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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/08/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALGARO MARIO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 6 marzo 2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato del 23.12.2021, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio il (d'ora innanzi, per Pt_1 Controparte_1 brevità, anche solo “ ) e (d'ora innanzi, per brevità, CP_1 Controparte_2
Con anche solo “ ”), chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 12901706 del 28.10.2021 e, nel merito, l'annullamento ovvero la pagina 1 di 10 dichiarazione di nullità od inefficacia dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto, l'attrice esponeva: (a) che con avviso di accertamento esecutivo n. 12901706 emesso il Con 28.10.2021 e notificato a mezzo pec in pari data, , concessionario per la riscossione del canone unico patrimoniale (o CUP) per il , le aveva intimato il pagamento della somma di Controparte_1 euro 2.405,00 – di cui euro 1.200,00 per indennità, euro 1.200,00 a titolo di sanzione ed euro 5,00 per spese procedurali;
(b) che, tuttavia, nel Comune di il servizio pubblico di telefonia fissa CP_1 veniva erogato da senza una propria rete e senza apparati propri collocati sul territorio, per Pt_1 cui non ricorreva il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico funzionale all'applicazione del canone patrimoniale unico;
(c) di esercitare, in effetti, il servizio pubblico di telecomunicazioni sia attraverso impianti propri, sia mediante convenzioni di servizio con altri operatori, fornitori della rete fissa;
(d) che per la prestazione del servizio di rete fissa realizzava in concreto l'accesso, vale Pt_1
a dire, la connessione tra componenti, apparati e infrastrutture della rete di (rete Parte_1 primaria) e l'utenza fissa, vale a dire la presa telefonica del cliente, con tecnologie e modalità differenti;
(e) che in alcuni casi, realizza il collegamento tra la propria Rete Primaria e la Pt_1 presa del cliente attraverso una propria rete di accesso, costituita da centraline di diramazione e collegamenti in cavi in fibra ottica posti lungo le strade comprese nel territorio comunale. In altri casi, la maggior parte, realizzava invece il collegamento tra la propria rete primaria e la presa del Pt_1 cliente avvalendosi di servizi per il collegamento, impianti, cavi e o centraline fornite da altri soggetti posti sul territorio comunale, tra i quali in particolare TI - Telecom Italia S.p.A., titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della rete di accesso e, in quanto tale, titolare delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 co. 831 legge n. 160/2019; (f) di avvalersi, quanto al servizio di telecomunicazioni per la rete fissa prestato nel Comune di CP_1 oggetto del presente contenzioso, della specifica modalità tecnica di collegamento denominata VULA
(Virtual Unbundled Local Access): tale tipologia di accesso prevedeva che l'operatore non fosse presente sul suolo pubblico, ma esclusivamente nella centrale TI con un apposito kit di consegna, di modo che affitta l'intera tratta che va dalla sede centrale (sede OLT) alle abitazioni degli Pt_1 utenti indipendentemente dall'architettura a valle della centrale (di tipo FTTC o di tipo FTTH); (g) che l'accesso all'infrastruttura TI era soltanto virtuale, per cui non affittava materialmente il Pt_1 collegamento, né poteva utilizzarlo in modo esclusivo;
(h) che detta modalità VULA non comportava alcuna posa di propri cavi telefonici interrati in fibra ottica nel tratto corrente tra la centrale e Pt_1 ciascun cabinet (o armadio) collocato su strada;
(i) di essere comunque tenuta a corrispondere un compenso al fornitore dell'infrastruttura TI sia per il servizio di collegamento reso attraverso la rete di accesso, sia per il passaggio sulla rete di trasporto di questa (rete primaria), rivelandosi le descritte pagina 2 di 10 modalità tecnico-contrattuali notevolmente onerose per l'odierna attrice;
(l) che l'art. 1 commi 816 e ss. della legge n. 160/2019 aveva previsto l'istituzione da parte dei Comuni del c.d. canone unico patrimoniale, il cui presupposto doveva ravvisarsi, tra gli altri, nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (comma 819); (m) che il comma 831 della citata legge (“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (…)”) era stato oggetto di interpretazione autentica del seguente tenore: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita” (D.L. n. 146/2021, art. 5, comma 14 quinquies); (n) che, pertanto, qualora il soggetto erogante un servizio all'utenza si avvalesse di infrastrutture altrui, operando quindi in forza di contratti intercorsi con il titolare dell'infrastruttura, doveva ritenersi quest'ultimo, quale concessionario, l'unico soggetto passivo del CUP.
In forza di tali premesse, in diritto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento Pt_1
Con opposto rilevando: (i) che la pretesa di pagamento del CUP da parte di poggiava su un'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019 nella parte in cui individuava quali soggetti passivi del pagamento anche coloro che occupavano il suolo pubblico in via mediata (“(..) soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (..)”), in quanto l'occupazione del suolo pubblico, anche mediata, presupponeva una relazione materiale instaurata con la cosa, assente nel caso di specie;
(ii) che, pertanto, la corretta interpretazione della citata disposizione imponeva di concludere che non Pt_1 fosse tenuta al versamento del canone, non essendo titolare di alcuna concessione per l'occupazione di suolo pubblico nel Comune di (come invece era TI), né utilizzatrice mediata delle CP_1 infrastrutture di rete del soggetto titolare della concessione;
(iii) che l'avviso di accertamento Con impugnato era illegittimo anche in ragione del fatto che la sua emissione ad opera di , mero pagina 3 di 10 concessionario della riscossione, non era stata preceduta dalla formale contestazione da parte del
Comune dell'occupazione abusiva posta in essere da la quale non era quindi CP_1 Pt_1 stata posta nelle condizioni di partecipare alla fase istruttoria pregiudiziale all'emissione dell'avviso di accertamento opposto;
(iv) che era lo stesso Regolamento comunale sul CUP a prevedere all'art. 26 che l'occupazione abusiva doveva essere accertata da pubblico ufficiale competente in un verbale, costituente titolo per la richiesta di pagamento;
(v) che inoltre non essendo stata commessa alcuna occupazione abusiva e, dunque, alcuna violazione, non era tenuta al pagamento né della Pt_1 sanzione di euro 1,200,00 per omessa denuncia né dell'indennità pari ad euro 800,00, fermo restando che nell'avviso di accertamento non erano stati indicati né i criteri per determinare il canone, né le modalità di determinazione della sanzione;
(vi) che, infine, era lo stesso Regolamento comunale a confermare che il canone unico per occupazione permanente con cavi potesse essere richiesto al solo soggetto titolare della concessione, anche con riguardo alle utenze di altri utilizzatori, prevedendo all'art. 24 co. 15 che “(…) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160”. Con Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17.6.2022 si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse accertata e dichiarata la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., dichiarandone, per l'effetto, l'improcedibilità od inammissibilità della opposizione. Nel merito, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione attorea, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto. Chiedeva infine, in via cautelare, di dichiarare infondata e, per l'effetto, di rigettare, la richiesta di sospensiva dell'efficacia cautelare dell'avviso di accertamento. Spese e compensi di causa rifusi. Con In fatto, esponeva: (i) di essere una società iscritta all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997; (ii) di essere quindi risultata aggiudicataria nella procedura indetta dal per l'affidamento in concessione del servizio di Controparte_1 accertamento e riscossione, tra gli altri, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
(iii) di aver emesso, nella sua veste di concessionaria per la riscossione e accertamento del CUP, l'avviso di accertamento n. 12901706 in data 28.10.2021 nei confronti della società Pt_1
In diritto, la convenuta deduceva: (a) che era pacifico e incontestato che avesse utenze Pt_1
Con telefoniche nel Comune di , tra le quali in primis la gestione locale di ubicata in CP_1
pagina 4 di 10 alla via Luigi Galvani n. 7; (b) che l'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019, così come CP_1 modificato dalla legge n. 178/2020, prevedeva espressamente che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (…)”; (c) che, nel caso di specie, ricorreva l'ipotesi di occupazione mediata del suolo pubblico da parte di Pt_1 sicché l'attrice era tenuta alla corresponsione del canone;
(d) che, in merito all'eccepita carenza di indagine e accertamento da parte dell'ente competente, in data 7.9.2021 era stato chiesto a di Pt_1 presentare la dichiarazione relativa alle proprie utenze, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro;
(e) che, risultando provata e incontestata l'esistenza di un'occupazione mediata di nel territorio Pt_1
Con del Comune odierno convenuto, sotto la gestione di , era tenuta al pagamento del CUP Pt_1 nell'importo minimo di euro 800,00 ai sensi dell'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019; (f) che, tuttavia,
l'importo dell'avviso di accertamento opposto doveva essere ricalcolato in considerazione della riduzione delle sanzioni irrogate, per cui era tenuta al pagamento di euro 1.045,00, anziché di Pt_1 euro 2.405,00 come originariamente richiesto;
(g) che, infine, l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento opposto doveva essere rigettata, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.
Il Comune di Valdagno non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata all'udienza del 29 settembre 2022.
* * *
La opposizione è fondata, per le ragioni di seguito enunciate. Con Va anzitutto dato atto che ha abbandonato la domanda di inammissibilità od improcedibilità della opposizione spiegata da per lamentata iscrizione a ruolo della causa tardiva (art. 165 c.p.c.), Pt_1
e ciò sin dalle proprie precisate conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. depositata in data 27.10.2022.
Tanto premesso, va esaminato il merito della opposizione. deduce anzitutto che non gli sarebbe stato mai notificato il verbale di contestazione Pt_1 dell'occupazione di suolo pubblico che ai sensi dell'art. 1 co. 821 lett. g e co. 822 legge n. 160/2019, oltreché ai sensi dell'art. 26 co. 2 e ult. comma del regolamento comunale (cfr. doc. 3 , Pt_1 costituisce presupposto per la richiesta di versamento del canone unico patrimoniale. pagina 5 di 10 Va evidenziato, a tal riguardo, che la disposizione legislativa citata si riferisce testualmente ai casi in cui è necessario provvedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, ciò che tuttavia pacificamente non riguarda il caso di specie, atteso che la tesi della debenza del CUP sostenuta dalla convenuta costituita si erge, a ben vedere, sulla debenza del CUP per ricorrenza di una occupazione solo in via mediata da parte di – ovverossia per il tramite delle infrastrutture Pt_1 collocate sul territorio da TI in qualità di gestore concessionario proprietario della rete – essendo pacifico in giudizio che non vi è alcuna fisica infrastruttura della attrice opponente sul Pt_1 territorio del Comune di (art. 1 co. 821 lett. g legge n. 160/2019: “g) per le occupazioni e la CP_1 diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
”; art. 1 co.
822 legge n. 160/2019: “822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata”).
In buona sostanza, non potendosi ritenere, dalla disposizione citata, che il verbale di contestazione dell'occupazione costituisce presupposto per il pagamento del CUP anche nei casi di occupazione in via mediata, come pare invece riguardare il caso di specie, la questione va disattesa.
Ciò posto, va tuttavia condivisa la prospettazione in punto di diritto dell'attrice opponente in base alla quale non sussiste nel caso concreto alcuna intervenuta occupazione del suolo pubblico da parte di nel Comune di , nemmeno in via mediata ex art. 1 co. 831 legge n. 160/2019, al Pt_1 CP_1 punto tale da ritenere allora illegittima la richiesta del CUP oggetto dell'avviso di accertamento Con opposto n. 12901706 per l'anno 2021 da parte della convenuta quale ente deputato alla sua riscossione per il Comune di . CP_1
Queste le ragioni.
L'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019, in vigore dall'1/1/2020, stabilisce che:
“831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia pagina 6 di 10 elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.
La predetta disposizione, dunque, letteralmente prevede che le occupazioni permanenti del suolo con infrastrutture che si rendono necessarie per l'esercizio di un servizio di pubblica utilità, tra cui pacificamente va ricompreso quello delle telecomunicazioni offerto alla pubblica utenza da e Pt_1 oggetto di questo giudizio, il CUP “è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze” (cfr. supra).
Va però evidenziato che il legislatore è intervenuto con una legge di interpretazione autentica rispetto all'individuazione di quei soggetti passivi dell'obbligo di corresponsione del CUP che occupano il suolo pubblico “anche in via mediata”.
Si tratta dell'art. 5 co. 14 quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, che pagina 7 di 10 testualmente recita: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A ben vedere, la disposizione da ultimo riportata si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui TI
è pacificamente riconosciuto come il soggetto effettivamente titolare della concessione di occupazione su suolo pubblico con il Comune di , oltreché proprietaria delle infrastrutture su di esso CP_1 collocate, mentre è il soggetto titolare dei contratti di vendita del servizio inerente alla Pt_1 fornitura della rete con l'utenza finale sul territorio, e ciò in ragione della separazione presente nello specifico settore delle telecomunicazioni in questione, sotto il profilo contrattuale, tra i soggetti che occupano il suolo pubblico a tutti gli effetti e coloro che invece “sfruttano” la loro occupazione per vendere il bene (recte, offrire il servizio) all'utenza finale.
Siffatta interpretazione risulta corroborata dall'arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione risalente al 2020 che ebbe a riconoscere, benché con riferimento alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (o TOSAP), di cui però il canone unico patrimoniale ha sostanzialmente preso il posto a decorrere dal 2021 (ex art. 1 co. 816 e ss. legge n. 160/2019), che l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alla debenza del tributo è quello che risulta formalmente titolare del rapporto di concessione con l'ente territoriale, ovvero in mancanza di questo, l'occupante di fatto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n. 8628 del 07/05/2020: “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”).
Sicché va allora ribadito che assume carattere dirimente, ai fini di individuare i soggetti passivi tenuti al pagamento del canone in questione, l'utilizzazione comunque materiale e di fatto del suolo pubblico, ancorché abusiva, dovendosi dunque pretendere il pagamento del CUP anche da parte di coloro che comunque non sono investiti formalmente da alcun rapporto di concessione con l'ente pubblico territoriale.
Tuttavia, nemmeno questa ipotesi ricorre nel caso di specie. pagina 8 di 10 ha ben chiarito, in effetti, che a la tipologia di aggancio alla infrastruttura TI Pt_1 CP_1 utilizzata per fornire all'utenza finale il servizio di rete è del tutto virtuale e prende il nome di tecnologia (e contratto) VULA, ovvero Virtual Unbundled Local Access (cfr. docc. 4 e 5 Pt_1 che prevede che l'operatore sia presente non sul suolo pubblico, ma acceda (altrettanto Pt_1 virtualmente) alla centrale TI con un apposito kit e grazie al quale sostanzialmente affitta interamente la tratta di rete di connessione che va dalla centrale TI alle abitazioni dei clienti utenti finali (cfr. doc.
5 p. 5: “Il servizio VULA prevede la fornitura, da parte di Telecom Italia, della capacità Pt_1 trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed il Point of Presence (PoP) di un operatore che, a sua volta, vuole offrire un servizio a banda ultra larga1 ai propri clienti finali. La fornitura avviene a livello di centrale locale. Nello specifico, il servizio consiste quindi nella fornitura dell'accesso alla rete NGAN a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna
Ethernet che collega la sede del cliente finale con il nodo dell'operatore con un flusso dati di livello
2”).
Si tratta in buona sostanza di una ipotesi che è ben diversa da quella del caso in cui, anche Pt_1 pur appoggiandosi alla rete TI, provvede a costruire una propria ed autonoma rete posando direttamente i cavi interrati telefonici in fibra ottica nel tratto che va dalla centrale TI a ciascun
“armadio” o “cabinet” collocato su strada (rete FTTC ovvero “Fiber To the Cabinet”), ipotesi questa sì che rientrerebbe dunque nel concetto descritto di occupazione “in via mediata”.
Tuttavia, non rientrando il caso concreto in quest'ultima tipologia di connessione e servizio descritta, ne discende allora che non sussiste nessun diritto in capo al di , e per esso in capo a CP_1 CP_1
Con
, a pretendere e riscuotere il canone unico patrimoniale da per l'anno 2021. Pt_1
Alla luce di tutto quanto precede, la opposizione va dunque accolta e l'avviso di accertamento opposto va annullato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e queste vanno dunque poste a carico di Con
e del secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore pari alla Controparte_1 domanda, importi medi per ogni fase, ma minimi per la fase istruttoria essendo stata la stessa totalmente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 108/2022, ogni altra istanza e domanda disattesa, assorbita o respinta, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
2. ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo opposto n. 12901706 del 28.10.2021 emesso da in qualità di agente di riscossione per il . CP_2 Controparte_1
pagina 9 di 10 3. ACCERTA e DICHIARA che nulla deve pagare al di , e Parte_1 CP_1 CP_1 per esso a quanto all'anno 2021 a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 831 CP_2 legge n. 160/2019.
4. ON e il , in solido tra loro, a rifondere a CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che quantifica in euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
[...] euro 125,00 per anticipazioni, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 1° agosto 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALGARO MARIO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 6 marzo 2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato del 23.12.2021, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio il (d'ora innanzi, per Pt_1 Controparte_1 brevità, anche solo “ ) e (d'ora innanzi, per brevità, CP_1 Controparte_2
Con anche solo “ ”), chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 12901706 del 28.10.2021 e, nel merito, l'annullamento ovvero la pagina 1 di 10 dichiarazione di nullità od inefficacia dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto, l'attrice esponeva: (a) che con avviso di accertamento esecutivo n. 12901706 emesso il Con 28.10.2021 e notificato a mezzo pec in pari data, , concessionario per la riscossione del canone unico patrimoniale (o CUP) per il , le aveva intimato il pagamento della somma di Controparte_1 euro 2.405,00 – di cui euro 1.200,00 per indennità, euro 1.200,00 a titolo di sanzione ed euro 5,00 per spese procedurali;
(b) che, tuttavia, nel Comune di il servizio pubblico di telefonia fissa CP_1 veniva erogato da senza una propria rete e senza apparati propri collocati sul territorio, per Pt_1 cui non ricorreva il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico funzionale all'applicazione del canone patrimoniale unico;
(c) di esercitare, in effetti, il servizio pubblico di telecomunicazioni sia attraverso impianti propri, sia mediante convenzioni di servizio con altri operatori, fornitori della rete fissa;
(d) che per la prestazione del servizio di rete fissa realizzava in concreto l'accesso, vale Pt_1
a dire, la connessione tra componenti, apparati e infrastrutture della rete di (rete Parte_1 primaria) e l'utenza fissa, vale a dire la presa telefonica del cliente, con tecnologie e modalità differenti;
(e) che in alcuni casi, realizza il collegamento tra la propria Rete Primaria e la Pt_1 presa del cliente attraverso una propria rete di accesso, costituita da centraline di diramazione e collegamenti in cavi in fibra ottica posti lungo le strade comprese nel territorio comunale. In altri casi, la maggior parte, realizzava invece il collegamento tra la propria rete primaria e la presa del Pt_1 cliente avvalendosi di servizi per il collegamento, impianti, cavi e o centraline fornite da altri soggetti posti sul territorio comunale, tra i quali in particolare TI - Telecom Italia S.p.A., titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della rete di accesso e, in quanto tale, titolare delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 co. 831 legge n. 160/2019; (f) di avvalersi, quanto al servizio di telecomunicazioni per la rete fissa prestato nel Comune di CP_1 oggetto del presente contenzioso, della specifica modalità tecnica di collegamento denominata VULA
(Virtual Unbundled Local Access): tale tipologia di accesso prevedeva che l'operatore non fosse presente sul suolo pubblico, ma esclusivamente nella centrale TI con un apposito kit di consegna, di modo che affitta l'intera tratta che va dalla sede centrale (sede OLT) alle abitazioni degli Pt_1 utenti indipendentemente dall'architettura a valle della centrale (di tipo FTTC o di tipo FTTH); (g) che l'accesso all'infrastruttura TI era soltanto virtuale, per cui non affittava materialmente il Pt_1 collegamento, né poteva utilizzarlo in modo esclusivo;
(h) che detta modalità VULA non comportava alcuna posa di propri cavi telefonici interrati in fibra ottica nel tratto corrente tra la centrale e Pt_1 ciascun cabinet (o armadio) collocato su strada;
(i) di essere comunque tenuta a corrispondere un compenso al fornitore dell'infrastruttura TI sia per il servizio di collegamento reso attraverso la rete di accesso, sia per il passaggio sulla rete di trasporto di questa (rete primaria), rivelandosi le descritte pagina 2 di 10 modalità tecnico-contrattuali notevolmente onerose per l'odierna attrice;
(l) che l'art. 1 commi 816 e ss. della legge n. 160/2019 aveva previsto l'istituzione da parte dei Comuni del c.d. canone unico patrimoniale, il cui presupposto doveva ravvisarsi, tra gli altri, nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (comma 819); (m) che il comma 831 della citata legge (“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (…)”) era stato oggetto di interpretazione autentica del seguente tenore: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita” (D.L. n. 146/2021, art. 5, comma 14 quinquies); (n) che, pertanto, qualora il soggetto erogante un servizio all'utenza si avvalesse di infrastrutture altrui, operando quindi in forza di contratti intercorsi con il titolare dell'infrastruttura, doveva ritenersi quest'ultimo, quale concessionario, l'unico soggetto passivo del CUP.
In forza di tali premesse, in diritto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento Pt_1
Con opposto rilevando: (i) che la pretesa di pagamento del CUP da parte di poggiava su un'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019 nella parte in cui individuava quali soggetti passivi del pagamento anche coloro che occupavano il suolo pubblico in via mediata (“(..) soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (..)”), in quanto l'occupazione del suolo pubblico, anche mediata, presupponeva una relazione materiale instaurata con la cosa, assente nel caso di specie;
(ii) che, pertanto, la corretta interpretazione della citata disposizione imponeva di concludere che non Pt_1 fosse tenuta al versamento del canone, non essendo titolare di alcuna concessione per l'occupazione di suolo pubblico nel Comune di (come invece era TI), né utilizzatrice mediata delle CP_1 infrastrutture di rete del soggetto titolare della concessione;
(iii) che l'avviso di accertamento Con impugnato era illegittimo anche in ragione del fatto che la sua emissione ad opera di , mero pagina 3 di 10 concessionario della riscossione, non era stata preceduta dalla formale contestazione da parte del
Comune dell'occupazione abusiva posta in essere da la quale non era quindi CP_1 Pt_1 stata posta nelle condizioni di partecipare alla fase istruttoria pregiudiziale all'emissione dell'avviso di accertamento opposto;
(iv) che era lo stesso Regolamento comunale sul CUP a prevedere all'art. 26 che l'occupazione abusiva doveva essere accertata da pubblico ufficiale competente in un verbale, costituente titolo per la richiesta di pagamento;
(v) che inoltre non essendo stata commessa alcuna occupazione abusiva e, dunque, alcuna violazione, non era tenuta al pagamento né della Pt_1 sanzione di euro 1,200,00 per omessa denuncia né dell'indennità pari ad euro 800,00, fermo restando che nell'avviso di accertamento non erano stati indicati né i criteri per determinare il canone, né le modalità di determinazione della sanzione;
(vi) che, infine, era lo stesso Regolamento comunale a confermare che il canone unico per occupazione permanente con cavi potesse essere richiesto al solo soggetto titolare della concessione, anche con riguardo alle utenze di altri utilizzatori, prevedendo all'art. 24 co. 15 che “(…) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160”. Con Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17.6.2022 si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse accertata e dichiarata la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., dichiarandone, per l'effetto, l'improcedibilità od inammissibilità della opposizione. Nel merito, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione attorea, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto. Chiedeva infine, in via cautelare, di dichiarare infondata e, per l'effetto, di rigettare, la richiesta di sospensiva dell'efficacia cautelare dell'avviso di accertamento. Spese e compensi di causa rifusi. Con In fatto, esponeva: (i) di essere una società iscritta all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997; (ii) di essere quindi risultata aggiudicataria nella procedura indetta dal per l'affidamento in concessione del servizio di Controparte_1 accertamento e riscossione, tra gli altri, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
(iii) di aver emesso, nella sua veste di concessionaria per la riscossione e accertamento del CUP, l'avviso di accertamento n. 12901706 in data 28.10.2021 nei confronti della società Pt_1
In diritto, la convenuta deduceva: (a) che era pacifico e incontestato che avesse utenze Pt_1
Con telefoniche nel Comune di , tra le quali in primis la gestione locale di ubicata in CP_1
pagina 4 di 10 alla via Luigi Galvani n. 7; (b) che l'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019, così come CP_1 modificato dalla legge n. 178/2020, prevedeva espressamente che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (…)”; (c) che, nel caso di specie, ricorreva l'ipotesi di occupazione mediata del suolo pubblico da parte di Pt_1 sicché l'attrice era tenuta alla corresponsione del canone;
(d) che, in merito all'eccepita carenza di indagine e accertamento da parte dell'ente competente, in data 7.9.2021 era stato chiesto a di Pt_1 presentare la dichiarazione relativa alle proprie utenze, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro;
(e) che, risultando provata e incontestata l'esistenza di un'occupazione mediata di nel territorio Pt_1
Con del Comune odierno convenuto, sotto la gestione di , era tenuta al pagamento del CUP Pt_1 nell'importo minimo di euro 800,00 ai sensi dell'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019; (f) che, tuttavia,
l'importo dell'avviso di accertamento opposto doveva essere ricalcolato in considerazione della riduzione delle sanzioni irrogate, per cui era tenuta al pagamento di euro 1.045,00, anziché di Pt_1 euro 2.405,00 come originariamente richiesto;
(g) che, infine, l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento opposto doveva essere rigettata, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.
Il Comune di Valdagno non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata all'udienza del 29 settembre 2022.
* * *
La opposizione è fondata, per le ragioni di seguito enunciate. Con Va anzitutto dato atto che ha abbandonato la domanda di inammissibilità od improcedibilità della opposizione spiegata da per lamentata iscrizione a ruolo della causa tardiva (art. 165 c.p.c.), Pt_1
e ciò sin dalle proprie precisate conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. depositata in data 27.10.2022.
Tanto premesso, va esaminato il merito della opposizione. deduce anzitutto che non gli sarebbe stato mai notificato il verbale di contestazione Pt_1 dell'occupazione di suolo pubblico che ai sensi dell'art. 1 co. 821 lett. g e co. 822 legge n. 160/2019, oltreché ai sensi dell'art. 26 co. 2 e ult. comma del regolamento comunale (cfr. doc. 3 , Pt_1 costituisce presupposto per la richiesta di versamento del canone unico patrimoniale. pagina 5 di 10 Va evidenziato, a tal riguardo, che la disposizione legislativa citata si riferisce testualmente ai casi in cui è necessario provvedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, ciò che tuttavia pacificamente non riguarda il caso di specie, atteso che la tesi della debenza del CUP sostenuta dalla convenuta costituita si erge, a ben vedere, sulla debenza del CUP per ricorrenza di una occupazione solo in via mediata da parte di – ovverossia per il tramite delle infrastrutture Pt_1 collocate sul territorio da TI in qualità di gestore concessionario proprietario della rete – essendo pacifico in giudizio che non vi è alcuna fisica infrastruttura della attrice opponente sul Pt_1 territorio del Comune di (art. 1 co. 821 lett. g legge n. 160/2019: “g) per le occupazioni e la CP_1 diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
”; art. 1 co.
822 legge n. 160/2019: “822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata”).
In buona sostanza, non potendosi ritenere, dalla disposizione citata, che il verbale di contestazione dell'occupazione costituisce presupposto per il pagamento del CUP anche nei casi di occupazione in via mediata, come pare invece riguardare il caso di specie, la questione va disattesa.
Ciò posto, va tuttavia condivisa la prospettazione in punto di diritto dell'attrice opponente in base alla quale non sussiste nel caso concreto alcuna intervenuta occupazione del suolo pubblico da parte di nel Comune di , nemmeno in via mediata ex art. 1 co. 831 legge n. 160/2019, al Pt_1 CP_1 punto tale da ritenere allora illegittima la richiesta del CUP oggetto dell'avviso di accertamento Con opposto n. 12901706 per l'anno 2021 da parte della convenuta quale ente deputato alla sua riscossione per il Comune di . CP_1
Queste le ragioni.
L'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019, in vigore dall'1/1/2020, stabilisce che:
“831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia pagina 6 di 10 elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.
La predetta disposizione, dunque, letteralmente prevede che le occupazioni permanenti del suolo con infrastrutture che si rendono necessarie per l'esercizio di un servizio di pubblica utilità, tra cui pacificamente va ricompreso quello delle telecomunicazioni offerto alla pubblica utenza da e Pt_1 oggetto di questo giudizio, il CUP “è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze” (cfr. supra).
Va però evidenziato che il legislatore è intervenuto con una legge di interpretazione autentica rispetto all'individuazione di quei soggetti passivi dell'obbligo di corresponsione del CUP che occupano il suolo pubblico “anche in via mediata”.
Si tratta dell'art. 5 co. 14 quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, che pagina 7 di 10 testualmente recita: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A ben vedere, la disposizione da ultimo riportata si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui TI
è pacificamente riconosciuto come il soggetto effettivamente titolare della concessione di occupazione su suolo pubblico con il Comune di , oltreché proprietaria delle infrastrutture su di esso CP_1 collocate, mentre è il soggetto titolare dei contratti di vendita del servizio inerente alla Pt_1 fornitura della rete con l'utenza finale sul territorio, e ciò in ragione della separazione presente nello specifico settore delle telecomunicazioni in questione, sotto il profilo contrattuale, tra i soggetti che occupano il suolo pubblico a tutti gli effetti e coloro che invece “sfruttano” la loro occupazione per vendere il bene (recte, offrire il servizio) all'utenza finale.
Siffatta interpretazione risulta corroborata dall'arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione risalente al 2020 che ebbe a riconoscere, benché con riferimento alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (o TOSAP), di cui però il canone unico patrimoniale ha sostanzialmente preso il posto a decorrere dal 2021 (ex art. 1 co. 816 e ss. legge n. 160/2019), che l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alla debenza del tributo è quello che risulta formalmente titolare del rapporto di concessione con l'ente territoriale, ovvero in mancanza di questo, l'occupante di fatto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n. 8628 del 07/05/2020: “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”).
Sicché va allora ribadito che assume carattere dirimente, ai fini di individuare i soggetti passivi tenuti al pagamento del canone in questione, l'utilizzazione comunque materiale e di fatto del suolo pubblico, ancorché abusiva, dovendosi dunque pretendere il pagamento del CUP anche da parte di coloro che comunque non sono investiti formalmente da alcun rapporto di concessione con l'ente pubblico territoriale.
Tuttavia, nemmeno questa ipotesi ricorre nel caso di specie. pagina 8 di 10 ha ben chiarito, in effetti, che a la tipologia di aggancio alla infrastruttura TI Pt_1 CP_1 utilizzata per fornire all'utenza finale il servizio di rete è del tutto virtuale e prende il nome di tecnologia (e contratto) VULA, ovvero Virtual Unbundled Local Access (cfr. docc. 4 e 5 Pt_1 che prevede che l'operatore sia presente non sul suolo pubblico, ma acceda (altrettanto Pt_1 virtualmente) alla centrale TI con un apposito kit e grazie al quale sostanzialmente affitta interamente la tratta di rete di connessione che va dalla centrale TI alle abitazioni dei clienti utenti finali (cfr. doc.
5 p. 5: “Il servizio VULA prevede la fornitura, da parte di Telecom Italia, della capacità Pt_1 trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed il Point of Presence (PoP) di un operatore che, a sua volta, vuole offrire un servizio a banda ultra larga1 ai propri clienti finali. La fornitura avviene a livello di centrale locale. Nello specifico, il servizio consiste quindi nella fornitura dell'accesso alla rete NGAN a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna
Ethernet che collega la sede del cliente finale con il nodo dell'operatore con un flusso dati di livello
2”).
Si tratta in buona sostanza di una ipotesi che è ben diversa da quella del caso in cui, anche Pt_1 pur appoggiandosi alla rete TI, provvede a costruire una propria ed autonoma rete posando direttamente i cavi interrati telefonici in fibra ottica nel tratto che va dalla centrale TI a ciascun
“armadio” o “cabinet” collocato su strada (rete FTTC ovvero “Fiber To the Cabinet”), ipotesi questa sì che rientrerebbe dunque nel concetto descritto di occupazione “in via mediata”.
Tuttavia, non rientrando il caso concreto in quest'ultima tipologia di connessione e servizio descritta, ne discende allora che non sussiste nessun diritto in capo al di , e per esso in capo a CP_1 CP_1
Con
, a pretendere e riscuotere il canone unico patrimoniale da per l'anno 2021. Pt_1
Alla luce di tutto quanto precede, la opposizione va dunque accolta e l'avviso di accertamento opposto va annullato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e queste vanno dunque poste a carico di Con
e del secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore pari alla Controparte_1 domanda, importi medi per ogni fase, ma minimi per la fase istruttoria essendo stata la stessa totalmente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 108/2022, ogni altra istanza e domanda disattesa, assorbita o respinta, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
2. ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo opposto n. 12901706 del 28.10.2021 emesso da in qualità di agente di riscossione per il . CP_2 Controparte_1
pagina 9 di 10 3. ACCERTA e DICHIARA che nulla deve pagare al di , e Parte_1 CP_1 CP_1 per esso a quanto all'anno 2021 a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 831 CP_2 legge n. 160/2019.
4. ON e il , in solido tra loro, a rifondere a CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che quantifica in euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
[...] euro 125,00 per anticipazioni, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 1° agosto 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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