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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.3603 del 29.11.2023 Oggetto: reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio Parte_1
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Maria Teresa Nasso e Marcello Raho
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato il ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale dal Tribunale di Lecce era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso nel 2019 con l'azienda agricola Calieri di Magno Cosimo, nell'ambito del quale ella si era occupata di coltivazione e raccolta di ortaggi in serra, su terrenti siti in agro di Leverano.
Il Tribunale aveva rilevato la carenza di prova del dedotto rapporto di lavoro, evidenziando elementi istruttori ritenuti incompatibili con le allegazioni della ricorrente.
Con ricorso depositato il 24.6.2024 l'appellante ha impugnato la predetta decisione, lamentando l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni delle testimoni e . Ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento Tes_1 Tes_2 della domanda proposta in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità per intempestività del CP_1 gravame, di cui ha, comunque, chiesto il rigetto nel merito. All'udienza di discussione del 15.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile. L'eccezione di tardività dell'atto di appello sollevata dall' appellato risulta, infatti, CP_2 fondata.
La sentenza impugnata è stata resa dal Tribunale di Lecce all'udienza del 29.11.2023, con motivazione contestuale.
Non risultando che essa sia stata notificata dall'una all'altra parte il termine per l'impugnazione decorre dalla predetta data del 29.11.2023; si deve allora osservare che il ricorso in appello è stato depositato in via telematica presso la cancelleria della Corte il 24.06.2024, e quindi oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, fissato dal combinato disposto degli artt. 326,327 c.p.c.
Quando il giudice, all'udienza di discussione della causa, abbia pronunciato sentenza con motivazione e dispositivo contestuali, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327
c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c. (v. Cass. n.17311/2015). Come emerge dal principio espresso dalla Suprema Corte in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 281 sexies c.p.c., l'emissione della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, valgono come pubblicazione.
Tale soluzione è applicabile anche all'analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2 conv. nella L. 133/2008, in mancanza di diversa previsione;
l'art. 430 c.p.c., infatti, si riferisce ormai ai soli casi in cui, attesa la "particolare complessità della controversia", il giudice decida di limitarsi alla lettura del dispositivo, per depositare successivamente la relativa motivazione. Ne consegue che per la decorrenza del termine lungo per impugnare, previsto dall'art.327 c.p.c., occorre avere riguardo alla data dell'udienza in cui è stata emessa la sentenza con motivazione contestuale (v.
Cass. n.32/2016).
Si aggiunga, infine, che alle controversie trattate con il rito del lavoro “non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969” (v. Cass.n.21442/2019).
Nel caso di specie, quindi, il termine per proporre appello è scaduto il 29.05.2024.
Dovendosi in questa sede emettere una decisione in rito a causa dell'intempestività dell'appello proposto il 24.6.2024, resta precluso l'esame delle questioni di merito.
Le spese del grado sono regolate in base al principio di soccombenza.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24.06.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del 29.11.2023 N.3603 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello .
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in €.247,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art.13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.3603 del 29.11.2023 Oggetto: reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio Parte_1
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Maria Teresa Nasso e Marcello Raho
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato il ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale dal Tribunale di Lecce era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso nel 2019 con l'azienda agricola Calieri di Magno Cosimo, nell'ambito del quale ella si era occupata di coltivazione e raccolta di ortaggi in serra, su terrenti siti in agro di Leverano.
Il Tribunale aveva rilevato la carenza di prova del dedotto rapporto di lavoro, evidenziando elementi istruttori ritenuti incompatibili con le allegazioni della ricorrente.
Con ricorso depositato il 24.6.2024 l'appellante ha impugnato la predetta decisione, lamentando l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni delle testimoni e . Ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento Tes_1 Tes_2 della domanda proposta in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità per intempestività del CP_1 gravame, di cui ha, comunque, chiesto il rigetto nel merito. All'udienza di discussione del 15.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile. L'eccezione di tardività dell'atto di appello sollevata dall' appellato risulta, infatti, CP_2 fondata.
La sentenza impugnata è stata resa dal Tribunale di Lecce all'udienza del 29.11.2023, con motivazione contestuale.
Non risultando che essa sia stata notificata dall'una all'altra parte il termine per l'impugnazione decorre dalla predetta data del 29.11.2023; si deve allora osservare che il ricorso in appello è stato depositato in via telematica presso la cancelleria della Corte il 24.06.2024, e quindi oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, fissato dal combinato disposto degli artt. 326,327 c.p.c.
Quando il giudice, all'udienza di discussione della causa, abbia pronunciato sentenza con motivazione e dispositivo contestuali, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327
c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c. (v. Cass. n.17311/2015). Come emerge dal principio espresso dalla Suprema Corte in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 281 sexies c.p.c., l'emissione della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, valgono come pubblicazione.
Tale soluzione è applicabile anche all'analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2 conv. nella L. 133/2008, in mancanza di diversa previsione;
l'art. 430 c.p.c., infatti, si riferisce ormai ai soli casi in cui, attesa la "particolare complessità della controversia", il giudice decida di limitarsi alla lettura del dispositivo, per depositare successivamente la relativa motivazione. Ne consegue che per la decorrenza del termine lungo per impugnare, previsto dall'art.327 c.p.c., occorre avere riguardo alla data dell'udienza in cui è stata emessa la sentenza con motivazione contestuale (v.
Cass. n.32/2016).
Si aggiunga, infine, che alle controversie trattate con il rito del lavoro “non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969” (v. Cass.n.21442/2019).
Nel caso di specie, quindi, il termine per proporre appello è scaduto il 29.05.2024.
Dovendosi in questa sede emettere una decisione in rito a causa dell'intempestività dell'appello proposto il 24.6.2024, resta precluso l'esame delle questioni di merito.
Le spese del grado sono regolate in base al principio di soccombenza.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24.06.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del 29.11.2023 N.3603 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello .
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in €.247,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art.13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi