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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SEGRETO CONCETTA MONICA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALACCHI ALESSANDRA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni congiunte, depositate telematicamente in data 24/09/2024, come modificate all'udienza del 22/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/06/1998, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di AN (Serie A, parte
II, atto n. 2, anno 1998).
Dall'unione della coppia sono nati i figli il 08/11/2003, oggi maggiorenne, Per_1
e , il 21/02/2014. Per_2
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte, depositate in cancelleria telematica in data 24/09/2024,
come modificate all'udienza del 22/01/2025.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto –tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di AN (Serie A, parte II, atto n. 2,
anno 1998), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1
data 20/06/1998;
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate, depositate in data 24/09/2024,
così come integrate all'udienza del 22/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte, disponendo in conformità;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SEGRETO CONCETTA MONICA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALACCHI ALESSANDRA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni congiunte, depositate telematicamente in data 24/09/2024, come modificate all'udienza del 22/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/06/1998, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di AN (Serie A, parte
II, atto n. 2, anno 1998).
Dall'unione della coppia sono nati i figli il 08/11/2003, oggi maggiorenne, Per_1
e , il 21/02/2014. Per_2
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte, depositate in cancelleria telematica in data 24/09/2024,
come modificate all'udienza del 22/01/2025.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto –tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di AN (Serie A, parte II, atto n. 2,
anno 1998), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1
data 20/06/1998;
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate, depositate in data 24/09/2024,
così come integrate all'udienza del 22/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte, disponendo in conformità;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo