Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 settembre 2020 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 settembre 2020 |
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- 4. redazione, Autore presso Foro ItalianoAccesso limitatoRedazione · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
- 5. La tutela del rapporto tra fratelli unilaterali nel bilanciamento tra i diritti dei soggetti coinvoltiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2023
Giurisprudenza • 284
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 27/06/2025, n. 934Provvedimento: TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.6.2025 promossa da: , rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1 Giannuzzi Cardone Ricorrente C O N T R O , rappresentati e difesi dalla dott.ssa Controparte_1 CP_2 A. Di Noia Resistente Oggetto: carta docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato …Leggi di più...
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- 2. Trib. Brindisi, sentenza 07/06/2024, n. 953Provvedimento: TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7.6.2024 promossa da: , rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. D. Parte_1 Nestola Ricorrente C O N T R O , rappresentati e difesi dalla dott.ssa A. Controparte_1 CP_2 Di Noia Resistente Oggetto: carta docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.7.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato servizio - …Leggi di più...
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- 3. Trib. Brindisi, sentenza 17/01/2025, n. 63Provvedimento: TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa decisa in data 17.1.2025 promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. V. Parte_1 Pepoli Ricorrente C O N T R O , rappresentati e difesi dalla dott.ssa Controparte_1 CP_2 A. Di Noia Resistente Oggetto: carta docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver prestato servizio, in forza di …Leggi di più...
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- 4. Trib. Brindisi, sentenza 28/03/2025, n. 517Provvedimento: TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa decisa in data 28.3.2025 promossa da: , rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti W. Parte_1 Miceli, F. Ganci, N. Zampieri, M.D. Broccoli, E. Boccanfuso, G. Rinaldi Ricorrente C O N T R O , rappresentati e difesi dalla dott.ssa Controparte_1 CP_2 A. Di Noia Resistente Oggetto: carta docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.7.2023, il ricorrente …Leggi di più...
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- 5. Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 225Provvedimento: n. 1541/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA - PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1541/2024 RG Lav. promossa da: Parte_1 Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA e domiciliato presso lo studio professionale del primo difensore in Biella ricorrente contro Controparte_1 Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : istituzione e durata <br> della commissione di inchiesta
- Art. 1. Istituzione e durata
della Commissione di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 82 della Costituzione :
«Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.». - Art. 2. Composizione 1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.