 21 septies legge 241/1990- violazione e/o falsa applicazione d. lgs n. 57/2019- violazione e/o falsa applicazione della legge 107/2015- violazione del principio de legittimo affidamento- eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche- contraddittorietà di comportamento- sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto- carenza istruttoria- illogicità manifesta – disparità di trattamento- violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost. ”,
- “ Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche -irrazionalità ed illogicità manifesta – violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 cost – violazione e-o falsa applicazione delle premesse del bando – contraddittorietà di comportamento – violazione e- o falsa applicazione l n. 244/2007 – travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto – violazione direttiva 35/06ce – violazione direttiva ce70/99 – violazione del principio del giusto procedimento – contraddittorietà di provvedimenti e comportamenti - sviamento – disparità di trattamento – violazione della trasparenza, buon andamento e legittimo affidamento – violazione l. n. 241/1990 – violazione e- o falsa applicazione legge n° 341/1990; legge n° 210/1998, art.4; dm 30/4/99 n° 224 – violazione e-o falsa applicazione del dpr 19/2016 e dm 259/2017- violazione e-o falsa applicazione dlgs n. 59/2017 – l. n. 107/2015-dlgs n. 297/1994 – violazione delle premesse del bando e della ratio ”,
- “ Violazione del favor partecipationis – eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche – contraddittorietà dei comportamenti e dei provvedimenti - violazione dm n. 249/2010 – illogicità manifesta – violazione del legittimo affidamento – violazione della par condicio – erronea e-o falsa e-o violazione del dlgs n. 59/2017 – dlgs 297/1994 - l. n. 107/2015 – violazione dpr n. 19/2016 – violazione dm 39/98.travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto – violazione della buona fede e correttezza. - violazione dei presupposti del bando –violazione n. 107/2015 – violazione direttiva ce 70/99 – violazione l. n. 244/20017 – violazione direttiva 36/2005 ”,
- “ Eccesso di potere nelle forme della disparità di trattamento – illogicità manifesta – discriminazione –irrazionalità - violazione artt. 1,2,3,4,97 cost. – violazione del favor e della par condicio – travisamento di fatti e presupposti – sviamento - violazione e-o falsa applicazione dlgs n. 59/2017 – dlgs n. 297/1994 - l. n. 107/2015 – violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97- contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti ”,
- “ Violazione direttiva CE 70/99 – violazione direttiva ce n. 36/2005 – violazione art. 2, comma 416, l. n. 244/2007 - violazione art 136 del Trattato di Amsterdam violazione art. 22 dichiarazione universale dei diritti umani – eccesso di potere per: disparità di trattamento – contraddittorietà di comportamento - discriminazione – illogicità manifesta– parzialità – travisamenti dei presupposti ”,
- “ In subordine qualora non dovesse riconoscersi il valore abilitante al dottorato di ricerca violazione del principio della effettività, violazione e-o erronea e-o falsa applicazione dlgs n. 59/2017- violazione e-o falsa applicazione dlgs n. 297/1994- violazione l. n. 107/0215 – violazione del principio del favor partecipationis e della par condicio - violazione dm n. 249/2010 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti – violazione del principio del legittimo affidamento, quale corollario dei principi della buona fede e correttezza – violazione artt. 1,2,3,4,97 cost – – violazione dpr n. 19/2016 – dm 259/2017 -violazione dm 39/98- illogicità manifesta – irrazionalità – violazione del principio del merito e del buon andamento – violazione del brocardo ad impossibilia nemo tenetur- eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche – violazione dei decreti istitutivi i percorsi abilitanti – violazione delle premesse del bando - violazione e-o falsa applicazione l. n. 244/2017 – violazione cds, sez. vi, ord. n. 4411/2016) ”,
- “ In estremo subordine incostituzionalità del dlgs. n. 59/2017 ove occorra l. n. 107/2017 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 cost .”.
2. In data 30 dicembre 2020 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, depositando relazione.
3. Con nota depositata in data 12 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza dell’interesse a coltivare il giudizio.
4. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
6. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
ARnna Scali, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO