Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; l'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2007, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA ISOLABELLA S.R.L., in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso l'avvocato PIRO ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso la direzione affari legali, rappresentata e difesa dall'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2290/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2006 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito per il resistente, l'Avvocato URSINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2-27.03.1998, il Tribunale di Roma respingeva la domanda della Impresa Isolabella S.r.l., volta alla condanna del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento della complessiva somma di L. 566.072.733, oltre interessi e rivalutazione, indicata nelle fatture nn. 284/91 e 480/91, emesse per il servizio di spolveratura giornaliera dei casellari dell'edificio P.T. di via F. Aporti, in Milano, nel periodo decorso dal 2.01 al 30.09.1991. Con sentenza del 14-25.06.2001, la Corte di appello di Roma, nella contumacia del menzionato Ministero, il quale nel frattempo aveva assunto la denominazione di Ministero delle Comunicazioni, respingeva l'impugnazione proposta dalla società Isolabella. La Corte territoriale osservava e riteneva, tra l'altro:
- che la pretesa creditoria azionata, riferita a servizi quotidiani, non potesse ritenersi fondata sul contratto di appalto intercorso tra le parti, che prevedeva prestazioni con cadenza trimestrale e non giornaliera;
- che non fosse neppure emerso che l'Amministrazione appaltante avesse ordinato prestazioni ulteriori rispetto a quelle convenute e che la prova testimoniale dedotta dalla appellante su tale circostanza fosse inammissibile per mancata indicazione dei testi da escutere;
- che non avesse nemmeno fondamento la tesi della società Isolabella, secondo cui il Ministero, con la lettera in data 7.11.1992, del Direttore Provinciale Poste Economato di Milano, aveva riconosciuto il debito o promesso il pagamento in questione, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.. - che in particolare, l'Amministrazione, nel rispondere con detta missiva alle richieste della società Isolabella, datate 16.10 e 3.11.1992, di pagamento di quattro fatture scoperte, incluse le due in discussione, "... aveva partecipato che per le somme scoperte e per le quali erano stati completati gli adempimenti relativi all'accertamento del dovuto, si sarebbe provveduto alla liquidazione.";
- che "... dal testo della suddetta lettera si evince(va) che l'Amministrazione promette(va) il pagamento delle somme per le quali era stato completato l'accertamento del dovuto (evidentemente quelle relative alle altre due fatture non costituenti oggetto di causa che saldate) e non che prometteva il pagamento di tutte e quattro le (fatture, tra le quali le due oggetto di causa;
- che occorreva anche rilevare che il Direttore Provinciale, autore della suddetta lettera di risposta, non appariva avere avuto i poteri di impegnare l'Amministrazione postale ex art. 1988 c.c. trattandosi di rapporto di appalto negoziato non a livello locale, ma dalla Direzione Centrale Patrimonio delle P.T..
Avverso questa sentenza, con atto notificato il 27.06.2002 al Ministero delle Comunicazioni, l'Impresa Isolabella S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi. Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società Isolabella deduce "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)". Sostiene che la Corte di merito, nell'escludere che la lettera del 7.11.1992 implicasse un riconoscimento di debito o una promessa di pagamento, ha dato un'interpretazione della missiva contraddittoria e comunque non desumibile dal contenuto della stessa. Precisa anche che i giudici di merito avrebbero potuto escludere del tutto la portata impegnativa della scrittura, ma non limitarla a due delle quattro fatture ancora impagate e citate nelle lettere di sollecito al relativo pagamento.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "Insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n.5)". Si duole che la ulteriore conclusione circa il difetto di titolarità in capo al sottoscrittore della missiva in data 17.11.1992, dei poteri dì impegnare l'Amministrazione, sia stata fondata su motivazione espressa in formula dubitativa, non aderente alla effettiva qualifica rivestita dal funzionario ed alle relative competenze e, comunque, contraddittoria rispetto al valore di promessa di pagamento attribuito alle medesime dichiarazioni in rapporto a due delle quattro fatture.
Il primo motivo di ricorso non ha pregio ed al relativo rigetto segue l'assorbimento della seconda censura.
Dalla lettura dell'art. 1988 cod. civ. si evince che il riconoscimento, e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Conseguentemente, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa assumere portata impegnativa occorre che da essa emerga lo specifico intento del dichiarante di costituirsi debitore del destinatario della dichiarazione, ossia una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa. L'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 cod. civ. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se risulti sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto. Nella specie i giudici di merito hanno ineccepibilmente escluso che fosse applicabile l'art. 1988 cod. civ., ponendo in relazione il contenuto della scrittura asseritamente ricognitiva, con quello delle due antecedenti lettere alle quali con essa si era inteso dare risposta, dal momento che detta scrittura concerneva espressamente la liquidazione solo delle somme per le quali si erano completati gli adempimenti relativi all'accertamento del dovuto che, quindi, il pagamento, era stato condizionato all'accertamento della esistenza del debito, non riguardava specificamente tutte le somme richieste stragiudizialmente ne' direttamente il minore importo di esse poi preteso in sede giudiziaria che la definizione in senso favorevole all'istante del procedimento di accertamento, quand'anche precedente la redazione della scrittura, ben avrebbe potuto concernere solo gli importi recati dalle altre due fatture successivamente pagate e non azionate, cui si era inteso riferire l'espresso intento di liquidazione, che, sostanzialmente e conclusivamente, si evinceva l'indeterminatezza del credito cui correlare il futuro pagamento. Con il terzo motivo di ricorso la società denunzia Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. nella stesura precedente alla riforma introdotta dalla L. n. 353 del 1990. Violazione dell'art. 24 Cost.. La ricorrente, premesso che la controversia era iniziata con atto del 16.09.1003 e che nell'atto di appello aveva formulato in via subordinata istanza di ammissione di prova testimoniale, accompagnata dalla riserva di indicazione dei nominativi dei testi da escutere, censura la statuizione di inammissibilità della prova, tradottasi, a suo parere, anche nell'evidente violazione del diritto di difesa. La censura è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le altre Cass.1992/ 8157). "La concessione da parte del giudice, ai sensi dell'art.244 cod. proc. civ., comma 3 di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale e alle persone da interrogare costituisce esplicazione di una facoltà meramente discrezionale, che, come tale, essendo esercitata in base ad un criterio di opportunità e di prevalente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, non abbisogna di apposita motivazione. Pertanto il mancato esercizio di tale facoltà - che opera in egual modo anche con riguardo al giudizio di appello, senza che risulti derogata dall'art. 356 cod. proc. civ. o incompatibile con le strutture e la funzione del giudizio di secondo grado e salva soltanto la spettanza, in tale grado, al Collegio dei poteri assegnati, in tema di ammissione delle prove, al giudice istruttore nel giudizio di primo grado - non è sindacabile in sede di legittimità".
D'altra parte il fatto che il mancato esercizio della facoltà in questione sia consentito dalla norma, di cui, tra l'altro la ricorrente nemmeno denuncia l'incostituzionalità, rende metagiuridico ed irrilevante l'ovvio rilievo delle conseguenze negative che la parte subisce per effetto del diniego, ma che avrebbe potuto evitare con la tempestiva e completa articolazione del mezzo istruttorio, come concessole dal codice di rito, in ossequio anche al suo diritto di difesa.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della società Isolabella S.r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, spese che liquida nella complessiva somma di Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007