Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 dicembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 2007 |
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- 1. Modalità di attuazione dell'integrazionehttps://www.brocardi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 42000 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 30/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 30/12/2021), n.42000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 32482-2018 proposto da: Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE PAGLIUCA; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' …
Leggi di più… - 3. Avvocati: la prescrizione del credito decorre dalla perenzione del giudizio amministrativoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2026
- 4. Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitariehttps://www.brocardi.it/
- 5. 2023 e indicatori per la valutazione periodica di risultati. – QUOTIDIANO LEGALEDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2018, n. 28220Provvedimento: 282201 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AURELIO CAPPABIANCA - Primo Pres.te f.f. - TSAP CONTENZIOSO - Presidente Sezione ANTONIO MANNA Ud. 09/10/2018 - LUCIA TRIA - Consigliere - PU R.G.N. 5728/2017 GIACINTO BISOGNI - Consigliere - 28220 Rep. - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI Consigliere - - Consigliere - ALDO CARRATO GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5728-2017 proposto da: CC LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato MARIA …Leggi di più...
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 2. Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2024, n. 1037Provvedimento: N. R.G. 612/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 360/23, est. Dott.ssa Donatella Oneto, posta in decisione all'udienza collegiale del 18/11/24 e promossa DA (c.f. ), nato a [...]_1 C.F._1 il 19.08.1986, residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica …Leggi di più...
- illegittimità nomina·
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- onere della prova
- 3. Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 591Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2562/2022 R.G. PROMOSSO DA E rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall' Avv.to Guido Marone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, Via L. Giordano n. 15, giusta procura in atti; - RICORRENTE – CONTRO , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 e CP_3 Controparte_4 in persona del Dirigente pro [...] …Leggi di più...
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- graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
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- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2024, n. 2681Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 4.7.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 949 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Antonino Maria Parte_1 Grillo e Valentina Piraino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, via Lanciani 69 -APPELLANTE - E Controparte_1 , …Leggi di più...
- equipollenza diploma magistrale·
- abilitazione all'insegnamento·
- O.M. 60/2020·
- art. 1218 c.c.·
- risarcimento danni·
- recesso anticipato contratto·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- diploma di licenza linguistica·
- disapplicazione provvedimento amministrativo·
- graduatorie supplenze
- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2834Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/7/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.350 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023 TRA in Parte_1 persona del Ministro p.t., Parte_2 e [...] Controparte_1 rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_2 con cui …Leggi di più...
- ultrattività graduatorie·
- sentenza TAR Lazio n. 4020/2018·
- O.M. n. 60/2020·
- graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
- giurisdizione amministrativa·
- Cassazione civile sentenza n. 7084/2024·
- art. 1 quater DL 126/2019·
- sentenza Consiglio di Stato n. 5216/2022·
- titolo di abilitazione all'insegnamento·
- art. 4, comma 6-bis, L. 124/1999
Versioni del testo
- Art. 1. Titoli universitari 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Diploma universitario 1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento. - Art. 3. Diploma di laurea 1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. ((...)) . Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
5. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.