Articolo 204 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 203Articolo 205
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16 settembre 2003
Art. 204. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili 1. Il Ministero ha facolta' di far ispezionare dall'autorita' competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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