Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1987, n. 325
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Sentenza 16 gennaio 1987

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In tema di aggiornamento del canone della locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - in relazione al quale la legge n. 392 del 1978 privilegia l'autonomia delle parti come nel regime ordinario è lasciata alle parti stesse la previsione o meno della clausola di salvaguardia, così, nel regime transitorio, è l'iniziativa del locatore che attua l'inserimento di quella clausola nel contratto, la richiesta di aggiornamento, pertanto, si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della stessa, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, non esistendo prima del suo attivarsi alcun credito per l'aggiornamento.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1987, n. 325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 325
    Data del deposito : 16 gennaio 1987

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