Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 dicembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 2007 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2018, n. 28220Provvedimento: 282201 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AURELIO CAPPABIANCA - Primo Pres.te f.f. - TSAP CONTENZIOSO - Presidente Sezione ANTONIO MANNA Ud. 09/10/2018 - LUCIA TRIA - Consigliere - PU R.G.N. 5728/2017 GIACINTO BISOGNI - Consigliere - 28220 Rep. - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI Consigliere - - Consigliere - ALDO CARRATO GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5728-2017 proposto da: CC LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato MARIA …Leggi di più...
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1. Titoli universitari 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Diploma universitario 1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento. - Art. 3. Diploma di laurea 1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. ((...)) . Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
5. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.