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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 8130/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di l.r. Parte_1 C.F._1
p.t. della rappresentato e difeso dall'Avv.to CEFALIELLO Controparte_1
CONSIGLIA
ricorrente contro
(c.f. , contumace CP_2 P.IVA_1
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000285149 notificata il 29.04.2022, relativa agli atti di accertamento prot n.
.5106.14/06/2017 del 13/09/2017 e prot. n. .5106.14/06/2017.0067861 del CP_2 CP_2
22/09/2017, concernenti violazione dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. n. 463/1983
convertito con Legge n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2014). L' non si è costituito. CP_2
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Verranno esaminati, in quanto tempestivamente proposti, i motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999, compresa l'eccezione di prescrizione quale fatto estintivo del credito.
Si rileva che la pretesa impositiva discende dagli atti di accertamento prot n.
.5106.14/06/2017 del 13/09/2017 e prot. n. .5106.14/06/2017.0067861 del CP_2 CP_2
22/09/2017, sicchè si devono valutare gli effetti dell'accertamento sulla decorrenza del termine di prescrizione dei contributi.
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. lav., 29/05/2017, n. 13463) ha chiarito che l'atto di accertamento non assurge a fatto costitutivo della pretesa contributiva che,
quindi, si prescrive con decorrenza dal momento in cui viene a scadenza l'obbligo di pagamento del contributo dovuto.
In particolare, si rileva che l' non si è costituita, pertanto la notifica dei prodromici CP_2
atti di accertamento della violazione sono rimasti sforniti di prova, mentre le omissioni contributive risalgono all'anno 2014.
Quanto al termine di prescrizione delle sanzioni, si rileva che con l'ordinanza n.
30363/17, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha mostrato di aderire all'indirizzo secondo cui l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare nel caso di omesso o pagamento tardivo dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale
Pag. 2 di 3 si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, pertanto, resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, fra le altre, Cass. n. 8814/2008; n. 2620/2012; n.
4050/2014; n. 20585/2015).
Pertanto, in considerazione della mancanza di prova della notifica dell'atto di accertamento nonché di atti interruttivi della prescrizione, e rilevato che le omissioni contributive risalgono all'anno 2014, le sanzioni comminate risultano prescritte.
Considerata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia di prescrizione, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 8130/2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; CP_2
2) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000285149
notificata il 29.04.2022;
3) compensa le spese.
Aversa, 03.03.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 3 di 3
LAVORO
N.R.G. 8130/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di l.r. Parte_1 C.F._1
p.t. della rappresentato e difeso dall'Avv.to CEFALIELLO Controparte_1
CONSIGLIA
ricorrente contro
(c.f. , contumace CP_2 P.IVA_1
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000285149 notificata il 29.04.2022, relativa agli atti di accertamento prot n.
.5106.14/06/2017 del 13/09/2017 e prot. n. .5106.14/06/2017.0067861 del CP_2 CP_2
22/09/2017, concernenti violazione dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. n. 463/1983
convertito con Legge n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2014). L' non si è costituito. CP_2
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Verranno esaminati, in quanto tempestivamente proposti, i motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999, compresa l'eccezione di prescrizione quale fatto estintivo del credito.
Si rileva che la pretesa impositiva discende dagli atti di accertamento prot n.
.5106.14/06/2017 del 13/09/2017 e prot. n. .5106.14/06/2017.0067861 del CP_2 CP_2
22/09/2017, sicchè si devono valutare gli effetti dell'accertamento sulla decorrenza del termine di prescrizione dei contributi.
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. lav., 29/05/2017, n. 13463) ha chiarito che l'atto di accertamento non assurge a fatto costitutivo della pretesa contributiva che,
quindi, si prescrive con decorrenza dal momento in cui viene a scadenza l'obbligo di pagamento del contributo dovuto.
In particolare, si rileva che l' non si è costituita, pertanto la notifica dei prodromici CP_2
atti di accertamento della violazione sono rimasti sforniti di prova, mentre le omissioni contributive risalgono all'anno 2014.
Quanto al termine di prescrizione delle sanzioni, si rileva che con l'ordinanza n.
30363/17, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha mostrato di aderire all'indirizzo secondo cui l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare nel caso di omesso o pagamento tardivo dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale
Pag. 2 di 3 si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, pertanto, resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, fra le altre, Cass. n. 8814/2008; n. 2620/2012; n.
4050/2014; n. 20585/2015).
Pertanto, in considerazione della mancanza di prova della notifica dell'atto di accertamento nonché di atti interruttivi della prescrizione, e rilevato che le omissioni contributive risalgono all'anno 2014, le sanzioni comminate risultano prescritte.
Considerata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia di prescrizione, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 8130/2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; CP_2
2) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000285149
notificata il 29.04.2022;
3) compensa le spese.
Aversa, 03.03.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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