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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola
[...] C.F._2
Mele e Andrea Antinori, con domicilio eletto presso lo studio in ED CE (VI), Vicolo Cavour n. 19.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Luca Marco Rasia, con domicilio eletto presso lo studio in Altavilla Vicentina (VI), Piazza della Libertà n. 32.
PARTE APPELLATA
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Solinas e Lucia Loprieno, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, San Marco, 5547.
PARTE APPELLATA
E
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
, contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1062/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 7/6/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/2/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante e Parte_1 Parte_2 Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza di primo grado, nei capi oggetto di impugnazione e per l'effetto: Nel merito (a) Respingere tutte le domande spiegate dal Sig. essendo tutte CP_1 infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale nei confronti della terza chiamata (b) Nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare conferma, accertare e dichiarare che la venditrice, società sia tenuta a prestare a CP_2 favore dei Sig.ri e la garanzia per Parte_1 Parte_2 evizione ex artt. 1476, III° comma, e 1480 c.c. e per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla riduzione del CP_2 prezzo percepito per l'acquisto dell'immobile in ragione della diminuzione di parte del compendio immobiliare, ossia della mura esistente sul mappale 1068 sub 21, importo che sarà accertato e determinato in corso del presente giudizio, oltre agli interessi legali dalla data del rogito (29.09.2008) ed al risarcimento del danno qui quantificato nella somma di € 20.000,00 e/o in quella maggiore e/o minore che sarà accertata da Giustizia e/o determinata anche in via equitativa.
(c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche con riferimento al primo grado di giudizio, secondo la nota che sarà depositata.
Per la parte appellata CP_1
NEL MERITO
1) rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, non accettandosi il contraddittorio su nessuna nuova domanda, accertarsi e dichiararsi che il muro posto a confine fra i mappali 1068 sub 6 del Foglio 3 del Catasto fabbricati del Comune di
ED CE di proprietà dell'attore da una parte, e i mappali 1068 sub 21 di proprietà dei convenuti dall'altra, è integralmente di proprietà del sig. CP_1 ricadendo l'intero sedime del muro nel mappale di sua proprietà; 2) accertato e dichiarato che il sig. ha posto in essere ripetutamente ne periodo Pt_1 compreso fra tutto il 2010 e parte del 2011 atti di intimidazione, minacce, violenza privata, ingiurie e ogni ulteriore reato che dovesse ravvisarci dalla narrazione dei fatti, condannarsi lo stesso a risarcire alla parte offesa, sig. , il danno da CP_1 quest'ultimo patito nella misura indicata dal giudice del primo grado o in quella diversa misura che risulterà di giustizia o che volesse essere quantificata in via equitativa dal giudicante, oltre a interessi e rivalutazione dalla data dei fatti al saldo;
3) con vittoria di spese, e compensi di causa, con rifusione totale anche delle spese e compensi di mediazione sostenute dall'attore;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) v.c. il doc. n° 14 che si rammostra al teste è stato sottoscritto dal sig. e dalla CP_1
in data 25/10/2000? CP_2
2) v.c. il muro è stato eretto nel 2004 dalla che era ditta lottizzante, con incarico CP_2 alla impresa edile Vencato?
3) v.c. il piano di lottizzazione, fin dalle prime tavole presentante in comune di ED
CE, ha sempre previsto che il confine del lotto n° 7 con il lotto 6A fosse coincidente con il muro per cui è causa;
4) v.c. come da accordi contenuti nel preliminare, la realizzazione del muro da parte della costituiva il pagamento parziale del prezzo a favore di per la CP_2 CP_1 cessione di aree di lottizzazione alla stessa ? CP_2
pag. 2/9 5) v.c. il frazionamento delle aree fu eseguito da un tecnico incaricato dalla ? CP_2
6) v.c. al rogito notarile del 15/06/2005 le parti e manifestavano la CP_1 CP_2 volontà di cedere e acquisire del terreno secondo la linea di confine identificata dal muro di cui sopra?
7) v.c. nel 2008 il sig. scoperse che il frazionamento allegato all'atto del 2005 CP_1 riportava il confine spostato verso la sua proprietà sottraendo allo stesso circa 20 mq di terreno?
8) v.c. rispetto al frazionamento allegato all'atto, lo spessore della linea del confine
9) v.c. su incarico del sig. l'avv Rasia inviò alla la raccomandata del CP_1 CP_2
24/09/2008 che si rammostra al teste (doc 7)?
10) v.c. a seguito della raccomandata iniziò una lunga trattativa, che coinvolse anche l'arch Vencato dell'impresa edile Vencato e che alla fine di questa lunga trattativa fu stipulato l'atto notarile del 24 febbraio 2011; 11) v.c. in questo rogito del 2011 fu restituita al sig. l'area di cui era contestata CP_1
l'acquisizione e oggetto della raccomandata avv. Rasia del settembre 2008?
) v.c. la permuta fra e la riguardavano il riconoscimento del diritto di CP_1 CP_2 proprietà di su un'area a confine fra i lotti 3 e 6B larga un metro e mezzo, da una CP_1 lato, e il diritto a mantenere un fabbricato a distanza non regolamentare dall'altro; CP_2
13) v.c. poco dopo l'acquisto dell'appartamento confinante con il sig. da parte CP_1 dei coniugi , il sig. ed in particolare dopo avere avuto un diniego da Pt_1 Pt_1 parte del sig. alla edificazione da parte del sig. di un caminetto a CP_1 Pt_1 confine, quest'ultimo iniziò ad inveire contro il sig. ogni qual volta lo vedeva;
CP_1
14) v.c. il giorno 14 maggio 2010 il sig. iniziò ad inveire contro il sig. Pt_1 CP_1 brandendo un coltello e minacciando di fargliela pagare e insultandolo con varie frasi ed epiteti fra qui questa: “asino, il mio cane non è un animale come te”;
15) v.c. nel maggio 2011 il sig. entrava nel terreno del sig. per affiggere Pt_1 CP_1 sul muro per cui è causa dei cartelli indicanti “proprietà Privata”;
16) v.c. sempre nello stesso periodo il convenuto ha ricoperto il muro per cui è Pt_1 causa con delle piastrelle e ha infisso sullo stesso una rete metallica sorretta da pali in ferro;
17) v.c. nel corso del 2010 e 2011 gli attacchi verbali e le urla verso il sig. erano CP_1 ripetute e quotidiane tanto che lo stesso per non essere più fatto oggetto di tali CP_1 molestie iniziò a evitare di transitare nel proprio terreno;
18) v.c. che tale atteggiamento terminò quando il sig. fu sentito e richiamato Pt_1 dai Carabinieri alla fine del 2011;
19) v.c. per il lungo periodo di tempo che va dal 2010 alla fine del 2011 il sig. CP_1 parlando con i famigliari ripeteva che non poteva più passare per il proprio terreno per paura di incontrare il sig. ; Pt_1
20) v.c. nello stesso periodo il sig. ebbe ad accumulare uno stato di ansia e stress CP_1 che lo faceva dormire poco e male e che gli causava disturbi fisici, come dolori allo stomaco e cervicalgie mai avute prima di quel periodo e che sono poi scomparse;
dopo il 2011;
21) v.c. fra gli abitanti dell'edificio costruito dalla e poi venduti a terzi, il CP_2
è l'unico a rivendicare la proprietà del muro;
Si indicano quali testi i sigg.ri: Pt_1
Arch. , e (capo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 cantiere dell'impresa lottizzante), , ” Testimone_5 Tes_6
pag. 3/9 B) Spese e onorari del grado di appello rifuse e con conferma della condanna alle spese del primo grado e con refusione anche delle spese sostenute per la mediazione da parte dell'appellato sig. CP_1
Per la parte appellata CP_2 in via pregiudiziale di rito: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello (subordinato) proposto dai signori e , anche in favore del Parte_1 Parte_2
nei confronti di per ottenere la garanzia per Controparte_3 CP_2 evizione e la condanna alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno;
nel merito: rigettarsi l'appello (subordinato) proposto dai signori e Parte_1
, anche in favore del nei confronti di Parte_2 Controparte_3
CP_2 in ogni caso: condannarsi gli appellanti e alla Parte_1 Parte_2 rifusione degli oneri di lite del giudizio d'appello in favore di ed al CP_2 pagamento in favore di di somma equitativamente determinata ai sensi del CP_2 terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ..
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, conveniva in CP_1 giudizio e per sentire accertata la proprietà Parte_1 Parte_2 esclusiva del muro fra il fondo dell'attore censito al catasto fabbricati del Comune di
ED CE (VI), foglio 3, mappale 1068, sub 21 e il fondo dei convenuti, mappale 1068 sub 21.
1.1. Esponeva parte attrice che:
- con una scrittura privata del 25/10/2000 era stato stipulato un accordo per la permuta di alcuni mappali con la soc. con rideterminazione del confine (“il nuovo CP_2 confine tra le due proprietà sarà ml 7,50 dal confine più a nord e ml 8,50 da confine a sud”) ove nel 2004 veniva costruito il muro oggetto di causa interamente dentro la proprietà dell'attore;
- con scrittura privata del 15/6/2005, ricevuta dal notaio rep. 33.043 l'attore, Per_1 unitamente all'usufruttuaria , aveva ceduto i mappali 1065 e 1068 Parte_3 alla soc. che a sua volta aveva ceduto all'attore i mappali 1020 e 1033, ma CP_2 per un errore in sede di frazionamento il mappale 1068 invadeva per circa 20 metri quadri (un piccolo triangolo) la proprietà dell'attore;
- con atto di compravendita del 29/9/2008, la stessa aveva alienato ai signori CP_2
e un appartamento del fabbricato costruito, al Parte_1 Parte_2 piano terra, sub 21, mappale 1068;
- con atto di permuta del 24/2/2011, n. rep. 27032 del notaio , la soc. Persona_2 [...] CP_ aveva ceduto all'attore, fra l'altro, i 20 metri quadri unitamente al muro ovvero il mappale 1068, sub 6, ricevendo dall'attore diritti di servitù come riportato nello stesso atto.
Parte attrice chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in seguito alle minacce ricevute dai convenuti, in relazione alla lite sulla proprietà del muro.
pag. 4/9 2. Si costituivano e , chiedendo il rigetto di tutte Parte_1 Parte_2 le domande, previa chiamata in causa della soc. venditrice per esserne CP_2 tenuti indenne in caso di condanna, avendo acquistato dalla chiamata l'abitazione con annesse corti, cantine, un garage al piano interrato e il muro comune al confine con atto del notaio del 29/9/2008. Per_3
In via riconvenzionale i convenuti chiedevano la condanna della venditrice alla riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile ed al risarcimento dei danni.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la soc. esponendo che: CP_2
- quanto richiesto dall'attore sulla scorta di un accordo preliminare doveva ritenersi superato dall'accordo definitivo e che nessuna pretesa poteva azionarsi per l'eventuale errore oltre il temine quinquennale di prescrizione;
- la domanda riconvenzionale dei convenuti era comunque priva dei presupposti.
4. Nel giudizio interveniva volontariamente il per sentire Controparte_3
“accertare e dichiarare che la venditrice società sia tenuta a prestare a CP_2 favore dei Sig.ri e e del Parte_1 Parte_4 CP_3 la garanzia per evizione ex artt. 1476, III° comma, e 1480 c.c. e per
[...] l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante CP_2 pro tempore alla riduzione del prezzo percepito per l'acquisto dell'immobile in ragione della diminuzione di parte del compendio immobiliare, ossia della mura esistente sul mappale 1068 sub 21”.
5. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel Condominio di Via Miniera n. 22/C, ED CE (VI), restavano contumaci , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e . CP_7 Controparte_8
6. Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova testimoniale, con la sentenza appellata così disponeva:
1. ACCERTA e DICHIARA che il muro oggetto di causa insiste sul sedime del mappale
n. 1068 sub 6, foglio 3, catasto fabbricati del comune di ED CE ed è di proprietà di (C.F. ), residente in [...]C.F._3
CE (VI) alla via Tovi n. 6.
2. DICHIARA inammissibili le domande spiegate da nei confronti di CP_1
CP_2 CP_2
3. RESPINGE le domande di garanzia per evizione e risarcimento del danno spiegate da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
CP_2
4. CONDANNA e al pagamento di euro 600,00 Parte_1 Parte_2 in favore di a titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi legali CP_1 dalla data della sentenza al saldo.
5. CONDANNA e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore di che si quantificano in euro 9.731,50 per compensi, oltre CP_1 al 15% per spese generali, euro 358,20 per esborsi;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. CONDANNA e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore di che si quantificano in euro 10.860,00 per compensi, oltre al CP_2
15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
pag. 5/9
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 che si quantificano in euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per spese CP_2 generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
8. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra da un CP_1 lato, e , , , e CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, dall'altro lato. Controparte_4
9. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra e CP_1 [...]
CP_2
10. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di
[...]
, e in solido tra loro ed in pari Pt_1 Parte_2 Controparte_3 quota nei rapporti interni.
7. Rilevava il Tribunale di Padova:
- essendo stata dispiegata domanda di accertamento della proprietà e non di rivendica:
“l'onere della prova incombente su parte attrice è di minor rigore e limitato alla sola prova del titolo d'acquisto”;
- nel merito, “dalla planimetria di cui all'allegato A del contratto di permuta fra l'attore e la soc. Hoam s.r.l. si evince chiaramente che sul mappale ceduto a n. 1068 sub CP_1 6 insisteva già il muro oggetto di causa, indicato proprio come “muretta esistente
(cfr. docc. 9 e 19 ”; CP_1 CP_1
- inoltre, evidenziava il primo giudice, la c.t.u. aveva consentito di accertare che il muro oggetto di indagine peritale risulta insistere sull'area urbana identificata catastalmente come fg. 3 m.n. 1068 sub 6, di proprietà del sig. e che: “il consulente tecnico di CP_1 ufficio ha accertato che il vertice nord del muro in questione dista 15 cm dal confine esistente con la proprietà dei convenuti (collocandosi all'intero della proprietà dell'attore), mentre il vertice sud si colloca ancora più all'interno del fondo attoreo, distando dal confine con i convenuti di 22 cm”;
- per quanto riguarda, invece, l'”allegato A" del preliminare di compravendita datato
25.10.2000 dal quale si ricaverebbe una diversa posizione del muro, precisava il giudice di prime cure che lo stesso c.t.u. aveva chiarito che: “è presente un errore nell'inclinazione del confine presente tra i mappali n.° 1065-1068 ed il mappale 1034…Tale errore è stato poi rettificato con la denuncia di variazione prot. n.° VI0252988 e con la quale è stata generata la particella 1068 sub 6”;
- circostanza confermata dal frazionamento del 2005 cui è fatto riferimento nel contratto definitivo di compravendita del 15/6/2005 con il quale, affermava il primo giudice, si:
“chiarisce che il muro oggetto di causa si trovava al tempo (nel 2005) già all'interno della proprietà dell'attore, dunque ancor prima che cedesse a e CP_2 Pt_1
i mappali nn. 1068 sub 17 e 21”; Parte_2
- nel rigettare la domanda di garanzia per evizione e di risarcimento dei danni svolta dai convenuti , secondo i quali avrebbero acquistato con precedente Controparte_9 contratto di compravendita del 29/9/2008, il mappale n. 1068 sub 21 sul quale insisterebbe il muro oggetto di causa, nel predetto contratto, invece, affermava il giudice di prime cure: “si dà atto espressamente dell'esistenza del frazionamento del 2006 con il quale sono stati creati, tra l'altro, tutti i subalterni da 1 a 18 del mappale n. 1068 (cfr. doc. 2 ) e dunque anche il subalterno n. 6, poi ceduto a Parte_5 CP_1 nel 2011. Gli acquirenti odierni convenuti, dunque, al momento dell'acquisto, non solo conoscevano l'esistenza del mappale n. 1068 sub 6, ma altresì erano consapevoli che pag. 6/9 detto mappale non sarebbe stato oggetto di acquisto restando invece della proprietaria
(che dunque liberamente lo cedeva a nel 2011 con il contratto di CP_2 CP_1 permuta)”;
- quanto alla comproprietà delle aree e parti comuni acquisita con lo stesso atto di compravendita, mappale 1068 subalterni 1, 4 e 5, osservava il giudice di primo grado:
“Le parti comuni dell'edificio dei quali i convenuti sono divenuti comproprietari sono costituiti da una corte, un corridoio, dalle scale e da un percorso pedonale…dall'esame delle planimetrie catastali denominate con le lettere B, C e D allegate all'atto di compravendita in discorso, emerge chiaramente che detti subalterni nemmeno confinano con il mappale 1068 sub 6 di proprietà dell'attore”.
8. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Si costituivano e la soc. Hoam s.r.l. chiedendone il rigetto come da CP_1 rispettive comparse di costituzione e risposta.
, , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, nei confronti dei quali veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, CP_8 unitamente al restavano contumaci. Controparte_3
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 9. Lamentano gli appellanti e l'erronea Parte_1 Parte_2 valutazione da parte del Tribunale:
- del contratto di compravendita del 15/6/2005, in quanto: “All'atto della predetta intervenuta compravendita sul mappale 1068 acquistato dalla il muro CP_2 oggetto del presente contendere era già esistente e, quindi, compreso nell'intervenuta cessione immobiliare”;
- del contratto di compravendita del 21/10/2008, rep. 43.765 del notaio , con Per_3 il quale gli appellanti: “acquistavano dalla società di Asiago la piena ed CP_2 esclusiva proprietà di un'abitazione al piano terra così catastalmente censiti: C.F. Foglio 3 m.n. 1068 sub 21…m.n. 1068 sub 17”, con annesse corti e cantine e un garage al piano secondo interrato, m.n. 1068 sub 1, 4 e 5, nella Via Miniera nr° 12 del Comune di
ED CE (VI). Il muro oggetto del contendere, pertanto, secondo gli appellanti, nel 2008 è stato venduto dall'appellata “ai Sig.ri e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in quanto insistente sul m.n. 1068 sub 21”.
[...]
Inoltre, aggiunge l'appellante, il primo giudice non avrebbe considerato che:
- “Il contratto di permuta del 24.02.2011 tra gli appellati, Sig. e la CP_1 società è intervenuto successivamente alla compravendita immobiliare del CP_2 29.09.2008 tra l'appellata e gli appellanti Sig.ri e CP_2 Parte_1 ; Parte_2
- “Con la compravendita del Notaio intervenuta in data 15.06.2005 tra Per_1 l'appellato, Sig. e la società quest'ultima acquistava, CP_1 CP_2 senza alcuna ombra di dubbio, la proprietà del mappale 1068, indicata quale “area urbana”, con tutti i manufatti sulla stessa esistenti, tra cui anche il muro oggetto di causa”;
pag. 7/9 - “Il C.T.U. avrebbe anche confermato la peculiare circostanza, assolutamente omessa da qualsiasi valutazione ed attenzione da parte del Giudice del Tribunale di Vicenza, che il muro oggetto del presente contendere ricadeva nella proprietà degli odierni appellanti, Sig.ri e anche al momento Parte_1 Parte_2 del preliminare di compravendita intervenuto tra gli appellati, Sig. e CP_1 la società nel 25.10.2000”. CP_2
10. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
10.1. Innanzitutto, nell'atto di acquisto dei signori del 2008 non è Controparte_9 menzionato alcun muro. Nello stesso atto, il bene oggetto della compravendita è così descritto: “…porzioni immobiliari…consistenti in un'abitazione al piano terra con annesse corti e cantine ed in un garage pertinente al piano secondo interrato…censite nel C.F. Foglio 3, m.n. 1068 sub. 21,…cat. A/2… m.n. 1068 subb. 17,…cat. C/6”. 10.2. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, il c.t.u. incaricato dal Tribunale (al fine di accertare “se detto muro ricada all'interno della proprietà
o della proprietà e se esso sia stato eretto CP_1 Parte_5 lungo la linea di confine descritta nel contratto documento 14 di parte attrice”) ha rilevato che:
a) dall'esame dei documenti che hanno generato le particelle in oggetto:
- sul mappale di proprietà , n. 1068 sub 6: “la suddetta area urbana è CP_1 stata creata dalla denuncia di variazione all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza, in data 13/11/2006 con prot. n.° VI0252988/2006”;
- sul mappale n. 1068 sub 21, di proprietà e : Parte_1 Parte_2
“tale unità immobiliare è stata creata attraverso denuncia di variazione (per frazionamento e fusione) prot. n.° VI0226033/2008”, v. pag. 5 c.t.u. del 20/4/2017; b) in particolare, sul muro oggetto di contesa, ha rilevato il c.t.u.:
- dal raffronto con il frazionamento n. 42098 del 25/2/2005, prima dell'atto di compravendita del 15/6/2005: “emerge che il muro oggetto di contesa ricade all'interno del fondo di proprietà di parte attrice”, v. pag. 15 c.t.u. del 20/4/2017;
- aggiunge il consulente che: “con la denuncia di variazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza prot. n.° VI0252988, in data 13 novembre 2006, è stata creata l'area urbana catastalmente identificata con il mappale n.° 1068 sub 6, successivamente ceduta al sig. , v. pag.12 c.t.u. del 20/4/2017. CP_1
Conclude il c.t.u.: “dalle elaborazioni rappresentate ed analizzate…il muro oggetto di indagine peritale risulta insistere sull'area urbana identificata catastalmente come fg. 3 m.n. 1068 sub 6, di proprietà del sig. , v. pag. 20 c.t.u. del 20/4/2017. CP_1
11. In altri termini, come emerso dalla c.t.u., nelle premesse dell'atto di acquisto degli appellanti (v. pag. 2 dell'atto di compravendita del 29/9/2008, rep. 43.765 del notaio
[...]
fasc. parte appellante), viene espressamente richiamata la denuncia di variazione Per_3
“Prot. n.° VI0252988” del 2006 con la quale “è stata creata l'area urbana catastalmente identificata con il mappale n.° 1068 sub 6”. Per contro, non può essere attribuita alcuna rilevanza all'allegato al contratto preliminare di compravendita del 25/10/2000 fra l'attore e la soc. (doc. 14, CP_2
pag. 8/9 fasc. parte attrice, corrispondente ad una mera descrizione grafica dei luoghi), in quanto, per un verso, detto preliminare è stato superato dal contratto definitivo e, per altro verso, come evidenziato dal c.t.u., nel predetto allegato al contratto preliminare: “è presente un errore nell'inclinazione del confine presente tra i mappali n.° 1065-1068 ed il mappale
1034” (v. pag. 18 c.t.u. del 20/4/2017).
Sicchè al momento della successiva vendita della porzione immobiliare 1068 sub 21, nel 2008 agli appellanti, la porzione del mappale 1068 all'interno della quale ricade il muro in oggetto era stata precedentemente scorporata dal più ampio mappale 1068 e dunque condivisibilmente il primo giudice ha accolto la domanda di accertamento formulata da , con conseguente rigetto delle domande formulate dai CP_1 convenuti nei confronti della soc. CP_2
12. In conclusione, l'appello va respinto con condanna alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata;
2) condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado che si liquidano in € 4.502,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di;
CP_1
3) condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado che si liquidano in € 4.502,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore della soc. CP_2
4) dà atto che sussistono a carico della parte appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 19/2/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola
[...] C.F._2
Mele e Andrea Antinori, con domicilio eletto presso lo studio in ED CE (VI), Vicolo Cavour n. 19.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Luca Marco Rasia, con domicilio eletto presso lo studio in Altavilla Vicentina (VI), Piazza della Libertà n. 32.
PARTE APPELLATA
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Solinas e Lucia Loprieno, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, San Marco, 5547.
PARTE APPELLATA
E
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
, contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1062/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 7/6/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/2/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante e Parte_1 Parte_2 Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza di primo grado, nei capi oggetto di impugnazione e per l'effetto: Nel merito (a) Respingere tutte le domande spiegate dal Sig. essendo tutte CP_1 infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale nei confronti della terza chiamata (b) Nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare conferma, accertare e dichiarare che la venditrice, società sia tenuta a prestare a CP_2 favore dei Sig.ri e la garanzia per Parte_1 Parte_2 evizione ex artt. 1476, III° comma, e 1480 c.c. e per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla riduzione del CP_2 prezzo percepito per l'acquisto dell'immobile in ragione della diminuzione di parte del compendio immobiliare, ossia della mura esistente sul mappale 1068 sub 21, importo che sarà accertato e determinato in corso del presente giudizio, oltre agli interessi legali dalla data del rogito (29.09.2008) ed al risarcimento del danno qui quantificato nella somma di € 20.000,00 e/o in quella maggiore e/o minore che sarà accertata da Giustizia e/o determinata anche in via equitativa.
(c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche con riferimento al primo grado di giudizio, secondo la nota che sarà depositata.
Per la parte appellata CP_1
NEL MERITO
1) rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, non accettandosi il contraddittorio su nessuna nuova domanda, accertarsi e dichiararsi che il muro posto a confine fra i mappali 1068 sub 6 del Foglio 3 del Catasto fabbricati del Comune di
ED CE di proprietà dell'attore da una parte, e i mappali 1068 sub 21 di proprietà dei convenuti dall'altra, è integralmente di proprietà del sig. CP_1 ricadendo l'intero sedime del muro nel mappale di sua proprietà; 2) accertato e dichiarato che il sig. ha posto in essere ripetutamente ne periodo Pt_1 compreso fra tutto il 2010 e parte del 2011 atti di intimidazione, minacce, violenza privata, ingiurie e ogni ulteriore reato che dovesse ravvisarci dalla narrazione dei fatti, condannarsi lo stesso a risarcire alla parte offesa, sig. , il danno da CP_1 quest'ultimo patito nella misura indicata dal giudice del primo grado o in quella diversa misura che risulterà di giustizia o che volesse essere quantificata in via equitativa dal giudicante, oltre a interessi e rivalutazione dalla data dei fatti al saldo;
3) con vittoria di spese, e compensi di causa, con rifusione totale anche delle spese e compensi di mediazione sostenute dall'attore;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) v.c. il doc. n° 14 che si rammostra al teste è stato sottoscritto dal sig. e dalla CP_1
in data 25/10/2000? CP_2
2) v.c. il muro è stato eretto nel 2004 dalla che era ditta lottizzante, con incarico CP_2 alla impresa edile Vencato?
3) v.c. il piano di lottizzazione, fin dalle prime tavole presentante in comune di ED
CE, ha sempre previsto che il confine del lotto n° 7 con il lotto 6A fosse coincidente con il muro per cui è causa;
4) v.c. come da accordi contenuti nel preliminare, la realizzazione del muro da parte della costituiva il pagamento parziale del prezzo a favore di per la CP_2 CP_1 cessione di aree di lottizzazione alla stessa ? CP_2
pag. 2/9 5) v.c. il frazionamento delle aree fu eseguito da un tecnico incaricato dalla ? CP_2
6) v.c. al rogito notarile del 15/06/2005 le parti e manifestavano la CP_1 CP_2 volontà di cedere e acquisire del terreno secondo la linea di confine identificata dal muro di cui sopra?
7) v.c. nel 2008 il sig. scoperse che il frazionamento allegato all'atto del 2005 CP_1 riportava il confine spostato verso la sua proprietà sottraendo allo stesso circa 20 mq di terreno?
8) v.c. rispetto al frazionamento allegato all'atto, lo spessore della linea del confine
9) v.c. su incarico del sig. l'avv Rasia inviò alla la raccomandata del CP_1 CP_2
24/09/2008 che si rammostra al teste (doc 7)?
10) v.c. a seguito della raccomandata iniziò una lunga trattativa, che coinvolse anche l'arch Vencato dell'impresa edile Vencato e che alla fine di questa lunga trattativa fu stipulato l'atto notarile del 24 febbraio 2011; 11) v.c. in questo rogito del 2011 fu restituita al sig. l'area di cui era contestata CP_1
l'acquisizione e oggetto della raccomandata avv. Rasia del settembre 2008?
) v.c. la permuta fra e la riguardavano il riconoscimento del diritto di CP_1 CP_2 proprietà di su un'area a confine fra i lotti 3 e 6B larga un metro e mezzo, da una CP_1 lato, e il diritto a mantenere un fabbricato a distanza non regolamentare dall'altro; CP_2
13) v.c. poco dopo l'acquisto dell'appartamento confinante con il sig. da parte CP_1 dei coniugi , il sig. ed in particolare dopo avere avuto un diniego da Pt_1 Pt_1 parte del sig. alla edificazione da parte del sig. di un caminetto a CP_1 Pt_1 confine, quest'ultimo iniziò ad inveire contro il sig. ogni qual volta lo vedeva;
CP_1
14) v.c. il giorno 14 maggio 2010 il sig. iniziò ad inveire contro il sig. Pt_1 CP_1 brandendo un coltello e minacciando di fargliela pagare e insultandolo con varie frasi ed epiteti fra qui questa: “asino, il mio cane non è un animale come te”;
15) v.c. nel maggio 2011 il sig. entrava nel terreno del sig. per affiggere Pt_1 CP_1 sul muro per cui è causa dei cartelli indicanti “proprietà Privata”;
16) v.c. sempre nello stesso periodo il convenuto ha ricoperto il muro per cui è Pt_1 causa con delle piastrelle e ha infisso sullo stesso una rete metallica sorretta da pali in ferro;
17) v.c. nel corso del 2010 e 2011 gli attacchi verbali e le urla verso il sig. erano CP_1 ripetute e quotidiane tanto che lo stesso per non essere più fatto oggetto di tali CP_1 molestie iniziò a evitare di transitare nel proprio terreno;
18) v.c. che tale atteggiamento terminò quando il sig. fu sentito e richiamato Pt_1 dai Carabinieri alla fine del 2011;
19) v.c. per il lungo periodo di tempo che va dal 2010 alla fine del 2011 il sig. CP_1 parlando con i famigliari ripeteva che non poteva più passare per il proprio terreno per paura di incontrare il sig. ; Pt_1
20) v.c. nello stesso periodo il sig. ebbe ad accumulare uno stato di ansia e stress CP_1 che lo faceva dormire poco e male e che gli causava disturbi fisici, come dolori allo stomaco e cervicalgie mai avute prima di quel periodo e che sono poi scomparse;
dopo il 2011;
21) v.c. fra gli abitanti dell'edificio costruito dalla e poi venduti a terzi, il CP_2
è l'unico a rivendicare la proprietà del muro;
Si indicano quali testi i sigg.ri: Pt_1
Arch. , e (capo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 cantiere dell'impresa lottizzante), , ” Testimone_5 Tes_6
pag. 3/9 B) Spese e onorari del grado di appello rifuse e con conferma della condanna alle spese del primo grado e con refusione anche delle spese sostenute per la mediazione da parte dell'appellato sig. CP_1
Per la parte appellata CP_2 in via pregiudiziale di rito: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello (subordinato) proposto dai signori e , anche in favore del Parte_1 Parte_2
nei confronti di per ottenere la garanzia per Controparte_3 CP_2 evizione e la condanna alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno;
nel merito: rigettarsi l'appello (subordinato) proposto dai signori e Parte_1
, anche in favore del nei confronti di Parte_2 Controparte_3
CP_2 in ogni caso: condannarsi gli appellanti e alla Parte_1 Parte_2 rifusione degli oneri di lite del giudizio d'appello in favore di ed al CP_2 pagamento in favore di di somma equitativamente determinata ai sensi del CP_2 terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ..
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, conveniva in CP_1 giudizio e per sentire accertata la proprietà Parte_1 Parte_2 esclusiva del muro fra il fondo dell'attore censito al catasto fabbricati del Comune di
ED CE (VI), foglio 3, mappale 1068, sub 21 e il fondo dei convenuti, mappale 1068 sub 21.
1.1. Esponeva parte attrice che:
- con una scrittura privata del 25/10/2000 era stato stipulato un accordo per la permuta di alcuni mappali con la soc. con rideterminazione del confine (“il nuovo CP_2 confine tra le due proprietà sarà ml 7,50 dal confine più a nord e ml 8,50 da confine a sud”) ove nel 2004 veniva costruito il muro oggetto di causa interamente dentro la proprietà dell'attore;
- con scrittura privata del 15/6/2005, ricevuta dal notaio rep. 33.043 l'attore, Per_1 unitamente all'usufruttuaria , aveva ceduto i mappali 1065 e 1068 Parte_3 alla soc. che a sua volta aveva ceduto all'attore i mappali 1020 e 1033, ma CP_2 per un errore in sede di frazionamento il mappale 1068 invadeva per circa 20 metri quadri (un piccolo triangolo) la proprietà dell'attore;
- con atto di compravendita del 29/9/2008, la stessa aveva alienato ai signori CP_2
e un appartamento del fabbricato costruito, al Parte_1 Parte_2 piano terra, sub 21, mappale 1068;
- con atto di permuta del 24/2/2011, n. rep. 27032 del notaio , la soc. Persona_2 [...] CP_ aveva ceduto all'attore, fra l'altro, i 20 metri quadri unitamente al muro ovvero il mappale 1068, sub 6, ricevendo dall'attore diritti di servitù come riportato nello stesso atto.
Parte attrice chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in seguito alle minacce ricevute dai convenuti, in relazione alla lite sulla proprietà del muro.
pag. 4/9 2. Si costituivano e , chiedendo il rigetto di tutte Parte_1 Parte_2 le domande, previa chiamata in causa della soc. venditrice per esserne CP_2 tenuti indenne in caso di condanna, avendo acquistato dalla chiamata l'abitazione con annesse corti, cantine, un garage al piano interrato e il muro comune al confine con atto del notaio del 29/9/2008. Per_3
In via riconvenzionale i convenuti chiedevano la condanna della venditrice alla riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile ed al risarcimento dei danni.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la soc. esponendo che: CP_2
- quanto richiesto dall'attore sulla scorta di un accordo preliminare doveva ritenersi superato dall'accordo definitivo e che nessuna pretesa poteva azionarsi per l'eventuale errore oltre il temine quinquennale di prescrizione;
- la domanda riconvenzionale dei convenuti era comunque priva dei presupposti.
4. Nel giudizio interveniva volontariamente il per sentire Controparte_3
“accertare e dichiarare che la venditrice società sia tenuta a prestare a CP_2 favore dei Sig.ri e e del Parte_1 Parte_4 CP_3 la garanzia per evizione ex artt. 1476, III° comma, e 1480 c.c. e per
[...] l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante CP_2 pro tempore alla riduzione del prezzo percepito per l'acquisto dell'immobile in ragione della diminuzione di parte del compendio immobiliare, ossia della mura esistente sul mappale 1068 sub 21”.
5. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel Condominio di Via Miniera n. 22/C, ED CE (VI), restavano contumaci , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e . CP_7 Controparte_8
6. Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova testimoniale, con la sentenza appellata così disponeva:
1. ACCERTA e DICHIARA che il muro oggetto di causa insiste sul sedime del mappale
n. 1068 sub 6, foglio 3, catasto fabbricati del comune di ED CE ed è di proprietà di (C.F. ), residente in [...]C.F._3
CE (VI) alla via Tovi n. 6.
2. DICHIARA inammissibili le domande spiegate da nei confronti di CP_1
CP_2 CP_2
3. RESPINGE le domande di garanzia per evizione e risarcimento del danno spiegate da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
CP_2
4. CONDANNA e al pagamento di euro 600,00 Parte_1 Parte_2 in favore di a titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi legali CP_1 dalla data della sentenza al saldo.
5. CONDANNA e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore di che si quantificano in euro 9.731,50 per compensi, oltre CP_1 al 15% per spese generali, euro 358,20 per esborsi;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. CONDANNA e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore di che si quantificano in euro 10.860,00 per compensi, oltre al CP_2
15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
pag. 5/9
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 che si quantificano in euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per spese CP_2 generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
8. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra da un CP_1 lato, e , , , e CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, dall'altro lato. Controparte_4
9. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra e CP_1 [...]
CP_2
10. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di
[...]
, e in solido tra loro ed in pari Pt_1 Parte_2 Controparte_3 quota nei rapporti interni.
7. Rilevava il Tribunale di Padova:
- essendo stata dispiegata domanda di accertamento della proprietà e non di rivendica:
“l'onere della prova incombente su parte attrice è di minor rigore e limitato alla sola prova del titolo d'acquisto”;
- nel merito, “dalla planimetria di cui all'allegato A del contratto di permuta fra l'attore e la soc. Hoam s.r.l. si evince chiaramente che sul mappale ceduto a n. 1068 sub CP_1 6 insisteva già il muro oggetto di causa, indicato proprio come “muretta esistente
(cfr. docc. 9 e 19 ”; CP_1 CP_1
- inoltre, evidenziava il primo giudice, la c.t.u. aveva consentito di accertare che il muro oggetto di indagine peritale risulta insistere sull'area urbana identificata catastalmente come fg. 3 m.n. 1068 sub 6, di proprietà del sig. e che: “il consulente tecnico di CP_1 ufficio ha accertato che il vertice nord del muro in questione dista 15 cm dal confine esistente con la proprietà dei convenuti (collocandosi all'intero della proprietà dell'attore), mentre il vertice sud si colloca ancora più all'interno del fondo attoreo, distando dal confine con i convenuti di 22 cm”;
- per quanto riguarda, invece, l'”allegato A" del preliminare di compravendita datato
25.10.2000 dal quale si ricaverebbe una diversa posizione del muro, precisava il giudice di prime cure che lo stesso c.t.u. aveva chiarito che: “è presente un errore nell'inclinazione del confine presente tra i mappali n.° 1065-1068 ed il mappale 1034…Tale errore è stato poi rettificato con la denuncia di variazione prot. n.° VI0252988 e con la quale è stata generata la particella 1068 sub 6”;
- circostanza confermata dal frazionamento del 2005 cui è fatto riferimento nel contratto definitivo di compravendita del 15/6/2005 con il quale, affermava il primo giudice, si:
“chiarisce che il muro oggetto di causa si trovava al tempo (nel 2005) già all'interno della proprietà dell'attore, dunque ancor prima che cedesse a e CP_2 Pt_1
i mappali nn. 1068 sub 17 e 21”; Parte_2
- nel rigettare la domanda di garanzia per evizione e di risarcimento dei danni svolta dai convenuti , secondo i quali avrebbero acquistato con precedente Controparte_9 contratto di compravendita del 29/9/2008, il mappale n. 1068 sub 21 sul quale insisterebbe il muro oggetto di causa, nel predetto contratto, invece, affermava il giudice di prime cure: “si dà atto espressamente dell'esistenza del frazionamento del 2006 con il quale sono stati creati, tra l'altro, tutti i subalterni da 1 a 18 del mappale n. 1068 (cfr. doc. 2 ) e dunque anche il subalterno n. 6, poi ceduto a Parte_5 CP_1 nel 2011. Gli acquirenti odierni convenuti, dunque, al momento dell'acquisto, non solo conoscevano l'esistenza del mappale n. 1068 sub 6, ma altresì erano consapevoli che pag. 6/9 detto mappale non sarebbe stato oggetto di acquisto restando invece della proprietaria
(che dunque liberamente lo cedeva a nel 2011 con il contratto di CP_2 CP_1 permuta)”;
- quanto alla comproprietà delle aree e parti comuni acquisita con lo stesso atto di compravendita, mappale 1068 subalterni 1, 4 e 5, osservava il giudice di primo grado:
“Le parti comuni dell'edificio dei quali i convenuti sono divenuti comproprietari sono costituiti da una corte, un corridoio, dalle scale e da un percorso pedonale…dall'esame delle planimetrie catastali denominate con le lettere B, C e D allegate all'atto di compravendita in discorso, emerge chiaramente che detti subalterni nemmeno confinano con il mappale 1068 sub 6 di proprietà dell'attore”.
8. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Si costituivano e la soc. Hoam s.r.l. chiedendone il rigetto come da CP_1 rispettive comparse di costituzione e risposta.
, , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, nei confronti dei quali veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, CP_8 unitamente al restavano contumaci. Controparte_3
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 9. Lamentano gli appellanti e l'erronea Parte_1 Parte_2 valutazione da parte del Tribunale:
- del contratto di compravendita del 15/6/2005, in quanto: “All'atto della predetta intervenuta compravendita sul mappale 1068 acquistato dalla il muro CP_2 oggetto del presente contendere era già esistente e, quindi, compreso nell'intervenuta cessione immobiliare”;
- del contratto di compravendita del 21/10/2008, rep. 43.765 del notaio , con Per_3 il quale gli appellanti: “acquistavano dalla società di Asiago la piena ed CP_2 esclusiva proprietà di un'abitazione al piano terra così catastalmente censiti: C.F. Foglio 3 m.n. 1068 sub 21…m.n. 1068 sub 17”, con annesse corti e cantine e un garage al piano secondo interrato, m.n. 1068 sub 1, 4 e 5, nella Via Miniera nr° 12 del Comune di
ED CE (VI). Il muro oggetto del contendere, pertanto, secondo gli appellanti, nel 2008 è stato venduto dall'appellata “ai Sig.ri e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in quanto insistente sul m.n. 1068 sub 21”.
[...]
Inoltre, aggiunge l'appellante, il primo giudice non avrebbe considerato che:
- “Il contratto di permuta del 24.02.2011 tra gli appellati, Sig. e la CP_1 società è intervenuto successivamente alla compravendita immobiliare del CP_2 29.09.2008 tra l'appellata e gli appellanti Sig.ri e CP_2 Parte_1 ; Parte_2
- “Con la compravendita del Notaio intervenuta in data 15.06.2005 tra Per_1 l'appellato, Sig. e la società quest'ultima acquistava, CP_1 CP_2 senza alcuna ombra di dubbio, la proprietà del mappale 1068, indicata quale “area urbana”, con tutti i manufatti sulla stessa esistenti, tra cui anche il muro oggetto di causa”;
pag. 7/9 - “Il C.T.U. avrebbe anche confermato la peculiare circostanza, assolutamente omessa da qualsiasi valutazione ed attenzione da parte del Giudice del Tribunale di Vicenza, che il muro oggetto del presente contendere ricadeva nella proprietà degli odierni appellanti, Sig.ri e anche al momento Parte_1 Parte_2 del preliminare di compravendita intervenuto tra gli appellati, Sig. e CP_1 la società nel 25.10.2000”. CP_2
10. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
10.1. Innanzitutto, nell'atto di acquisto dei signori del 2008 non è Controparte_9 menzionato alcun muro. Nello stesso atto, il bene oggetto della compravendita è così descritto: “…porzioni immobiliari…consistenti in un'abitazione al piano terra con annesse corti e cantine ed in un garage pertinente al piano secondo interrato…censite nel C.F. Foglio 3, m.n. 1068 sub. 21,…cat. A/2… m.n. 1068 subb. 17,…cat. C/6”. 10.2. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, il c.t.u. incaricato dal Tribunale (al fine di accertare “se detto muro ricada all'interno della proprietà
o della proprietà e se esso sia stato eretto CP_1 Parte_5 lungo la linea di confine descritta nel contratto documento 14 di parte attrice”) ha rilevato che:
a) dall'esame dei documenti che hanno generato le particelle in oggetto:
- sul mappale di proprietà , n. 1068 sub 6: “la suddetta area urbana è CP_1 stata creata dalla denuncia di variazione all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza, in data 13/11/2006 con prot. n.° VI0252988/2006”;
- sul mappale n. 1068 sub 21, di proprietà e : Parte_1 Parte_2
“tale unità immobiliare è stata creata attraverso denuncia di variazione (per frazionamento e fusione) prot. n.° VI0226033/2008”, v. pag. 5 c.t.u. del 20/4/2017; b) in particolare, sul muro oggetto di contesa, ha rilevato il c.t.u.:
- dal raffronto con il frazionamento n. 42098 del 25/2/2005, prima dell'atto di compravendita del 15/6/2005: “emerge che il muro oggetto di contesa ricade all'interno del fondo di proprietà di parte attrice”, v. pag. 15 c.t.u. del 20/4/2017;
- aggiunge il consulente che: “con la denuncia di variazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza prot. n.° VI0252988, in data 13 novembre 2006, è stata creata l'area urbana catastalmente identificata con il mappale n.° 1068 sub 6, successivamente ceduta al sig. , v. pag.12 c.t.u. del 20/4/2017. CP_1
Conclude il c.t.u.: “dalle elaborazioni rappresentate ed analizzate…il muro oggetto di indagine peritale risulta insistere sull'area urbana identificata catastalmente come fg. 3 m.n. 1068 sub 6, di proprietà del sig. , v. pag. 20 c.t.u. del 20/4/2017. CP_1
11. In altri termini, come emerso dalla c.t.u., nelle premesse dell'atto di acquisto degli appellanti (v. pag. 2 dell'atto di compravendita del 29/9/2008, rep. 43.765 del notaio
[...]
fasc. parte appellante), viene espressamente richiamata la denuncia di variazione Per_3
“Prot. n.° VI0252988” del 2006 con la quale “è stata creata l'area urbana catastalmente identificata con il mappale n.° 1068 sub 6”. Per contro, non può essere attribuita alcuna rilevanza all'allegato al contratto preliminare di compravendita del 25/10/2000 fra l'attore e la soc. (doc. 14, CP_2
pag. 8/9 fasc. parte attrice, corrispondente ad una mera descrizione grafica dei luoghi), in quanto, per un verso, detto preliminare è stato superato dal contratto definitivo e, per altro verso, come evidenziato dal c.t.u., nel predetto allegato al contratto preliminare: “è presente un errore nell'inclinazione del confine presente tra i mappali n.° 1065-1068 ed il mappale
1034” (v. pag. 18 c.t.u. del 20/4/2017).
Sicchè al momento della successiva vendita della porzione immobiliare 1068 sub 21, nel 2008 agli appellanti, la porzione del mappale 1068 all'interno della quale ricade il muro in oggetto era stata precedentemente scorporata dal più ampio mappale 1068 e dunque condivisibilmente il primo giudice ha accolto la domanda di accertamento formulata da , con conseguente rigetto delle domande formulate dai CP_1 convenuti nei confronti della soc. CP_2
12. In conclusione, l'appello va respinto con condanna alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata;
2) condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado che si liquidano in € 4.502,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di;
CP_1
3) condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado che si liquidano in € 4.502,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore della soc. CP_2
4) dà atto che sussistono a carico della parte appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 19/2/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9