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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI IS Scarpa PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. GI Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 267 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
LI MU, DO VE OD, FA OD, GI OD, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 agosto 2022, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere, in data 22 giugno 2021, CP_2
presentato domanda per l'indennità di accompagnamento e di avere ottenuto, a seguito della visita medica del 3 dicembre 2021, il riconoscimento della sussistenza, fin dalla data di presentazione della domanda, del relativo requisito sanitario, aveva lamentato che, malgrado il decorso dei termini previsti nello specifico “Regolamento per la definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi” adottato dall' , tale ultimo ente non avesse CP_2
ancora provveduto all'erogazione della prestazione richiesta e al pagamento dei ratei nel frattempo maturati.
Ciò premesso, la ricorrente aveva domandato che fosse dichiarato il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l' fosse condannato al pagamento, in suo favore, dei CP_2
ratei maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
***
L' si era ritualmente costituito in giudizio, aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati CP_2
richiesti erano stati liquidati a gennaio 2023 e aveva, pertanto, concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
***
Con le note di trattazione scritta depositate il 16 gennaio 2023 per la prima udienza del 19
gennaio 2023, i difensori della ricorrente avevano dato atto che la cliente non aveva ancora percepito la prestazione domandata e avevano, pertanto, confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Tribunale, al fine di attendere e poter constatare il pagamento delle somme, aveva rinviato la causa all'udienza del 16 marzo 2023, che si era svolta nelle forme della trattazione scritta e all'esito della quale - avendo i difensori della ricorrente dato atto che la cliente aveva ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati e avendo gli stessi concluso perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria di spese - la causa era stata decisa.
2 ***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 383/2023 del 17 marzo 2023, aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere e, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , aveva CP_2
liquidato, per spese di lite, distraendola in favore dei difensori antistatari della ricorrente, la somma di €. 1.900,00, oltre spese forfettarie e accessori, che aveva quantificato, “in ragione
della speciale semplicità della questione”, “al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione
della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la
indiscussa natura seriale della controversia”.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale Parte_1
[...]
L' ha resistito e ha proposto, a sua volta, appello incidentale. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale, appellata incidentale:
Voglia la Corte:
“Rigettare l'appello incidentale proposto dall' perché inammissibile e comunque CP_2
infondato.
In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella
misura di € 2.695,50, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese
generali ed accessori di legge, o in quella maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte riterrà di
giustizia.
Condannare l' alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre CP_2
all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di
legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari, come da nota
3 spese che si deposita”.
Nell'interesse dell'ente appellato, appellante incidentale:
Voglia la Corte:
“In via principale rigettare l'avverso appello;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' , espungere dalla liquidazione i CP_1
compensi per la fase istruttoria e dichiarare dovuta la somma di € 1863,50 e, per l'effetto,
condannare la alla restituzione della superiore somma pagata dall' Pt_1 CP_2
- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha sostenuto che il Tribunale aveva errato Parte_1
nel tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, dei criteri “della speciale semplicità della
questione” e della “indiscussa natura seriale della controversia”, visto che l'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014 prevede che nella liquidazione dei compensi il giudice tenga conto anche “delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti” e che nello stesso articolo è espressamente precisato che “in ordine alla difficoltà
dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del
contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e
con altri soggetti”.
Il Tribunale, nella fattispecie, ha proseguito l'appellante principale, non solo non aveva individuato alcuna delle circostanze previste dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, ma non aveva neanche indicato alcuna motivazione a supporto delle asserite caratteristiche di serialità e semplicità della questione, così adottando una motivazione apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione non si era consentito di comprendere le ragioni della decisione, e,
4 comunque, anche erronea, visto che la controversia riguardava un soggetto con una storia medica, amministrativa e legale unica e non comune a quella rinvenibile in altre cause, peraltro neanche individuate dal Tribunale.
2) Violazione falsa applicazione dell'art. 4 n° 5, D.M 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
liquidato le spese di lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i relativi compensi per ciascuna delle fasi del giudizio, senza riscontrare la nota spese ritualmente depositata dai difensori e senza dare conto del valore della causa e dello scaglione utilizzato, non mettendola così nelle condizioni di controllare se fossero stati rispettati i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
3) Violazione D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva derogato ai minimi tariffari.
Infatti, ha osservato l'appellante, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito, anche a seguito delle varie novelle intervenute in materia, la natura vincolante dei minimi tariffari, che il giudice deve, quindi, rispettare.
Tale ragione, ha, quindi, sostenuto l'appellante principale, unita alla importanza (massima vista la natura previdenziale) e al valore dell'affare ed ai risultati conseguiti (riconoscimento del diritto, condanna al pagamento della prestazione e degli arretrati), giustificava ampiamente l'utilizzo dei valori perlomeno minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le questioni di valore indeterminabile, alle quali si applica lo scaglione €. 26.000,01 - €. 52.000,00.
Poiché, quindi, ha concluso la statuizione sulle spese, per i motivi esposti, Parte_1
era illegittima, doveva procedersi ad un ricalcolo delle medesime, le quali, utilizzando i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, risultavano pari a €.2.695,50, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, di cui € 464,50 per la fase di studio della controversia, €
388,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 832,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €
5 1.010,50 per la fase decisionale.
***
L'appello incidentale.
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare le spese di CP_2
lite, avesse tenuto conto di tutte le fasi, compresa quella istruttoria.
Infatti, ha osservato l'ente, in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 e all'indirizzo espresso, anche da ultimo, dalla Corte adita, la fase indicata non doveva essere liquidata.
In applicazione dei minimi tariffari, quindi, ha sostenuto l' , i compensi dovuti per il primo CP_2
grado ammontavano ad €. 1.863,50, con la conseguenza che le somme dovute all'attuale appellante principale risultavano addirittura inferiori di € 36,50 rispetto a quelle liquidate dal
Tribunale:
L'appellante principale ha, quindi, domandato che fosse dichiarata dovuta, a titolo di compensi per la sentenza del Tribunale n. 383/23, la somma di € 1.863,50 e che, avendo esso già CP_1
provveduto al pagamento delle spese liquidate dal Tribunale, fosse Parte_1
condannata alla restituzione della superiore somma ricevuta.
***
L'appello principale è parzialmente fondato.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari,
considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM
55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove
6 sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_3
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
7 Questa Corte, quindi, a prescindere dalle ulteriori questioni formulate dall'appellante in relazione alla insufficienza ovvero apparenza della motivazione utilizzata dal primo giudice per giustificare l'avvenuta riduzione delle spese liquidate al di sotto di minimi tariffari e in relazione alla dedotta onnicomprensività della liquidazione effettuata, che rimangono assorbite, deve procedere alla rideterminazione delle spese di lite dovute per il primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi (richiesti dallo stesso appellante principale e, comunque,
coerenti con la peculiare semplicità dello svolgimento in primo grado del presente procedimento,
come risulterà dalla decisione relativa al motivo di appello incidentale proposto dall' ) CP_2
previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, correttamente e concordemente applicato dalle parti (benché erroneamente indicato come indeterminabile basso ovvero come scaglione da €. 26.000,01 a €. 52.000,00).
Non ricorrono, invece, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1
bis, D.M. 55 del 2014, richiesto dalla difesa dell'appellante principale nel punto 1 delle conclusioni, visto che gli atti depositati nel primo grado di giudizio non erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
***
È, peraltro, fondato anche l'appello incidentale proposto dall' . CP_2
Come risulta dagli atti, infatti, la causa si era svolta nel corso di due udienze, entrambe in trattazione scritta, nella prima delle quali la difesa della ricorrente si era limitata a confermare il mancato pagamento della prestazione e degli arretrati e a confermare le conclusioni già
rassegnate nel ricorso, cioè a svolgere un'attività propria della fase decisionale (“precisazione
delle conclusioni”) e nella seconda delle quali, constatato l'avvenuto pagamento, evidentemente all'esito delle relative consultazioni con la cliente (attività ricompresa nella fase introduttiva) e di ulteriori attività stragiudiziali di conteggio e verifica, aveva modificato e, quindi, precisato nuovamente le proprie conclusioni (attività, come sopra detto, ricompresa nella fase decisionale),
discutendo la controversia, soprattutto quanto alle spese di lite, e depositando la nota spese.
8 Né può ritenersi che fosse stato pronunciato nel corso o in funzione dell'istruzione il provvedimento con il quale il giudice, in esito all'udienza del 19 gennaio 2023, aveva rinviato la causa per la discussione, visto che, come risulta evidente dal testo del provvedimento medesimo,
il Tribunale non aveva adottato alcuna iniziativa istruttoria, ma aveva piuttosto deciso di far trascorrere il tempo necessario perché la prestazione e gli arretrati, già liquidati dall' , CP_2
venissero erogati alla ricorrente.
Né l'attività istruttoria poteva essere consistita nell'esame delle note di trattazione scritta depositate dall' per le due udienze sopra indicate, visto che l' si era limitato, in vista CP_2 CP_1
di entrambe le udienze, a confermare il contenuto della memoria difensiva e le conclusioni ivi rassegnate.
Secondo la Corte, quindi, la fase istruttoria/di trattazione non doveva essere liquidata.
***
Per tutte le ragioni esposte, quindi, in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite spettanti a per il primo Parte_1
grado del giudizio devono essere rideterminate sulla base dei valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a €. 1.863,50 [(€.
929,00 + 777,00 + €. 2021,00) : 2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
***
Poiché il primo giudice aveva liquidato €. 1.900,00 complessivi, oltre spese generali e accessori,
ed è incontestato che l' abbia già provveduto al pagamento, in favore dei difensori CP_2
antistatari dell'attuale appellante principale, delle somme indicate, i difensori antistatari medesimi (si veda, per tutte, quanto al destinatario della condanna, Cass. ord. 6225/2022),
devono essere condannati alla restituzione all' delle somme ricevute in eccesso (€. 36,50, CP_2
oltre relative spese generali e relativi accessori di legge).
9 ***
L'esito dell'appello giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, ridetermina in € 1.863,50,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, le spese del giudizio di
CP_ primo grado poste a carico dell' già distratte in favore dei difensori antistatari di
[...]
Parte_1
condanna i difensori antistatari di alla restituzione, in favore dell' , Parte_1 CP_2
delle somme ricevute in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado (€. 36,50, oltre relative spese generali e relativi accessori di legge);
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Cagliari, 3 novembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. LA Coinu………………………………………..…………dott. RI IS Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI IS Scarpa PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. GI Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 267 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
LI MU, DO VE OD, FA OD, GI OD, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 agosto 2022, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere, in data 22 giugno 2021, CP_2
presentato domanda per l'indennità di accompagnamento e di avere ottenuto, a seguito della visita medica del 3 dicembre 2021, il riconoscimento della sussistenza, fin dalla data di presentazione della domanda, del relativo requisito sanitario, aveva lamentato che, malgrado il decorso dei termini previsti nello specifico “Regolamento per la definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi” adottato dall' , tale ultimo ente non avesse CP_2
ancora provveduto all'erogazione della prestazione richiesta e al pagamento dei ratei nel frattempo maturati.
Ciò premesso, la ricorrente aveva domandato che fosse dichiarato il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l' fosse condannato al pagamento, in suo favore, dei CP_2
ratei maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
***
L' si era ritualmente costituito in giudizio, aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati CP_2
richiesti erano stati liquidati a gennaio 2023 e aveva, pertanto, concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
***
Con le note di trattazione scritta depositate il 16 gennaio 2023 per la prima udienza del 19
gennaio 2023, i difensori della ricorrente avevano dato atto che la cliente non aveva ancora percepito la prestazione domandata e avevano, pertanto, confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Tribunale, al fine di attendere e poter constatare il pagamento delle somme, aveva rinviato la causa all'udienza del 16 marzo 2023, che si era svolta nelle forme della trattazione scritta e all'esito della quale - avendo i difensori della ricorrente dato atto che la cliente aveva ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati e avendo gli stessi concluso perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria di spese - la causa era stata decisa.
2 ***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 383/2023 del 17 marzo 2023, aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere e, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , aveva CP_2
liquidato, per spese di lite, distraendola in favore dei difensori antistatari della ricorrente, la somma di €. 1.900,00, oltre spese forfettarie e accessori, che aveva quantificato, “in ragione
della speciale semplicità della questione”, “al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione
della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la
indiscussa natura seriale della controversia”.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale Parte_1
[...]
L' ha resistito e ha proposto, a sua volta, appello incidentale. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale, appellata incidentale:
Voglia la Corte:
“Rigettare l'appello incidentale proposto dall' perché inammissibile e comunque CP_2
infondato.
In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella
misura di € 2.695,50, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese
generali ed accessori di legge, o in quella maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte riterrà di
giustizia.
Condannare l' alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre CP_2
all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di
legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari, come da nota
3 spese che si deposita”.
Nell'interesse dell'ente appellato, appellante incidentale:
Voglia la Corte:
“In via principale rigettare l'avverso appello;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' , espungere dalla liquidazione i CP_1
compensi per la fase istruttoria e dichiarare dovuta la somma di € 1863,50 e, per l'effetto,
condannare la alla restituzione della superiore somma pagata dall' Pt_1 CP_2
- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha sostenuto che il Tribunale aveva errato Parte_1
nel tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, dei criteri “della speciale semplicità della
questione” e della “indiscussa natura seriale della controversia”, visto che l'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014 prevede che nella liquidazione dei compensi il giudice tenga conto anche “delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti” e che nello stesso articolo è espressamente precisato che “in ordine alla difficoltà
dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del
contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e
con altri soggetti”.
Il Tribunale, nella fattispecie, ha proseguito l'appellante principale, non solo non aveva individuato alcuna delle circostanze previste dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, ma non aveva neanche indicato alcuna motivazione a supporto delle asserite caratteristiche di serialità e semplicità della questione, così adottando una motivazione apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione non si era consentito di comprendere le ragioni della decisione, e,
4 comunque, anche erronea, visto che la controversia riguardava un soggetto con una storia medica, amministrativa e legale unica e non comune a quella rinvenibile in altre cause, peraltro neanche individuate dal Tribunale.
2) Violazione falsa applicazione dell'art. 4 n° 5, D.M 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
liquidato le spese di lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i relativi compensi per ciascuna delle fasi del giudizio, senza riscontrare la nota spese ritualmente depositata dai difensori e senza dare conto del valore della causa e dello scaglione utilizzato, non mettendola così nelle condizioni di controllare se fossero stati rispettati i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
3) Violazione D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva derogato ai minimi tariffari.
Infatti, ha osservato l'appellante, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito, anche a seguito delle varie novelle intervenute in materia, la natura vincolante dei minimi tariffari, che il giudice deve, quindi, rispettare.
Tale ragione, ha, quindi, sostenuto l'appellante principale, unita alla importanza (massima vista la natura previdenziale) e al valore dell'affare ed ai risultati conseguiti (riconoscimento del diritto, condanna al pagamento della prestazione e degli arretrati), giustificava ampiamente l'utilizzo dei valori perlomeno minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le questioni di valore indeterminabile, alle quali si applica lo scaglione €. 26.000,01 - €. 52.000,00.
Poiché, quindi, ha concluso la statuizione sulle spese, per i motivi esposti, Parte_1
era illegittima, doveva procedersi ad un ricalcolo delle medesime, le quali, utilizzando i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, risultavano pari a €.2.695,50, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, di cui € 464,50 per la fase di studio della controversia, €
388,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 832,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €
5 1.010,50 per la fase decisionale.
***
L'appello incidentale.
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare le spese di CP_2
lite, avesse tenuto conto di tutte le fasi, compresa quella istruttoria.
Infatti, ha osservato l'ente, in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 e all'indirizzo espresso, anche da ultimo, dalla Corte adita, la fase indicata non doveva essere liquidata.
In applicazione dei minimi tariffari, quindi, ha sostenuto l' , i compensi dovuti per il primo CP_2
grado ammontavano ad €. 1.863,50, con la conseguenza che le somme dovute all'attuale appellante principale risultavano addirittura inferiori di € 36,50 rispetto a quelle liquidate dal
Tribunale:
L'appellante principale ha, quindi, domandato che fosse dichiarata dovuta, a titolo di compensi per la sentenza del Tribunale n. 383/23, la somma di € 1.863,50 e che, avendo esso già CP_1
provveduto al pagamento delle spese liquidate dal Tribunale, fosse Parte_1
condannata alla restituzione della superiore somma ricevuta.
***
L'appello principale è parzialmente fondato.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari,
considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM
55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove
6 sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_3
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
7 Questa Corte, quindi, a prescindere dalle ulteriori questioni formulate dall'appellante in relazione alla insufficienza ovvero apparenza della motivazione utilizzata dal primo giudice per giustificare l'avvenuta riduzione delle spese liquidate al di sotto di minimi tariffari e in relazione alla dedotta onnicomprensività della liquidazione effettuata, che rimangono assorbite, deve procedere alla rideterminazione delle spese di lite dovute per il primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi (richiesti dallo stesso appellante principale e, comunque,
coerenti con la peculiare semplicità dello svolgimento in primo grado del presente procedimento,
come risulterà dalla decisione relativa al motivo di appello incidentale proposto dall' ) CP_2
previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, correttamente e concordemente applicato dalle parti (benché erroneamente indicato come indeterminabile basso ovvero come scaglione da €. 26.000,01 a €. 52.000,00).
Non ricorrono, invece, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1
bis, D.M. 55 del 2014, richiesto dalla difesa dell'appellante principale nel punto 1 delle conclusioni, visto che gli atti depositati nel primo grado di giudizio non erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
***
È, peraltro, fondato anche l'appello incidentale proposto dall' . CP_2
Come risulta dagli atti, infatti, la causa si era svolta nel corso di due udienze, entrambe in trattazione scritta, nella prima delle quali la difesa della ricorrente si era limitata a confermare il mancato pagamento della prestazione e degli arretrati e a confermare le conclusioni già
rassegnate nel ricorso, cioè a svolgere un'attività propria della fase decisionale (“precisazione
delle conclusioni”) e nella seconda delle quali, constatato l'avvenuto pagamento, evidentemente all'esito delle relative consultazioni con la cliente (attività ricompresa nella fase introduttiva) e di ulteriori attività stragiudiziali di conteggio e verifica, aveva modificato e, quindi, precisato nuovamente le proprie conclusioni (attività, come sopra detto, ricompresa nella fase decisionale),
discutendo la controversia, soprattutto quanto alle spese di lite, e depositando la nota spese.
8 Né può ritenersi che fosse stato pronunciato nel corso o in funzione dell'istruzione il provvedimento con il quale il giudice, in esito all'udienza del 19 gennaio 2023, aveva rinviato la causa per la discussione, visto che, come risulta evidente dal testo del provvedimento medesimo,
il Tribunale non aveva adottato alcuna iniziativa istruttoria, ma aveva piuttosto deciso di far trascorrere il tempo necessario perché la prestazione e gli arretrati, già liquidati dall' , CP_2
venissero erogati alla ricorrente.
Né l'attività istruttoria poteva essere consistita nell'esame delle note di trattazione scritta depositate dall' per le due udienze sopra indicate, visto che l' si era limitato, in vista CP_2 CP_1
di entrambe le udienze, a confermare il contenuto della memoria difensiva e le conclusioni ivi rassegnate.
Secondo la Corte, quindi, la fase istruttoria/di trattazione non doveva essere liquidata.
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Per tutte le ragioni esposte, quindi, in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite spettanti a per il primo Parte_1
grado del giudizio devono essere rideterminate sulla base dei valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a €. 1.863,50 [(€.
929,00 + 777,00 + €. 2021,00) : 2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
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Poiché il primo giudice aveva liquidato €. 1.900,00 complessivi, oltre spese generali e accessori,
ed è incontestato che l' abbia già provveduto al pagamento, in favore dei difensori CP_2
antistatari dell'attuale appellante principale, delle somme indicate, i difensori antistatari medesimi (si veda, per tutte, quanto al destinatario della condanna, Cass. ord. 6225/2022),
devono essere condannati alla restituzione all' delle somme ricevute in eccesso (€. 36,50, CP_2
oltre relative spese generali e relativi accessori di legge).
9 ***
L'esito dell'appello giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, ridetermina in € 1.863,50,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, le spese del giudizio di
CP_ primo grado poste a carico dell' già distratte in favore dei difensori antistatari di
[...]
Parte_1
condanna i difensori antistatari di alla restituzione, in favore dell' , Parte_1 CP_2
delle somme ricevute in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado (€. 36,50, oltre relative spese generali e relativi accessori di legge);
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Cagliari, 3 novembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. LA Coinu………………………………………..…………dott. RI IS Scarpa
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