CASS
Ordinanza 14 dicembre 2024
Ordinanza 14 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/12/2024, n. 32575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32575 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21708/23 proposto da: -) OR PP, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Andrea OR e Massimiliano De Luca;
- ricorrente -
contro -) PA SC e PA ER, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Massimo Galletti;
- controricorrenti -
nonché -) OB IG, SE NI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 29 giugno 2023 n. 590; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. SC PA e ER PA concessero in locazione a SE DE un immobile adibito ad uso commerciale. SE DE cedette l’azienda e, con essa, il contratto di locazione, a PP OR, il quale a sua volta lo cedette a IG OB. Oggetto: notificazione - rapporto di convivenza tra il destinatario e il familiare che ha ricevuto l’atto - onere della prova - riparto - criteri. Civile Ord. Sez. 3 Num. 32575 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 14/12/2024 N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 2 2. Nel 2006 i due locatori intimarono lo sfratto per morosità a IG OB, e convennero contestualmente dinanzi al Tribunale di Messina i tre successivi conduttori, chiedendone la condanna al pagamento dei canoni arretrati. Il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti di PP OR. Questi impugnò la sentenza;
la Corte d’appello di Messina la dichiarò nulla e rimise la causa al primo giudice. Questa Corte, con ordinanza 31 maggio 2017 n. 13706 cassò con rinvio quest’ultima sentenza. 3. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Messina dapprima ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NI SE (erede di SE DE) e di IG OB;
quindi con sentenza 15.6.2023 n. 590: -) stabilì che SE DE e PP OR (conduttori cedenti in via successiva) dovessero rispondere in solido, nei confronti dei locatori, dell’inadempimento dell’ultimo cessionario del contratto di locazione (IG OB); -) rigettò, di conseguenza, l’appello proposto da PP OR. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da PP OR con ricorso fondato su un motivo. SC e ER PA hanno resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. 5. Con atto del 13.3.2024 il consigliere delegato ha proposto, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la definizione anticipata del ricorso con dichiarazione di inammissibilità, con la seguente motivazione: “considerato che a norma dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. (inserito dall’art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – ma v. già, di analogo tenore, l’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ─ «le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico … hanno la stessa efficacia N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 3 probatoria dell’atto che riproducono» se «munite dell'attestazione di conformità»; nella specie il ricorrente ha depositato copia informatica della sentenza impugnata ma non anche la necessaria attestazione di conformità; deve pertanto ritenersi non assolto l’onere, imposto al ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., di depositare copia autentica della sentenza impugnata”. 6. Il ricorrente ha ritualmente domandato che il ricorso fosse deciso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso PP OR denuncia la violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c.. Deduce che la citazione in riassunzione dinanzi al giudice di rinvio fu notificata in un indirizzo diverso da quello di sua residenza o domicilio. Afferma essere irrilevante la circostanza che la notifica fu ricevuta dal figlio, in quanto la consegna dell’atto ad un familiare del destinatario è consentita solo se avvenga nel domicilio o nella residenza di quest’ultimo. 1.1. In merito alla proposta di inammissibilità, nell’istanza di decisione il ricorrente ha dedotto di avere ritualmente depositato, unitamente al ricorso, non la semplice “copia informatica” della sentenza impugnata, ma il suo “duplicato informatico”. Fa rilevare che il file contenente la sentenza impugnata è denominato “13863871s.pdf”; si trovava nel fascicolo telematico della Corte di appello di Messina, e si rinviene nella busta in allegato al ricorso introduttivo, insieme ad altri 3 files, all’interno della cartella compressa denominata “fascicolo_telematico_1.zip”. 1.2. Preliminarmente va rilevato che sono soddisfatte le condizioni di procedibilità del ricorso. La sentenza impugnata infatti risulta sottoscritta digitalmente, in base ad un certificato valido all’epoca della sottoscrizione, il 29.6.2023 alle ore 10.00.54 N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 4 da Antonino Zappalà (Presidente del collegio) ed il 23.6.2023 da MA AZ Lau (Consigliere estensore). Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui “nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto [mediante il] deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione” (Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 13/05/2024). 1.3. V’è da aggiungere che una dichiarazione di improcedibilità è divenuta impossibile alla luce dei princìpi stabiliti da Corte EDU 23.5.2024, IC ed all. c. Italia, in causa 37943/17+2. Si legge infatti in tale decisione, al § 99, che “in ordine al rischio di difformità delle copie cartacee dagli originali informatici, la Corte osserva anzitutto che, ai sensi del diritto nazionale, l’integrità dei documenti depositati in tribunale è generalmente garantita da sanzioni penali e disciplinari applicabili in caso di violazione di un dovere (si veda il paragrafo 42). Inoltre, si può facilmente verificare la conformità delle copie cartacee agli originali informatici, invitando i ricorrenti a depositare la necessaria attestazione in una fase successiva del procedimento (…). Un parere analogo è stato espresso nelle linee guida sull’archiviazione (elettronica) dei fascicoli giudiziari e sulla digitalizzazione dei tribunali (CEPEJ (2021)15), in cui la CEPEJ ha raccomandato agli Stati di assicurare una certa flessibilità e di limitare gli oneri amministrativi per gli utenti nel processo di trasformazione delle procedure giudiziarie e di messa in opera di sistemi di archiviazione elettronica (si veda il paragrafo 45 supra)”. La medesima sentenza, al § 102, aggiunge: “la Corte ritiene che (…) dichiarare improcedibili i ricorsi (…) senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l’attestazione in un N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 5 successivo momento (…) ha ecceduto il fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, creando una barriera che ha impedito ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa da parte della Corte di cassazione”. 2. Nel merito, il motivo è infondato. Questa Corte, cui spetta - in considerazione del vizio denunciato - sindacare ed interpretare gli atti processuali, rileva che la relazione di notificazione dell’atto di citazione in riassunzione reca la seguente dizione: “ivi consegnandone copia a mani del conv figlio Claudio”, e che questa formula sincopata non può interpretarsi in altro modo che il seguente: “a mani del conv[ivente] figlio Claudio”. Sicché, una volta attestata dall’Ufficiale Giudiziario la convivenza tra il destinatario dell’atto ed il ricevente, restano superate le risultanze anagrafiche. Questa Corte infatti ha già stabilito che “la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione” (Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006, Rv. 593223 - 01). N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 6 Pertanto, una volta che nel luogo indicato dal notificante l’ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (così già Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 27/03/2006). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La difformità tra la proposta di definizione ed il decisum osta alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna PP OR alla rifusione in favore di SC PA e ER PA, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.082, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. Massimo Galletti;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 ottobre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 7
- ricorrente -
contro -) PA SC e PA ER, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Massimo Galletti;
- controricorrenti -
nonché -) OB IG, SE NI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 29 giugno 2023 n. 590; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. SC PA e ER PA concessero in locazione a SE DE un immobile adibito ad uso commerciale. SE DE cedette l’azienda e, con essa, il contratto di locazione, a PP OR, il quale a sua volta lo cedette a IG OB. Oggetto: notificazione - rapporto di convivenza tra il destinatario e il familiare che ha ricevuto l’atto - onere della prova - riparto - criteri. Civile Ord. Sez. 3 Num. 32575 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 14/12/2024 N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 2 2. Nel 2006 i due locatori intimarono lo sfratto per morosità a IG OB, e convennero contestualmente dinanzi al Tribunale di Messina i tre successivi conduttori, chiedendone la condanna al pagamento dei canoni arretrati. Il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti di PP OR. Questi impugnò la sentenza;
la Corte d’appello di Messina la dichiarò nulla e rimise la causa al primo giudice. Questa Corte, con ordinanza 31 maggio 2017 n. 13706 cassò con rinvio quest’ultima sentenza. 3. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Messina dapprima ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NI SE (erede di SE DE) e di IG OB;
quindi con sentenza 15.6.2023 n. 590: -) stabilì che SE DE e PP OR (conduttori cedenti in via successiva) dovessero rispondere in solido, nei confronti dei locatori, dell’inadempimento dell’ultimo cessionario del contratto di locazione (IG OB); -) rigettò, di conseguenza, l’appello proposto da PP OR. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da PP OR con ricorso fondato su un motivo. SC e ER PA hanno resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. 5. Con atto del 13.3.2024 il consigliere delegato ha proposto, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la definizione anticipata del ricorso con dichiarazione di inammissibilità, con la seguente motivazione: “considerato che a norma dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. (inserito dall’art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – ma v. già, di analogo tenore, l’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ─ «le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico … hanno la stessa efficacia N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 3 probatoria dell’atto che riproducono» se «munite dell'attestazione di conformità»; nella specie il ricorrente ha depositato copia informatica della sentenza impugnata ma non anche la necessaria attestazione di conformità; deve pertanto ritenersi non assolto l’onere, imposto al ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., di depositare copia autentica della sentenza impugnata”. 6. Il ricorrente ha ritualmente domandato che il ricorso fosse deciso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso PP OR denuncia la violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c.. Deduce che la citazione in riassunzione dinanzi al giudice di rinvio fu notificata in un indirizzo diverso da quello di sua residenza o domicilio. Afferma essere irrilevante la circostanza che la notifica fu ricevuta dal figlio, in quanto la consegna dell’atto ad un familiare del destinatario è consentita solo se avvenga nel domicilio o nella residenza di quest’ultimo. 1.1. In merito alla proposta di inammissibilità, nell’istanza di decisione il ricorrente ha dedotto di avere ritualmente depositato, unitamente al ricorso, non la semplice “copia informatica” della sentenza impugnata, ma il suo “duplicato informatico”. Fa rilevare che il file contenente la sentenza impugnata è denominato “13863871s.pdf”; si trovava nel fascicolo telematico della Corte di appello di Messina, e si rinviene nella busta in allegato al ricorso introduttivo, insieme ad altri 3 files, all’interno della cartella compressa denominata “fascicolo_telematico_1.zip”. 1.2. Preliminarmente va rilevato che sono soddisfatte le condizioni di procedibilità del ricorso. La sentenza impugnata infatti risulta sottoscritta digitalmente, in base ad un certificato valido all’epoca della sottoscrizione, il 29.6.2023 alle ore 10.00.54 N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 4 da Antonino Zappalà (Presidente del collegio) ed il 23.6.2023 da MA AZ Lau (Consigliere estensore). Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui “nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto [mediante il] deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione” (Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 13/05/2024). 1.3. V’è da aggiungere che una dichiarazione di improcedibilità è divenuta impossibile alla luce dei princìpi stabiliti da Corte EDU 23.5.2024, IC ed all. c. Italia, in causa 37943/17+2. Si legge infatti in tale decisione, al § 99, che “in ordine al rischio di difformità delle copie cartacee dagli originali informatici, la Corte osserva anzitutto che, ai sensi del diritto nazionale, l’integrità dei documenti depositati in tribunale è generalmente garantita da sanzioni penali e disciplinari applicabili in caso di violazione di un dovere (si veda il paragrafo 42). Inoltre, si può facilmente verificare la conformità delle copie cartacee agli originali informatici, invitando i ricorrenti a depositare la necessaria attestazione in una fase successiva del procedimento (…). Un parere analogo è stato espresso nelle linee guida sull’archiviazione (elettronica) dei fascicoli giudiziari e sulla digitalizzazione dei tribunali (CEPEJ (2021)15), in cui la CEPEJ ha raccomandato agli Stati di assicurare una certa flessibilità e di limitare gli oneri amministrativi per gli utenti nel processo di trasformazione delle procedure giudiziarie e di messa in opera di sistemi di archiviazione elettronica (si veda il paragrafo 45 supra)”. La medesima sentenza, al § 102, aggiunge: “la Corte ritiene che (…) dichiarare improcedibili i ricorsi (…) senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l’attestazione in un N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 5 successivo momento (…) ha ecceduto il fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, creando una barriera che ha impedito ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa da parte della Corte di cassazione”. 2. Nel merito, il motivo è infondato. Questa Corte, cui spetta - in considerazione del vizio denunciato - sindacare ed interpretare gli atti processuali, rileva che la relazione di notificazione dell’atto di citazione in riassunzione reca la seguente dizione: “ivi consegnandone copia a mani del conv figlio Claudio”, e che questa formula sincopata non può interpretarsi in altro modo che il seguente: “a mani del conv[ivente] figlio Claudio”. Sicché, una volta attestata dall’Ufficiale Giudiziario la convivenza tra il destinatario dell’atto ed il ricevente, restano superate le risultanze anagrafiche. Questa Corte infatti ha già stabilito che “la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione” (Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006, Rv. 593223 - 01). N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 6 Pertanto, una volta che nel luogo indicato dal notificante l’ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (così già Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 27/03/2006). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La difformità tra la proposta di definizione ed il decisum osta alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna PP OR alla rifusione in favore di SC PA e ER PA, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.082, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. Massimo Galletti;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 ottobre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) N.R.G.: 21708/23 Camera di consiglio del 14.10.24 7