Trib. Vicenza, sentenza 01/08/2025, n. 1209
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Sentenza 1 agosto 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Vicenza, nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, relativa a un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689/1981. L'attore ha richiesto la sospensione dell'efficacia di un avviso di accertamento esecutivo e, nel merito, l'annullamento dello stesso, sostenendo che non sussistesse l'occupazione di suolo pubblico necessaria per l'applicazione del canone unico patrimoniale (CUP). La controparte, in qualità di concessionario per la riscossione, ha contestato l'opposizione, affermando che l'attore fosse tenuto al pagamento del CUP per l'occupazione mediata del suolo pubblico.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo che non vi fosse stata alcuna occupazione del suolo pubblico da parte dell'attore, nemmeno in via mediata, in quanto il servizio di telecomunicazione era fornito attraverso una connessione virtuale (VULA) e non mediante infrastrutture fisiche. La sentenza ha sottolineato che, secondo l'interpretazione autentica della legge n. 160/2019, il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, confermando che l'attore non era tenuto al pagamento del CUP. Le spese di lite sono state poste a carico della controparte, in virtù della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 01/08/2025, n. 1209
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 1209
    Data del deposito : 1 agosto 2025

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