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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1223 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Teresa Napoli, con la quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC), Via XXIV Maggio n. 94
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/05/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il conseguimento della pensione di inabilità (ex art. 12, L. n. 118/1971);
- che il C.T.U. l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto, con decorrenza dalla data della visita peritale (18/10/2023);
- che, tuttavia, le patologie sofferte dalla ricorrente erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa (12/05/2022).
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare - previa CTU – lo status della ricorrente di invalido civile all'100% con diritto alla pensione di inabilità e relativo trattamento economico dalla data della domanda amministrativa.
Chiede altresì che accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa., il sig.
Giudice adito, Voglia riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di inabilità a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 25/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – con riferimento all'iter argomentativo seguito ai fini della decorrenza del beneficio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni 3
formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Va premesso che oggetto di contrasto non è il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità (art. 12, Legge n. 118/1971), già riconosciuto dal CTU che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Invero, parte ricorrente contesta la decorrenza del beneficio, individuata dal CTU nella data della visita peritale, limitandosi genericamente a sostenere che le patologie dalle quali è affetta la ricorrente erano già presenti al momento della domanda amministrativa.
A fronte delle censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
A ben guardare, il CTU ha spiegato in maniera adeguata e persuasiva le ragioni della decorrenza individuata, anche in sede di valutazione delle osservazioni trasmesse dal difensore della ricorrente nel corso delle operazioni peritali.
In particolare, il C.T.U., previo attento e minuzioso esame della documentazione in atti, nonché di ciascuna patologia singolarmente, ha concluso che la ricorrente, affetta è da “Cardiopatia ipertensiva in classe
NYHA seconda, poliartrosi in pregressa discectomia lombare, Lombalgia cronica con segni di rachialgia L4-L5 ed L5-S1 stato depressivo. Rachialgia cronica con incidenza funzionale e disturbo posturale globale” è che, a causa delle patologie croniche e invalidanti di cui soffre, si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa dalla data del 4
18.10.2023, in quanto solo attraverso l'esame obiettivo, sorretto dalla documentazione medica in atti, è stato possibile riscontrare l'effettiva gravità del quadro patologico rispetto ai referti medici allegati in atti in parte risalenti nel tempo.
Inoltre, questo giudicante ha disposto che il CTU che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, al fine di ulteriormente illustrare l'iter argomentativo seguito ai fini della decorrenza della prestazione.
Il CTU, come emerge dalla relazione integrativa da ultimo depositata, ha rimarcato che la ricorrente, sulla base della documentazione medica presente in atti e temporalmente riferibile al periodo dal 1996 al 2022, presentava il seguente quadro patologico: “Lombalgia cronica con segni di rachialgia L4-L5 ed L5-S1; Cardiopatia ipertensiva con normale funzione bi ventricolare e disfunzione diastolica di I° grado;
Depressione endoreattiva medio-grave”; inoltre, il consulente ha spiegato che, al fine di formulare una diagnosi che fosse il più corretta possibile, ha ritenuto di richiedere l'esecuzione di nuove visite specialistiche (visita cardiologica e visita psichiatrica) da sovrapporre a quelle già presenti in atti, che erano risalenti nel tempo.
Con riferimento al referto di visita cardiologica del 31/10/2023
(“Cardiopatia ipertensiva con diminuzione I.V.Sx; classe NYHA 2° seconda”), il C.T.U. ha evidenziato un peggioramento del quadro patologico della ricorrente in quanto la patologia non era clinicamente valutabile nell'anno
2022.
In relazione al referto di visita psichiatrica del 02/12/2023 (“Sindrome ansioso-depressiva reattiva in soggetto con scarsa compliance farmacologica”), il consulente ha ravvisato un aggravamento della patologia riconducibile alla mancata risposta alla terapia farmacologica seguita dalla ricorrente.
Pertanto, il C.T.U. ha precisato che le patologie dalle quali la sig.ra 5
è affetta erano presenti e parzialmente invalidanti all'epoca della Pt_1
domanda amministrativa, ma che, solo a seguito della visita peritale e alla luce degli esami specialistici richiesti, è stato possibile riscontrare che le patologie hanno assunto un carattere di gravità, conducendo alla totale inabilità.
Pertanto, il CTU ha ribadito le conclusioni già formulate.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., fondate su un approfondito esame obiettivo sulla persona della ricorrente, come emerge dalla dettagliata relazione integrativa depositata nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettato, con conferma delle conclusioni del C.T.U. anche in punto di decorrenza.
Le spese di lite, tenuto conto del riconoscimento del beneficio dalla data della visita peritale e del rigetto del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., con riferimento alla decorrenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
Restano a carico dell' in ragione del riconoscimento del CP_1
beneficio, sia pure con decorrenza dalla visita peritale, le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1223 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra Parte_1
è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, con decorrenza dal 18/10/2023 (data della visita peritale);
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. CP_1 6
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 15/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci