Legge 3 luglio 1998, n. 210

Commentari45

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  • 1Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
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Giurisprudenza488

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2015, n. 6494
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7695-2014 proposto da: FA ST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo STUDIO LEGALE SANINO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SANINO MARIO, CAPUTI IAMBRENGHI VINCENZO, MASTROVITI FULVIO, VACCARELLA ROMANO, …
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    • fondamento·
    • potere di emanazione diretta del provvedimento amministrativo·
    • esercizio·
    • esclusione·
    • condizioni·
    • carattere ostativo·
    • natura discrezionale dell'atto·
    • fattispecie·
    • poteri di sostituzione del consiglio·
    • giudicato amministrativo·
    • giustizia amministrativa·
    • ricorso al consiglio di stato·
    • obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

  • 2TAR Brescia, sez. I, sentenza 14/11/2024, n. 913
    Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2024 N. 00913/2024 REG.PROV.COLL. N. 00277/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 277 del 2023, proposto da IR EL GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Linda Cilia e Filippo Maria Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi ES, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. …
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    • giurisdizione amministrativa·
    • valutazione comparativa·
    • ripetizione valutazione·
    • art. 24 comma 6 l. 240/2010·
    • eccesso di potere·
    • compensazione spese di lite·
    • criteri di valutazione D.M. 4.08.2011·
    • annullamento atti procedura concorsuale·
    • giudizio Commissione giudicatrice·
    • difetto di motivazione

  • 3TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 180
    Provvedimento: Pubblicato il 26/02/2025 N. 00180/2025 REG.PROV.COLL. N. 00377/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 377 del 2023, proposto da RA RA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelita Dafarra, con domicilio digitale come da PEC da …
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    • carenza di interesse·
    • disparità di trattamento·
    • art. 22 l. 240/2010·
    • assegni di ricerca·
    • compensazione spese·
    • improcedibilità ricorso·
    • art. 34 CPA·
    • eccesso di potere·
    • art. 35 CPA·
    • criteri di valutazione

  • 4TAR Milano, sez. V, sentenza 13/05/2026, n. 2322
    Provvedimento: Pubblicato il 13/05/2026 N. 02322/2026 REG.PROV.COLL. N. 02639/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2024, proposto da EL TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dinelli, Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1; IA TI, CI BE, non costituiti in giudizio; …
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    • art. 2 l. 3 luglio 1998 n. 210·
    • art. 1, comma 5 d.l. 180/2008·
    • art. 1, comma 4 d.l. 180/2008·
    • art. 4, comma 11 d.p.r. 117/2000·
    • art. 7 bando·
    • art. 6 d.m. 139/2009·
    • ottemperanza sentenza·
    • art. 21-septies l. 241/1990·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 1, comma 7 l. 230/2005·
    • art. 5 d.m. 27 marzo 2009 n. 139·
    • art. 3 d.m. 89/2009·
    • eccesso di potere·
    • art. 1 d.l. 180/2008·
    • art. 9 bando

  • 5Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 682
    Provvedimento: Appello sentenza Tribunale di Lecce 1700/2023 del 16/05/2023 Oggetto: indennità ID - dottorandi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 825/2023 RG tra: , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CURSANO Parte_1 NC Appellante C O N T R O rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MANZI ORESTE Appellato 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24.11.2020 …
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    • dottorandi di ricerca·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • art. 12 preleggi·
    • co.co.co.·
    • art. 112 c.p.c.·
    • interpretazione restrittiva·
    • gestione separata·
    • art. 27 D.L. 18/2020·
    • indennità Covid·
    • art. 84 D.L. 34/2020
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Versioni del testo

  • Art. 1. Copertura dei posti di ruolo 1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'.
    Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.
    2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
    3. In conformita' a quanto previsto dall' articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
    4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
    5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
    6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 . Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".
  • Art. 2. Procedure per la nomina in ruolo 1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
    a) l'indizione da parte delle singole universita' di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientificodisciplinare;
    b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche':
    1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
    2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
    3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
    c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
    d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)) ;
    e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
    1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
    2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l'attivita' svolta in detto campo;
    3) posti di professore ordinario, e' effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l'attivita' svolta in detto campo;
    f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del rettore:
    1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
    2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto;
    g) la possibilita', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientificodisciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarita' formale degli atti della commissione che li ha proposti;
    h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del
    Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni
    di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
    l) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)) ;
    m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello. (3)
    -------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 . Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".
  • Art. 3. Trasferimenti 1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicita' della procedura, nonche' l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione orgnizzativa e didattica) e' il seguente:
    "Art. 13. - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
    1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
    2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
    3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
    3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
    4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
    5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
    6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
    7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
    8) nomina a presidente della giunta provinciale;
    9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
    10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
    11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radiotelevisiva;
    12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
    13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
    Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, prorettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
    Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nei primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile l980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni.
    Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai tini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
    Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 . Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
    I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall' art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 ; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
    Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'".